Articolo 4 della Legge 23 gennaio 1941, n. 166
Articolo 3Articolo 5
Versione
3 aprile 1941
>
Versione
5 agosto 1994
Art. 4. (( 1. Le violazioni all'art. 2 sono soggette alla sanzione amministrativa prevista per l' art. 113, comma quinto, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ))
Entrata in vigore il 5 agosto 1994
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente