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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 1154 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Riello, giusta procura in C.F._2
atti
Attori in riassunzione
E
( ) e Parte_3 C.F._3 Parte_4
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Actis, giusta procura in C.F._4
atti
Convenuti in riassunzione e nel procedimento riunito iscritto al numero 1220 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Actis, giusta procura in C.F._4
atti
Attori in riassunzione
E
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Riello, giusta procura in C.F._2
atti
Convenuti in riassunzione
FATTI DI CAUSA
1. e , quali comproprietari del fabbricato Parte_1 Parte_2
urbano sito a Castel Morrone alla via Grottole, convenivano in giudizio Parte_3
e , in quanto questi ultimi avevano realizzato sull'immobile di Controparte_1
loro proprietà confinante con quello degli attori: lavori consistenti nel piantare alberi a distanza non regolamentare dal confine;
creato vedute dirette ed oblique;
creato sfiatatoi vari per caldaia e cucina;
realizzato lumi non regolamentari;
apposte pluviali a distanze irregolari;
apposto caldaia e serbatoi del gas a distanza irregolare;
realizzato pozzetti di raccolta di acque piovane a distanza irregolare;
costruito una parte del fabbricato a distanza illegale, in violazione delle prescrizioni del Piano Regolatore generale dell'epoca vigente e creato delle vedute.
Gli attori, pertanto, chiedevano al Tribunale di Santa Maria C.V., previo espletamento di una
C.T.U., di condannare i convenuti alla eliminazione dei descritti abusi, nonché all'abbattimento della parte di fabbricato posto a distanza illegale, oltre al risarcimento del danno da quantificare in corso di causa;
con vittoria di spese.
2. Si costituivano e , contestando Parte_3 Controparte_1
la fondatezza della domanda, rilevando che il fabbricato di loro proprietà, autorizzato da regolare licenza edilizia e successivo condono, era stato realizzato solo in parte a confine con la vicina proprietà degli attori dalla quale distava circa 1,5 mt. Quanto agli ulteriori interventi, deducevano la parziale rimozione, eccependo che alcuni di essi erano necessari.
Infine, proponevano, in via riconvenzionale, domanda di condanna degli attori al risarcimento danni, da accertarsi a mezzo CTU, per le infiltrazioni nell'immobile di loro proprietà a causa di un passaggio a confine fra le due proprietà, realizzato dagli attori, avendo tale condotta determinato un innalzamento della quota naturale di terreno che costituirebbe la causa delle infiltrazioni di acqua verificatesi nel locale seminterrato di loro proprietà.
3. Espletata l'istruttoria e acquisite due C.T.U., il Tribunale di Santa Maria C.V., con sentenza n. 2327, pubblicata il 14.5.2010, così decideva:
“Condanna i convenuti alla eliminazione , a proprie spese, delle opere illegittime e per
l'effetto, a:1) ad adeguare i balconi del 1° e 2° piano del fabbricato di proprietà dei convenuti alle altezze della struttura metallica;
2) alla rimozione delle soglie in marmo delle aperture poste al 1° ed al 2° piano delle aperture del fabbricato di proprietà dei convenuti e della grata in ferro apposta sul piano rialzato (sporgenti nella proprietà degli attori;
3) all'arretramento pluviale posta lungo il lato nord del fabbricato dei convenuti di cm.5 rispetto al confine.4 ) all'arretramento del pozzo di raccolta dell'acqua piovana, rispetto al confine di
m.1; 5) infine al risarcimento danni subiti dagli attori e quindi al pagamento della somma di
€ 4.195,75, rivalutata dal 29.1.77 (anno di realizzazione del fabbricato dei convenuti) e sulla somma rivalutata anno per anno vanno calcolati interessi, al tasso legale, da tale data e fino al soddisfo;
Rigetta la spiegata domanda riconvenzionale di risarcimento danni;
pone a carico dei convenuti le spese per le CTU espletate come liquidate in corso di causa;
compensa per un terzo le spese di lite e pone a carico dei convenuti la residua parte dei due terzi delle spese processuali, liquidate per questa frazione in complessive € 3.120,00 di cui € 1.500.00 per onorario e € 1.440,00 per diritti e I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre rimborso forfettario come per legge;
Dichiara compensati tra le parti i residui due terzi delle spese di giudizio”.
A fondamento della decisione il Tribunale, quanto alla violazione delle distanze, accertava che il manufatto eretto dai convenuti, in parte sul confine ed in parte arretrato di mt 1,56, fosse illegittimo ai sensi dell'art. 17 legge 17 agosto 1942 n. 1150, respingendo la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata dai convenuti, aderendo alle conclusioni del CTU, secondo cui le infiltrazioni d'acqua discendevano dalla omessa impermeabilizzazione del locale seminterrato di proprietà . Parte_5
4. Avverso la richiamata sentenza, proponevano appello – iscritto al n. di r.g.
721/2011 - i coniugi e , chiedendo: Parte_3 Controparte_1
“Voglia la Corte d'appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata, emessa dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2327/2010, del 19 febbraio 2010, notificata il 17 gennaio 2011, nella causa n. 211/96 R.G. ed in accoglimento del presente appello: 1) sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) respingere tutte le domande proposte da e in primo grado;
3) con vittoria di Parte_1 Parte_2
spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. In via istruttoria si chiede alla
Corte di nominare un consulente tecnico d'ufficio che tenga conto dei motivi di impugnazione qui esposti”.
Deducevano: che il CTU non aveva correttamente individuato il confine tra le proprietà e che era un'affermazione falsa quella secondo cui il CTU e i consulenti di parte si erano trovati d'accordo nell'individuazione della linea di confine;
che al momento della loro edificazione non esisteva alcun PRG;
che i CTU si erano riferiti ad altre norme, non invocate dalle parti, da loro stessi ricercate e che il giudice era andato ultra petita;
che il fabbricato della controparte non era confinante con quello dei , ma era a Parte_3
distanza di circa 30 metri dal confine;
che nella specie non era applicabile la legge 765 del 1967, ma l'art. 873 c.c.; che, quanto alla domanda riconvenzionale, il CTU era stato contraddittorio e non aveva rilevato che il muro era ben impermeabilizzato;
che il prezzo del terreno preso in considerazione dal CTU era fuori mercato;
che il tribunale aveva errato nell'individuare il dies a quo da cui far decorrere il risarcimento del danno.
5. Si costituivano e che, in via Parte_1 Parte_2 pregiudiziale, eccepivano la inammissibilità o improcedibilità dell'appello per la tardività della notifica del gravame e conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata. In via gradata, chiedevano la riunione al giudizio di appello, da essi autonomamente instaurato e rubricato al numero r.g. 725/2011, con il quale, a loro volta, avevano proposto gravame avverso la stessa sentenza, chiedendo: :” a) si condannino i convenuti coniugi
[...]
al ripristino della distanza legale dal confine del Parte_3 Controparte_1 fondo degli attori previa arretramento del corpo di fabbrica fino a metri 5.00 dal detto confine
; b) si condannino i coniugi al pagamento del totale delle spese e Parte_5
competenze di lite del primo grado, oltre spese generali ed oneri fiscali come per legge;
c) si condannino i coniugi / in solido, al pagamento delle spese e Parte_3 CP_1 competenze legali del presente grado, oltre spese generali ed oneri fiscali come per legge”.
Deducevano: che il tribunale non si era pronunciato sulla violazione delle distanze quanto all'edificio realizzato dai convenuti;
che tutte le loro domande erano fondate e la domanda riconvenzionale dei convenuti era stata rigettata, per cui non sussisteva alcun motivo per compensare, seppure in parte, le spese;
che per altro il tribunale non aveva giustificato in alcun modo la parziale compensazione.
6. Disposta la riunione dei giudizi, la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n.1247, del 20.03.2017, così decideva: “In riforma del capo primo, punto 5) della sentenza di primo grado , rigetta la domanda di risarcimento del danno nonché la domanda di arretramento azionate dagli attori in primo grado;
In riforma del capo primo punto 1) della sentenza , dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di eliminazione delle vedute proposta dagli attori in primo grado;
Conferma le ulteriori statuizioni;
Dichiara interamente compensate le spese del doppio grado e pone a definitivo carico delle parti al 50% le spese di ctu già liquidate con separato decreto”.
