Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00307/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02697/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2697 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Polisportiva La RL A.S.D., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Profeti e Elisa Bindi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Maria a Monte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Iaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Firenze, via de' Rondinelli 2;
nei confronti
A.S.D. UN RO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Denis De Sanctis e Francesca Vadi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Francesca Vadi in Firenze, via La Marmora 53;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Comunicazione del Comune di Santa Maria a Monte, a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Suap - Protezione civile del Comune di Santa Maria a Monte, Prot. n. 0016870/2025 - RIF.0016227/2025 - trasmessa alla Polisportiva La RL, con PEC del 15 settembre 2025, avente ad oggetto "Procedura negoziata per la concessione di servizi di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale - Palestra LO EL e pertinenze annesse all'interno del complesso sportivo "Romano Fogli", di parziale diniego dell'istanza di accesso del 3 settembre 2025 presentata dalla Polisportiva La RL;
- di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto;
e per l’accertamento del diritto della Polisportiva La RL a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell'istanza di accesso agli atti presentata in data 3 settembre 2025, con conseguente ordine alle Amministrazioni intimate di esibizione della documentazione richiesta;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 6 ottobre 2025:
- della comunicazione del Comune di Santa Maria a Monte, Prot. n. 0017656/2025, di risposta alla comunicazione PEC Prot. n. 0017303/2025 del 22 settembre 2025;
- di ogni altro provvedimento connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto;
e per l’accertamento del diritto della Polisportiva La RL a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell'istanza di accesso agli atti presentata in data 3 settembre 2025, con conseguente ordine alle Amministrazioni intimate di esibizione della documentazione richiesta;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santa Maria a Monte e di UN RO;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 116 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa VI De FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Polisportiva La RL A.S.D. ha preso parte, assieme alla controinteressata A.S.D. UN RO, alla procedura negoziata indetta dal Comune di Santa Maria a Monte per la concessione dei servizi di gestione della palestra LO EL e delle relative pertinenze, poste all’interno del complesso sportivo denominato “Romano Fogli”.
All’esito delle operazioni di gara, con determinazione n. 405 del 18 agosto 2025, la concessione è stata aggiudicata a UN RO, prima classificata.
La RL, in data primo agosto 2025, quando ancora non era stata disposta l’aggiudicazione, ha presentato una prima istanza di accesso agli atti.
L’esame della domanda è stato differito dall’Amministrazione sino alla aggiudicazione.
La RL, in data 3 settembre 2025, ha rinnovato la propria richiesta.
Il 15 settembre 2025 il Comune ha trasmesso parte della documentazione di gara, con la sola eccezione dell’offerta tecnica ed economica di UN RO, che si in corso di gara si era opposta a tale ostensione.
2. Con ricorso ex art. 116 c.p.a., notificato in data 25 settembre 2025, La RL ha quindi chiesto al Tribunale di accertare il proprio diritto ad ottenere l’integrale ostensione della documentazione afferente alla gara.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificati in data 6 ottobre 2025, la ricorrente ha impugnato anche la nota del 25 settembre 2025, con cui il Comune ha ulteriormente rinviato il rilascio della documentazione mancante, subordinandolo allo svolgimento di approfondimenti istruttori in ordine alla effettiva legittimazione di La RL.
In punto di diritto, la ricorrente ha denunciato, in estrema sintesi, la violazione degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, che riconoscono ai concorrenti il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici.
3. Il Comune di Santa Maria a Monte si è costituito in giudizio per evidenziare che, seppure in più tranche , la documentazione richiesta è stata integralmente ostesa e che il ritardo nell’esibizione dell’offerta tecnica ed economica della controinteressata è dipeso solo dall’opposizione manifestata da UN RO, per la tutela di segreti tecnici e commerciali.
4. La controinteressata si è costituita per resistere, in rito e nel merito, alle pretese attoree.
5. Con memoria depositata l’11 dicembre 2025, la ricorrente ha reso noto che in data 21 ottobre 2025 le è stata trasmessa tutta la documentazione richiesta.
6. Nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026 la stessa ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione dei gravami, insistendo per la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.
La causa è stata posta in decisione.
7. Alla luce di quanto precede, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Per quanto riguarda le spese di lite, il Collegio ritiene che le stesse possano essere compensate, in ragione dell’intervenuta integrale ostensione della documentazione richiesta e delle modalità e tempistiche con le quali l’Amministrazione ha comunque provveduto.
L’esame della prima istanza di accesso, infatti, è stato legittimamente differito sino all’aggiudicazione, come previsto dall’art. 35, comma 1 del d.lgs. n. 36/20023.
In seguito, l’Amministrazione ha trasmesso larga parte degli atti afferenti alla procedura e ha rinviato, temporaneamente, solo l’ostensione dell’offerta tecnica ed economica di UN RO che sul punto, in corso di gara, alla pari di La RL, aveva espressamente dichiarato di opporsi, per la presenza di segreti tecnici e commerciali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI La GU, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
VI De FE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI De FE | VI La GU |
IL SEGRETARIO