Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 04/02/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
n° 595/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza nella causa di lavoro pendente tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Zampieri, Walter Miceli, Parte_1
Giovanni Rinaldi e Fabio Ganci ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Manuela
Pirolozzi ubicato in Lanciano, alla via Milano n. 2;
- ricorrente -
e
[...]
Controparte_1
, tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis
[...]
c.p.c., dal dott. Persona_1
-resistente-
Svolgimento del processo
Con ricorso la parte istante, premesso:
- di essere stata assunta in qualità di docente con contratti a tempo determinato nei seguenti anni scolastici:
- a.s. 2018/2019 (dal 04.10.2018 al 30.06.2019, per n. 12 ore settimanali, presso la Scuola Primaria
“L. Martella” di Vasto (CH));
San Salvo (CH));
- a.s. 2021/2022 (dal 04.09.2021 al 30.06.2022 per n. 24 ore settimanali presso la Scuola Primaria di
San Salvo (CH)); di aver maturato, rispettivamente, i seguenti giorni ferie:
-n. 22,50 giorni di ferie più 2 giorni di riposo per festività soppresse - per un totale di 24,50 giorni - per l'anno scolastico 2018/2019;
-n. 23,92 giorni di ferie più 3 giorni di riposo per festività soppresse – per un totale di 26,92 - per l'anno scolastico 2020/2021;
n. 25 giorni di ferie più 3 giorni di riposo per festività soppresse – per un totale di 28 giorni - per l'anno scolastico 2021/2022;
-di aver usufruito, nei medesimi periodi, dei seguenti giorni di ferie:
-4 giorni nell'anno scolastico 2018/2019;
-3 giorni nell'anno scolastico 2020/2021;
-4 giorni nell'anno scolastico 2021/2022;
-di aver quindi diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti, come da elenco che segue:
-20,50 giorni per l'anno scolastico 2018/2019;
-23,92 giorni per l'anno scolastico 2020/2021;
-24,00 giorni per l'anno scolastico 2021/2022; richiamata la legge n. 135/2012 che regolamenta in maniera specifica la disciplina delle ferie nel pubblico impiego e la sua interpretazione giurisprudenziale, nonché i principi comunitari espressi dalla Grande Sezione della CGUE, con le tre sentenze del 6 novembre 2018 rese rispettivamente nelle cause riunite C-569/16 e C570/16, C619/16 e nella causa C-684/2016, ha così concluso:
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 3.864,01 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e, conseguentemente, condannare il al pagamento della Controparte_1
suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
Si è costituito in giudizio il eccependo, in via preliminare, la prescrizione quinquennale CP_1
relativamente all'anno 2018/2019 e chiedendo, in via principale, il rigetto della causa ed, in subordine, l'accertamento della minor somma dovuta e quantificata in € 3.769,91. Instauratosi il contraddittorio tra le parti, la causa è giunta all'odierna decisione sulla base delle sole risultanze documentali in atti, vertendo la controversia su questioni legate esclusivamente alla corretta interpretazione delle norme applicabili al caso concreto.
Indi in data odierna, dopo il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
La domanda appare fondata e va pertanto accolta.
Preliminarmente appare opportuno ricostruire il quadro normativo sussistente in materia.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore nell'anno 2012 dapprima con l'articolo 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 come modificato, in sede di conversione, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che ha così disposto: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.., sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
La norma è stata oggetto di pronuncia da parte della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1 Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non avesse potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. La Corte ha evidenziato che il diritto inderogabile delle ferie sarebbe violato se la cessazione del servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'articolo 1, commi da 54 a 56, della L. 24 dicembre 2012, n. 228- dettando una disciplina speciale delle ferie proprio per il personale della scuola.
A norma dell'articolo 1, comma 54 della L. 228/2012: "il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del
2012, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni
o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
Infine, il comma 56 dello stesso articolo 1 ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Ciò posto, la normativa in questione deve essere interpretata in conformità ai principi costituzionali ed al diritto unionale.
Giova evidenziare come la Grande Sezione della CGUE, con tre sentenze del 6 novembre 2018 rese rispettivamente nelle cause riunite C-569/16 e C570/16 S.W., nella causa C619/16 S. W.K. e nella causa C-684/2016 M.P., nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha offerto l'esatta interpretazione del diritto dell'Unione nei seguenti termini:
" - L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce”
(sentenza cit. punto 35);
“- È necessario assicurarsi che l'applicazione di simili norme nazionali non possa comportare
l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitarli” (sent. cit. punto 38);
- “Sebbene il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'articolo 7 della direttiva
2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo ad imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite, resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto” (sent. cit. punto 44); - “A tal fine, il datore di lavoro è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo” (sent. cit., punto 45 e sentenza S. W. K., punto 52);
“- L'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro;
ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88” (sent.
M.P., punto 46);
- Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo
a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo
7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute (sent. M.P., punto 47)".
Come già chiarito, sulla specifica questione è intervenuta con recenti ordinanze la Corte di legittimità, la quale richiamati i principi espressi dal giudice europeo e ribadito che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto, ha confermato che il datore - sul quale grava l'onus probandi - è tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (cfr.
Cass. Ord. Sez. L. n. 13447/2024 del 15.05.2024; Cass. Ord. Sez. L. n. 15415/2024 del 03.06.2024;
Cass. Ord. Sez. L. n. 16715/2024 del 17.06.2024).
Applicando tali principi al caso di specie, è evidente che sussiste il diritto della parte ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie residue in assenza di prova da parte del resistente di CP_1
averla invitata a fruirne e di averla informata che, in mancanza, avrebbe perso la relativa monetizzazione al momento della cessazione del rapporto.
Peraltro, nel caso di specie, non è in contestazione il numero dei giorni di ferie spettanti, per ciascun anno scolastico, in favore della docente, né, per altro verso, sono in contestazione le giornate di ferie che la docente ha dichiarato di aver fruito nel corso di ciascun anno scolastico.
Infine, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente in ragione della ritenuta natura mista dell'indennità per ferie non godute, con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale, non ancora decorso al momento del deposito del ricorso in relazione alle annualità richieste.
Sul punto si richiama l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità per cui
“l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (cfr. Cass. Civ., Sez. L. n. 3021/2020).
Attesa l'espressa adesione della parte ricorrente - nelle note di trattazione scritta - alla minor somma quantificata nella memoria di costituzione dal resistente, quest'ultimo va dunque CP_1
condannato alla corresponsione in favore della ricorrente dell'importo complessivo di € 3.769,91 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie residue per gli anni scolastici indicati in ricorso, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano ai sensi del CP_1
D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 1.100,00 ad €
5.200,00), con esclusione della fase istruttoria.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede: a) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022;
b) condanna, per l'effetto, il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, al pagamento dell'indennità sostitutiva pari a complessivi € 3.769,91, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
c) condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in € 1.030,00 per compensi, oltre rimborsi forfettari del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso il 04.02.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -