Sentenza 7 settembre 2023
Massime • 2
In tema di responsabilità da cose in custodia, la prova del caso fortuito non coincide con quella dell'assenza di colpa in capo al custode, potendo rilevare le omissioni o violazioni di quest'ultimo unicamente per la valutazione dell'oggettiva imprevedibilità o inevitabilità del fatto esterno dedotto quale oggetto della prova liberatoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato la responsabilità del custode di un campeggio per i danni conseguenti a un incendio propagatosi al suo interno dalle aree limitrofe, sul presupposto che esso fosse oggettivamente prevedibile in astratto - e, pertanto, fronteggiabile mediante la predisposizione di un efficace servizio antincendio - e financo previsto in concreto, avuto riguardo al tempestivo avvistamento delle fiamme, formatesi lontano dall'area di campeggio).
Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE (ratione temporis applicabile, e successivamente abrogata dalla direttiva n. 2015/2302/UE), costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c., ed è, pertanto, risarcibile all'esito del riscontro della gravità della lesione e della serietà del danno, da apprezzarsi alla stregua del bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva risarcito il danno non patrimoniale patito dai turisti di un campeggio in conseguenza dell'incendio propagatosi da un terreno limitrofo, indipendentemente dal riscontro della ricorrenza di un cd. pacchetto turistico di cui alla direttiva 90/314/CEE, attuata con il d.lgs. n. 111 del 1995).
Commentari • 9
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/09/2023, n. 26142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26142 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2023 |
Testo completo
rappresentata e difesa dall'Avvocato GI DO (pedone.angiolo@avvocatifoggia.legalmail.it), in virtù di procura su foglio separato allegato al ricorso;
-ricorrente- nei confronti di OL IN, HE AM, -G ER;
rappresentati e difesi dagli Avvocati Francesco de Savorgnani (francesco.desavorgnani@avvocatiudine.it) e VO RI (ivo.marian@avvocatiudine.it), in virtù di procure in calce al 1 Numero registro generale 4171/2020 Numero sezionale 1851/2023 Numero di raccolta generale 26142/2023 Data pubblicazione 07/09/2023 controricorso;
elettivamente domiciliati in Roma, Via Tiburtina n.364/B, presso lo Studio dell'Avvocato Marilia Pia Sinesi;
-controricorrenti- e di EUROTOURING s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avvocato Domenico Afferrante del Foro di Foggia (memoafferrante@legalmail.it), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 1755/2019 della CORTE di APPELLO di BARI, pubblicata il 28 agosto 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2023 dal Consigliere relatore, Paolo SPAZIANI. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza 28 agosto 2019, n. 1755, la Corte di appello di Bari, in riforma della decisione emessa il 25 gennaio 2016 dal Tribunale di Foggia, ha condannato l'Eurotouring s.p.a., quale proprietaria e custode del Centro Turistico San Nicola di Peschici, adibìto a camping, a risarcire i danni subìti da OL TE (quantificati in Euro 47.709,98), HE SA (quantificati in Euro 51.670,00) e HA TE ER (quantificati in Euro 24.940,35), in seguito all'incendio propagatosi all'interno del campeggio, nel quale i danneggiati stavano trascorrendo un periodo di vacanza;
la Corte di appello ha, inoltre, condannato la UnipolSai Assicurazioni s.p.a., chiamata in causa dall'Eurotouring quale propria società assicuratrice, a manlevare la responsabile dalle somme che fosse stata chiamata a corrispondere ai danneggiati a titolo risarcitorio, salva la franchigia prevista nel contratto di assicurazione. 2 Numero registro generale 4171/2020 Numero sezionale 1851/2023 Numero di raccolta generale 26142/2023 Data pubblicazione 07/09/2023 La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I- la fattispecie era inquadrabile nell'ambito dell'art.2051 cod. civ., ai sensi del quale, in generale, la parte danneggiata avrebbe l'onere di provare il nesso causale tra la cosa custodita e il danno, mentre la parte danneggiante avrebbe l'onere di fornire la prova liberatoria dell'esistenza di un fatto estraneo alla sua sfera giuridica (fatto naturale, fatto del terzo o fatto dello stesso danneggiato), connotato dai caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità ed idoneo ad interrompere il nesso causale medesimo (c.d. “caso fortuito”); II- ciò premesso in generale, nella vicenda specifica il primo onere, posto in capo agli attori appellanti, poteva ritenersi assolto, mentre altrettanto non poteva dirsi per il secondo, posto a carico della società convenuta;
III- da un lato, infatti, la derivazione del danno patito da OL TE, HE SA e -G ER dalla cosa custodita dall'Eurotouring s.p.a. doveva ritenersi persino incontestata, atteso che l'incendio, dopo avere avuto origine in un uliveto posto al di fuori del centro turistico, aveva assunto vastissime proporzioni e si era propagato all'interno del campeggio, distruggendo i veicoli e gli altri beni di proprietà dei danneggiati, i quali avevano trovato salvezza gettandosi in mare;
IV- dall'altro lato, la società convenuta non aveva dimostrato di avere debitamente posto in essere le attività di prevenzione, vigilanza e manutenzione imposte dalla diligenza adeguata alla conformazione dei luoghi e all'ubicazione del campeggio (esso si trovava a ridosso di una baia, posta a valle di una collina boscosa ed aveva come unica via d'accesso una strada che attraversava il bosco), nonché alla prevedibilità dell'evento (avuto riguardo alla eccessiva calura, alla 3 Numero registro generale 4171/2020 Numero sezionale 1851/2023 Numero di raccolta generale 26142/2023 Data pubblicazione 07/09/2023 presenza di forte vento e alla prolungata siccità che avevano caratterizzato quel particolare periodo della stagione estiva); V- al contrario, dall'istruttoria espletata era emersa piuttosto la colpevole omissione di tali attività, essendo stato accertato: che il centro turistico non era dotato di certificazione di prevenzione degli incendi;
che non vi era la fascia di protezione di 20 metri, sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione o altro materiale infiammabile;
che non vi erano sistemi di difesa antincendio costituiti anche da dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, attrezzate su mezzi fuoristrada per eventuali interventi di spegnimento di focolai sorti ai margini dei complessi turistici e residenziali;
che gli idranti presenti nella struttura non erano funzionanti;
che non era stato predisposto un piano antincendio, né risultavano attuate (eventualmente mediante apposizione di apposita cartellonistica) modalità per fornire agli ospiti istruzioni circa il comportamento da seguire ai fini dell'evacuazione del posto;
VI- la colpevole inerzia dei responsabili della struttura era stata accertata anche con riferimento alle misure che avrebbero potuto e dovuto essere predisposte nell'immediatezza dell'incendio e prima della sua propagazione all'interno del campeggio, al fine di mettere in salvo gli ospiti e i loro beni;
infatti, sebbene il fumo dell'incendio fosse stato scorto a distanza dal campeggio sin dal primo mattino, i gestori si erano limitati a divulgare messaggi tranquillizzanti a mezzo dell'altoparlante, omettendo sia di adottare cautele per impedire o limitare la prossima propagazione delle fiamme all'interno del villaggio turistico (ad es. bagnando il suolo) sia di aiutare gli ospiti a mettere in salvo se stessi e le loro cose, eventualmente indirizzandoli verso luoghi idonei a preservarne l'incolumità o dotandoli di mezzi di salvataggio;
4 Numero registro generale 4171/2020 Numero sezionale 1851/2023 Numero di raccolta generale 26142/2023 Data pubblicazione 07/09/2023 ciò, a differenza di quanto era stato fatto in un campeggio limitrofo, nel quale, subito dopo l'avvistamento delle fiamme, si era provveduto ad innaffiare con acqua il suolo e la zona boschiva interni al villaggio, oltre che a fare uscire dalla struttura tutti i turisti con i loro mezzi, con la conseguenza che le fiamme avevano oltrepassato l'area del campeggio senza interessarla e senza cagionare alcun danno;
VII- escluso che la Eurotouring s.p.a. avesse fornito la prova liberatoria del “caso fortuito”, la società convenuta ed appellata doveva dunque ritenersi responsabile, ai sensi dell'art.2051 cod. civ., dei danni subiti dagli attori appellanti;
VIII- quanto alla liquidazione del danno, occorreva tenere presente che i danneggiati avevano invocato il risarcimento, sotto il profilo patrimoniale, sia del pregiudizio conseguente alla distruzione dei loro automezzi (camper, roulotte e autovettura) sia di quello corrispondente al valore degli altri beni ed effetti personali di cui avevano denunciato la perdita: il primo poteva essere liquidato sulla base dei dati ricavabili dai libretti e dalle fotografie dei singoli mezzi, nonché dalle analitiche perizie di valutazione del loro valore ante- sinistro, prodotte dagli interessati e non contestate dalle controparti;
il secondo, la cui sussistenza doveva ritenersi debitamente provata (non potendosi dubitare che i danneggiati fossero giunti al campeggio dotati di effetti ed oggetti personali), appariva impossibile o estremamente difficile da dimostrare nell'ammontare, cosicché poteva essere liquidato in via equitativa, ai sensi dell'art.1226 cod. civ.; IX- agli attori, inoltre, competeva il risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, in conformità ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità; 5 Numero registro generale 4171/2020 Numero sezionale 1851/2023 Numero di raccolta generale 26142/2023 Data pubblicazione 07/09/2023 X- infine, meritava accoglimento la domanda di manleva proposta dall'Eurotouring s.p.a. nei confronti dell'UnipolSai Assicurazioni s.p.a.. 2. Propone ricorso per cassazione l'UnipolSai Assicurazioni s.p.a., sulla base di quattro motivi. Rispondono con un unico controricorso gli originari attori, OL TE, HE SA e -G ER, mentre meramente adesivo è il distinto controricorso depositato dalla Eurotouring s.p.a.. 3. Fissata la pubblica udienza, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020 (norma la cui operatività è stata prorogata