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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Tribunale Confermato, Avv. Simone Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 4161/2019-1 e discussa all'udienza del 16.10.2025, promossa da
rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Tanzi, Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiola Leone e Marcella Mattia, Resistente CP_1
Oggetto: Opposizione avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.10.2019 parte ricorrente esponeva che in seguito ad accesso ispettivo del 07/02/2013 da parte di presso la Società C.R. CP_2
Costruzioni S.r.l. aveva ricevuto un verbale unico di accertamento e notificazione rubricato n. 331051/DDL 1600.03/06/2013.0122562 del 03.06.2013 e notificato CP_1 il 05.06.2013, contenente le risultanze dell'accertamento, diffida ai sensi dell'art. 13
D.lgs. 124/2024 e notificazione dell'illecito amministrativo ex art. 14 L. 689/1981 per aver assunto, a far data dal 12.01.2011, un numero di dipendenti relativamente ai quali l'impiego al lavoro non ha trovato riscontri obiettivi classificandosi l'inquadramento al lavoro fittizio nella “Posizione Pubblici Esercizi” presso l'Hotel Madonna delle Grazie laddove gli i lavoratori venivano impegnati in vari cantieri come operai edili, idraulici, elettricisti essendo la società titolare di 3 posizioni contributive come datore di lavoro per 3 tipologie di attività (1604180826 Albergo in attività, 1602592683 Industria Edile senza dipendenti dal 24/12/2012 e 1602889581 Installazione Impianti senza dipendenti dall'1/1/20213).
Tale inquadramento differente avrebbe pertanto delineato l'elusione della differente contribuzione relativa ai settori EDILIZIA e INSTALLAZIONE IMPIANTI”. Pertanto, l' CP_1 aveva provveduto a riqualificare i rapporti di lavoro denunciati dalla ditta annullando le denunce aziendali relative a mansioni sussumibili ed inquadrabili nel CCNL Turismo Pubblici esercizi della posizione albergo addebitando la contribuzione asseritamente corretta secondo il CCNL Edilizia per diversi lavoratori precisamente indicati nel ricorso.
In data 28/09/2019 veniva notificato dall' di l'avviso di addebito CP_1 CP_2
n.32420190001126904000 del 24/09/2019 con il quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 98.128,26 di cui € 2.859, 58 per oneri di riscossione.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento, previa sospensione, dell'indicato avviso eccependo l'infondatezza della pretesa creditoria in considerazione delle irregolarità commesse dagli ispettori in sede di accertamento e della inesistenza degli inadempimenti contestati.
Si costituiva con memoria di costituzione l' il quale impugnava e contestava quanto CP_1 riportato nel ricorso in opposizione e insisteva per il rigetto del ricorso.
Il giudizio è stato delegato al Giudicante per la decisione da parte del dott._____ ed oggi è stato discusso in udienza dai difensori delle parti.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato per le motivazioni e nei limiti che seguono.
Le somme oggetto dell'avviso di addebito n.32420190001126904000 del 24.09.2019 si fondano sul verbale unico di accertamento n. 331051/DDL CP_1 CP_1
160003/06/2013.0125662 del 03.06.2013 e notificato il 05/06/2013 con il quale è stato contestato alla società opponente il mancato assolvimento degli obblighi contributivi per il periodo temporale a decorrere dal gennaio 2011.
Preliminarmente, anche al fine di delimitare ed individuare correttamente il periodo temporale oggetto di accertamento, è doveroso esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente.
La COSTRUZIONI s.r.l. ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale per le Pt_1 somme dovute.
Non risulta controverso che alla fattispecie in esame si applichi il termine di prescrizione quinquennale e che il termine decorre dalla notifica del verbale di accertamento.
