Cass. civ., sez. III, sentenza 07/09/2023, n. 26142
CASS
Sentenza 7 settembre 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 7 settembre 2023, con il numero di registro generale 4171/2020. Le parti in causa erano UnipolSai Assicurazioni s.p.a. e Eurotouring s.p.a., con i danneggiati OL TE, MA MM e AN IN, che avevano richiesto il risarcimento dei danni subiti a causa di un incendio nel campeggio di Eurotouring. I danneggiati sostenevano che l'incendio fosse causato dalla cattiva gestione della sicurezza da parte della custode, mentre UnipolSai contestava la responsabilità, invocando il "caso fortuito" poiché l'incendio era originato all'esterno della struttura.

La Corte ha confermato la responsabilità di Eurotouring, ritenendo che non avesse dimostrato di aver adottato le necessarie misure di prevenzione e sicurezza, nonostante la prevedibilità dell'evento. Il giudice ha argomentato che, sebbene l'incendio fosse iniziato al di fuori del campeggio, la sua propagazione all'interno e i danni conseguenti erano direttamente ascrivibili alla custodia della struttura. Inoltre, la Corte ha accolto la richiesta di risarcimento per danno non patrimoniale da "vacanza rovinata", evidenziando l'importanza del danno subito dai danneggiati. La sentenza ha quindi rigettato il ricorso di UnipolSai, confermando la responsabilità di Eurotouring e la liquidazione equitativa dei danni.

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In tema di responsabilità da cose in custodia, la prova del caso fortuito non coincide con quella dell'assenza di colpa in capo al custode, potendo rilevare le omissioni o violazioni di quest'ultimo unicamente per la valutazione dell'oggettiva imprevedibilità o inevitabilità del fatto esterno dedotto quale oggetto della prova liberatoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato la responsabilità del custode di un campeggio per i danni conseguenti a un incendio propagatosi al suo interno dalle aree limitrofe, sul presupposto che esso fosse oggettivamente prevedibile in astratto - e, pertanto, fronteggiabile mediante la predisposizione di un efficace servizio antincendio - e financo previsto in concreto, avuto riguardo al tempestivo avvistamento delle fiamme, formatesi lontano dall'area di campeggio).

Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE (ratione temporis applicabile, e successivamente abrogata dalla direttiva n. 2015/2302/UE), costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c., ed è, pertanto, risarcibile all'esito del riscontro della gravità della lesione e della serietà del danno, da apprezzarsi alla stregua del bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva risarcito il danno non patrimoniale patito dai turisti di un campeggio in conseguenza dell'incendio propagatosi da un terreno limitrofo, indipendentemente dal riscontro della ricorrenza di un cd. pacchetto turistico di cui alla direttiva 90/314/CEE, attuata con il d.lgs. n. 111 del 1995).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 07/09/2023, n. 26142
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26142
Data del deposito : 7 settembre 2023

Testo completo