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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 18/07/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
R.G. 135/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. ssa Francesca Altrui Consigliere dott. ssa AN De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado nella causa civile iscritta al n. r.g. 135/2024 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Alessandro Diamanti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in TERNI PIAZZA DEI CARRARA 10
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Elettra Bruno ed elettivamente domiciliata in FORMIA VIA
CRISTOFORO COLOMBO 19, presso lo studio del difensore
APPELLATA avente ad
OGGETTO mandato
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 529/2023 emessa dal Tribunale di
Terni, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Grotteria, nell'ambito del giudizio N.R.G.
2072/2020, depositata in cancelleria in data 26/07/2023, mai notificata, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e quindi - Verificati gli inadempimenti posti in essere in danno della mandante, accertare l'effettività del credito vantato dalla controparte e per l'effetto ridurne le pretese all'importo che risulterà di giustizia
- Riformare la sentenza impugnata in punto di condanna alle spese di lite disponendo la compensazione delle spese di primo grado di giudizio (anche in considerazione dell'esito della duplice fase cautelare) secondo il criterio ritenuto di giustizia e in forza di quanto previsto ex art. 91 e 92 c.p.c.
- Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui viene disposta la condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. revocando tale condanna,
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.
Per parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita,
- Dichiarare inammissibile e comunque infondato l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 529/2023 del Tribunale di Terni per le motivazioni
[...] tutte di cui al presente atto, e per l'effetto rigettarlo e confermare la impugnata sentenza;
-condannare, altresì, la parte appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art 96 - 1 e 3 comma cpc, sia in favore della Controparte_1
[... e sia in favore della cassa delle Ammende, per le motivazioni di cui al paragrafo 3.4. del presente atto;
- Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società (d'ora in Controparte_2 avanti ”) ha chiesto al Tribunale di Terni la condanna di CP_1 Parte_1
al pagamento del compenso e delle spese sostenute per l'espletamento del
[...] mandato conferitole, relativo all'assistenza materiale e tecnica ai fini della riscossione del credito risarcitorio vantato dalla mandante nei confronti della Dott.ssa CP_3 ed oggetto del procedimento civile promosso innanzi al Tribunale di Terni
[...]
pag. 2/12 RG n. 3334/2014, conclusosi con sentenza n. 634/2020 del Tribunale di Terni che aveva riconosciuto alla un risarcimento di euro 24.358,20 oltre alle spese Parte_1 processuali.
Con sentenza n. 529/23 il Tribunale di Terni ha accolto la domanda, condannando la a pagare in favore della la somma di euro 10.086,97, oltre al Parte_1 CP_1 rimborso delle spese della consulenza tecnica di parte ed alle spese processuali, nonché alla somma di euro 675,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c., ponendo a carico della convenuta il pagamento delle spese di CTU.
Con atto di citazione in appello notificato il 24.2.2024 la IG.ra Parte_1
ha impugnato la sentenza articolando due motivi di doglianza.
[...]
Con primo motivo di appello ha censurato la pronuncia di primo grado per aver erroneamente valutato i fatti e le prove e ritenuto infondata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla IG.ra Parte_1
In particolare, il Dott. consulente medico legale individuato dalla Persona_1 società mandataria, aveva omesso di contestare la valutazione fortemente riduttiva operata dal C.T.U. nel procedimento innanzi al Tribunale di Terni R.G. 3334/2014, anzi aveva aderito alla proposta di decurtazione delle spese mediche, senza informare la dei sopraggiunti e diversi elementi di valutazione del danno subito. Parte_1
Inoltre, quanto alle spese anticipate dalla mandataria, l'odierna appellante lamenta l'inesattezza della somma di cui alla fattura n. 125/2014 del 18.07.2014 emessa dal Per_ C.T.P. Dott. , che non sarebbe dovuta dalla in quanto relativa in parte Parte_1 ad attività prevista nel mandato a titolo gratuito sottoscritto in data 03.09.2013 ed in parte relativa all'attività, all'epoca non ancora svolta, di partecipazione alle operazioni peritali;
deduce altresì che la somma di cui alla fattura del C.T.P. n. 163/2016 del
25.11.2016, stante la causale riportata e relativa alle sole operazioni peritali, parrebbe in parte ricomprendere la corrispondente voce indicata nella precedente fattura;
che a fronte della somma che la ricorrente ha rivendicato a titolo di spese anticipate pari ad €
5.480,91, il C.T.U. Dott. nell'ambito del giudizio risarcitorio riconobbe congrua Per_2 solo la somma di € 4.101,91, quantificazione espressamente approvata dal C.T.P.
Infine, l'appellante allega che il giudice di prime cure non avrebbe fatto corretta applicazione del principio della non contestazione ex art 115 c.p.c. con riferimento agli pag. 3/12 inadempimenti allegati dalla non contestati specificamente dalla Parte_1 controparte, e per i quali in ogni caso non è stata fornita alcuna prova di esatto adempimento o di non imputabilità dell'inadempimento.
Con il secondo motivo di appello la IG.ra lamenta l'errata valutazione Parte_1 delle circostanze di fatto e di diritto relative alla condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c., e alla concessa maggiorazione ex art. 4 co. 8 DM 55/2014, non essendo ipotizzabile in capo all'odierna appellante una condotta avente i caratteri della temerarietà, né la palese fondatezza delle pretese avversarie.
Sul punto, l'appellante deduce che: la società mandataria non aveva prodotto in giudizio il contratto datato 03.09.2013, unico documento a disposizione della Parte_1 prodotto dalla medesima all'atto della costituzione in giudizio;
il contratto del
19.09.2013 è stato prodotto in originale solo nel corso della fase della verificazione della sottoscrizione;
la non ha mai contestato l'esistenza di un rapporto di Parte_1 mandato né asserito di non dovere alcuna somma, ma ha chiesto la rideterminazione di quanto dovuto in virtù delle inadempienze poste in essere della mandataria e, a riprova di tale buona volontà, ha avanzato in primo grado due proposte transattive rifiutate da controparte.