Invero l'art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995 fissa in cinque anni la prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e prevede che continua ad applicarsi il vecchio termine decennale nel caso di atti interruttivi già compiuti o di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza “… in tale ambito vige un principio immanente di inesigibilità da parte degli enti previdenziali dei contributi prescritti. La prescrizione dei contributi, infatti, segue il regime suo proprio, quello appunto, quinquennale disciplinato dalla norma appena richiamata, decorso inutilmente il quale devono ritenersi giuridicamente preclusi sia il versamento, da parte del debitore, che, conseguentemente, la stessa esazione da parte degli istituti creditori” (Cass. Sez. Lav.
n. 31281 del 29.11.2019).
Tanto premesso, alla luce della disposizione richiamata, l'azione creditoria non può considerarsi prescritta nel termine quinquennale essendo il verbale unico di accertamento stato notificato il 5.06.2013 e riferendosi all'attività di gestione dell'Hotel
Madonna delle Grazie a partire dal 12/01/2011, data di iscrizione da parte della società nella sezione datori di lavoro dell' . CP_1
Priva di fondamento risulta, inoltre, l'ulteriore eccezione di decadenza ex art. 25 co.4 del D.Llgs 26.2.1999 n. 46 sollevata da parte ricorrente.
A tal proposito giova riportare il principio espresso dall' Ordinanza della Corte di
Cassazione del 29/10/ 2019, n. 27726 secondo cui “in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, ferma CP_1 restando la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere
l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito;
”.
Infine, sempre in via preliminare, la parte ricorrente ha sollevato l'eccezione di estinzione delle sanzioni amministrative per decorrenza del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 co. II della L.689/81.
A norma dell'art. 14 (Contestazione e notificazione) “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni
e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione …”.
L'eccezione non merita accoglimento in ragione dell'orientamento della Corte di
Cassazione, condivisa dall'odierno redattore, finalizzato a delineare la corretta interpretazione della norma al fine di determinare il dies a quo entro cui effettuare la contestazione dell'addebito. Ebbene, ex multis, già con l'Ordinanza del 29.10.2019 n.
27702 Cass. Civ. Sez. II il principio era stato chiaramente enucleato nel senso che
“Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che "In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi di tale violazione non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione"
(Sez. 2, Sent. n. 3043 del 2009).
Ed ancora:“Si e', infatti, chiarito che in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione all'interessato, stabilito, a pena di decadenza, dalla L. 24 novembre
1981, n. 689, art. 14, decorre, non già dal momento in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità, ma, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi, da quando l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto alla vigilanza delle disposizioni che si assumono violate. Qualora, pertanto, il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi della violazione sia diverso da quello incaricato della ricerca e della raccolta degli elementi di fatto, l'atto di accertamento non può essere configurato fino a quando i risultati delle indagini svolte dal secondo non siano portati
a conoscenza del primo, dovendo escludersi che le attività svolte dai due diversi organi possano essere considerate unitariamente al fine di valutare la congruità del tempo necessario per l'accertamento delle irregolarità e, conseguentemente, la ragionevolezza di quello effettivamente impiegato dall'amministrazione ( …) . Ed ancora, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto (Sez. L, n. 7681, 02/04/2014,
Rv. 630503).”
Alla luce di tali interpretazioni, è doveroso ritenere che l' procedente abbia, CP_3 all'esito e a conclusione di tutti gli accertamenti, correttamente notificato in data
05.06.2013 il verbale di accertamento e notificazione n. 331051/DDL prot. 0122562 del
03.06.2013, laddove la data del 07.02.2013 rappresenta il momento iniziale degli accertamenti e nella qual data è stato redatto verbale di primo accesso.
Durante lo svolgimento del presente giudizio, sono stati acquisiti i fascicoli relativi ai procedimenti RG 4933/2014 ed RG 4935/2014 poi riuniti e definiti con sentenza N.
322/2018 in quanto è stata sollevata l'eccezione di giudicato essendo medesime le parti in causa e riferendosi agli stessi avvisi di addebito.