Deduceva: che i non avevano mai contestato la posizione della linea di confine;
Parte_3
che gli stessi , nella documentazione prodotta, avevano affermato che il muro est Parte_3
del loro fabbricato si trovava sul confine, come pure accertato dal CTU;
che spetta al giudice individuare la normativa applicabile nella regolazione delle distanze, in base al principio jura novit curia;
che, nella specie, doveva farsi applicazione della normativa che regolamenta la distanza dei fabbricati dal confine e non tra fabbricati;
che all'epoca della edificazione da parte dei (1976) era in vigore il regolamento Parte_3 edilizio, approvato nel 1968 e pubblicato sull'albo pretorio nel 1969; che ai sensi dell'art. 23 del Regolamento edilizio, si poteva costruir o sul confine o a distanza di almeno 5 metri dal confine;
che il fabbricato dei , per la maggior parte della sua lunghezza (di m. 16,15) si Parte_3
trovava sul confine, mentre per una lunghezza di m. 7,05 si trovava ad una distanza dal confine di m. 1,60; che la domanda riconvenzionale di risarcimento, formulata dai , era infondata, in Parte_3
quanto fondata su generiche critiche alla CTU;
che in riforma del punto 1 del dispositivo della sentenza di primo grado, doveva dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda di condanna dei di Parte_3
adeguamento dei balconi al primo e secondo piano alle altezze della struttura metallica, dato che il CTU aveva accertato che esse non erano idonee a consentire l'affaccio, a seguito dell'innalzamento della struttura per ciascun piano;
che andava confermata la statuizione di cui al punto 2, relativa alla rimozione delle soglie di marmo delle aperture poste al primo e secondo piano, nonché della grata di ferro apposta al piano rialzato, non avendo gli appellanti contestato specificamente la statuizione fondata sulla abusività delle sporgenze delle strutture oltre il confine il confine con la proprietà dei
; Pt_1 che andava confermato l'ordine di arretramento della pluviale e del pozzo di raccolta dell'acqua piovana, posti a distanza non regolamentare dal confine;
che in ragione della parziale riforma della sentenza di primo grado, era assorbito il motivo dell'appello dei in ordine alle spese spese;
Pt_1
che le spese potevano essere compensate nella misura del 50%, attesa la peculiarità delle questioni e della parziale soccombenza reciproca.
7. e proponevano ricorso per cassazione. Parte_1 Parte_2
Con un unico motivo di impugnazione lamentavano “violazione e falsa applicazione degli artt. 871, 872 e 873 c.c. e dell'art. 23 del Regolamento Edilizio del Comune di Castel
Morrone, in riferimento all'art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c.”.
Deducevano.
Che l'art. 23 del Regolamento edilizio prevedeva che ove non si potesse o non si volesse costruire sul confine, la fabbrica andava arretrata almeno di 5 metri dal confine;
che una parte del fabbricato dei era a distanza di m. 1,60 dal confine e che tale Parte_3
parte della fabbrica avrebbe dovuto essere arretrata;
che avendo i costruito il fabbricato lungo una linea spezzata, per la parte non Parte_3
posto sul confine avrebbero dovuto rispettare la distanza di m. 5 dal confine;
che il tribunale aveva errato nel non riconoscere il risarcimento del danno da violazione delle distanze.
Chiedevano la cassazione della sentenza di appello.
8. Con controricorso e Parte_3 Controparte_1
proponevano ricorso incidentale.
Eccepivano l'inammissibilità e la infondatezza del ricorso dei . Pt_1
Con il ricorso incidentale lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 873, 889,
2043, 2051 c.c. anche in relazione alle norme di cui agli artt. 112, 116 e 342 cpc;
motivazione contraddittoria, illogica e apparente in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, cpc su fatti decisivi per il giudizio.
Deducevano: che, a fronte della decisione del tribunale che aveva aderito alle conclusioni del CTU, essi avevano riproposto, in appello, le censure sollevate alla CTU, per cui il motivo di appello non poteva definirsi generico;
che in relazione alle sporgenze, le distanze non potevano misurarsi da queste, atteso che costituivano ornamenti che non incidevano sulla volumetria e non creavano intercapedini pericolose;
che quanto alla pluviale, non poteva condividersi la decisione della Corte, in quanto nella specie non poteva applicarsi l'art. 889 c.c.; che, quanto al pozzetto, questo non era mai esistito, esistendo solo un pozzetto di ispezione.