Con riguardo alla istanza di verificazione a seguito di disconoscimento della sottoscrizione formulata dall'appellante, l'appellante ha allegato che durante gli esami grafologici sono emerse comunque numerose e rilevanti difformità tra firma contestata e comparative;
lo stesso C.T.U. ha reputato probabile che il disconoscimento sia frutto di una difficoltà emotiva e psicologica legata anche al tempo trascorso ed alla produzione del documento in sola fotocopia.
Infine, con riguardo alla concessa maggiorazione ex art. 4 co. 8 DM 55/2014,
l'appellante ha lamentato l'errata applicazione della norma in esame, in quanto l'aumento compete quando il difensore riesca a far emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti senza dover ricorrere a prove costituende, mentre nel caso di specie è stata necessaria addirittura l'esecuzione di una C.T.U grafologica.
Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta datata 25.06.2024,
[...]
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la Controparte_1 conferma della sentenza di primo grado. pag. 4/12 Con particolare riguardo all'eccezione di inadempimento oggetto del primo motivo di appello la società ha dedotto che il motivo è inammissibile e comunque CP_1 manifestamente infondato in quanto: gli interessi della sig.ra furono Parte_1 adeguatamente curati nel giudizio dal procuratore nominato dalla mandataria;
la IG.ra ha proposto impugnazione avverso la sentenza ìconclusiva del giudizio n. Parte_1
R.G. 3334/2014 e la Corte di Appello sul punto ha ritenuto corretta la valutazione del
C.T.U. medico legale e la motivazione della sentenza impugnata;
la società mandataria potrebbe rispondere unicamente per culpa in eligendo, mai neanche prospettata dall'odierna appellante;
in ogni caso non sussiste l'imperizia del consulente nominato dalla società mandataria;
anche qualora fosse accertata l'imperizia del consulente, non sussisterebbe nesso di causalità fra questa e la stima del danno operata dal Tribunale di
Terni.
Quanto alle spese contestate dall'odierna appellante, la società ha dedotto che le CP_1 relative somme sono state oggetto di ricognizione di debito da parte della IG.ra e che comunque non sussisterebbe la duplicazione paventata da parte Parte_1 appellante.
Sulla presunta non contestazione dell'inadempimento, la società ha eccepito la CP_1 novità della censura ai sensi dell'art. 345 c.p.c. ed in ogni caso la sua infondatezza.
In merito al secondo motivo di appello la società ne ha eccepito l'inammissibilità CP_1
e l'infondatezza, in quanto la condanna ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c. è stata emessa non solo per il pretestuoso disconoscimento della sottoscrizione, ma anche per la manifesta infondatezza delle difese e delle eccezioni proposte che rivela il carattere temerario della sua condotta, tale da configurare un abuso del processo e da legittimare, anche in questa sede, la condanna della stessa ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. ed la pagamento di una somma di favore della Parte_2
La causa viene in decisione ex art. 352 c.p.c. all'esito dello scambio di note conclusionali e repliche e dello scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza.
Preliminarmente, per quanto riguarda le istanze istruttorie di parte appellante che non sono state ammesse in primo grado e che sono state reiterate nel presente grado di giudizio, va osservato che queste sono state formulate dalla difesa dell' in Parte_1
pag. 5/12 controprova rispetto alle prove testimoniali richieste da nella memoria ex art CP_1
183, comma 6, n. 2 c.p.c., che non sono state ammesse e di cui la società appellata non ha richiesto nuovamente l'ammissione nel presente grado di giudizio. Ne consegue che la richiesta deve essere disattesa.
Passando alla trattazione del primo motivo di appello, esso è infondato.
Non si rinviene alcun inadempimento imputabile alla mandataria , la quale ha CP_1 dimostrato di aver correttamente eseguito l'incarico conferitole dalla mandataria.
Sul punto, è utile premettere che i rapporti fra le parti in causa sono regolati dal contratto di mandato sottoscritto in data 19.09.2013 (cfr. all. 19 fascicolo di primo grado di parte appellante), non essendo peraltro stata impugnata la decisione in punto di riferibilità della sottoscrizione apposta al documento alla IG.ra questione Parte_1 su cui si è formato il giudicato.
A tenore dell'art. 2 di tale documento l'incarico della mandataria consisteva, in sintesi, nell'assunzione della gestione generale del contenzioso per il risarcimento del danno subito a seguito dell'intervento estetico subito dall'appellante, tramite il compimento di
“tutti gli atti giuridici e le attività necessarie od utili” all'ottenimento del risarcimento del danno per medical malpractice subito dall'attrice, fra i quali l'individuazione di professionisti che curassero gli interessi della mandataria, concludendo con loro contratti di prestazione d'opera professionale in nome e per conto di quest'ultima.
Con riguardo a tale specifica obbligazione, non può innanzitutto ritenersi integrata alcuna forma di culpa in eligendo, la quale sarebbe ravvisabile qualora la mandataria avesse affidato gli incarichi di consulenza a persone in difetto delle qualifiche personali necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto.
Non si ravvisano neppure gli estremi dell'inadempimento nella gestione del contenzioso risarcitorio di cui al procedimento n. R.G. 3334/2014.
L'allora procuratore della fin dall'atto di citazione (cfr. all. 17 del Parte_1 fascicolo di primo grado di parte appellante) ha allegato la perizia del Dott. Per_3 sostegno dei propri assunti, tanto che il giudice ha disposto una CTU per quantificare il danno subito.
Sebbene il C.T.P. nominato dalla società mandataria non abbia provato a confutare le conclusioni del C.T.U. sulla misura del danno biologico subito dalla Parte_1
pag. 6/12 all'udienza del 06.10.2016 il procuratore chiese il richiamo del C.T.U. affinché questo fornisse chiarimenti in merito alle divergenze di valutazione del danno riscontrate tra la Per_ perizia finale e quella del Dott. , richiesta che non fu accolta dal giudicante (cfr. all. 18 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Infine, la difesa dell' ha formulato nella propria memoria conclusionale ex Parte_1 art 190 c.p.c. (cfr. all. 19 del fascicolo di primo grado di parte appellante) un'articolata critica all'elaborato peritale, tanto dal punto di vista della completezza formale che dell'approccio metodologico, censurando in maniera specifica l'applicazione che il
Consulente del giudice ha operato del barème medico legale utilizzato per la valutazione della tipologia di danni riportati dall'odierna appellante, nonché il suo giudizio sulla congruità delle spese mediche sopportate dalla danneggiata.