A tal proposito si evidenzia che con il presente giudizio è stato impugnato l'avviso di addebito n.32420190001126904000 del 24.09.2019, afferente al verbale di accertamento n. 1600.03/06/2013.0122562, mentre la sentenza n. 322/2018 del CP_1
Tribunale di Brindisi ha deliberato sull'opposizione a n. 2 avvisi di addebito differenti, ossia il n.3242014000011157200 notificato il 09.05.2014 e scaturente dal verbale di accertamento n.1600.30/05/2013.0121028 del 30.05.2013 ed il CP_1
n.32420140000212963000 notificato il 30.05.2014 e afferente il verbale di accertamento n. 1600.03/06/2013.0122564 del 03.06.2013. CP_1
Trattasi, pertanto, di avviso di accertamento differente e mai azionato da un avviso di addebito, che non consente di poter far rientrare la fattispecie in esame nell'alveo del giudicato della sentenza n.322/2018 del Tribunale di Brindisi e quindi della sua applicazione alla vicenda in esame.
Con riferimento ai vizi formali oggetto delle doglianze della ricorrente, si osserva come le stesse siano infondate.
In effetti, la segregazione delle dichiarazioni dei lavoratori, sebbene possa costituire un illegittimo diniego all'istanza di accesso agli atti ispettivi formulata dal datore di lavoro, non inficia la validità dell'accertamento. Dai verbali di acquisizione allegati in atti emerge come le dichiarazioni rese dai lavoratori, fuori dalla sede di lavoro, siano state rese consapevolmente e liberamente dai dichiaranti, con la conseguenza che deve ritenersi implicito il consenso prestato dagli stessi a fornire tali informazioni. Nei verbali di accertamento sono sufficientemente indicati i periodi delle inadempienze accertate e gli imponibili addebitati cui viene fatto riferimento sia nel prospetto riepilogativo che dai modelli DM 10V allegati.
Riguardo al merito della controversia occorre preliminarmente osservare che nell'ambito del presente giudizio costituiva precipuo onere dell' , quale attore in senso CP_1 sostanziale, provare i fatti costitutivi in ragione dei quali richiedere i contributi per cui è causa. Sul punto secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte
Suprema, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionali degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti. Tuttavia la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante. In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, che può valutarne l'importanza ai fini della prova, senza attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento.
Tanto premesso, Il Tribunale ritiene che nella specie le dichiarazioni rese dai lavoratori ascoltati unitamente alla documentazione prodotta in atti rappresentano elementi precisi e puntuali idonei ad offrire riscontro certo di quanto accertato dagli ispettori dell' CP_1
Ed infatti, nel corso del processo il datore di lavoro non ha contestato specificatamente quanto accertato dall' avendo confessato di aver adibito al settore alberghiero i CP_1 dipendenti inquadrati al settore edilizia ed impiantistica, giustificando il tutto alla luce delle diverse attività svolte dalla parte ricorrente e del fatto che tale inquadramento avrebbe al più determinato l'applicazione di contribuzioni maggiori per il datore, dando conferma piena delle contestazioni sollevate dall' . CP_1
Tale ricostruzione operata dal ricorrente non può trovare accoglimento.
La Suprema Corte, nella ricognizione dei confini tra le varie fattispecie di violazione fiscale, ha formulato una distinzione stabilendo che connotato essenziale della omissione contributiva è la possibilità di rilevazione da parte dell'Ente dell'esistenza e della misura dei contributi non pagati, mentre ricorre la più grave ipotesi di evasione contributiva quando tale rivelazione non sia possibile perché il credito dall'Ente previdenziale non risulta da alcuna documentazione di provenienza del soggetto obbligato. In particolare la Suprema Corte ha affermato che:"In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'art. 1 comma duecentodiciassette, legge 23 dicembre 1996 n. 662 va interpretato nel senso che sussiste omissione contributiva quando il soggetto obbligato tenga regolarmente, effettuando la denunzia annuale all' le registrazioni obbligatorie ed effettui la CP_1 denunzia annuale all' dalle quali l'istituto può desumere l'ammontare dei contributi CP_1 dovuti, e manchi solo il pagamento o, eventualmente, la denuncia mensile ad esso connessa;
viceversa sussiste l'evasione contributiva quando l'istituto assicuratore non possa accertare dalle denunce o registrazioni obbligatorie l'ammontare dei contributi dovuti" (Cass. Sez. L. Sent. 14727 del 02/10/2003 RV. 567314).
