CASS
Sentenza 9 febbraio 2023
Sentenza 9 febbraio 2023
Massime • 1
Non è risarcibile il danno da perdita del rapporto parentale patito "iure proprio" dal congiunto della vittima che sia stata unica responsabile del proprio decesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva condannato la compagnia assicuratrice del veicolo a bordo del quale si trovava, quale terzo trasportato, il figlio minore della vittima a risarcirgli il danno conseguente alla morte della madre, conducente del mezzo che, dopo esserne discesa per richiudere un cancello, era rimasta schiacciata dal veicolo stesso, il quale aveva iniziato a retrocedere in discesa su una rampa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/02/2023, n. 4054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4054 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
Testo completo
avvedendosi che il fatto verificatosi neppure aveva caratteristiche di antigiuridicità (tali da integrare un illecito risarcibile) perché la responsabilità del sinistro era imputabile esclusivamente alla danneggiata. Né è pertinente il richiamo, contenuto nella impugnata sentenza, a pronunce di questa Corte che, in applicazione della giurisprudenza comunitaria, avrebbero decretato la prevalenza del diritto alla copertura assicurativa sul principio di responsabilità, in nome del principio vulneratus ante omnia reficiendus, in quanto quelle sentenze riguardano il caso della risarcibilità dei danni arrecati al terzo trasportato deceduto per responsabilità del conducente e non anche il diverso caso del decesso della vittima primaria che sia esclusiva responsabile del medesimo. E' evidente che, nel caso oggetto di scrutinio, non possono essere alterati i principi cardine della materia assicurativa che poggiano sulla responsabilità e che non consentono di prospettare un risarcimento per i danni subìti da chi sia stato unico responsabile del sinistro stradale, alla luce del principio generale secondo cui nessuno ha diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni che abbia provocato a sé stesso (quis ex culpa sua damnum sentit, non intelligitur damnum sentire) . Del resto, ai sensi dell'art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private, il conducente del veicolo responsabile del sinistro non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria. Ne consegue che non è risarcibile il danno parentale patito iure proprio dal congiunto della vittima che sia stata unica responsabile del proprio decesso (in linea con quanto ritenuto, per l'ipotesi di concorso colposo parziale della vittima, da Cass. n. 23426/2014, Cass. n. 9349/2017 e Cass. n. 4208/2017), giacché tale 5 Civile Sent. Sez. 3 Num. 4054 Anno 2023 Presidente: SESTINI DANILO Relatore: MOSCARINI ANNA Data pubblicazione: 09/02/2023 danno presuppone, a monte, l'esistenza di un illecito che abbia colpito la vittima primaria e da cui sia derivato il pregiudizio sofferto dal congiunto. Con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 1227, 1 co. c.c. ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ai prossimi congiunti della vittima stante la colpa esclusiva di quest'ultima in merito al verificarsi dell'evento per cui è giudizio- la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non ha fatto corretta applicazione della disposizione secondo la quale il rapporto causale tra la condotta ed il sinistro può essere interrotto anche dal caso fortuito inteso quale fatto esclusivo del danneggiato in applicazione dell'art. 1227 c.c. Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo. Conclusivamente la Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda risarcitoria. La peculiarità della vicenda e l'alterno esito dei giudizi giustifica la compensazione delle spese dell'intero procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di risarcimento. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del 21 novembre 2022
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di risarcimento. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del 21 novembre 2022