La difesa dell'odierna appellante aveva dunque fornito al giudicante tutti gli elementi utili per tenere in considerazione la diversa posizione assunta dall' e dai Parte_1 propri consulenti con riguardo alla quantificazione del danno, utilizzando a tal fine tutti gli strumenti processuali a propria disposizione.
Va peraltro notato che le medesime argomentazioni contrarie all'elaborato peritale del
C.T.U. sono state spese nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 634/2020, come si evince dalla sentenza n. 651/2023 della Corte d'Appello di Perugia (cfr. all. 31 del fascicolo di primo grado di parte appellante), sopravvenuta alla sentenza impugnata nel presente giudizio, nella quale i giudici di appello non hanno tuttavia ritenuto di doversi discostare dalla decisione del giudice di prime cure, aderendo in toto alle risultanze della C.T.U.
Tutto ciò considerato, appare decisamente improbabile che la formulazione da parte del
C.T.P. di osservazioni alla C.T.U. avrebbe potuto incidere maggiormente, rispetto alle difese comunque svolte dal legale, sulla decisione del giudice.
Né è ravvisabile alcun inadempimento dell'obbligo di rendiconto previsto dall'art. 1713
c.c., avendo reso la mandataria delle spese sostenute per l'espletamento CP_1 CP_4 del mandato, la quale ha peraltro espressamente riconosciuto la debenza di tali somme, come testimoniato dalle scritture private di riconoscimento allegate dalla società mandataria (cfr. all. 2 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
pag. 7/12 Infine, non è riscontrabile neanche una violazione dell'obbligo di informare il mandante ai sensi degli artt. 1710 e 1711 c.c., posto che tale obbligo informativo sussiste solo qualora circostanze sopravvenute impongano al mandatario di compiere degli atti che esulino dalle istruzioni ricevute e dai limiti del mandato conferito.
Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie: l'odierna appellante ha infatti delegato la società alla gestione generale del contenzioso, fornendole espressamente l'ampio CP_1 potere di concordare con il legale prescelto dalla società “le strategie processuali, penali e civili” (cfr. art.
6.4 del contratto di mandato del 19.09.2013) allo scopo ultimo di ottenere il risarcimento del danno, non ponendo alcun limite a tale potere, né condizionando il mandato al riconoscimento del risarcimento in una determinata quantità.
Né, d'altronde, l'odierna appellante ha allegato circostanze che possano far ritenere che, appresa la diversa valutazione del C.T.U. riguardo al danno biologico, ella avrebbe modificato o revocato il mandato in favore di , circostanza allo stato non CP_1 plausibile, considerato che l'incarico le ha comunque consentito di ottenere il risarcimento del danno, sebbene in misura minore alle attese, ed ha quindi soddisfatto il suo scopo. Per_ In merito alla censura relativa alle fatture emesse dal Dott. , va osservato come tali somme, al pari delle altre richieste a titolo di rimborso delle spese vive effettuate dalla società , siano state oggetto di riconoscimento di debito da parte della CP_1
(cfr. all. 2 del fascicolo di primo grado di parte appellata), come Parte_1 riconosciuto dalla sentenza di primo grado che, relativamente a tale aspetto, non è stata impugnata, con conseguente formazione del giudicato.
In ogni caso, non paiono essere state commesse duplicazioni nell'emissione delle fatture in quanto le due fatture risultano relative a due differenti fasi dell'incarico prestato dal Per_ consulente: la prima è riferibile al parere legale a firma del dott. datato 27/03/2014
e alle relative operazioni peritali espletate in fase precontenziosa;
la seconda è riferibile all'attività prestata nel corso del giudizio risarcitorio quale C.T.P. della Parte_1
Inoltre, è ininfluente che parte dell'attività del C.T.P., quella riferita alla fase precontenziosa, sia stata espletata nella fase in cui era ancora vigente fra le parti il contratto di mandato gratuito datato 03.09.2013 (cfr. all. 6 del fascicolo di primo grado pag. 8/12 di parte appellante), in quanto tale contratto deve ritenersi superato dal successivo accordo datato 19.09.2013 in virtù del ricorso da parte dell' al patto Parte_1
d'opzione di cui all'art. 9 del secondo contratto, contratto che (a differenza del primo) non deroga all'ordinaria disciplina del mandato ex artt. 1703 e ss. per le spese anticipate dal mandatario nell'espletamento del proprio incarico, che dunque devono essere integralmente restituite al mandatario.
Sul punto, infine, non pare pertinente il richiamo operato dall'appellante al fatto che il
C.T.U. nominato nel giudizio risarcitorio abbia riconosciuto quali congrue solo parte delle spese mediche di cui la ha chiesto il risarcimento, dato che tale Parte_1 valutazione aveva ad oggetto anche numerose altre spese, ulteriori e di diversa natura Per_ rispetto a quelle per le consulenze specialistiche del Dott. , come si evince dall'atto introduttivo del giudizio n. R.G. 3334/2014 (cfr. all. 17 del fascicolo di primo grado di parte appellante) e non è dimostrato che l'incongruità fosse stata riscontrata proprio in relazione a tali prestazioni.
Va peraltro osservato che anche qualora il Consulente d'ufficio avesse, in ipotesi, considerato eccessive le spese di C.T.P., il giudizio sarebbe comunque stato ininfluente rispetto alla sussistenza di un obbligo negoziale della signora di Parte_1 corrispondere tali somme, segnando unicamente il limite entro il quale tali pagamenti avrebbero potuto essere rimborsati alla mandante dal responsabile del danno.
Quanto, infine, alle allegazioni di parte appellante circa la mancata contestazione e dimostrazione dell'esatto adempimento da parte della società mandataria, va osservato che ha sempre contestato, fin dalla propria memoria ex art 183, comma 1 c.p.c., CP_1 di essere inadempiente ed ha dimostrato il proprio esatto adempimento attraverso la documentazione dei vari atti compiuti per suo conto sia nella fase precontenziosa che nel corso del giudizio di risarcimento, il cui buon esito non può essere parametrato alla misura dell'accoglimento delle pretese.
Il secondo motivo di appello è invece fondato.
La sanzione prevista dall'art. 96, comma 3 c.p.c., di cui l'odierna appellata nella comparsa conclusionale di primo grado aveva chiesto l'applicazione, è stata comminata in assenza degli estremi della malafede o colpa grave richiesti per la sua applicazione.
pag. 9/12 Va infatti adeguatamente valorizzato il fatto che il contratto di mandato del 19.09.2013
è stato prodotto per la prima volta in giudizio da in sede di ricorso ex art 702-bis CP_1
c.p.c. in fotocopia, mentre la ha allegato di avere a propria disposizione, Parte_1 fino a tale momento, il solo contratto di mandato gratuito datato 03.09.2013, circostanza peraltro non contestata dalla società CP_1
E' dunque perfettamente plausibile che l'odierna appellante non ricordasse o comunque fosse convinta di non aver firmato tale secondo contratto, soprattutto valutati tali aspetti della vicenda: il contratto del 19.09.2013, come riportato nello stesso, fu firmato dalla fuori dai locali commerciali dell'impresa della società mandataria, in una Parte_1 condizione di presumibile vulnerabilità del contraente debole, secondo i principi espressi dalla normativa in materia consumeristica;
il contratto fu prodotto in originale solo in occasione del giudizio di verificazione;
l'appellante versava in uno stato emotivo e psicologico presumibilmente alterato, come dimostra la successiva diagnosi della
Dott.ssa del C.I.M. di Terni di “sindrome depressiva reattiva grave, Per_4 accompagnata da crisi di ansia e insonnia” in data 04.12.13 (cfr. Relazione medico legale a firma della Dott.ssa , all. 7 del fascicolo di primo grado di parte Per_5 appellante), con prescrizione di terapia a base di psicofarmaci;
la C.T.U. grafologica a firma del Dott. (cfr. all. 13 del fascicolo di primo grado di parte appellante) ha Per_6 evidenziato la presenza di “sensibili difformità tra contestate e comparativa”, ed ha condiviso pienamente le osservazioni del C.T.P. Dott.ssa secondo la quale Per_7 era “probabile che la persona, nell'atto di redigere le firme contestate ed in verifica, si potesse trovare in una condizione di difficoltà emotiva che ne ha modificato alcuni connotati scrittori e che, successivamente, a distanza di anni e in una situazione psicologica differente, non abbia riconosciuto le firme come frutto della propria grafia, avendole peraltro solo viste in fotocopia”.
Non può dunque affermarsi che la resistenza in giudizio della sia stata Parte_1 totalmente pretestuosa, considerato anche che la stessa non ha mai negato di essere debitrice di ma, insoddisfatta dell'operato dell'Avv. Bruno (tanto da revocarle il CP_1 mandato), manifestò la volontà di pagare il giusto, senza duplicazioni, avanzando in corso di giudizio anche alcune proposte transattive che la controparte ha rifiutato.
pag. 10/12 L'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di condanna ex art 96, comma 3 c.p.c. a maggior ragione sussiste nel presente grado di giudizio dato l'accoglimento del secondo motivo di appello, posto che, per costante interpretazione, tale sanzione può essere applicata unicamente nei casi di soccombenza totale della parte
(si veda, fra le altre Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 09/12/2019, n. 32090).
Tra i capi di sentenza impugnati vi è anche quello che ha disposto la maggiorazione ex art. 4 c. 8 D.M. 147/2022. Anche tale censura è fondata in quanto la “manifesta fondatezza” delle difese richiesta dalla norma appena citata si configura quando il difensore riesca a far emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti e, specularmente, l'infondatezza degli assunti di controparte, soltanto grazie al suo apporto argomentativo, mentre nel caso in esame è stato necessario non solo valutare attentamente il materiale documentale in atti e le contrapposte prospettazioni delle parti, ma addirittura disporre una CTU per verificare l'autenticità della sottoscrizione disconosciuta.
La liquidazione delle spese processuali di primo grado va riformata non solo sotto tale aspetto ma va rivista in generale, dal momento che l'accoglimento, anche se parziale, dell'appello determina la necessità di valutare la soccombenza sulla base di un criterio unitario e globale per l'intero giudizio.
Alla luce di tali principi, la risulta sostanzialmente soccombente nel merito Parte_1 della pretesa, ma è almeno in parte vittoriosa. Va infatti sottolineato che sia la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. che l'aumento dei compensi ex art. 4 c. 8 D.M. 147/2022 erano stati oggetto di espressa richiesta della società nel primo grado di giudizio, CP_1 domande in relazione alle quali essa risulta ora soccombente. Peraltro anche in questa sede l'appellata ha reiterato nella richiesta di applicazione della sanzione per temerarietà della lite e della pena pecuniaria di cui all'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. nuova formulazione.
L'appellante deve essere quindi condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte nella misura di 4/5, con compensazione fra le parti del residuo, stante la reciproca, seppur parziale, soccombenza.
Le spese si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte appellata, Avv. Bruno, ridotti i compensi rispetto alla nota spese in atti per le tre, pag. 11/12 considerata l'attività processuale in concreto compiuta, la non elevata complessità delle questioni trattate e il valore della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara compensate per 1/5 le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
condanna al rimborso in favore di Parte_1 [...]
dei residui 4/5 delle spese che si liquidano (per Controparte_1
l'intero) per il primo grado in € 391,59 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale, per il secondo grado in € 3.000,00 per compenso professionale, il tutto oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Elettra Bruno, dichiaratasi antistataria per entrambi i gradi.