Nel caso di specie l'omessa indicazione delle effettive attività svolte dai dipendenti inquadrati in settore diverso da quello in cui venivano adibiti non avrebbe consentito alcuna rilevazione integrando, quindi, una ipotesi di evasione. Nel caso di specie l'omessa indicazione delle effettive attività svolte dai dipendenti inquadrati in settore diverso da quello in cui venivano adibiti non avrebbe consentito alcuna rilevazione integrando, quindi, una ipotesi di evasione, con conseguente corretta valutazione della qualificazione operata dall' in sede di ispezione. CP_3
Infine, la richiesta della parte ricorrente tesa ad ottenere la compensazione delle somme già versate a titolo di contributi per i medesimi periodi e per gli stessi lavoratori interessati dall'addebito non merita accoglimento in quanto la ricorrente non ha offerto prova delle somme versate, né ha allegato gli eventuali importi da detrarre. Tale lacuna probatoria e documentale di parte ricorrente impedisce l'ammissione della CTU, in ragion dell'omissione dell'onere probatorio di parte ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza in applicazione dei parametri minimi di cui al
D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da CR
COSTRUZIONI SRL nei confronti di , così provvede: CP_1
- rigetta le eccezioni preliminari sollevate da parte ricorrente in quanto infondate;
- rigetta il ricorso presentato da CR Costruzioni Srl poiché infondato;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida CP_1 nella somma di €.7.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge, se dovuti. Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Brindisi, 16.10.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. Simone Coppola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Tribunale Confermato, Avv. Simone Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 4161/2019-1 e discussa all'udienza del 16.10.2025, promossa da
rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Tanzi, Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiola Leone e Marcella Mattia, Resistente CP_1
Oggetto: Opposizione avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.10.2019 parte ricorrente esponeva che in seguito ad accesso ispettivo del 07/02/2013 da parte di presso la Società C.R. CP_2
Costruzioni S.r.l. aveva ricevuto un verbale unico di accertamento e notificazione rubricato n. 331051/DDL 1600.03/06/2013.0122562 del 03.06.2013 e notificato CP_1 il 05.06.2013, contenente le risultanze dell'accertamento, diffida ai sensi dell'art. 13
D.lgs. 124/2024 e notificazione dell'illecito amministrativo ex art. 14 L. 689/1981 per aver assunto, a far data dal 12.01.2011, un numero di dipendenti relativamente ai quali l'impiego al lavoro non ha trovato riscontri obiettivi classificandosi l'inquadramento al lavoro fittizio nella “Posizione Pubblici Esercizi” presso l'Hotel Madonna delle Grazie laddove gli i lavoratori venivano impegnati in vari cantieri come operai edili, idraulici, elettricisti essendo la società titolare di 3 posizioni contributive come datore di lavoro per 3 tipologie di attività (1604180826 Albergo in attività, 1602592683 Industria Edile senza dipendenti dal 24/12/2012 e 1602889581 Installazione Impianti senza dipendenti dall'1/1/20213).
Tale inquadramento differente avrebbe pertanto delineato l'elusione della differente contribuzione relativa ai settori EDILIZIA e INSTALLAZIONE IMPIANTI”. Pertanto, l' CP_1 aveva provveduto a riqualificare i rapporti di lavoro denunciati dalla ditta annullando le denunce aziendali relative a mansioni sussumibili ed inquadrabili nel CCNL Turismo Pubblici esercizi della posizione albergo addebitando la contribuzione asseritamente corretta secondo il CCNL Edilizia per diversi lavoratori precisamente indicati nel ricorso.
