Ordinanza cautelare 22 novembre 2021
Decreto decisorio 15 marzo 2022
Decreto collegiale 28 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 22/11/2021, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/11/2021
N. 01905/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la RD
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1905 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gino Pandolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Gino Nicola Pandolfi in Milano, via Vitruvio n. 5;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Annalisa Pelucchi e Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via della Guastalla, 6;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento assunto dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi E.R.P, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto, con cui è stato rigettato il ricorso e disposta la cancellazione del ricorrente dalla graduatoria per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Milano, ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2017, deliberazione effettuata con provvedimento dell’8.7.2021, notificato al ricorrente a mani in data 12.7.2021, nonché di ogni altro atto alla stessa preordinata e presupposta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2021 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, ad un sommario esame:
- che il ricorrente non ha fornito elementi concreti idonei a confutare le valutazioni espresse dal Comune circa la sua condizione di occupante senza titolo di un alloggio altrui;
- che al momento il nucleo familiare del ricorrente risulta essere ospite della cooperativa -OMISSIS-dal 15.3.2021, nell’ambito del progetto RIT (Residenzialità Sociale temporanea);
- che, pertanto, non ricorrono i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare;
Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare, tenuto conto della peculiarità della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la RD (Sezione Quarta) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.