Perugia, 16.7.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
AN De Martino Claudio Baglioni
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
R.G. 135/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. ssa Francesca Altrui Consigliere dott. ssa AN De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado nella causa civile iscritta al n. r.g. 135/2024 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Alessandro Diamanti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in TERNI PIAZZA DEI CARRARA 10
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Elettra Bruno ed elettivamente domiciliata in FORMIA VIA
CRISTOFORO COLOMBO 19, presso lo studio del difensore
APPELLATA avente ad
OGGETTO mandato
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 529/2023 emessa dal Tribunale di
Terni, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Grotteria, nell'ambito del giudizio N.R.G.
2072/2020, depositata in cancelleria in data 26/07/2023, mai notificata, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e quindi - Verificati gli inadempimenti posti in essere in danno della mandante, accertare l'effettività del credito vantato dalla controparte e per l'effetto ridurne le pretese all'importo che risulterà di giustizia
- Riformare la sentenza impugnata in punto di condanna alle spese di lite disponendo la compensazione delle spese di primo grado di giudizio (anche in considerazione dell'esito della duplice fase cautelare) secondo il criterio ritenuto di giustizia e in forza di quanto previsto ex art. 91 e 92 c.p.c.
- Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui viene disposta la condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. revocando tale condanna,
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.
Per parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita,
- Dichiarare inammissibile e comunque infondato l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 529/2023 del Tribunale di Terni per le motivazioni
[...] tutte di cui al presente atto, e per l'effetto rigettarlo e confermare la impugnata sentenza;
-condannare, altresì, la parte appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art 96 - 1 e 3 comma cpc, sia in favore della Controparte_1
[... e sia in favore della cassa delle Ammende, per le motivazioni di cui al paragrafo 3.4. del presente atto;
- Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società (d'ora in Controparte_2 avanti ”) ha chiesto al Tribunale di Terni la condanna di CP_1 Parte_1
al pagamento del compenso e delle spese sostenute per l'espletamento del
[...] mandato conferitole, relativo all'assistenza materiale e tecnica ai fini della riscossione del credito risarcitorio vantato dalla mandante nei confronti della Dott.ssa CP_3 ed oggetto del procedimento civile promosso innanzi al Tribunale di Terni
[...]
pag. 2/12 RG n. 3334/2014, conclusosi con sentenza n. 634/2020 del Tribunale di Terni che aveva riconosciuto alla un risarcimento di euro 24.358,20 oltre alle spese Parte_1 processuali.
Con sentenza n. 529/23 il Tribunale di Terni ha accolto la domanda, condannando la a pagare in favore della la somma di euro 10.086,97, oltre al Parte_1 CP_1 rimborso delle spese della consulenza tecnica di parte ed alle spese processuali, nonché alla somma di euro 675,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c., ponendo a carico della convenuta il pagamento delle spese di CTU.
Con atto di citazione in appello notificato il 24.2.2024 la IG.ra Parte_1
ha impugnato la sentenza articolando due motivi di doglianza.
[...]
Con primo motivo di appello ha censurato la pronuncia di primo grado per aver erroneamente valutato i fatti e le prove e ritenuto infondata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla IG.ra Parte_1
In particolare, il Dott. consulente medico legale individuato dalla Persona_1 società mandataria, aveva omesso di contestare la valutazione fortemente riduttiva operata dal C.T.U. nel procedimento innanzi al Tribunale di Terni R.G. 3334/2014, anzi aveva aderito alla proposta di decurtazione delle spese mediche, senza informare la dei sopraggiunti e diversi elementi di valutazione del danno subito. Parte_1
Inoltre, quanto alle spese anticipate dalla mandataria, l'odierna appellante lamenta l'inesattezza della somma di cui alla fattura n. 125/2014 del 18.07.2014 emessa dal Per_ C.T.P. Dott. , che non sarebbe dovuta dalla in quanto relativa in parte Parte_1 ad attività prevista nel mandato a titolo gratuito sottoscritto in data 03.09.2013 ed in parte relativa all'attività, all'epoca non ancora svolta, di partecipazione alle operazioni peritali;
deduce altresì che la somma di cui alla fattura del C.T.P. n. 163/2016 del
25.11.2016, stante la causale riportata e relativa alle sole operazioni peritali, parrebbe in parte ricomprendere la corrispondente voce indicata nella precedente fattura;
che a fronte della somma che la ricorrente ha rivendicato a titolo di spese anticipate pari ad €
5.480,91, il C.T.U. Dott. nell'ambito del giudizio risarcitorio riconobbe congrua Per_2 solo la somma di € 4.101,91, quantificazione espressamente approvata dal C.T.P.
Infine, l'appellante allega che il giudice di prime cure non avrebbe fatto corretta applicazione del principio della non contestazione ex art 115 c.p.c. con riferimento agli pag. 3/12 inadempimenti allegati dalla non contestati specificamente dalla Parte_1 controparte, e per i quali in ogni caso non è stata fornita alcuna prova di esatto adempimento o di non imputabilità dell'inadempimento.
Con il secondo motivo di appello la IG.ra lamenta l'errata valutazione Parte_1 delle circostanze di fatto e di diritto relative alla condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c., e alla concessa maggiorazione ex art. 4 co. 8 DM 55/2014, non essendo ipotizzabile in capo all'odierna appellante una condotta avente i caratteri della temerarietà, né la palese fondatezza delle pretese avversarie.
Sul punto, l'appellante deduce che: la società mandataria non aveva prodotto in giudizio il contratto datato 03.09.2013, unico documento a disposizione della Parte_1 prodotto dalla medesima all'atto della costituzione in giudizio;
il contratto del
19.09.2013 è stato prodotto in originale solo nel corso della fase della verificazione della sottoscrizione;
la non ha mai contestato l'esistenza di un rapporto di Parte_1 mandato né asserito di non dovere alcuna somma, ma ha chiesto la rideterminazione di quanto dovuto in virtù delle inadempienze poste in essere della mandataria e, a riprova di tale buona volontà, ha avanzato in primo grado due proposte transattive rifiutate da controparte.