In data 28/09/2019 veniva notificato dall' di l'avviso di addebito CP_1 CP_2
n.32420190001126904000 del 24/09/2019 con il quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 98.128,26 di cui € 2.859, 58 per oneri di riscossione.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento, previa sospensione, dell'indicato avviso eccependo l'infondatezza della pretesa creditoria in considerazione delle irregolarità commesse dagli ispettori in sede di accertamento e della inesistenza degli inadempimenti contestati.
Si costituiva con memoria di costituzione l' il quale impugnava e contestava quanto CP_1 riportato nel ricorso in opposizione e insisteva per il rigetto del ricorso.
Il giudizio è stato delegato al Giudicante per la decisione da parte del dott._____ ed oggi è stato discusso in udienza dai difensori delle parti.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato per le motivazioni e nei limiti che seguono.
Le somme oggetto dell'avviso di addebito n.32420190001126904000 del 24.09.2019 si fondano sul verbale unico di accertamento n. 331051/DDL CP_1 CP_1
160003/06/2013.0125662 del 03.06.2013 e notificato il 05/06/2013 con il quale è stato contestato alla società opponente il mancato assolvimento degli obblighi contributivi per il periodo temporale a decorrere dal gennaio 2011.
Preliminarmente, anche al fine di delimitare ed individuare correttamente il periodo temporale oggetto di accertamento, è doveroso esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente.
La COSTRUZIONI s.r.l. ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale per le Pt_1 somme dovute.
Non risulta controverso che alla fattispecie in esame si applichi il termine di prescrizione quinquennale e che il termine decorre dalla notifica del verbale di accertamento.
Invero l'art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995 fissa in cinque anni la prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e prevede che continua ad applicarsi il vecchio termine decennale nel caso di atti interruttivi già compiuti o di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza “… in tale ambito vige un principio immanente di inesigibilità da parte degli enti previdenziali dei contributi prescritti. La prescrizione dei contributi, infatti, segue il regime suo proprio, quello appunto, quinquennale disciplinato dalla norma appena richiamata, decorso inutilmente il quale devono ritenersi giuridicamente preclusi sia il versamento, da parte del debitore, che, conseguentemente, la stessa esazione da parte degli istituti creditori” (Cass. Sez. Lav.
n. 31281 del 29.11.2019).
Tanto premesso, alla luce della disposizione richiamata, l'azione creditoria non può considerarsi prescritta nel termine quinquennale essendo il verbale unico di accertamento stato notificato il 5.06.2013 e riferendosi all'attività di gestione dell'Hotel
Madonna delle Grazie a partire dal 12/01/2011, data di iscrizione da parte della società nella sezione datori di lavoro dell' . CP_1
Priva di fondamento risulta, inoltre, l'ulteriore eccezione di decadenza ex art. 25 co.4 del D.Llgs 26.2.1999 n. 46 sollevata da parte ricorrente.
A tal proposito giova riportare il principio espresso dall' Ordinanza della Corte di
Cassazione del 29/10/ 2019, n. 27726 secondo cui “in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, ferma CP_1 restando la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere
l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito;
”.
Infine, sempre in via preliminare, la parte ricorrente ha sollevato l'eccezione di estinzione delle sanzioni amministrative per decorrenza del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 co. II della L.689/81.
A norma dell'art. 14 (Contestazione e notificazione) “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni
e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione …”.
L'eccezione non merita accoglimento in ragione dell'orientamento della Corte di
Cassazione, condivisa dall'odierno redattore, finalizzato a delineare la corretta interpretazione della norma al fine di determinare il dies a quo entro cui effettuare la contestazione dell'addebito. Ebbene, ex multis, già con l'Ordinanza del 29.10.2019 n.
