TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/10/2025, n. 4030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4030 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 601/2025
TRA
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
EP NA, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Gorgoni ed
Erminio Capasso, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.01.2025, il ricorrente ha impugnato l'ordinanza – ingiunzione n. OI-002124079, avente a oggetto il pagamento della somma complessiva di € CP_1
2.567,70 a titolo di sanzione amministrativa ex Legge n. 689/81 per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali da parte della società ai Controparte_2 sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, nell'anno 2018.
Nello specifico, ha eccepito la violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 3, L. 241/90, la prescrizione dei contributi ex art. 3, comma 9, L. 335/95 nonché l'infondatezza della pretesa per aver egli ceduto le quote sociali antecedentemente all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
1 Tanto premesso, ha chiesto – previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto - dichiararsi non dovute le somme di cui all'ordinanza ingiunzione opposta.
Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
L' si è costituito in giudizio eccependo di aver provveduto in via di autotutela CP_1 all'annullamento dell'atto impugnato, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note depositate il 19.09.2025, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese essendo l'annullamento CP_1
intervenuto nelle more del giudizio.
Rigettata l'istanza di sospensione, acquisita la documentazione prodotta, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza del 26.09.2023, ex art. 127 ter
c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Va pronunciata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia di merito.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005,
n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa
2 concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n.
23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000,
n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Nel caso in esame, l' ha eccepito e provato di aver annullato l'ordinanza-ingiunzione CP_1
opposta in data 24.07.2025 (cfr. allegato alla memoria).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza virtuale e sono poste a carico dell' come da dispositivo, essendo l'annullamento dell'atto intervenuto nelle more del CP_1
presente giudizio, tenuto conto della natura e del valore della presente controversia, della bassa complessità e serialità delle questioni trattate nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) Condanna l' al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che si liquidano in € 886,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 21.10.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 601/2025
TRA
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
EP NA, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Gorgoni ed
Erminio Capasso, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.01.2025, il ricorrente ha impugnato l'ordinanza – ingiunzione n. OI-002124079, avente a oggetto il pagamento della somma complessiva di € CP_1
2.567,70 a titolo di sanzione amministrativa ex Legge n. 689/81 per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali da parte della società ai Controparte_2 sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, nell'anno 2018.
Nello specifico, ha eccepito la violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 3, L. 241/90, la prescrizione dei contributi ex art. 3, comma 9, L. 335/95 nonché l'infondatezza della pretesa per aver egli ceduto le quote sociali antecedentemente all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
1 Tanto premesso, ha chiesto – previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto - dichiararsi non dovute le somme di cui all'ordinanza ingiunzione opposta.
Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
L' si è costituito in giudizio eccependo di aver provveduto in via di autotutela CP_1 all'annullamento dell'atto impugnato, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note depositate il 19.09.2025, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese essendo l'annullamento CP_1
intervenuto nelle more del giudizio.
Rigettata l'istanza di sospensione, acquisita la documentazione prodotta, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza del 26.09.2023, ex art. 127 ter
c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Va pronunciata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia di merito.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005,
n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa
2 concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n.
23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000,
n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Nel caso in esame, l' ha eccepito e provato di aver annullato l'ordinanza-ingiunzione CP_1
opposta in data 24.07.2025 (cfr. allegato alla memoria).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza virtuale e sono poste a carico dell' come da dispositivo, essendo l'annullamento dell'atto intervenuto nelle more del CP_1
presente giudizio, tenuto conto della natura e del valore della presente controversia, della bassa complessità e serialità delle questioni trattate nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) Condanna l' al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che si liquidano in € 886,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 21.10.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
3