Con riguardo alla istanza di verificazione a seguito di disconoscimento della sottoscrizione formulata dall'appellante, l'appellante ha allegato che durante gli esami grafologici sono emerse comunque numerose e rilevanti difformità tra firma contestata e comparative;
lo stesso C.T.U. ha reputato probabile che il disconoscimento sia frutto di una difficoltà emotiva e psicologica legata anche al tempo trascorso ed alla produzione del documento in sola fotocopia.
Infine, con riguardo alla concessa maggiorazione ex art. 4 co. 8 DM 55/2014,
l'appellante ha lamentato l'errata applicazione della norma in esame, in quanto l'aumento compete quando il difensore riesca a far emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti senza dover ricorrere a prove costituende, mentre nel caso di specie è stata necessaria addirittura l'esecuzione di una C.T.U grafologica.
Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta datata 25.06.2024,
[...]
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la Controparte_1 conferma della sentenza di primo grado. pag. 4/12 Con particolare riguardo all'eccezione di inadempimento oggetto del primo motivo di appello la società ha dedotto che il motivo è inammissibile e comunque CP_1 manifestamente infondato in quanto: gli interessi della sig.ra furono Parte_1 adeguatamente curati nel giudizio dal procuratore nominato dalla mandataria;
la IG.ra ha proposto impugnazione avverso la sentenza ìconclusiva del giudizio n. Parte_1
R.G. 3334/2014 e la Corte di Appello sul punto ha ritenuto corretta la valutazione del
C.T.U. medico legale e la motivazione della sentenza impugnata;
la società mandataria potrebbe rispondere unicamente per culpa in eligendo, mai neanche prospettata dall'odierna appellante;
in ogni caso non sussiste l'imperizia del consulente nominato dalla società mandataria;
anche qualora fosse accertata l'imperizia del consulente, non sussisterebbe nesso di causalità fra questa e la stima del danno operata dal Tribunale di
Terni.
Quanto alle spese contestate dall'odierna appellante, la società ha dedotto che le CP_1 relative somme sono state oggetto di ricognizione di debito da parte della IG.ra e che comunque non sussisterebbe la duplicazione paventata da parte Parte_1 appellante.
Sulla presunta non contestazione dell'inadempimento, la società ha eccepito la CP_1 novità della censura ai sensi dell'art. 345 c.p.c. ed in ogni caso la sua infondatezza.
In merito al secondo motivo di appello la società ne ha eccepito l'inammissibilità CP_1
e l'infondatezza, in quanto la condanna ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c. è stata emessa non solo per il pretestuoso disconoscimento della sottoscrizione, ma anche per la manifesta infondatezza delle difese e delle eccezioni proposte che rivela il carattere temerario della sua condotta, tale da configurare un abuso del processo e da legittimare, anche in questa sede, la condanna della stessa ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. ed la pagamento di una somma di favore della Parte_2
La causa viene in decisione ex art. 352 c.p.c. all'esito dello scambio di note conclusionali e repliche e dello scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza.
Preliminarmente, per quanto riguarda le istanze istruttorie di parte appellante che non sono state ammesse in primo grado e che sono state reiterate nel presente grado di giudizio, va osservato che queste sono state formulate dalla difesa dell' in Parte_1
pag. 5/12 controprova rispetto alle prove testimoniali richieste da nella memoria ex art CP_1
183, comma 6, n. 2 c.p.c., che non sono state ammesse e di cui la società appellata non ha richiesto nuovamente l'ammissione nel presente grado di giudizio. Ne consegue che la richiesta deve essere disattesa.
Passando alla trattazione del primo motivo di appello, esso è infondato.
Non si rinviene alcun inadempimento imputabile alla mandataria , la quale ha CP_1 dimostrato di aver correttamente eseguito l'incarico conferitole dalla mandataria.
Sul punto, è utile premettere che i rapporti fra le parti in causa sono regolati dal contratto di mandato sottoscritto in data 19.09.2013 (cfr. all. 19 fascicolo di primo grado di parte appellante), non essendo peraltro stata impugnata la decisione in punto di riferibilità della sottoscrizione apposta al documento alla IG.ra questione Parte_1 su cui si è formato il giudicato.
A tenore dell'art. 2 di tale documento l'incarico della mandataria consisteva, in sintesi, nell'assunzione della gestione generale del contenzioso per il risarcimento del danno subito a seguito dell'intervento estetico subito dall'appellante, tramite il compimento di
“tutti gli atti giuridici e le attività necessarie od utili” all'ottenimento del risarcimento del danno per medical malpractice subito dall'attrice, fra i quali l'individuazione di professionisti che curassero gli interessi della mandataria, concludendo con loro contratti di prestazione d'opera professionale in nome e per conto di quest'ultima.
Con riguardo a tale specifica obbligazione, non può innanzitutto ritenersi integrata alcuna forma di culpa in eligendo, la quale sarebbe ravvisabile qualora la mandataria avesse affidato gli incarichi di consulenza a persone in difetto delle qualifiche personali necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto.
Non si ravvisano neppure gli estremi dell'inadempimento nella gestione del contenzioso risarcitorio di cui al procedimento n. R.G. 3334/2014.
L'allora procuratore della fin dall'atto di citazione (cfr. all. 17 del Parte_1 fascicolo di primo grado di parte appellante) ha allegato la perizia del Dott. Per_3 sostegno dei propri assunti, tanto che il giudice ha disposto una CTU per quantificare il danno subito.
Sebbene il C.T.P. nominato dalla società mandataria non abbia provato a confutare le conclusioni del C.T.U. sulla misura del danno biologico subito dalla Parte_1
pag. 6/12 all'udienza del 06.10.2016 il procuratore chiese il richiamo del C.T.U. affinché questo fornisse chiarimenti in merito alle divergenze di valutazione del danno riscontrate tra la Per_ perizia finale e quella del Dott. , richiesta che non fu accolta dal giudicante (cfr. all. 18 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Infine, la difesa dell' ha formulato nella propria memoria conclusionale ex Parte_1 art 190 c.p.c. (cfr. all. 19 del fascicolo di primo grado di parte appellante) un'articolata critica all'elaborato peritale, tanto dal punto di vista della completezza formale che dell'approccio metodologico, censurando in maniera specifica l'applicazione che il
Consulente del giudice ha operato del barème medico legale utilizzato per la valutazione della tipologia di danni riportati dall'odierna appellante, nonché il suo giudizio sulla congruità delle spese mediche sopportate dalla danneggiata.