27702 Cass. Civ. Sez. II il principio era stato chiaramente enucleato nel senso che
“Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che "In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi di tale violazione non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione"
(Sez. 2, Sent. n. 3043 del 2009).
Ed ancora:“Si e', infatti, chiarito che in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione all'interessato, stabilito, a pena di decadenza, dalla L. 24 novembre
1981, n. 689, art. 14, decorre, non già dal momento in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità, ma, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi, da quando l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto alla vigilanza delle disposizioni che si assumono violate. Qualora, pertanto, il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi della violazione sia diverso da quello incaricato della ricerca e della raccolta degli elementi di fatto, l'atto di accertamento non può essere configurato fino a quando i risultati delle indagini svolte dal secondo non siano portati
a conoscenza del primo, dovendo escludersi che le attività svolte dai due diversi organi possano essere considerate unitariamente al fine di valutare la congruità del tempo necessario per l'accertamento delle irregolarità e, conseguentemente, la ragionevolezza di quello effettivamente impiegato dall'amministrazione ( …) . Ed ancora, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto (Sez. L, n. 7681, 02/04/2014,
Rv. 630503).”
Alla luce di tali interpretazioni, è doveroso ritenere che l' procedente abbia, CP_3 all'esito e a conclusione di tutti gli accertamenti, correttamente notificato in data
05.06.2013 il verbale di accertamento e notificazione n. 331051/DDL prot. 0122562 del
03.06.2013, laddove la data del 07.02.2013 rappresenta il momento iniziale degli accertamenti e nella qual data è stato redatto verbale di primo accesso.
Durante lo svolgimento del presente giudizio, sono stati acquisiti i fascicoli relativi ai procedimenti RG 4933/2014 ed RG 4935/2014 poi riuniti e definiti con sentenza N.
322/2018 in quanto è stata sollevata l'eccezione di giudicato essendo medesime le parti in causa e riferendosi agli stessi avvisi di addebito.
A tal proposito si evidenzia che con il presente giudizio è stato impugnato l'avviso di addebito n.32420190001126904000 del 24.09.2019, afferente al verbale di accertamento n. 1600.03/06/2013.0122562, mentre la sentenza n. 322/2018 del CP_1
Tribunale di Brindisi ha deliberato sull'opposizione a n. 2 avvisi di addebito differenti, ossia il n.3242014000011157200 notificato il 09.05.2014 e scaturente dal verbale di accertamento n.1600.30/05/2013.0121028 del 30.05.2013 ed il CP_1
n.32420140000212963000 notificato il 30.05.2014 e afferente il verbale di accertamento n. 1600.03/06/2013.0122564 del 03.06.2013. CP_1
Trattasi, pertanto, di avviso di accertamento differente e mai azionato da un avviso di addebito, che non consente di poter far rientrare la fattispecie in esame nell'alveo del giudicato della sentenza n.322/2018 del Tribunale di Brindisi e quindi della sua applicazione alla vicenda in esame.
Con riferimento ai vizi formali oggetto delle doglianze della ricorrente, si osserva come le stesse siano infondate.
In effetti, la segregazione delle dichiarazioni dei lavoratori, sebbene possa costituire un illegittimo diniego all'istanza di accesso agli atti ispettivi formulata dal datore di lavoro, non inficia la validità dell'accertamento. Dai verbali di acquisizione allegati in atti emerge come le dichiarazioni rese dai lavoratori, fuori dalla sede di lavoro, siano state rese consapevolmente e liberamente dai dichiaranti, con la conseguenza che deve ritenersi implicito il consenso prestato dagli stessi a fornire tali informazioni. Nei verbali di accertamento sono sufficientemente indicati i periodi delle inadempienze accertate e gli imponibili addebitati cui viene fatto riferimento sia nel prospetto riepilogativo che dai modelli DM 10V allegati.