dall'art.8, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14), senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. La società ricorrente e i controricorrenti OL TE, HE SA e -G ER hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art.360 n.3 cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e dell'art.2051 cod. civ.. La società ricorrente osserva che presupposto per l'applicazione dell'art. 2051 cod. civ. è che il danno sia causato dalla cosa ed evidenzia che il danno è causato dalla cosa quando quest'ultima sia stata la causa, o almeno la concausa, diretta ed immediata di esso. 6 Numero registro generale 4171/2020 Numero sezionale 1851/2023 Numero di raccolta generale 26142/2023 Data pubblicazione 07/09/2023 Sostiene che, nel caso di specie, tale presupposto non si sarebbe integrato, poiché il giudice del merito avrebbe accertato – e non sarebbe controverso tra le parti – che l'incendio si era generato all'esterno del campeggio, al quale solo successivamente si era propagato. La Corte territoriale sarebbe quindi incorsa in una falsa applicazione dell'art.2051 cod. civ., avendo essa stessa accertato che il fatto generatore del danno non era ascrivibile alla res custodita (l'area di campeggio) ma ad accadimenti esterni alla sfera di operatività del potere del custode (alternativamente, condotta di terzi o fatto naturale), i quali concretavano, inoltre, eventi non prevedibili né evitabili dal custode medesimo e, pertanto, integravano evidenti ipotesi di caso fortuito liberatorio. 2. Con il secondo motivo viene denunciata, sempre ai sensi dell'art.360 n.3 cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 cod. civ.. La società ricorrente deduce che la Corte territoriale, pur affermando di voler fare applicazione dell'art.2051 cod. civ., avrebbe tuttavia emesso la condanna risarcitoria in confronto dell'Eurotouring s.p.a., non in ragione della sua responsabilità quale custode della res che aveva provocato il danno, bensì per non avere predisposto un efficace servizio antincendio. Il fondamento della responsabilità sarebbe stato pertanto individuato, non già nella sussistenza del rapporto custodiale, bensì nella sussistenza di una colpa omissiva, con ciò facendosi applicazione, però, anziché del criterio di imputazione speciale di cui all'art.2051 cod. civ., di quello generale previsto dall'art.2043 stesso codice. 7 Numero registro generale 4171/2020 Numero sezionale 1851/2023 Numero di raccolta generale 26142/2023 Data pubblicazione 07/09/2023 In applicazione dell'art.2043 cod. civ., gli attori-appellanti avrebbero dovuto ritenersi gravati dell'onere di provare la condotta colposa della società convenuta. La Corte territoriale, invece, pur facendo in concreto applicazione della predetta regola generale, anziché esigere dagli attori-appellanti questa dimostrazione, avrebbe indebitamente invertito l'onere probatorio, pretendendo dalla convenuta-appellata la prova (liberatoria) di aver tenuto una condotta diligente ed imputandole una responsabilità a titolo di colpa senza preventivamente accertarne la colpa medesima. Sotto un secondo profilo, la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. censura la sentenza impugnata per avere circoscritto il proprio accertamento alla circostanza negativa che non erano state adottate efficaci misure antincendio, senza spingersi ad accertare altresì la circostanza positiva che la condotta alternativa corretta (ovverosia l'adozione delle predette misure), nella fattispecie concreta avrebbe consentito, con ragionevole probabilità, di evitare il danno. Secondo la ricorrente, infatti, quand'anche si fosse ammesso, per absurdum (ma in contrasto con il criterio generale di imputazione della responsabilità civile di cui all'art.2043 cod. civ., concretamente applicato in luogo di quello previsto dall'art.2051 cod. civ., di cui il giudice del merito pure aveva dichiarato di voler fare applicazione), che spettasse alla convenuta l'onere di dimostrare, in funzione liberatoria, di avere adottato idonee misure antincendio, il rilievo dell'omessa assoluzione di tale onere non sarebbe stato sufficiente per affermarne la responsabilità, dovendo altresì accertarsi se esse misure, ove adottate, sarebbero state idonee in concreto ad escludere il danno, atteso che, in caso contrario, quest'ultimo si sarebbe verificato a 8 Numero registro generale 4171/2020 Numero sezionale 1851/2023 Numero di raccolta generale 26142/2023 Data pubblicazione 07/09/2023 prescindere dal contegno colposo della danneggiante, la quale, quindi, non avrebbe potuto essere chiamata a risponderne. La sentenza di appello, pertanto, dovrebbe reputarsi ulteriormente viziata, non solo per violazione dell'art.2043 cod. civ., ma anche per violazione dell'art.40 cod. pen., per avere omesso tale essenziale secondo accertamento, circoscrivendo la propria indagine al primo. Sotto un terzo profilo, infine, la sentenza impugnata è censurata per avere mancato di considerare il fatto decisivo che l'incendio, sviluppatosi all'esterno del centro turistico e propagatosi in esso, aveva assunto dimensioni “inusitate”, tanto da ardere per diversi giorni e da resistere ai tentativi di spegnimento effettuati sia dai Vigili del Fuoco che dal personale della Protezione Civile. La società ricorrente deduce che, se avesse tenuto conto di questa circostanza, la Corte di merito avrebbe concluso che qualunque misura antincendio il campeggio avesse avuto in dotazione (ad es. estintori o idranti), essa non sarebbe stata idonea ad arrestare le fiamme ed avrebbe agevolmente ricondotto l'evento, avuto riguardo alla sua straordinaria forza, diffusività e imprevedibilità, nella categoria del caso fortuito e/o della forza maggiore, in conformità a quanto era stato accertato in altre sentenze di merito emesse all'esito di giudizi risarcitori introdotti da diversi ospiti dello stesso centro turistico, per i danni da loro patiti in conseguenza del medesimo avvenimento. 2.1. I primi due motivi di ricorso devono essere esaminati congiuntamente, per evidenti ragioni di connessione. Essi sono infondati, atteso che la sentenza impugnata si profila scevra sia dal dedotto vizio di omesso esame di fatto decisivo e controverso sia dai denunciati plurimi vizi di violazione di legge. 9 Numero registro generale 4171/2020 Numero sezionale 1851/2023 Numero di raccolta generale 26142/2023 Data pubblicazione 07/09/2023 La Corte territoriale, infatti, ha espressamente considerato la circostanza che l'incendio, originatosi al di fuori dell'area di proprietà della Eurotouring s.p.a., si era poi propagato all'interno di essa dopo avere assunto «vaste proporzioni ed enorme diffusività, non arginabile con l'adozione delle cautele normalmente esigibili» (p. 7 della sentenza impugnata), ma ha reputato che tale circostanza, oltre che «non adeguatamente supportata dagli elementi di prova agli atti di causa», non fosse comunque idonea ad escludere la responsabilità della società convenuta, la quale – contrariamente a quanto dedotto da quella oggi ricorrente – è stata accertata in corretta applicazione del criterio speciale di imputazione di cui all'art.2051 cod. civ., senza incorrere né nella violazione delle norme sostanziali di cui agli artt. 2043, 2697 cod. civ. e 40 cod. pen., né in quella (peraltro da ritenersi, prima ancora che infondata, persino inammissibile, per essere stata dedotta senza riferimento alla nullità derivante dalla commissione di errores in procedendo, ai sensi dell'art.360 n.4 cod. proc. civ.: Cass. Sez. Un., 24/07/2013, n.17931) della norma processuale di cui all'art.116 cod. proc. civ.. 2.2. Al riguardo deve premettersi, in via generale, che presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art.2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. 2.2.a. Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è «cagionato» dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, secondo un'espressione felicemente incisiva rinvenibile nella formulazione utilizzata dall'art. 1384 (ora 1242) del codice francese (on est responsable … du dommage ... qui est causé 10 Numero registro generale 4171/2020 Numero sezionale 1851/2023 Numero di raccolta generale 26142/2023 Data pubblicazione 07/09/2023 par le fait ... des choses que l'on a sous sa garde …), ma il cui contenuto precettivo, nella sostanza, deve ritenersi coincidente con quello dell'omologa norma del codice italiano (cfr. Cass. 01/02/2018, n.2480; più recentemente, Cass.27/4/2023, n.11152). L'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica, sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali. 2.2.b. Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, diritti reali minori, possesso, detenzione, obbligazione contrattuale di custodire, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480, cit.; Cass. 27/04/2023, n. 11152, cit.; Cass.26/05/2023, n. 14798). Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art.2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato. 2.2.c. Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art.2051 cod. civ., la prova (liberatoria) della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita. Il fatto integrante il “caso fortuito” è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res. 11 Numero registro generale 4171/2020 Numero sezionale 1851/2023 Numero di raccolta generale 26142/2023 Data pubblicazione 07/09/2023 2.2.c.I. Sul piano strutturale, va precisato che il “caso fortuito” in senso stretto integra un fatto giuridico (fatto naturale) che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (Cass. 27/04/2023, n. 11152, cit.). Esso, quindi, si distingue dagli altri eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la res, la cui rilevanza, ai sensi dell'art.1227, primo comma, cod. civ., trova invece fondamento nella colpa dell'agente, dall'apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene, riservati al giudice del merito, dipende anche l'efficienza causale, meramente concorrente o persino esclusiva, del fatto medesimo (Cass.23/05/2023, n. 14228). 