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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 20/12/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1755/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. TO GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione S E N T E N Z A effetti civili del matrimonio nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del
– ricorso congiunto matrimonio iscritto al n. 1755/2025 promosso con ricorso depositato in data 09/10/2025
da
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. PICETTI MATTEO elettivamente domiciliata presso il difensore avv. PICETTI MATTEO
e
(C.F. ) con il Parte_2 C.F._2
patrocinio dell'avv. BACCI ALESSANDRA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BACCI ALESSANDRA
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
1 INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto cessazione effetti civili del
matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale della figlia Per_1
, nata a [...] il [...], maggiorenne ma non
[...]
economicamente indipendente;
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
2 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
11.07.1998 in Comune di Feltre (BL) da e Parte_1 Parte_2
trascritto al n. 52, parte II, serie A, anno 1998 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Feltre (BL) alle seguenti condizioni:
1. il Sig. verserà, a titolo di contributo al Parte_2
mantenimento, l'importo di euro 500,00 da corrispondersi alla sig.ra entro il giorno 28 di ogni mese sulle coordinate Pt_1
bancarie alla stessa intestate. Tale importo sarà soggetto ad automatica rivalutazione secondo gli indici ISTAT con prima decorrenza settembre 2026 (base settembre 2025);
2. le parti dichiarano che, salvo quanto sopra stabilito, null'altro hanno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo avendo già regolato tra loro ogni ulteriore questione economica e patrimoniale;
3. le spese di lite sono compensate tra le parti.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 3/12/2025
Il presidente est.
TO AC
3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. TO GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione S E N T E N Z A effetti civili del matrimonio nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del
– ricorso congiunto matrimonio iscritto al n. 1755/2025 promosso con ricorso depositato in data 09/10/2025
da
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. PICETTI MATTEO elettivamente domiciliata presso il difensore avv. PICETTI MATTEO
e
(C.F. ) con il Parte_2 C.F._2
patrocinio dell'avv. BACCI ALESSANDRA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BACCI ALESSANDRA
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
1 INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto cessazione effetti civili del
matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale della figlia Per_1
, nata a [...] il [...], maggiorenne ma non
[...]
economicamente indipendente;
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
2 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
11.07.1998 in Comune di Feltre (BL) da e Parte_1 Parte_2
trascritto al n. 52, parte II, serie A, anno 1998 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Feltre (BL) alle seguenti condizioni:
1. il Sig. verserà, a titolo di contributo al Parte_2
mantenimento, l'importo di euro 500,00 da corrispondersi alla sig.ra entro il giorno 28 di ogni mese sulle coordinate Pt_1
bancarie alla stessa intestate. Tale importo sarà soggetto ad automatica rivalutazione secondo gli indici ISTAT con prima decorrenza settembre 2026 (base settembre 2025);
2. le parti dichiarano che, salvo quanto sopra stabilito, null'altro hanno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo avendo già regolato tra loro ogni ulteriore questione economica e patrimoniale;
3. le spese di lite sono compensate tra le parti.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 3/12/2025
Il presidente est.
TO AC
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