Ordinanza collegiale 14 maggio 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 18/08/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01971/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00196/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Giacalone, Alessandro Tommaso Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Marsala, non costituito in giudizio;
per l''annullamento
del silenzio serbato dal Comune di Marsala sull’istanza del -OMISSIS- tesa ad ottenere la riqualificazione urbanistica di aree vincolate divenute zone bianche;
per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere alla riqualificazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS-, in qualità di proprietario delle aree site nel territorio di Marsala – individuate in catasto al Foglio di Mappa -OMISSIS-, Particelle -OMISSIS-, ed al Foglio di Mappa -OMISSIS-, Particella -OMISSIS- – ha presentato in data -OMISSIS- al Comune di Marsala una istanza tesa ad ottenere la riqualificazione urbanistica delle proprie aree. L’istanza muove dal presupposto che i vincoli apposti con il Piano Comprensoriale approvato con D.P.R.S. n. 133/A del 29.11.1977, che destinava le zone, in parte a parcheggio, ed in parte ad attrezzature di interesse comune di progetto, siano decaduti per decorso del tempo, col conseguente formarsi del regime di cd. “zona bianca”.
Essendo decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, con conseguente formazione del rigetto tacito, il sig. -OMISSIS- ha proposto in data 31.01.25, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., il ricorso in epigrafe, col quale denuncia la violazione dell’art. 2 della L. 241/90 e dell’art. 97 Cost. poiché l’ente locale ha omesso di esercitare il potere di pianificazione urbanistica, il cui esercizio risultava obbligatorio dopo l’avvenuta decadenza dei vincoli e la formazione della condizione di “zona bianca” sull’area in questione.
L’intimato Comune di Marsala non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-la Sezione ha disposto quanto segue:
“ Ritenuto necessario richiedere all’intimato Comune di Marsala documentati chiarimenti sulla natura dei vincoli gravanti sui fondi di parte ricorrente;
Ritenuto che tali chiarimenti dovranno essere supportati con la produzione delle disposizioni (NN.TT.AA e quant’altro) che li disciplinano;
Ritenuto di assegnare a tal fine al Comune di Marsala il termine di giorni trenta, con rinvio della causa all’udienza indicata in dispositivo ;”.
In esecuzione dell’OCI il Comune di Marsala ha depositato documentazione relativa al Piano Comprensoriale del 1977 (in parte, di difficile lettura), ed ha altresì precisato di aver avviato in data 10.06.2025 il procedimento di variante parziale al Piano Comprensoriale n. 1, allo scopo di conferire nuova destinazione e disciplina urbanistica ad alcuni fondi, tra i quali quelli appartenenti all’odierno ricorrente, sul presupposto dell’avvenuta decadenza dei vincoli precedentemente imposti. L’avvio della procedura di variante consiste nell’affidamento dell’incarico di redazione della relazione geologica, di invarianza e compatibilità idraulica, del rapporto preliminare ambientale (VAS ex art. 12 del D. Lgs. 152/2006).
All’udienza camerale del 18 luglio 2025 la difesa della parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa, tenuto conto dell’avvio di procedimento di variante al Piano Comprensoriale documentato dal Comune, ma ha insistito per il pagamento delle spese processuali. Indi, la causa è stata posta in decisione.
Il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla luce della inequivoca dichiarazione in tal senso resa all’odierna udienza dalla difesa del ricorrente.
Le spese processuali vanno poste a carico del Comune intimato – come richiesto da parte ricorrente – atteso che l’avvio del procedimento di revisione del Piano, intervenuto dopo la proposizione del gravame, testimonia la fondatezza della pretesa avanzata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il Comune di Marsala al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente, Estensore
Luca Girardi, Primo Referendario
Annalisa Stefanelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO