Art. 4. (( 1. Le violazioni all'art. 2 sono soggette alla sanzione amministrativa prevista per l' art. 113, comma quinto, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ))
Versione
3 aprile 1941
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5 agosto 1994
5 agosto 1994
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte Cost., sentenza 13/03/1974, n. 64Provvedimento: N. 64 SENTENZA 6 MARZO 1974 Deposito in cancelleria: 13 marzo 1974. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 75 del 20 marzo 1974. Pres. BONIFACIO - Rel. CRISAFULLI LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. NC LO BONIFACIO, Presidente - Dott. IU RZ - Avv. NI TI TI - Dott. UI OG - Dott. EL DE AR Avv. LE ET - Prof. NZ ZZ - Prof. VINCNZ LE TR - Prof. VE CRISAFULLI - Dott. OL EA - Prof. LO SS - Avv. EO AD - Dott. IO DA - Prof. RD TE - Prof. ID ASTUTI, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 663, secondo comma, del codice penale, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, …Leggi di più...
- cod. pen., art. 663, secondo comma (modificato dall'art. 2 del d.lg. 8 novembre 1947, n. 1382)·
- non sussiste differenza di trattamento per le due ipotesi·
- assunta sanzione piu' grave rispetto alle affissioni eseguite fuori degli spazi a cio' destinati·
- sent. 64/74. pubblicita'·
- erronea interpretazione data dal giudice a quo·
- vigilanza·
- mezzi di pubblicita'·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.·
- contravvenzioni di polizia·
- iscrizioni in luoghi pubblici