2.2.c.II. Al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il “caso fortuito” in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale. La caratterizzazione oggettiva della nozione di “caso fortuito”, diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 01/02/2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483), suggellato dal suo massimo consesso (Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943) e di recente ulteriormente ribadito (Cass. 27/04/2023, n. 11152, cit.), secondo il quale la responsabilità di cui all'art.2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni 12 Numero registro generale 4171/2020 Numero sezionale 1851/2023 Numero di raccolta generale 26142/2023 Data pubblicazione 07/09/2023 connotato si colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile. Se, dunque, la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art.41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento. 2.2.c.III. Il fatto integrante il “caso fortuito”, quale fatto attinente all'elemento oggettivo dell'illecito, nel porsi in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con l'evento di danno, non determina, dunque, come talora si è impropriamente ripetuto, una “interruzione del nesso tra cosa e danno”, ma, operando quale causa sopravvenuta alla preesistente situazione della res, secondo il meccanismo delineato dalla citata norma del codice penale, si sovrappone ad essa, degradandola a mera occasione di danno. Per effetto del verificarsi di tale fatto (o atto), la res viene deprivata della sua efficienza di causalità materiale senza che ne sia cancellata l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. 13 Numero registro generale 4171/2020 Numero sezionale 1851/2023 Numero di raccolta generale 26142/2023 Data pubblicazione 07/09/2023 Così, nell'ipotesi – già illustrata a mo' di esempio dalla citata sentenza n. 11152 del 2023 di questa Corte – in cui il pedone inciampi nei suoi piedi su una strada perfettamente asfaltata e senza buche, l'evento dannoso non si sarebbe verificato senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res;
ma la relazione causale tra tali due elementi si esaurisce sul piano naturalistico, mentre il nesso di causalità materiale è assorbito dal fatto colposo del danneggiato, che ha relegato il rapporto con la res a mera occasione di pregiudizio. Analogamente, nell'ipotesi – più vicina a quella oggetto dell'attuale esame – in cui l'evento di danno si sia verificato a causa dell'incendio della cosa custodita dopo che essa è stata colpita da un fulmine, sebbene il pregiudizio sia naturalisticamente riconducibile alla presenza e alla caratterizzazione della cosa, in assenza della quale non si sarebbe verificato, tuttavia deve escludersi che sussista tra tali due elementi il nesso di causalità materiale, poiché la situazione della res è stata resa ininfluente da un fatto giuridico naturale (la caduta del fulmine) che si è ad essa sovrapposto in modo da porsi come causa esclusiva del danno. 2.2.c.IV. Il fatto integrante il “caso fortuito”, pur attenendo, nel senso che si è precisato, al profilo materiale dell'illecito, ponendosi in relazione causale diretta ed immediata con l'evento di danno, è tuttavia connotato da imprevedibilità e inevitabilità; tali attributi, peraltro, devono intendersi, non da un punto di vista soggettivo (come elementi in base ai quali misurare la diligenza del custode), bensì da un punto di vista oggettivo, come elementi in base ai quali misurare la capacità del fatto, alla stregua del criterio di regolarità causale, di sovrapporsi alla situazione della cosa, relegandola a mera occasione del pregiudizio 14 Numero registro generale 4171/2020 Numero sezionale 1851/2023 Numero di raccolta generale 26142/2023 Data pubblicazione 07/09/2023 e ponendosi come causa esclusiva di questo (Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943, cit.; Cass. 27/04/2023, n. 11152, cit.). In altre parole, il fatto integrante il “caso fortuito” deve essere oggettivamente imprevedibile o oggettivamente imprevenibile da parte del custode (cfr. ancora la citata Cass. n. 11152 del 2023, Punto 1.V. della motivazione), il quale, a prescindere da ogni giudizio di colpa, non è obiettivamente in condizione, in ragione di tali caratteristiche, di impedire o circoscrivere il fatto e, quindi, di evitare o limitare l'evento di danno. 2.2.c.V. In questa prospettiva, l'accertamento, da parte del giudice del merito, di eventuali omissioni, nonché di violazioni di obblighi di legge o di regole tecniche da parte del custode, può rilevare, dunque, non già in funzione della formulazione di un (irrilevante) giudizio di colpa (la quale – lo si ripete – non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità ex art.2051 cod. civ.), bensì in funzione della valutazione della imprevedibilità o inevitabilità oggettive del fatto da lui eventualmente addotto ad oggetto della prova liberatoria e, dunque, della sua idoneità a costituire “caso fortuito”.
2.3. Poste queste premesse di carattere generale – e sintetizzati, sul piano sistematico, i princìpi che sanciscono l'attuale statuto della responsabilità del custode, ai sensi dell'art.2051 cod. civ. –, venendo all'esame della fattispecie oggetto della presente controversia, deve riconoscersi che la sentenza impugnata è perfettamente corretta in iure, per aver compiuto l'accertamento di merito della responsabilità del custode nel caso concreto, sulla base di argomentazioni assolutamente coerenti con l'illustrato sistema.
2.3.a. La Corte territoriale, nel pieno rispetto della sequenza logica che muove dall'accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie 15 Numero registro generale 4171/2020 Numero sezionale 1851/2023 Numero di raccolta generale 26142/2023 Data pubblicazione 07/09/2023 di responsabilità (la cui prova deve essere fornita dal danneggiato) per giungere, solo in caso di esito positivo di tale indagine, a quello della sussistenza del “caso fortuito” liberatorio (della cui dimostrazione è invece onerato il custode), sulla base di un giudizio di merito debitamente motivato (e, dunque, incensurabile in sede di legittimità), ha anzitutto ritenuto provati – ed anzi persino incontroversi tra le parti – sia il nesso causale tra il danno patito da OL TE, HE SA e -G ER e l'area del centro turistico adibìta a campeggio, sia il rapporto di custodia tra questa area e la società Eurotouring, proprietaria del predetto centro, sul rilievo che l'incendio, dopo avere avuto origine in un uliveto posto al di fuori di esso, aveva tuttavia assunto vastissime proporzioni e si era propagato all'interno del campeggio, distruggendo i veicoli e gli altri beni di proprietà dei danneggiati, i quali avevano trovato salvezza gettandosi in mare. Al riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non incide sulla correttezza in iure delle argomentazioni formulate dal giudice del merito, la circostanza che l'incendio si era generato al di fuori dell'area sottoposta alla custodia della proprietaria del centro turistico, atteso che esso giudice, pur tenendo debitamente conto – come si è già detto – di questa circostanza, ha, però, motivatamente (e perciò insindacabilmente) accertato che, tuttavia, l'evento dannoso consistito nella perdita dei beni di proprietà dei danneggiati si era verificato all'interno del centro turistico, dopo che l'incendio vi si era propagato, ed era pertanto causalmente ascrivibile all'incendio dell'area di campeggio e delle cose ivi presenti, res sottoposte alla custodia dell'Eurotouring. 2.3.b. Ritenuto assolto, da parte dei danneggiati, l'onere della prova degli elementi costitutivi della fattispecie, la Corte territoriale si 16 Numero registro generale 4171/2020 Numero sezionale 1851/2023 Numero di raccolta generale 26142/2023 Data pubblicazione 07/09/2023 è quindi debitamente posto il problema se il custode avesse assolto il contrario onere di dimostrare, in funzione liberatoria, la sussistenza del “caso fortuito”. Questo problema è stato risolto negativamente, argomentando dalla circostanza (pure questa oggetto di apprezzamento di merito debitamente motivato e, pertanto, insindacabile), che l'Eurotouring s.p.a., per un verso, non aveva dimostrato di avere posto in essere le attività di prevenzione, vigilanza e manutenzione (realizzazione di una fascia di protezione;
predisposizione di idranti, motopompe, cisterne e altre misure antincendio;
previsione di un piano di evacuazione;
eliminazione dell'erba secca, dei residui di vegetazione e del restante materiale infiammabile presente nel camping) rese necessarie dalla prevedibilità in astratto dell'evento lesivo, avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo (l'eccessiva calura, la prolungata siccità e il forte vento che avevano caratterizzato quel particolare periodo della stagione estiva, nonché la circostanza che il centro turistico si trovava a ridosso di una baia racchiusa da una collina boscosa); per altro verso, neppure si era attivata (mediante, ad es., l'innaffiamento del suolo o l'accompagnamento dei turisti e dei loro mezzi al difuori della struttura: misure, viceversa, attuate con successo in un campeggio limitrofo) per evitare o circoscrivere il danno reso imminente dalla prevedibilità in concreto (e, anzi, dalla concreta previsione) dell'evento medesimo, avuto riguardo alla circostanza che le fiamme dell'incendio erano state tempestivamente avvistate di lontano ben prima che esso si propagasse all'interno del centro turistico. 2.3.c. Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il riferimento del giudice di appello alle omissioni e alle violazioni di 17 Numero registro generale 4171/2020 Numero sezionale 1851/2023 Numero di raccolta generale 26142/2023 Data pubblicazione 07/09/2023 obblighi di legge e di regole tecniche poste in essere dal custode, non vale, nel caso concreto, a trasformare il giudizio di responsabilità oggettiva in un giudizio fondato sulla colpa, né può indurre a ritenere che si sia fatta un'applicazione surrettizia e, per giunta, distorta dell'art. 2043 cod. civ. (in luogo dell'art.2051 cod. civ.), imputando alla Eurotouring una condotta colposa senza che gli attori avessero assolto l'onere di dimostrarne la colpa. Invero, anche se la Corte territoriale avesse configurato la prova liberatoria del custode come prova dell'assenza di colpa, pretendendone la dimostrazione di aver tenuto un comportamento diligente volto ad evitare il danno, essa non sarebbe incorsa nella falsa applicazione dell'art.2043 cod. civ. (eventualmente in correlazione con l'art.2697 cod. civ.), ma sarebbe rimasta nell'orbita di operatività del criterio di imputazione speciale di cui all'art.2051 cod. civ., interpretato alla stregua della concezione – diffusa in dottrina e talora recepita in giurisprudenza (cfr., ad es., Cass. 09/06/2016, n. 11802) – che vi riconosce un'ipotesi di responsabilità aggravata o per colpa presunta, con inversione dell'onere della prova in ordine all'elemento soggettivo dell'illecito. Sta, però, di fatto che la Corte territoriale non ha configurato il “caso fortuito” come assenza di colpa, bensì, correttamente, come fatto giuridico estraneo alla sfera del custode, connotato dal carattere di imprevedibilità e, pertanto, idoneo ad escludere il nesso causale tra la res custodita