La difesa dell'odierna appellante aveva dunque fornito al giudicante tutti gli elementi utili per tenere in considerazione la diversa posizione assunta dall' e dai Parte_1 propri consulenti con riguardo alla quantificazione del danno, utilizzando a tal fine tutti gli strumenti processuali a propria disposizione.
Va peraltro notato che le medesime argomentazioni contrarie all'elaborato peritale del
C.T.U. sono state spese nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 634/2020, come si evince dalla sentenza n. 651/2023 della Corte d'Appello di Perugia (cfr. all. 31 del fascicolo di primo grado di parte appellante), sopravvenuta alla sentenza impugnata nel presente giudizio, nella quale i giudici di appello non hanno tuttavia ritenuto di doversi discostare dalla decisione del giudice di prime cure, aderendo in toto alle risultanze della C.T.U.
Tutto ciò considerato, appare decisamente improbabile che la formulazione da parte del
C.T.P. di osservazioni alla C.T.U. avrebbe potuto incidere maggiormente, rispetto alle difese comunque svolte dal legale, sulla decisione del giudice.
Né è ravvisabile alcun inadempimento dell'obbligo di rendiconto previsto dall'art. 1713
c.c., avendo reso la mandataria delle spese sostenute per l'espletamento CP_1 CP_4 del mandato, la quale ha peraltro espressamente riconosciuto la debenza di tali somme, come testimoniato dalle scritture private di riconoscimento allegate dalla società mandataria (cfr. all. 2 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
pag. 7/12 Infine, non è riscontrabile neanche una violazione dell'obbligo di informare il mandante ai sensi degli artt. 1710 e 1711 c.c., posto che tale obbligo informativo sussiste solo qualora circostanze sopravvenute impongano al mandatario di compiere degli atti che esulino dalle istruzioni ricevute e dai limiti del mandato conferito.
Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie: l'odierna appellante ha infatti delegato la società alla gestione generale del contenzioso, fornendole espressamente l'ampio CP_1 potere di concordare con il legale prescelto dalla società “le strategie processuali, penali e civili” (cfr. art.
6.4 del contratto di mandato del 19.09.2013) allo scopo ultimo di ottenere il risarcimento del danno, non ponendo alcun limite a tale potere, né condizionando il mandato al riconoscimento del risarcimento in una determinata quantità.
Né, d'altronde, l'odierna appellante ha allegato circostanze che possano far ritenere che, appresa la diversa valutazione del C.T.U. riguardo al danno biologico, ella avrebbe modificato o revocato il mandato in favore di , circostanza allo stato non CP_1 plausibile, considerato che l'incarico le ha comunque consentito di ottenere il risarcimento del danno, sebbene in misura minore alle attese, ed ha quindi soddisfatto il suo scopo. Per_ In merito alla censura relativa alle fatture emesse dal Dott. , va osservato come tali somme, al pari delle altre richieste a titolo di rimborso delle spese vive effettuate dalla società , siano state oggetto di riconoscimento di debito da parte della CP_1
(cfr. all. 2 del fascicolo di primo grado di parte appellata), come Parte_1 riconosciuto dalla sentenza di primo grado che, relativamente a tale aspetto, non è stata impugnata, con conseguente formazione del giudicato.
In ogni caso, non paiono essere state commesse duplicazioni nell'emissione delle fatture in quanto le due fatture risultano relative a due differenti fasi dell'incarico prestato dal Per_ consulente: la prima è riferibile al parere legale a firma del dott. datato 27/03/2014
e alle relative operazioni peritali espletate in fase precontenziosa;
la seconda è riferibile all'attività prestata nel corso del giudizio risarcitorio quale C.T.P. della Parte_1
Inoltre, è ininfluente che parte dell'attività del C.T.P., quella riferita alla fase precontenziosa, sia stata espletata nella fase in cui era ancora vigente fra le parti il contratto di mandato gratuito datato 03.09.2013 (cfr. all. 6 del fascicolo di primo grado pag. 8/12 di parte appellante), in quanto tale contratto deve ritenersi superato dal successivo accordo datato 19.09.2013 in virtù del ricorso da parte dell' al patto Parte_1
d'opzione di cui all'art. 9 del secondo contratto, contratto che (a differenza del primo) non deroga all'ordinaria disciplina del mandato ex artt. 1703 e ss. per le spese anticipate dal mandatario nell'espletamento del proprio incarico, che dunque devono essere integralmente restituite al mandatario.
Sul punto, infine, non pare pertinente il richiamo operato dall'appellante al fatto che il
C.T.U. nominato nel giudizio risarcitorio abbia riconosciuto quali congrue solo parte delle spese mediche di cui la ha chiesto il risarcimento, dato che tale Parte_1 valutazione aveva ad oggetto anche numerose altre spese, ulteriori e di diversa natura Per_ rispetto a quelle per le consulenze specialistiche del Dott. , come si evince dall'atto introduttivo del giudizio n. R.G. 3334/2014 (cfr. all. 17 del fascicolo di primo grado di parte appellante) e non è dimostrato che l'incongruità fosse stata riscontrata proprio in relazione a tali prestazioni.
Va peraltro osservato che anche qualora il Consulente d'ufficio avesse, in ipotesi, considerato eccessive le spese di C.T.P., il giudizio sarebbe comunque stato ininfluente rispetto alla sussistenza di un obbligo negoziale della signora di Parte_1 corrispondere tali somme, segnando unicamente il limite entro il quale tali pagamenti avrebbero potuto essere rimborsati alla mandante dal responsabile del danno.