Chiedevano la cassazione della sentenza d'appello.
9. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 135 del 4.01.2022, rigettava l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
Nel merito, accoglieva il motivo di ricorso proposto dai , in quanto la sentenza Pt_1 impugnata ha deciso la questione di diritto in modo non conforme all'orientamento della
Corte di legittimità. “L'art. 23 del regolamento edilizio locale del Comune di Castel Morrone prescrive la distanza dai confini di mt. 5.00 “quando non si possa e non si voglia costruire sul confine”. La Corte di Napoli ha accertato che il fabbricato di e Parte_3
è stato costruito “sul confine, lungo il lato est, con la proprietà ” e Controparte_1 Pt_1 si attesta “in massima parte proprio sul confine, arretrandosi rispetto a questo, ma solo per la lunghezza di mt. 7.05, alla distanza di mt. 1.60”. Secondo unanime interpretazione giurisprudenziale, allora, se i regolamenti edilizi stabiliscono espressamente la necessità non solo di un distacco minimo tra le costruzioni maggiore rispetto a quello contemplato dall'art. 873 del codice civile, ma altresì di una distanza minima delle costruzioni dal confine, ammettendo tuttavia la costruzione sul confine in aderenza o in appoggio, il primo costruttore ha la scelta tra l'edificare a distanza regolamentare e l'erigere la propria fabbrica fino ad occupare l'estremo limite del confine medesimo (e cioè di costruire in corrispondenza della stessa linea di confine), ma non anche la facoltà, come avvenuto nella specie, di costruire lungo una linea spezzata, ora coincidente con il confine, ora a distanza dal confine inferiore a quella stabilita dallo strumento urbanistico locale (Cass. Sez. U, 19/05/2016, n.
10318; Cass. Sez. 2, 29/05/2019, n. 14705; Cass. Sez. 2, 09/09/2019, n. 22447; Cass. Sez.
2, 14/05/2018, n. 11664; Cass. Sez. 2, n. 8465 del 09/04/2010)”.
Accoglieva in parte il ricorso incidentale.
Quanto alle statuizioni di rimozione delle soglie di marmo delle aperture e della grata di ferro, nonché di arretramento della pluviale e del pozzo di raccolta dell'acqua, dichiarate inammissibili dalla Corte distrettuale per difetto di “contrasto efficace” della decisione di primo grado, i non avevano lamentato un error in procedendo, per violazione Parte_3 dell'art. 342 c.p.c., indicando quali fossero state le censure al riguardo spiegate nell'atto di appello, ma si erano limitati a ribadire la fondatezza delle loro domande ed eccezioni.
Quanto in vece al motivo di ricorso relativo alla domanda di risarcimento dei danni da infiltrazioni, i avevano sollevato critiche alla sentenza di primo grado, in merito al Parte_3
rapporto causale tra la stradina edificata dai e le infiltrazioni;
pertanto, la Corte Pt_1
distrettuale avrebbe dovuto analizzare nel merito i motivi di censura e non dichiararli generici.