e l'evento di danno (cfr., in particolare, la p.7, righe 21- 23, della sentenza impugnata). In questa corretta prospettiva, le omissioni e le violazioni accertate in capo al custode hanno obiettivamente assunto rilevanza, non in funzione della formulazione del (non richiesto) giudizio di colpa del 18 Numero registro generale 4171/2020 Numero sezionale 1851/2023 Numero di raccolta generale 26142/2023 Data pubblicazione 07/09/2023 custode medesimo, bensì in funzione della valutazione della imprevedibilità o inevitabilità oggettive del fatto da lui addotto ad oggetto della prova liberatoria e, dunque, della sua idoneità a costituire “caso fortuito”. La circostanza che l'evento assunto come fortuito (l'incendio asseritamente indomabile sprigionatosi all'esterno del campeggio e propagatosi in esso solo dopo aver raggiunto proporzioni “inusitate”), non solo fosse oggettivamente prevedibile in astratto, avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo (e fosse pertanto fronteggiabile mediante la predisposizione di un efficace servizio antincendio), ma fosse stato persino oggettivamente previsto in concreto, avuto riguardo al tempestivo avvistamento delle fiamme dopo che si erano generate lontano dall'area di campeggio (sicché il danno avrebbe potuto essere evitato anche con più semplici misure precauzionali, come l'innaffiamento del suolo o l'evacuazione ordinata di persone e mezzi), ha infatti escluso che esso evento, nel caso concreto, fosse oggettivamente in grado di porsi come causa esclusiva del danno, sovrapponendosi alla situazione della res custodita e relegandola a mera occasione di pregiudizio. L'accertamento della responsabilità del custode è stato, pertanto, correttamente compiuto dal giudice di appello alla luce dei principi che ne costituiscono l'attuale statuto, per essere emersa, all'esito dell'accertamento di merito, la prova del nesso di causalità materiale tra la res custodita e l'evento dannoso e per essere invece mancata quella dell'esclusione di tale nesso ad opera di un fatto giuridico (“caso fortuito”) oggettivamente imprevedibile e inevitabile, idoneo a relegarlo a mera relazione naturalistica. 19 Numero registro generale 4171/2020 Numero sezionale 1851/2023 Numero di raccolta generale 26142/2023 Data pubblicazione 07/09/2023 2.3.d. In definitiva, i primi due motivi del ricorso devono essere rigettati, non senza evidenziare, ad abundantiam, che il rilievo, debitamente svolto dalla Corte territoriale, che le misure precauzionali omesse dalla Eurotouring erano state invece attuate con successo in un campeggio limitrofo, sarebbe di per sé sufficiente a fare giustizia della specifica doglianza – peraltro manifestamente infondata, alla luce di quanto si è sinora osservato – secondo cui la sentenza impugnata avrebbe indebitamente circoscritto il proprio accertamento alla circostanza negativa che non erano state adottate efficaci misure antincendio, senza spingersi ad accertare altresì la circostanza positiva che la condotta alternativa corretta (ovverosia l'adozione delle predette misure), nella fattispecie concreta avrebbe consentito, con ragionevole probabilità, di evitare il danno. 3. Con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ., la violazione o la falsa applicazione dell'art.1226 cod. civ.. La sentenza di appello è censurata per avere indebitamente applicato il criterio equitativo di liquidazione dell'ammontare del risarcimento in assenza dei presupposti previsti dalla legge, avuto riguardo alla circostanza che gli attori non avevano fornito la prova della sussistenza del danno. Secondo la ricorrente, tale rilievo varrebbe in particolare per il pregiudizio patrimoniale corrispondente al valore degli oggetti e degli effetti personali che gli attori avrebbero asseritamente perduto in seguito all'incendio, atteso che della sussistenza di tali oggetti ed effetti personali non sarebbe stata fornita alcuna dimostrazione. Il carattere meramente eventuale, possibile o comunque incerto di tale pregiudizio ne avrebbe pertanto precluso la liquidazione equitativa, 20 Numero registro generale 4171/2020 Numero sezionale 1851/2023 Numero di raccolta generale 26142/2023 Data pubblicazione 07/09/2023 atteso che ad essa può farsi ricorso solo quando sia impossibile provare nel suo preciso ammontare un danno di cui è peraltro certa la sussistenza. 3.1. Il motivo è manifestamente infondato. Non è vero, infatti, che il giudice di appello abbia fatto applicazione del criterio equitativo di liquidazione del pregiudizio derivante dalla perdita degli oggetti ed effetti personali in mancanza della prova della sua esistenza. Al contrario, la Corte territoriale, dopo aver premesso che i danneggiati avevano invocato il risarcimento, sotto il profilo patrimoniale, sia del danno conseguente alla distruzione dei loro automezzi (camper, roulotte e autovettura) sia di quello corrispondente al valore degli altri beni ed effetti personali di cui avevano denunciato la perdita, ha motivatamente ritenuto che il primo poteva essere liquidato sulla base dei dati ricavabili dai libretti e dalle fotografie dei singoli mezzi, nonché dalle analitiche perizie di valutazione del loro valore ante-sinistro, prodotte dagli interessati e non contestate dalle controparti;
mentre il secondo, la cui sussistenza doveva ritenersi certamente, ancorché presuntivamente, provata (non potendosi dubitare che i danneggiati fossero giunti al campeggio dotati di effetti ed oggetti personali e di svago), appariva impossibile o estremamente difficile da dimostrare nell'ammontare, cosicché poteva essere liquidato in via equitativa, ai sensi dell'art.1226 cod. civ. (p.11 della sentenza impugnata). In tal modo, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del consolidato principio, secondo il quale, una volta raggiunta la prova della sussistenza del danno, la sua liquidazione in via equitativa è consentita se ne risulti oggettivamente impossibile o particolarmente 21 Numero registro generale 4171/2020 Numero sezionale 1851/2023 Numero di raccolta generale 26142/2023 Data pubblicazione 07/09/2023 difficile dimostrarne il preciso ammontare (ex multis, v., tra le più recenti, Cass. 05/02/2021, n. 2831; Cass. 29/04/2022, n. 13515; Cass.12/04/2023, n. 9744; Cass. 23/05/2023, n.14218, non mass.) Al riguardo, è appena il caso di aggiungere che la certezza della prova della sussistenza del danno non è minata, nella fattispecie, dalla circostanza che essa è stata dimostrata in base ad una presunzione (cfr., ad es., al riguardo, Cass. 16/05/2013, n. 11968). Il grado di certezza dell'enunciato di fatto di cui la parte è chiamata a fornire la dimostrazione in giudizio non si determina, infatti, ex ante, in base alla natura del mezzo di prova dedotto ed esperito (salvo che si tratti di prova legale), ma si determina ex post, in base al grado di affidabilità ed attendibilità che il giudice del merito, nel motivato e insindacabile esercizio del proprio potere-dovere di prudente apprezzamento (art.116 cod. proc. civ.), attribuisce all'esito dell'esperimento probatorio (nel caso di prova costituenda) o al contenuto della prova precostituita, nonché al risultato del ragionamento inferenziale, che assume rilievo in ogni ipotesi di prova libera e in particolare nell'ipotesi di prova presuntiva. Anche il terzo motivo di ricorso, pertanto, deve essere rigettato. 4. Con il quarto motivo viene denunciata, sempre ai sensi dell'art.360 n.3 cod. proc. civ., la violazione o la falsa applicazione dell'art.2059 cod. civ.. La società ricorrente critica la sentenza impugnata per avere riconosciuto agli attori-appellanti, oltre al diritto al risarcimento danno patrimoniale corrispondente al valore dei loro beni andati distrutti nell'incendio, anche quello al risarcimento del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata”. 22 Numero registro generale 4171/2020 Numero sezionale 1851/2023 Numero di raccolta generale 26142/2023 Data pubblicazione 07/09/2023 Sostiene, infatti, la UnipolSai Assicurazioni s.p.a, che, in tal modo, sarebbe stato riconosciuto il diritto al ristoro del danno non patrimoniale al di fuori delle ipotesi legislativamente consentite, che sarebbero circoscritte alla fattispecie dell'illecito costituente reato, a quella della lesione di un diritto inviolabile della persona e agli altri casi espressamente previsti dalla legge. 4.1. Anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il danno non patrimoniale da “vacanza rovinata”, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., di pregiudizio risarcibile, sicché spetta al giudice del merito procedere alla valutazione della domanda risarcitoria alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede e alla considerazione dell'importanza del danno, fondata sul bilanciamento, per un verso, del principio di tolleranza delle lesioni minime e, per l'altro, della condizione concreta delle parti (Cass.6 luglio 2018, n. 17724; v. anche Cass. 11 maggio 2012, n. 7256 e Cass. 14/07/2015, n.14662). Al riguardo, è appena il caso di notare che non assume rilievo, nella fattispecie in esame, la circostanza che la citata direttiva n. 90/314/CEE (attuata con il d.lgs. n.111 del 1995), sia stata abrogata dalla successiva direttiva n.2015/2302/UE (attuata con il d.lgs. n.62 del 2018), sia perché i diritti da essa riconosciuti non sono stati soppressi dalla nuova fonte normativa, sia perché quest'ultima ha avuto efficacia con decorrenza dal 1° luglio 2018. Nel caso di specie, nell' esercizio delle proprie prerogative, il giudice di appello ha motivatamente considerato l'importanza del nocumento patito dai danneggiati, avuto riguardo, da un lato, alla «frustrazione dello scopo ludico connesso alla vacanza rovinata» e, dall'altro, al 23 Numero registro generale 4171/2020 Numero sezionale 1851/2023 Numero di raccolta generale 26142/2023 Data pubblicazione 07/09/2023 «notevole stress subìto dagli attori a causa dell'evento in questione nell'attesa in mare dei soccorsi, senza alcuna assistenza o conforto da parte del personale del Centro Turistico» (pp.12 e 13 della sentenza impugnata) e ha conseguente proceduto alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, nella misura richiesta di Euro 5.000,00 per ciascuno degli attori. L'apprezzamento del giudice del merito, debitamente motivato, è insindacabile in questa sede di legittimità, sicché anche il quarto motivo di ricorso deve essere rigettato. 5. In conclusione, il ricorso per cassazione proposto dalla UnipolSai Assicurazioni s.p.a. deve essere rigettato. 6. Le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale intercorso tra la società ricorrente e i controricorrenti originari attori seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
non deve, invece, provvedersi su quelle del rapporto processuale intercorso tra la società ricorrente e la controricorrente Eurotouring s.p.a., originaria convenuta, stante il carattere meramente adesivo del controricorso depositato da quest'ultima. 7. Sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente a rimborsare ai controricorrenti OL TE, HE SA e -G ER, originari attori, le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.600,00, 24 Numero registro generale 4171/2020 Numero sezionale 1851/2023 Numero di raccolta generale 26142/2023 Data pubblicazione 07/09/2023 oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese forfetarie e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della scoietà ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 18 maggio 2023. Il Consigliere estensore Paolo Spaziani Il Presidente Angelo Spirito 25