Quanto, infine, alle allegazioni di parte appellante circa la mancata contestazione e dimostrazione dell'esatto adempimento da parte della società mandataria, va osservato che ha sempre contestato, fin dalla propria memoria ex art 183, comma 1 c.p.c., CP_1 di essere inadempiente ed ha dimostrato il proprio esatto adempimento attraverso la documentazione dei vari atti compiuti per suo conto sia nella fase precontenziosa che nel corso del giudizio di risarcimento, il cui buon esito non può essere parametrato alla misura dell'accoglimento delle pretese.
Il secondo motivo di appello è invece fondato.
La sanzione prevista dall'art. 96, comma 3 c.p.c., di cui l'odierna appellata nella comparsa conclusionale di primo grado aveva chiesto l'applicazione, è stata comminata in assenza degli estremi della malafede o colpa grave richiesti per la sua applicazione.
pag. 9/12 Va infatti adeguatamente valorizzato il fatto che il contratto di mandato del 19.09.2013
è stato prodotto per la prima volta in giudizio da in sede di ricorso ex art 702-bis CP_1
c.p.c. in fotocopia, mentre la ha allegato di avere a propria disposizione, Parte_1 fino a tale momento, il solo contratto di mandato gratuito datato 03.09.2013, circostanza peraltro non contestata dalla società CP_1
E' dunque perfettamente plausibile che l'odierna appellante non ricordasse o comunque fosse convinta di non aver firmato tale secondo contratto, soprattutto valutati tali aspetti della vicenda: il contratto del 19.09.2013, come riportato nello stesso, fu firmato dalla fuori dai locali commerciali dell'impresa della società mandataria, in una Parte_1 condizione di presumibile vulnerabilità del contraente debole, secondo i principi espressi dalla normativa in materia consumeristica;
il contratto fu prodotto in originale solo in occasione del giudizio di verificazione;
l'appellante versava in uno stato emotivo e psicologico presumibilmente alterato, come dimostra la successiva diagnosi della
Dott.ssa del C.I.M. di Terni di “sindrome depressiva reattiva grave, Per_4 accompagnata da crisi di ansia e insonnia” in data 04.12.13 (cfr. Relazione medico legale a firma della Dott.ssa , all. 7 del fascicolo di primo grado di parte Per_5 appellante), con prescrizione di terapia a base di psicofarmaci;
la C.T.U. grafologica a firma del Dott. (cfr. all. 13 del fascicolo di primo grado di parte appellante) ha Per_6 evidenziato la presenza di “sensibili difformità tra contestate e comparativa”, ed ha condiviso pienamente le osservazioni del C.T.P. Dott.ssa secondo la quale Per_7 era “probabile che la persona, nell'atto di redigere le firme contestate ed in verifica, si potesse trovare in una condizione di difficoltà emotiva che ne ha modificato alcuni connotati scrittori e che, successivamente, a distanza di anni e in una situazione psicologica differente, non abbia riconosciuto le firme come frutto della propria grafia, avendole peraltro solo viste in fotocopia”.
Non può dunque affermarsi che la resistenza in giudizio della sia stata Parte_1 totalmente pretestuosa, considerato anche che la stessa non ha mai negato di essere debitrice di ma, insoddisfatta dell'operato dell'Avv. Bruno (tanto da revocarle il CP_1 mandato), manifestò la volontà di pagare il giusto, senza duplicazioni, avanzando in corso di giudizio anche alcune proposte transattive che la controparte ha rifiutato.
pag. 10/12 L'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di condanna ex art 96, comma 3 c.p.c. a maggior ragione sussiste nel presente grado di giudizio dato l'accoglimento del secondo motivo di appello, posto che, per costante interpretazione, tale sanzione può essere applicata unicamente nei casi di soccombenza totale della parte
(si veda, fra le altre Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 09/12/2019, n. 32090).
Tra i capi di sentenza impugnati vi è anche quello che ha disposto la maggiorazione ex art. 4 c. 8 D.M. 147/2022. Anche tale censura è fondata in quanto la “manifesta fondatezza” delle difese richiesta dalla norma appena citata si configura quando il difensore riesca a far emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti e, specularmente, l'infondatezza degli assunti di controparte, soltanto grazie al suo apporto argomentativo, mentre nel caso in esame è stato necessario non solo valutare attentamente il materiale documentale in atti e le contrapposte prospettazioni delle parti, ma addirittura disporre una CTU per verificare l'autenticità della sottoscrizione disconosciuta.
La liquidazione delle spese processuali di primo grado va riformata non solo sotto tale aspetto ma va rivista in generale, dal momento che l'accoglimento, anche se parziale, dell'appello determina la necessità di valutare la soccombenza sulla base di un criterio unitario e globale per l'intero giudizio.
Alla luce di tali principi, la risulta sostanzialmente soccombente nel merito Parte_1 della pretesa, ma è almeno in parte vittoriosa. Va infatti sottolineato che sia la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. che l'aumento dei compensi ex art. 4 c. 8 D.M. 147/2022 erano stati oggetto di espressa richiesta della società nel primo grado di giudizio, CP_1 domande in relazione alle quali essa risulta ora soccombente. Peraltro anche in questa sede l'appellata ha reiterato nella richiesta di applicazione della sanzione per temerarietà della lite e della pena pecuniaria di cui all'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. nuova formulazione.
L'appellante deve essere quindi condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte nella misura di 4/5, con compensazione fra le parti del residuo, stante la reciproca, seppur parziale, soccombenza.
Le spese si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte appellata, Avv. Bruno, ridotti i compensi rispetto alla nota spese in atti per le tre, pag. 11/12 considerata l'attività processuale in concreto compiuta, la non elevata complessità delle questioni trattate e il valore della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara compensate per 1/5 le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
condanna al rimborso in favore di Parte_1 [...]
dei residui 4/5 delle spese che si liquidano (per Controparte_1
l'intero) per il primo grado in € 391,59 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale, per il secondo grado in € 3.000,00 per compenso professionale, il tutto oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Elettra Bruno, dichiaratasi antistataria per entrambi i gradi.
Perugia, 16.7.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
AN De Martino Claudio Baglioni
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