Ordinanza cautelare 14 ottobre 2021
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00237/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00550/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 550 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppa D'Arrigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Bergamo di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno emesso il 30.05.2021 e notificato il 7.06.2021, nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. NN NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso ritualmente notificato il Sig. -OMISSIS- ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno emesso dal Questore della -OMISSIS- Bergamo il giorno 30.05.2021 e notificato in data 7.06.2021.
2.- In punto di fatto il ricorrente espone di essere regolarmente soggiornante in Italia sin dall’anno 2005 in forza di titolo di soggiorno concesso per motivi familiari dovuti al ricongiungimento con il di lui padre. Assume inoltre di avere dimostrato una spiccata dedizione per il lavoro, unita a un’ottima capacità di adattamento alle regole/abitudini del Paese ospitante e che nel corso della ormai quasi ventennale permanenza in Italia ha sempre convissuto con la sua numerosa famiglia, divenendone nel tempo il riferimento economico, unico ad avere un rapporto di lavoro stabile e a percepire un reddito costante in grado di mantenere ed assistere i familiari conviventi.
Parte ricorrente rappresenta di aver inoltrato in data 19.09.2019, mediante kit postale, istanza di rinnovo del permesso di soggiorno rubricata al nr. -OMISSIS-, allegando tutta la documentazione a sostegno della richiesta avanzata. Sennonché con il gravato provvedimento il Questore della Provincia di Bergamo decretava il diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
3.- Il ricorso è affidato alla denuncia di un’unica articolata doglianza con cui si deduce che il provvedimento impugnato si baserebbe essenzialmente sulla segnalazione in Banca dati S.I.S. del Sig. -OMISSIS-, effettuata dalle Autorità slovene, in difetto di specifica argomentazione ed istruttoria inerente al profilo di pericolosità sociale del richiedente.
Secondo la tesi di parte ricorrente l’impugnato diniego di rinnovo del permesso di soggiorno sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs.286/98 che impone di superare l’automatismo delle cause ostative al rinnovo del titolo di soggiorno e di onerare l’Amministrazione a una valutazione discrezionale sulla personale vicenda immigratoria dell’istante e sulle plurime specifiche situazioni personali e familiari dello stesso.
4.- Si sono costituiti per resistere al ricorso con atto di mera forma il Ministero dell’Interno e la Questura di Bergamo che hanno versato agli atti nel giudizio copia del provvedimento impugnato e la comunicazione ex art. 10 bis L. n. 241/1990.
5.- Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 14 ottobre 2021, rimasta priva di appello, questo Tribunale ha respinto domanda incidentale di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato per difetto del prescritto fumus boni iuris .
6.- All’udienza pubblica di smaltimento arretrato del 6 febbraio 2026, tenutasi in collegamento da remoto, al termine della discussione, la causa è stata chiamata ed introitata per la decisione.
7.- Il ricorso è inammissibile e, comunque, infondato per le ragioni appresso specificate.
7.1.- Sotto il primo profilo va evidenziato che, come già enunciato nell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, il gravato diniego è motivato da una pluralità di argomenti attinenti, non solo all’emissione a carico del richiedente di un provvedimento di inammissibilità in area Schengen emesso dall’Autorità slovena a seguito di condanna per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ma anche i) alla tardività della presentazione dell’istanza di rinnovo, (ii) alla circostanza che era già stato rilasciato in precedenza un permesso di soggiorno in attesa occupazione, iii) alle plurime condanne penali da parte dell’Autorità giudiziaria nazionale e agli ulteriori deferimenti alla stessa, che fanno ritenere lo straniero socialmente pericoloso.
Si è al cospetto, in buona sostanza, di un atto plurimotivato, mentre il ricorso si focalizza su alcune soltanto delle ragioni indicate in provvedimento come ostative al rinnovo, in particolare sul provvedimento dell’Autorità slovena.
Tenuto conto che trattasi quindi di un diniego che si fonda su una pluralità di proposizioni giustificative, ciascuna di per sé capace di sorreggere il diniego, il ricorrente avrebbe avuto l’onere di articolare specifiche doglianze nei confronti di ciascuno di essi e non già - come avvenuto nella fattispecie - solo nei confronti di alcune, venendo in rilievo il consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale quando un atto è sorretto da una pluralità di motivazioni (c.d. atto plurimotivato) è sufficiente che una sola si sottragga alle censure (oppure non sia censurata) perché l’atto risulti legittimo (in tali termini, T.A.R. Brescia, sentenza n. 1478/2012).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso si rivela pertanto inammissibile.
7.2.- Ma va comunque osservato che - anche a prescindere dall’inammissibilità del ricorso - la doglianza proposta non è fondata.
Al riguardo va ricordato che l'art. 5 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14.06.1985 stabilisce che sia negato l'ingresso nel territorio Schengen a chi risulta segnalato ai fini della non ammissione e tale precetto trova conferma nell'ordinamento nazionale all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998 secondo cui “ non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, [...] gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali ”.
Il successivo art. 5 prevede poi, al comma 5, che “ il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato ”.
Ai sensi dell’art. 96 della Convenzione del 19 giugno 1990, applicativa dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, resa esecutiva dalla legge n. 388 del 1993:
- “ I dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione sono inseriti in base ad una segnalazione nazionale risultante da decisioni prese, nel rispetto delle norme procedurali previste dalla legislazione nazionale, dalle autorità amministrative o dai competenti organi giurisdizionali ” (comma 1);
- le relative decisioni “ possono essere fondate sulla circostanza che la presenza di uno straniero nel territorio nazionale costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale ”, in particolare in presenza di condanne, di seri indizi di colpevolezza o dell’intenzione di commettere reati di una certa gravità (comma 2);
- e “ possono inoltre essere fondate sul fatto che lo straniero è stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d'ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri ” (comma 3).
La segnalazione proveniente dal Sistema Informativo Schengen - cd. segnalazione Schengen - costituisce, dunque, in base alle menzionate disposizioni, causa ostativa all’ingresso e/o soggiorno dello straniero sul territorio nazionale che impedisce di conseguenza anche il rinnovo del permesso di soggiorno cui l’odierno ricorrente aspira.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che la segnalazione fatta pervenire ai sensi dell’Accordo di Schengen da parte del Paese inseritore, ai fini della non ammissione dello straniero nel territorio dello Stato, vincola la P.A. all’adozione del diniego del permesso di soggiorno; si tratta di un atto vincolato che presuppone soltanto una verifica dell’esistenza della segnalazione, della riferibilità della stessa allo straniero e della sua attuale (al momento della adozione del provvedimento) validità ed efficacia (in tali termini, cfr.,T.A.R. Campania, sentenza n. 2447/2016; Cons. Stato Sez. III, Sent., 25-09-2012, n. 5092).
Pertanto, la segnalazione di inammissibilità dell'ingresso del cittadino straniero nel territorio Schengen sulla base della relativa Convenzione preclude, in radice, ogni possibilità di ottenere il rilascio di qualsiasi titolo di soggiorno, salve le ipotesi residuali di sussistenza di motivi seri, in particolare umanitari o discendenti da obblighi internazionali e, comunque, previa consultazione con lo Stato segnalante (cfr. T.A.R. Lombardia-Milano, sez. I, 28.5.2019, n. 1215).
In definitiva, la presenza di una segnalazione di inammissibilità nel sistema Schengen a carico del ricorrente riveste valenza ostativa assoluta ed automatica al rilascio del permesso di soggiorno richiesto, vincolando la P.A. all'adozione del diniego del permesso di soggiorno una volta verificata la riferibilità della segnalazione allo straniero stesso (cfr. TAR Liguria, sentenza 27/05/2024, n. 384; T.A.R. Sicilia-Catania, sez. IV, 21.1.2024, n. 629).
I surrichiamati principi sono stati di recente ribaditi da questo Tribunale (T.A.R. Brescia, sentenza 14 aprile 2025, 329) che ha avuto cura di rimarcare come in presenza di una segnalazione il diniego di rilascio del permesso di soggiorno costituisca un atto vincolato, a fronte del quale non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di verificare i presupposti e la natura dell’iscrizione.
Applicate le surrichiamate coordinate ermeneutiche al caso di specie, rileva il Collegio che, come risulta dalla parte motiva del provvedimento impugnato, il ricorrente in data 17.06.2019 è risultato destinatario di inammissibilità in Area Schengen a seguito di sentenza emessa in data 20.11.2018 dal Tribunale di -OMISSIS-, poiché condannato alla pena di mesi 9 di reclusione, euro 6.000,00 di multa e all’espulsione dal territorio nazionale per aver commesso il reato di “ attraversamento illegale dei confini dello stato o ingresso illegale nel Territorio dello Stato ”, in quanto in data 12.09.2018, utilizzando la propria autovettura e dietro pagamento, favoriva l'ingresso illegale di n. 9 cittadini stranieri irregolari.
Di talchè l’Amministrazione ha correttamente rilevato che nei confronti del ricorrente sussistevano condizioni ostative all'ingresso e soggiorno in area Schengen e in Italia, quali la condanna penale e la fattispecie espulsiva.
In questa prospettiva, ne consegue la legittimità del provvedimento impugnato, adottato sul presupposto della vigenza della segnalazione ostativa all’atto della presentazione dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno, atteso che l’assenza di condizioni preclusive al rilascio del titolo deve ritenersi necessaria per tutta la durata del procedimento, dal momento della presentazione dell’istanza a quello dell’emissione del provvedimento.
A fronte della vincolatività della segnalazione Schengen, registrata nel sistema SIS a carico del ricorrente, alcuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza che il ricorrente abbia dimostrato lo svolgimento di attività lavorativa con regolarità e senza soluzione di continuità già a far data dal 2009, di essere il riferimento economico del proprio cospicuo nucleo familiare e di essersi integrato nel sistema sociale e culturale del paese ospitante.
Alla luce di tali considerazioni l’informativa Schengen è stata correttamente ritenuta ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Ne consegue che la menzionata circostanza ostativa conferma la legittimità dell’atto gravato.
8.- In conclusione, per le motivazioni espresse, il ricorso deve essere respinto perché inammissibile e, comunque, infondato.
9.- Sussistono i giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO CI, Presidente
NN NO, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN NO | LO CI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.