Pertanto, la Corte di legittimità cassava la sentenza per quanto di ragione e rimetteva al
Corte d'Appello di Napoli, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità
10. e hanno riassunto il giudizio ex artt. Parte_1 Parte_2
392 e 394 c.p.c., chiedendo la condanna in solido dei coniugi “al ripristino Controparte_2
della distanza legale dal confine del fondo degli attori previa arretramento del loro corpo di fabbrica fino a metri 5,00 dal detto confine per tutto il tratto della lunghezza di mt. 7,05 in cui il loro fabbricato si distanzia dal confine di soli mt. 1,60 ed al risarcimento dei danni come sopra indicati nella somma di euro 4.195,75 (od a quella somma maggiore o minore che la
Corte di Appello riterrà più giusta ed equa), oltre interessi dal 29/1/1977 fino al momento dell'esecuzione dei lavori per il ripristino della distanza legale dal confine;
al pagamento del totale delle spese e competenze di lite del primo grado, oltre spese generali ed oneri fiscali come per legge, con attribuzione del tutto al dichiarante avvocato anticipatario;
al pagamento delle spese e competenze legali dell'appello n. 721/2011 R.G. (cui fu riunito quello n. 725/2011 R.G.), definito con la sentenza di questa Corte di Appello n.1247/2017, cassata dalla Cassazione, oltre spese generali ed oneri fiscali come per legge, con attribuzione del tutto al dichiarante avvocato anticipatario;
come disposto dalla Corte di
Cassazione, al pagamento delle spese e competenze legali del ricorso dinanzi alla detta
Corte di Cassazione, oltre spese generali, cpa ed oneri fiscali come per legge, con attribuzione al dichiarante avvocato anticipatario;
al pagamento delle spese e competenze legali del presente grado, oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge, con attribuzione al dichiarante avvocato anticipatario;
al pagamento delle spese occorse per le due C.T.U. espletate in primo grado dinanzi al Tribunale”.
Il giudizio di rinvio è stato iscritto al n. r.g. 1154/2022.
11. Con distinto atto di citazione, iscritto al n. R.G. 1220/2022, Parte_3
e hanno riassunto il giudizio ex artt. 392 e 394 c.p.c. chiedendo Controparte_1 emettersi i seguenti provvedimenti: “accertare e dichiarare la responsabilità di
[...]
e di in ordine alla realizzazione a confine tra la area di Parte_1 Parte_2
proprietà dei medesimi ed il fabbricato di proprietà dei signori e Parte_3
in Castel Morrone via Grottole di una strada di passaggio con Controparte_1
modificazione della quota di terreno per effetto della quale di verificano infiltrazioni nel locale
a piano terra facente parte del fabbricato di proprietà di essi e Parte_3 [...]
; condannare e alla eliminazione delle CP_1 Parte_1 Parte_2
cause delle predette infiltrazioni con modifica della quota di terreno della strada di passaggio ed al risarcimento di tutti i danni subiti da e in Parte_3 Controparte_1 relazione alle infiltrazioni verificatesi all'interno del locale terraneo di loro proprietà in Castel
Morrone via Grottole, come saranno accertati in corso di giudizio a mezzo consulenza tecnica di ufficio che espressamente si chiede;
in relazione alla violazione delle distanze della costruzione – ovvero di parte del fabbricato dei signori dal confine Parte_5
per la lunghezza di metri 7,05, - senza pregiudizio di ulteriori azioni da parte dei coniugi
, si accerti e si dichiari che l'art. 23 del regolamento edilizio del Comune Parte_5
di Castel Morrone non prescrive una distanza assoluta dal confine metri cinque, con conseguente esclusione per il privato che costruisce per primo ( ) di Controparte_2
rispettare per la parte di fabbricato che si distacchi dalla linea di confine le distanze fra costruzioni avendo diritto di dare alla propria costruzione l'andamento di una linea spezzata;
si accerti e si dichiari la insussistenza di ogni danno subito dai coniugi e Parte_1
in relazione alla costruzione realizzata dai signori Parte_2 Parte_3
e in Castel Morrone via Grottole;
Vittoria di spese ed
[...] Controparte_1 onorario dei giudizi”.
12. All'udienza del 12.7.2022, veniva disposta la riunione dei due procedimenti
(1154/22 e 1220/22).
13. Con la comparsa conclusionale i , nel formulare le conclusioni hanno Pt_1 aggiunto la richiesta di condanna della controparte al pagamento, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., di una somma a stabilirsi dalla Corte, secondo equità e giustizia, per l'eventuale ritardo dei coniugi nella esecuzione dell'obbligo di fare a decorrere dalla Controparte_2 notifica dell'atto di precetto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La domanda di arretramento di parte del fabbricato dei , avanzata dai Parte_3
, merita accoglimento. Pt_1
1.1.L'art. 23 del Regolamento Edilizio del Comune di Castel Morrone dispone che “nel caso di costruzione sorgente su area libera contigua ad altra ugualmente libera quando non si possa o non si voglia costruire sul confine ci si dovrà arretrare ad una distanza corrispondente alla metà della massima consentita dalle norme del presente regolamento con un minimo di m. 5,00…”.