Riguardo al merito della controversia occorre preliminarmente osservare che nell'ambito del presente giudizio costituiva precipuo onere dell' , quale attore in senso CP_1 sostanziale, provare i fatti costitutivi in ragione dei quali richiedere i contributi per cui è causa. Sul punto secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte
Suprema, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionali degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti. Tuttavia la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante. In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, che può valutarne l'importanza ai fini della prova, senza attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento.
Tanto premesso, Il Tribunale ritiene che nella specie le dichiarazioni rese dai lavoratori ascoltati unitamente alla documentazione prodotta in atti rappresentano elementi precisi e puntuali idonei ad offrire riscontro certo di quanto accertato dagli ispettori dell' CP_1
Ed infatti, nel corso del processo il datore di lavoro non ha contestato specificatamente quanto accertato dall' avendo confessato di aver adibito al settore alberghiero i CP_1 dipendenti inquadrati al settore edilizia ed impiantistica, giustificando il tutto alla luce delle diverse attività svolte dalla parte ricorrente e del fatto che tale inquadramento avrebbe al più determinato l'applicazione di contribuzioni maggiori per il datore, dando conferma piena delle contestazioni sollevate dall' . CP_1
Tale ricostruzione operata dal ricorrente non può trovare accoglimento.
La Suprema Corte, nella ricognizione dei confini tra le varie fattispecie di violazione fiscale, ha formulato una distinzione stabilendo che connotato essenziale della omissione contributiva è la possibilità di rilevazione da parte dell'Ente dell'esistenza e della misura dei contributi non pagati, mentre ricorre la più grave ipotesi di evasione contributiva quando tale rivelazione non sia possibile perché il credito dall'Ente previdenziale non risulta da alcuna documentazione di provenienza del soggetto obbligato. In particolare la Suprema Corte ha affermato che:"In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'art. 1 comma duecentodiciassette, legge 23 dicembre 1996 n. 662 va interpretato nel senso che sussiste omissione contributiva quando il soggetto obbligato tenga regolarmente, effettuando la denunzia annuale all' le registrazioni obbligatorie ed effettui la CP_1 denunzia annuale all' dalle quali l'istituto può desumere l'ammontare dei contributi CP_1 dovuti, e manchi solo il pagamento o, eventualmente, la denuncia mensile ad esso connessa;
viceversa sussiste l'evasione contributiva quando l'istituto assicuratore non possa accertare dalle denunce o registrazioni obbligatorie l'ammontare dei contributi dovuti" (Cass. Sez. L. Sent. 14727 del 02/10/2003 RV. 567314).
Nel caso di specie l'omessa indicazione delle effettive attività svolte dai dipendenti inquadrati in settore diverso da quello in cui venivano adibiti non avrebbe consentito alcuna rilevazione integrando, quindi, una ipotesi di evasione. Nel caso di specie l'omessa indicazione delle effettive attività svolte dai dipendenti inquadrati in settore diverso da quello in cui venivano adibiti non avrebbe consentito alcuna rilevazione integrando, quindi, una ipotesi di evasione, con conseguente corretta valutazione della qualificazione operata dall' in sede di ispezione. CP_3
Infine, la richiesta della parte ricorrente tesa ad ottenere la compensazione delle somme già versate a titolo di contributi per i medesimi periodi e per gli stessi lavoratori interessati dall'addebito non merita accoglimento in quanto la ricorrente non ha offerto prova delle somme versate, né ha allegato gli eventuali importi da detrarre. Tale lacuna probatoria e documentale di parte ricorrente impedisce l'ammissione della CTU, in ragion dell'omissione dell'onere probatorio di parte ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza in applicazione dei parametri minimi di cui al
D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da CR
COSTRUZIONI SRL nei confronti di , così provvede: CP_1
- rigetta le eccezioni preliminari sollevate da parte ricorrente in quanto infondate;
- rigetta il ricorso presentato da CR Costruzioni Srl poiché infondato;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida CP_1 nella somma di €.7.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge, se dovuti. Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Brindisi, 16.10.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. Simone Coppola