1.2. La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 135/2022 – con cui il giudizio è stato rimesso a questa Corte – ha statuito che, nell'ipotesi in cui esista un regolamento locale che detti una distanza dal confine e, al contempo, prevede anche la facoltà, per il soggetto che costruisca per primo, di edificare sul confine, il preveniente ha due possibilità: o di costruire sul confine, o di costruire a osservando la distanza dettata dal regolamento. Non può, però, costruire ad una distanza inferiore a quella dettata dalla normativa locale.
1.3. Venendo al caso di specie, i avevano solo due opzioni: o costruire sul confine, Parte_3
o costruire a distanza di almeno 5 metri dal confine: tertium non datur.
1.4. Nella specie, i hanno edificato il loro fabbricato con un fronte che per la Parte_3 maggior parte insiste sul confine con la proprietà dei;
per una parte – di lunghezza Pt_1
pari a m. 7,05 -, però, il fronte è arretrato di m. 1,60 rispetto alla linea di confine.
1.5. Certamente i - come dagli stessi rivendicato – potevano costruire lungo il Parte_3 confine un fabbricato con una linea spezzata – facoltà, per altro, riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 15367/2001; 15632/2012); però, come già chiarito anche nella ordinanza n. 135/2022, la parte del fabbricato non edificata sul confine non poteva essere edificata ad una distanza scelta arbitrariamente dai , ma ad una Parte_3
distanza minima di 5 metri dal confine, come espressamente disposto dal regolamento edilizio.
1.6. Pertanto, i devono essere condannati a provvedere all'arretramento della Parte_3 parte del fabbricato – con un alinea di fronte di lunghezza pari a m. 7,05 – edificato a distanza di m. 1,60 dal confine, fino ad una distanza dal confine di almeno 5 metri.
2. La domanda di condanna dei ai sensi dell'art. 614-bis cpc è Parte_3
inammissibile.
2.1. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che l'istanza volta ad ottenere la misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis cpc costituisce una vera e propria domanda giudiziale e, come tale, va avanzata prima della maturazione delle preclusioni assertive, poiché non consegue necessariamente alla pronuncia di condanna, a differenza delle spese di lite, e dev'essere determinata tenuto conto di circostanze di fatto - quali il valore della controversia, la natura della prestazione, il danno quantificato o prevedibile - che vanno tempestivamente allegate (e, se del caso, provate), così da consentire alla controparte una compiuta difesa, altrimenti impossibile se la richiesta fosse sottratta alle barriere preclusive del rito (cfr. Cass.
14461/2024; cfr. anche Cass. 7927/2024 e 32023/ 2019, che evidenzia come la domanda ex art. 614 bis cpc, proposta per la prima volta in grado di appello, sia inammissibile ai sensi dell'art. 345 cpc).
2.2. I non hanno proposto la domanda di condanna dei , ai sensi dell'art. Pt_1 Parte_3
614 bis cpc, nel corso del giudizio di primo grado, né nel corso del giudizio di secondo grado;
l'hanno avanzata solo nel presente giudizio di rinvio e, per giunta, per la prima volta solo con la comparsa conclusionale.
La domanda, dunque, è inammissibile perché tardiva.
3. La domanda di risarcimento dei danni, formulata dai , non merita Pt_1
accoglimento.
3.1. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in caso di violazione di distanze legali,
l'esistenza del danno può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore” (cfr. Cass.
17758/2024) e che “il giudice, nel liquidare in via equitativa il danno, deve indicare, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno, tenendo conto della riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che devono essere allegati e provati dall'attore anche in via presuntiva” (cfr. Cass. 18108/2023).
Quanto ai criteri da tenere presente nella liquidazione del danno, la Corte di cassazione ha anche precisato che “in tema di violazione delle distanze legali, ove sia disposta la demolizione dell'opera illecita, il risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme violate, non già avendo riguardo al valore di mercato dell'immobile, diminuito per effetto della detta violazione, essendo tale pregiudizio suscettibile di eliminazione” (cfr. Cass. 19132/2013; 14294/2019).
3.2. Nella specie, i in primo grado non hanno allegato alcuno specifico danno subito Pt_1
dalla violazione delle distanze da parte dei : si sono limatati a chiedere il Parte_3
risarcimento del danno. Nel corso del giudizio, hanno solo richiamato giurisprudenza di legittimità (v. ricorso per cassazione).
Solo con l'atto di riassunzione (pg. 6) i hanno lamentato che è stato loro precluso “lo Pt_1
sfruttamento del loro fondo ai fini edilizi con evidente soppressione di un loro legittimo diritto”.
Premesso che, dato che è stato disposto l'arretramento dell'edificio dei , per Parte_3
individuare il danno non deve guardarsi alla diminuzione del valore di mercato della proprietà dei , ma al danno patrimoniale temporaneo, subito dal memento della Pt_1 edificazione da parte dei fino all'arretramento, va osservato che tardivamente – Parte_3 vale a dire, solo nel giudizio di rinvio - i hanno provveduto a individuare quale danno Pt_1
assumono sia derivato dalla violazione delle distanze (come detto, la compressione della facoltà di sfruttamento edilizio del terreno); per altro, anche la allegazione è del tutto generica e di stile, atteso che i non hanno nemmeno allegato in che cosa sarebbe Pt_1
dovuta consistere lo sfruttamento edilizio che avevano in mente di realizzare e che sarebbe stato limitato dalla presenza di parte dell'edificio dei a distanza inferiore a 5 metri Parte_3
dal confine.
Per altro, va ancora evidenziato che buona parte dell'edificio dei si situava Parte_3
legittimamente sul confine e solo una parte (minore) di esso deve essere non demolita, ma arretrata da m.
1.60 dal confine fino a m. 5 dal confine: per cui, i avrebbero almeno Pt_1 dovuto chiarire come la presenza di parte dell'edificio del a distanza di m. 1.60 Parte_3
invece che a distanza di m. 5 dal confine abbia pregiudicato i loro progetti edilizi.
Infine, va osservato che il terreno dei è già edificato: infatti, come riconosciuto nel Pt_1
corso del giudizio, esiste una costruzione a notevole distanza dal confine e, per altro, neanche frontistante l'edificio dei Cappiello. A maggior ragione, dunque, i avrebbe Pt_1
dovuto allegare allegare in concreto se e come avevano in animo, nel corso del giudizio, di ampliare le loro fabbriche. Infatti, seppure potrebbe anche considerarsi esistente la presunzione che su un terreno non edificato un soggetto normalmente abbia in animo di costruirci, ove sul terreno già esista una costruzione, la presunzione che lo stesso soggetto voglia edificare ancora altre costruzioni è decisamente meno evidente.
La assoluta carenza di allegazione del danno comporta il rigetto della domanda di risarcimento.
4. I hanno avanzato domanda di eliminazione delle cause delle infiltrazioni Parte_3
manifestatesi nel locale interrato, causate dalla modifica dello stato dei luoghi operata dai
, i quali hanno innalzato il livello della stradina a confine, e domanda di risarcimento Pt_1
dei danni conseguenti alla infiltrazione.
4.1. Per dare risposta a tale domanda è necessario disporre nuova CTU, atteso che il la consulenza acquisita in primo grado non ha dato sufficiente e convincente risposta alle osservazioni sollevate dai in merito alla causa delle infiltrazioni. Parte_3
Pertanto, la causa va rimessa sul ruolo e con separata ordinanza va disposta la CTU e formulati i quesiti.
5. Le spese dell'intero giudizio verranno regolate al momento della decisione definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, non definitivamente pronunciando, così decide:
a) condanna e all'arretramento della Parte_3 Controparte_1
parte del fabbricato in loro proprietà, della lunghezza di m. 7.05, attualmente distante m.
1.60 dal confine con la proprietà di e , alla Parte_1 Parte_2
distanza di almeno n. 5 dallo stesso confine;
b) rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da e Parte_1 [...]
; Parte_2
c) dichiara inammissibile la domanda di condanna di e Parte_3 [...]
ai sensi dell'art. 614 bis cpc;
Controparte_1
d) rimette sul ruolo la causa e dispone CTU, come da sperata ordinanza;
e) spese al definitivo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 1.4.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini