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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/06/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 685/2020 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 685/2020 R. G., vertente tra
(c.f. , nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]; (c.f. , nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 20 gennaio 1948 e ivi residente in [...], in proprio e quali eredi di (c.f. Persona_1
), nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 10 dicembre C.F._3
2023; (c.f. , nata il [...] a [...] e ivi Parte_3 C.F._4 residente in [...], tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pagana, presso il cui studio in Messina, via Cavalieri della Stella, 21, sono elettivamente domiciliati;
- appellanti
E Cont (c.f. e P. IVA , di seguito anche ”), con sede Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in Milano, piazza Meda, 4, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tito Monterosso, presso il cui studio in Catania, via Vittorio Emanuele Orlando, 56
è elettivamente domiciliato;
- appellato
e nei confronti di (c.f. e P. IVA , di seguito anche ), con sede in Conegliano Controparte_2 P.IVA_3 CP_2
(VR), via Alfieri, 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la sua mandataria
(c.f. p. IVA , con sede in Milano, via Valtellina, 15- Controparte_3 P.IVA_4
17, che agisce tramite (c.f. e P. IVA , con sede in Controparte_4 P.IVA_5
Milano, via Valtellina, 15-17, rappresentata e difesa dall'avv. Ferruccio Saletti, presso il cui studio in
Milano, via Fratelli Gabba, 7, è elettivamente domiciliata
- interveniente ex art. 111 c.p.c.
e di
(di seguito anche solo ) Controparte_5 CP_5
- appellata contumace
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. n. 703/2020, pubblicata il 22 settembre 2020 nel procedimento iscritto al n 454/2015 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
APPELLANTI:
L'avv. Giuseppe Pagana insiste in tutte le proprie domande, richieste ed eccezioni formulate in atti
e verbali di causa il cui contenuto deve qui intendersi integralmente riportato e trascritto.
I) Si insiste nell'eccezione di difetto di legittimazione ad agire e/o comunque della legittimazione processuale in capo alla per i motivi esposti nei precedenti atti e verbali di causa il CP_2 cui contenuto deve qui intendersi integralmente riportato e trascritto. L'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dimostrare l'esistenza del contratto di cessione, il contenuto del suddetto o l'avvenuta efficacia traslativa ex art. 1346 c.c.. La Corte d'Appello di
Messina Sez. I sentenza n. 950 del 31.10.2024, pronunciandosi in un caso analogo, ha affermato che “le scarne indicazioni contenute nell'avviso di cessione … non sono assolutamente sufficienti ad individuare con certezza le posizioni cedute. Né costituisce prova della cessione la dichiarazione allegata … a firma di un meglio indicato procuratore, neanche corredata dall'indicazione degli estremi della procura …”).
II) Si insiste nella eccezione di nullità, inefficacia ed invalidità delle fideiussioni rilasciate dagli appellanti sia per violazione dell'art. 1956 c.c. che per violazione della Legge 287/90 per i motivi esposti in atti e verbali di causa il cui contenuto deve qui intendersi integralmente riportato e trascritto.
III) Si insiste in tutte le richieste istruttorie articolate in atti e verbali di causa e nelle richieste di ammissione di c.t.u. tecnica cosi come specificamente articolata in atti;
si ribadisce che la consulenza tesa a ricostruire l'andamento dei rapporti contabili non controversi nella loro esistenza non ha natura esplorativa (sul punto Cassazione Civile ordinanza n. 3717 del 2019, Cassazione Civile sez.
I 05.07.2007 n. 15129, Cassazione Civile sez. I n. 5091 del 15.03.2016, Cassazione Civile sez. VI ordinanza n. 14074 del 01.06.2018; Tribunale di Roma 03.02.2015).
IV) In subordine si precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto, richiesto e eccepito in atti e verbali di causa.
Salvo ogni altro diritto. vedi atti e verbali di causa.
Controparte_1
insiste nelle formulate richieste e conclusioni di cui alla comparsa di risposta in appello del
10/05/2021, alle memorie del 18/04/2023, alle note ex art.183 c.p.c. ed ai precedenti scritti difensivi, ai quali si riporta, ribadendo la sussistenza della prova del credito ingiunto sulla base della documentazione contrattuale e degli estratti conto prodotti, opponendosi pertanto ad ogni domanda ed istanza avversaria. Nell'ipotesi in cui controparte insista nel disconoscimento delle firme apposte dalla sig.ra sulle lettere contratto del 03/01/2011 e 18/02/2011 (doc.8 e doc.9), Parte_3 senza recesso dalla eccezione di non idoneità dell'operato disconoscimento, preliminarmente reiterata, in via istruttoria, la istanza di verificazione delle superiori firme, richiesta da questa difesa sin dalla comparsa di risposta in primo grado, con la comparsa di risposta in appello del 10/05/2021
(pagina 40 - 41), con le memorie difensive depositate in appello del 18/04/2023 (pagina 24 - 25) e le note istruttorie ex art. 183 cpc del 28/11/2023 (pag. 23-24), si precisano le conclusioni riportandosi
a quelle rassegnate con la comparsa di risposta in appello, alle memorie difensive del 18/04/2023, alle note ex art.183 6° comma c.p.c., ai precedenti scritti difensivi, conclusioni che devono intendersi integralmente ritrascritte e riproposte, ribadendo la inammissibilità ed infondatezza della contestazione avversaria per asserita liberazione ex rt.1956 codice civile e/o di inefficacia della obbligazione fideiussoria per l'asserita decadenza ex art.1957 codice civile, rilevando che sulle predette eccezioni / domande degli opponenti la Ecc.ma Corte adita si è pronunciata – confermando la validità ed efficacia della obbligazione di garanzia personale de qua – anche con sentenza nr.727/2023 del 04/09/2023 (depositata in atti), emessa nell'altro giudizio pendente tra le parti nr.671/2020 R.G., e, pertanto, in via principale la concludente insiste nella domanda di conferma del
D.I. opposto, con l'integrale rigetto della opposizione avversaria. Spese e compensi refusi.
Controparte_2 nel merito, dato atto che il credito controverso è stato ceduto in data 1° giugno 2018 dal
[...]
a dichiarare inammissibile o comunque respingere – nei limiti CP_1 Controparte_2 indicati in atti – l'appello proposto dai signori , , e Persona_1 Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 703/2020 del 22 settembre 2020 pronunciata dal Tri-bunale Parte_3 di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti del Controparte_1
- in via istruttoria, dichiarare inammissibili le istanze istruttorie avversarie già respinte, nel caso in cui venissero riproposte;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compenso di causa, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e C.P.A.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 16/2015 del 3-5 gennaio 2015, il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto ingiungeva alla nonché ai suoi garanti, Controparte_5 Pt_1
, , e il pagamento solidale e immediato, in
[...] Persona_1 Parte_2 Parte_3 favore di della complessiva somma di € 601.453,27, a titolo di saldo Controparte_6 debitore del c/c n.2361/000122, intrattenuto presso l'Agenzia di Milazzo della CA, saldo così modificato e ridotto dalla rispetto a quello di chiusura del rapporto, pari a € 624.363,65, per CP_7 effetto dell'eliminazione degli addebiti operati per indennità di sconfinamento, oltre interessi convenzionali al tasso annuo dell'11,850% dal 30 settembre 2013 fino all'effettivo pagamento.
Con atto di citazione notificato il 10 marzo 2015, tutti i debitori ingiunti proponevano opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca, in via preliminare per l'asserita pendenza del giudizio iscritto al n. 15739/2012 R.G. introitato dalla società e Controparte_5 dagli odierni opponenti con identici petitum e causa petendi; nel merito, per la presunta nullità della fideiussione prestata, nonché per i presunti vizi che avrebbero caratterizzato il rapporto intercorso con la CA.
In particolare, gli opponenti chiedevano: la rideterminazione del saldo del conto corrente intrattenuto dalla depurandolo dal tasso ultralegale, dalle commissioni di massimo scoperto, sia CP_5 intrafido, sia extrafido, dalle spese e con corretta applicazione della valuta;
di ritenere e dichiarare non dovute tutte le somme imputate a titolo di interessi passivi e commissioni dal momento in cui, a seguito del ricalcolo contabile, il conto risultasse pari a zero;
per l'effetto, di condannare l'istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme versate indebitamente a titolo di interessi passivi e commissioni sul conto in positivo;
di accertare l'an e il quantum del debito residuo, o dell'eventuale credito, della condannando in quest'ultimo caso la banca, in via riconvenzionale, al CP_5 pagamento della somma di € 229.330,06 e/o quella maggiore e/o minore da quantificare a mezzo
CTU, a titolo di restituzione di indebito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, oltre al risarcimento danni;
di ritenere e dichiarare che la banca convenuta non potesse fare valere la garanzia fideiussoria nei confronti degli opponenti, essendo l'obbligazione nulla, ovvero estinta, o potendo comunque essere fatta valere solo nei limiti dell'esistenza e della validità del debito principale, quindi previa decurtazione delle somme eventualmente frutto dell'applicazione sui conti correnti di clausole illegittime e/o nulle;
di ritenere e dichiarare comunque nulla la fideiussione perché eccessivamente sproporzionata rispetto al debito principale.
Costituitosi in giudizio, contestava tutti i motivi di opposizione, rilevando Controparte_6 di aver comprovato, sin dal ricorso monitorio, la legittimità delle pattuizioni economiche in forza alla documentazione contrattuale offerta, nonché il credito ingiunto con la produzione integrale degli estratti conto, dall'accensione alla chiusura. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto opposto.
A seguito di alcuni rinvii interlocutori, il Giudice di prime cure, con ordinanza del 14 settembre 2018, rigettava l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, formulata in relazione alla contestuale pendenza di un giudizio di accertamento negativo, portante il n. R.G. 15739/2012, avente a oggetto il medesimo rapporto di C/C, e la richiesta di sospensione della clausola di provvisoria esecuzione;
sospendeva il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ritenendo sussistere “un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra i due giudizi”, “posto il rischio di un conflitto c.d. pratico di giudicati”.
Con ricorso depositato il 4 luglio 2019, gli odierni appellanti davano atto che la società garantita era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Mantova con sentenza n. 72 del 27 CP_5 settembre 2018, annotata nel registro delle imprese il 2 novembre 2018, e facevano istanza per la riassunzione del giudizio ex art. 303 c.p.c.
All'udienza del 22 settembre 2020, il primo Giudice, in esito al rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, pronunziava sentenza n. 703/2020, pubblicata in pari data, con la quale dichiarava l'estinzione del processo e condannava Parte_1 Persona_1
e al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_2 Parte_3 Controparte_6
[...]
In particolare, ad avviso del primo giudice, i fideiussori non avevano tempestivamente riassunto il processo, in seguito alla dichiarazione di fallimento di Muovendo dal presupposto CP_5 che il termine per la riassunzione del giudizio sarebbe iniziato a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di fallimento, e atteso che gli opponenti erano soci, oltre che fideiussori, di CP_5
e ne condividevano il procuratore, doveva escludersi che costoro potessero considerarsi terzi rispetto alla società, sicché doveva ritenersi che essi avessero avuto conoscenza dell'evento interruttivo dalla pubblicazione della sentenza di fallimento. Avverso tale decisione interponevano appello i congiunti censurandola in punto di dichiarata Pt_3 nullità e illegittimità, avendo dichiarato l'interruzione del giudizio invece che limitare detto effetto alla parte colpita dall'evento, e parimenti nella parte in cui aveva dichiarato l'estinzione del giudizio senza disporre la separazione da quello riguardante la società fallita (1° motivo); in punto di dichiarata estinzione del giudizio, nella parte in cui essa aveva statuito che il giudizio non era stato riassunto nel termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c. (2°); per l'illegittimità e/o contraddittorietà della sentenza impugnata, nella parte in cui aveva omesso di concedere i termini di cui all'art. 183 c.p.c. (3°); nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi sulla nullità delle fideiussioni (4°); nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi sul mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della società opposta
(5°); nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi sull'eccepita nullità della clausola relativa alla capitalizzazione periodica degli interessi, sull'eccepita nullità e indeterminatezza della commissione di massimo scoperto (6°);, sull'eccepita nullità della clausola determinativa degli interessi (7°); sulla richiesta di c.t.u. e sulla richiesta di esibizione documenti ex art. 119 TUB (8°). Chiedevano, pertanto, che venisse riformata la sentenza di prime cure.
In data 4 maggio 2021 si costituiva in giudizio , nella sua qualità di avente causa di CP_1 [...]
chiedendo che venisse statuita l'inammissibilità dell'appello e che, in subordine, Controparte_6 nell'ipotesi in cui fossero accolti il primo e/o il secondo motivo di appello, le parti venissero rimesse in termini per l'esercizio delle attività deduttive e istruttorie, nonché la produzione di documenti e la formulazione di richieste istruttorie, che non era stato possibile esercitare in primo grado, ai sensi dell'art.183 c.p.c.
Con ordinanza del 10 giugno 2021, la Corte rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28 febbraio 2022.
Nelle more, però, con contratto di cessione in blocco di crediti pecuniari, concluso in data 1° giugno Cont 2018, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 7.1 L. 130/1999 e 58 TUB, aveva ceduto i crediti vantati nei confronti degli odierni appellanti a che si costituiva in giudizio Controparte_2 il 1° giugno 2021, depositando memoria con cui rappresentava la propria qualità di successore a titolo particolare nel credito cedutole e qui contestato e faceva proprie le difese già svolte da . CP_1
All'udienza del 14 novembre 2022 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
Con la sentenza non definitiva n. 141/2023, pubblicata il 20 febbraio 2023, questa Corte, in accoglimento dei primi due motivi d'appello, annullava la pronuncia impugnata nella parte in cui aveva dichiarato l'estinzione del giudizio. Nella sentenza, il Collegio, dopo aver dichiarato la contumacia della curatela fallimentare di
[...]
non costituitasi in giudizio nonostante fosse stata regolarmente notificata, e dopo aver CP_5 rigettato l'eccezione d'inammissibilità dell'appello di cui all'art. 342 c.p.c., osservava come, nel caso di specie, dovesse trovare applicazione il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite in base al quale “la dichiarazione di fallimento di una delle parti, intervenuta nel corso del giudizio, pur determinando l'interruzione automatica del processo, ai sensi della L. Fall., art. 43, comma 3, nonché
l'improcedibilità della domanda, ai sensi della L. Fall., artt. 52 e 93, qualora la stessa abbia ad oggetto l'accertamento di un credito, non comporta anche l'immediata decorrenza del termine per la riassunzione o la prosecuzione del giudizio, a tal fine occorrendo che la dichiarazione d'interruzione sia portata a conoscenza di ciascuna delle parti, con la conseguenza che, ove non possa ritenersi già conosciuta, ai sensi dell'art. 176 c.p.c., comma 2, per effetto della pronuncia in udienza, la stessa dev'essere notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata anche dall'ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla anche d'ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento” (Cass. SS. UU. 12154/2021). Per l'effetto, non essendo nella specie mai intervenuta la dichiarazione di interruzione del giudizio, la riassunzione doveva ritenersi tempestiva.
Poiché, tuttavia, il Tribunale aveva dichiarato estinto il giudizio dopo aver fatto precisare le conclusioni e trattenuto la causa ai sensi dell'art. 189 c.p.c., quest'ultima non poteva essere rimessa al primo giudice, ma doveva essere trattenuta dalla Corte e decisa nel merito. Per tale motivo, era da rigettare il terzo motivo d'appello, con cui gli appellanti avevano chiesto la rimessione del procedimento al primo grado al fine di consentire l'espletamento delle attività difensive di cui all'art. 183 c.p.c.
Conseguentemente, con separata ordinanza, pubblicata in pari data rispetto alla sentenza non definitiva, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo, rinviandone la trattazione (in forma scritta) al 18 settembre 2023, successivamente differita al 6 novembre 2023 con le stesse modalità.
In esito a tale udienza, la Corte rinviava ulteriormente la causa all'udienza del 4 marzo 2024, sostituita dal deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., per consentire alle parti il rituale deposito di note istruttorie nel rispetto dell'art. 183 c.p.c.
Il 14 novembre 2024 , anche nella qualità di erede di e e Parte_2 Persona_1 Pt_1 depositavano comparsa di cui all'art. 302 c.p.c. con la quale dichiaravano la morte Parte_3 dell'altro appellante, avvenuta il 10 dicembre 2023, e insistevano nelle proprie Persona_1 difese già spiegate con i precedenti atti di causa.
La causa, istruita compiutamente, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., e in quella sede nuovamente trattenuta in decisione con concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c., decorsi i quali, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, essa passava in decisione.
La camera di consiglio si teneva il 12 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base di quanto già esposto in punto di fatto, va prima di tutto rilevato che la sentenza non definitiva n. 141/2023 di questa Corte ha accolto i primi due motivi di doglianza avanzati dagli odierni appellanti, annullando la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'estinzione del giudizio.
Con la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. allo scopo di delimitare il thema decidendum ac probandum della causa, può viceversa ritenersi assorbito il terzo motivo d'appello.
Entrando nel merito, va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dagli appellanti nei confronti della intervenuta in giudizio quale cessionaria del CP_2 credito per cui è causa.
Nella specie, gli appellanti lamentano che la documentazione allegata dalla stessa società interveniente in atti non sarebbe sufficiente a provare che “il credito derivante dal rapporto con la società fallita e con gli odierni appellanti abbia costituito oggetto di cessione in blocco” (v. comparsa conclusionale delle parti appellanti, pp. 2-3).
L'eccezione è infondata.
Come statuito dalla Suprema Corte e condiviso anche da questa Corte, “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già
l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. Civ. 17944/2023, 5857/2022; v. anche Corte Appello Messina,
58/2024, secondo cui “In caso di cessione in blocco di crediti 'a sofferenza' da parte di istituti bancari, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella gazzetta ufficiale produce gli stessi effetti della notifica della cessione ex art. 1264 c.c., per cui non costituisce di per sé prova della cessione. Pertanto se il debitore ceduto contesta l'esistenza della cessione, il creditore cessionario dovrà dimostrare adeguatamente l'operazione di cartolarizzazione ed a tal fine la predetta pubblicazione vale, al più, quale indizio da valutare unitamente ad altri elementi”).
Il richiamato principio di diritto impone, quindi, di distinguere sempre tra la questione della prova dell'esistenza della cessione e la questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB.
In quest'ultimo caso, ove dunque non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può sì costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, qualora sufficientemente precisa e tale da ricondurre con certezza il credito tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. Pertanto, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato: il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, dell'esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco). Le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (sicché, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo).
Va rilevato altresì che, in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca di cui all'art. 58 TUB, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze, restando comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso (v. Cass. Civ. 4277/2023, 31188/2017).
Nel caso di specie, gli appellanti hanno contestato proprio la riconducibilità del credito per cui è causa tra quelli ceduti in blocco, lamentando l'assenza sia del contratto di cessione, sia della documentazione necessaria ad accertare l'effettiva classificazione “a sofferenza” della società correntista e la sua segnalazione alla Centrale dei Rischi. Viceversa, l'interveniente ha dedotto espressamente di costituirsi nel presente giudizio in CP_2 qualità di asserita cessionaria del credito oggetto di causa in forza di contratto di cessione in blocco di crediti pecuniari concluso il 1° giugno 2018 ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 7, comma Cont 1, L. 130/1999, e dell'art. 58 TUB, con cui ha acquistato dalla , tra gli altri, i crediti derivanti dal saldo passivo del conto corrente di corrispondenza oggetto di causa. Ha prodotto altresì l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2018, parte seconda, n. 65, contenente l'avviso di detta cessione.
In particolare, in detto estratto si legge: “La società con sede legale in Via V. Controparte_2
Alfieri 1, Conegliano (TV), comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da e CA Popolare di Milano S.p.A., Controparte_1 in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 1 giugno 2018 ha acquistato pro-soluto da: (i) con sede legale in Piazza Controparte_1
F. Meda 4, 20121, Milano, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. , taluni i crediti (per capitale, interessi, P.IVA_1 anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_1 derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura
e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra 1962 e 2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della CA d'IA n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della CA d'IA n. 139/1991 […]”.
Il credito per cui è causa deriva da un saldo di conto corrente di corrispondenza con relativa apertura di credito acceso nel maggio 2008, e quindi sicuramente ricompreso nel richiamato intervallo tra il
1962 e il 2017, e presentava, alla data del 30 giugno 2013, un saldo passivo pari a € 604.545,21, oltre interessi: per tale ragione, la banca aveva comunicato il proprio recesso dal rapporto a mezzo raccomandata A/R del 10 settembre 2013.
Considerato inoltre che la è stata dichiarata fallita nel settembre 2018, è evidente che CP_5 si trattasse di un debitore da classificare, alla data della suddetta cessione in blocco (giugno 2018), “a sofferenza”, intesa quale persistente (e non transitoria) instabilità patrimoniale e finanziaria idonea a intralciare il recupero del credito da parte dell'intermediario, che genera in quest'ultimo il convincimento chiaro dell'irrecuperabilità del credito.
Peraltro, gli stessi appellanti, nelle proprie difese di primo grado, hanno ammesso l'avvenuta segnalazione del nominativo della società correntista alla Centrale Rischi della CA d'IA (v. atto di citazione in opposizione, p. 33). Reputa pertanto la Corte che sia rimasto adeguatamente dimostrato, sulla base dei predetti dati documentali e presuntivi, che il credito in contesa nel presente giudizio rientri tra quelli oggetto della suddetta cessione in blocco.
Per l'effetto, l'eccezione va respinta.
Si prosegue ora nell'esame dell'atto di appello a partire dal quarto motivo, nel quale i congiunti hanno domandato l'accertamento della nullità del contratto di fideiussione, da loro sottoscritto Pt_3 in data 19 maggio 2008, con cui , e e hanno, Pt_1 Per_1 Parte_3 Parte_2 ciascuno di essi, prestato a favore della CA appellata garanzia per i debiti della società CP_5 entro l'importo di € 750.000,00.
[...]
Essi lamentano la nullità del contratto sia per violazione della normativa anticoncorrenziale, di cui all'art. 2 L. 287/1990, dal momento che il contratto riprodurrebbe in sé lo schema contrattuale predisposto dall'AB nel 2003 e dichiarato nullo dalla CA d'IA con il provvedimento n. Cont 55/2005; sia per violazione dell'art. 1956 c.c., avendo , in violazione dei principi di correttezza e di buona fede, continuato a concedere credito alla nonostante il progressivo CP_5 peggioramento della sua situazione debitoria, risultante dagli estratti conto.
Per quanto concerne il primo aspetto della doglianza, relativo alla asserita violazione della normativa anticoncorrenziale, esso risulta inammissibile sotto un duplice profilo.
Parte appellata evidenzia un primo motivo di asserita inammissibilità, per essere stata sollevata la questione soltanto con l'atto di appello e non in primo grado.
L'obiezione non sarebbe dirimente, anzitutto, perché questa Corte, in seguito all'annullamento della sentenza di primo grado disposto con la sentenza non definitiva n. 141/2023, ha con separate ordinanze assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183 c.p.c. per la delimitazione del thema decidendum e del thema probandum, consentendo alle parti di definire gli esatti contorni dell'oggetto del presente giudizio.
Nel caso in esame, si tratta di una domanda comunque riconnessa alla vicenda sostanziale già dedotta in primo grado: “la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (Cass. Civ. SS. UU. 12310/2015; v. anche
Cass. Civ. 4410/2025, 28421/2024, 21746/2024).
Inoltre e in ogni caso, la mera tardività della formulazione della eccezione non sarebbe ostativa al suo esame, trattandosi, per giurisprudenza assolutamente consolidata, di una questione rilevabile d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del procedimento. Tuttavia, la stessa parte appellata aggiunge – correttamente- che il rilievo d'ufficio della questione presuppone comunque che gli atti su cui essa si fonda siano stati ritualmente e tempestivamente acquisiti al fascicolo, ciò che nel caso in esame non è avvenuto.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte, l'applicazione del principio della rilevabilità ex officio deve tenere conto delle regole generali del processo civile,” onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista -per così dire- quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. . Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (Cass.n.20713/2023)
Occorre dunque verificare se, pur in assenza di tempestiva domanda formulata nell'atto introduttivo, gli allora attori avessero comunque tempestivamente allegato i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della nullità e se, pertanto, la questione della nullità della fideiussione, sollevata solo in corso di causa, fosse o meno fondata su circostanze di fatto (la conformità al “modello AB” e la produzione del relativo modello) tempestivamente introdotte nel giudizio di primo grado.
In altri termini, a fronte della presunta nullità di una clausola contrattuale, derivante dalla conformità del contratto di fideiussione rispetto al modello redatto dall'AB , contenente le clausole oggetto del provvedimento sanzionatorio della CA d'IA, gli attori avrebbero dovuto produrre tanto il contratto in contestazione, quanto la modulistica applicata , così da mettere il decidente in condizione di rilevare l'eventuale esistenza del vizio contrattuale.
Non essedo stato mai prodotto il modello AB (che risulta sottratto al principio “iura novit curia”), allo scopo di consentire il dovuto confronto con il contratto di fideiussione stipulato dai garanti, l a quaestio nullitatis posta dagli odierni appellanti non può essere esaminata in questa sede.
Sebbene, dunque, ricorrendo le condizioni sopra meglio esplicitate , la questione fosse esaminabile d'ufficio, nella specie, la mancata allegazione di un fatto decisivo ne precludeva il rilievo.
In ogni caso, la domanda di accertamento di nullità sarebbe inammissibile sotto altro profilo.
Secondo ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, suggellato con la pronuncia delle SS.UU n. 41994 del 30/12/2021, I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Ne consegue che, anche fosse provata la nullità parziale della fideiussione, da essa non potrebbe derivare la liberazione degli appellanti dal vincolo assunto.
Ciò in quanto l'accertamento da parte della CA d'IA della illiceità di alcune specifiche clausole delle Norme CArie Uniformi, trasfuse nei contratti di fideiussione, stipulati in attuazione di dette intese, non esclude che il giudice debba valutare la nullità contrattuale alla luce degli artt. 1418 e ss.
c.c., con la conseguenza che deve trovare applicazione l'art. 1419 c.c. ogniqualvolta l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite.
Nella specie, parte appellante si è limitata a dedurre genericamente che la presenza nella fideiussione delle suddette clausole avrebbe determinato la nullità dell'intero contratto, ma non ha allegato circostanze idonee a dimostrare che la fideiussione, senza la parte colpita da nullità, non avrebbe potuto avere una esistenza autonoma e neppure avrebbe potuto perseguire un risultato utile (nel senso che, secondo la previsione dell'art. 1419 c.c., la parte non avrebbe stipulato il contratto senza la parte colpita da nullità).
Quanto alla lamentata nullità del contratto per la violazione dell'art. 1956 c.c., anche tale motivo sconta eguale sorte di infondatezza di quello che precede, incensurabile risultando il ragionamento espresso in parte qua dal primo decidente.
Vale rammentare, in punto di diritto, che , secondo il granitico orientamento della Corte di
Cassazione, cui il Collegio intende assicurare continuità, nella fideiussione per obbligazione futura,
l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa.
Il fideiussore il quale intenda far valere l'esclusione della propria responsabilità ai sensi dell'art. 1956 cit. deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate e dunque dimostrare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. n. 20713/2023; Cass. n. 23065/2022;
Invero, secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, il fondato timore dell' insolvenza non può essere tratto dalla mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito. Segnatamente, “… affinché si possa ritenere che le condizioni patrimoniali del debitore garantito conosciute dal creditore fossero divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, è necessario dimostrare che il creditore fosse a conoscenza di una condizione del debitore che ingenerasse il fondato timore che questi potesse divenire insolvente
(Cass. 11772/2002), condizione di diversa e ben più complessa consistenza dalla mera circostanza che i conti correnti del garantito presentassero un saldo negativo. (Cass. n. 34685/2022)
Nella specie, tali circostanze non sono state neppure specificamente allegate, così come esattamente obiettato nella comparsa di risposta dell'appellata.
Difatti, non soltanto nell'atto di appello non viene indicato quali siano stati gli atti di concessione del credito successivi alla stipula della fideiussione del 2008, ma non viene neppure spiegato come e in che termini cronologici si sarebbe verificato il peggioramento delle condizioni finanziarie della società, limitandosi l'atto di impugnazione ad affermare che “…è sufficiente analizzare gli estratti conto per rendersi subito conto come, dalla data di apertura del rapporto, la situazione finanziaria della società attrice sia andata sempre più deteriorandosi. “
Il successivo motivo d'appello (4°), concernente la “Nullità e illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sul mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della società opposta. Violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c.”, si deve intendere rinunciato perché non è stato espressamente riproposto dagli appellanti nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c., né nelle difese successive, ivi inclusa la comparsa conclusionale depositata il 23 aprile 2025. E infatti, “La rinuncia a una domanda si può configurare soltanto quando la parte, dopo aver formulato determinate conclusioni nel proprio scritto introduttivo, utilizzi la facoltà di precisazione e modificazione delle stesse prevista dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ovvero precisi le conclusioni all'udienza ex art. 189 c.p.c., senza riproporre integralmente le conclusioni originarie, in tal modo evidenziando la propria volontà di abbandonare le domande non espressamente riproposte” (v. Cass. Civ. 18027/2018).
Con l'originario quinto motivo d'appello, gli appellanti si dolgono della nullità e dell'inefficacia della clausola relativa alla capitalizzazione periodica degli interessi, contenuta nell'art. 9 del contratto di conto corrente sottoscritto il 14 maggio 2008. Contestano, in particolare, la mancata specifica approvazione della stessa, in violazione dell'art. 1341 c.c., e, in subordine, l'operatività del divieto di anatocismo per effetto della modifica dell'art. 120 TUB apportata dalla L. 147/2013.
Premesso quanto già statuito sulla critica di omessa pronuncia in relazione al quarto motivo d'appello, la doglianza in esame è infondata.
Va premesso che il contratto in questione è stato concluso il 14 maggio 2008, e, in base agli atti di causa, deve intendersi cessato il 10 settembre 2013 in conseguenza del recesso con effetto immediato compiuto dall'istituto di credito (allora ) con raccomandata a/r di pari data Controparte_8
Cont trasmessa alla società correntista (v. doc. 4 fascicolo appello ).
Ne deriva allora che il contratto ha prodotto i suoi effetti successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, con cui si è dato attuazione all'art. 120 TUB per come modificato dall'art. 25, commi 1 e 2 D. Lgs. 342/1999, e prima dell'entrata in vigore della L. 147/2013, che ha fissato il principio generale del divieto di anatocismo. Di conseguenza, tale ultima norma è inapplicabile al caso di specie.
Esclusa l'operatività del divieto di anatocismo, va verificato se la clausola che disciplina la capitalizzazione degli interessi sia stata specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341
c.c.
Nello specifico, la giurisprudenza ha chiarito che “nel caso di condizioni generali di contratto,
l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (v. in particolare Cass. Civ. 4126/2024, 17939/2018, 22984/2015). In altri termini, “la sottoscrizione in blocco delle clausole vessatorie può essere validamente fatta mediante un elenco preciso e dettagliato, riportante le singole clausole delle condizioni generali del contratto attraverso un richiamo numerico, accompagnato da una breve indicazione del contenuto, così da rendere edotto e consapevole il contraente debole di quanto sta per approvare con la sua sottoscrizione” (C. Appello Firenze, 2698/2022).
Nel caso di specie, il contratto di conto corrente prodotto in giudizio soddisfa i requisiti sopra evidenziati.
In primo luogo, a p. 10 dello stesso risulta l'approvazione specifica con doppia sottoscrizione – a firma (di amministratore unico della – anche dell'”art. 9, commi Controparte_9 CP_5
1 e 2 (capitalizzazione degli interessi)”.
In secondo luogo, le pp. 1 e 2 del documento riportano un richiamo numerico delle clausole contrattuali sulle quali l'istituto di credito ha inteso sollecitare l'attenzione del contraente, con l'indicazione riassuntiva del contenuto di ciascuna di esse: in particolare, con riferimento all'art. 9:
“in tema di chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese, dove si sancisce, tra l'altro, il principio dell'identica periodicità a favore della banca e del cliente (con indicazione che il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità) e che il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita, escludendosi però in quest'ultimo caso la capitalizzazione periodica”. Ritiene il Collegio che tale richiamo, per come formulato e raffrontato al testo integrale della clausola stessa (a p. 7 del documento), sia sufficientemente chiaro ed esauriente e consenta al contraente di cogliere gli elementi essenziali del contenuto della clausola, nonché – soprattutto – di maturare piena consapevolezza delle conseguenze della sua adesione.
Con l'originario sesto motivo d'appello, gli appellanti lamentano la nullità e l'indeterminatezza della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto applicata al contratto di conto corrente, poiché essa specificherebbe soltanto il tasso percentuale e non anche gli ulteriori requisiti dei criteri e della periodicità del calcolo.
Premesso, ancora, quanto già statuito sulla critica di omessa pronuncia in relazione al quarto motivo d'appello, esso è fondato nei limiti che seguono.
Nelle condizioni economiche riportate nel documento di sintesi facente parte integrante del contratto del 14 maggio 2008 tra le parti, e allegate in atti, risulta prevista la “commissione di massimo scoperto per utilizzi su scoperto di conto” nella misura dello 0,9900%, senza alcuna ulteriore indicazione al riguardo.
Orbene, è consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte l'insegnamento per cui la pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto è valida soltanto se determinata o determinabile, in ossequio al principio generale di cui all'art. 1346 c. c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o quanto meno determinabile, nonché dell'art. 117, comma 4, TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.
Trattandosi di un onere aggiuntivo che si impone al cliente, la necessaria determinatezza/determinabilità della clausola contrattuale relativa alla commissione di massimo scoperto ha la funzione di rendere edotto il correntista dell'effettivo contenuto giuridico della clausola contrattuale e del suo onere economico. A tal fine, non basta l'indicazione della misura percentuale e della base di calcolo, ma occorre altresì l'indicazione dei criteri di calcolo e della periodicità dell'addebito (v. inter alia Cass. Civ. 19828/2022).
Ora, considerato che nel caso di specie la commissione di massimo scoperto è stata indicata solo con riferimento alla sua misura percentuale, mentre non risultano espressamente pattuiti i suoi ulteriori elementi, essa deve ritenersi invalida, dovendosi di conseguenza escludere dal conto corrente tutte le somme appostate a detto titolo, per come accertate dalla disponenda CTU.
Quanto all'ulteriore articolazione del motivo in esame, concernente l'applicazione, risultante dagli estratti conto a partire dal 30 settembre 2009, dell'“indennità di sconfinamento” e del “corrispettivo di disponibilità creditizia”, dedotta con le memorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., si evidenzia che l'art. 2 bis D.L. 185/2009 prevede espressamente due sole forme di commissione bancaria: una sulle somme utilizzate e una per messa a disposizione di fondi. L'ultimo comma del citato articolo ha inoltre stabilito che: “I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni”.
L'art. 117 bis del TUB, per come successivamente emendato dalla L. 27/2012, stabilisce altresì che,
a partire dall'1° luglio 2012, è consentito solo l'addebito di due differenti tipi di commissioni: la commissione di affidamento, ammessa solo in relazione ai “fidi” e comprensiva di tutti gli oneri a carico del cliente, da calcolare in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento (non potendo superare lo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione del cliente), e la commissione di istruttoria veloce, addebitata in misura fissa ed espressa in valore assoluto al registrarsi di uno sconfinamento su rapporti non affidati, ovvero su rapporti affidati in cui si verifichi il superamento del fido concesso.
Tanto posto, appare necessario un approfondimento istruttorio attraverso apposito accertamento tecnico contabile (come da separata ordinanza), onde verificare se la previsione e l'applicazione al rapporto di cui è causa dell'“indennità di sconfinamento” e del “corrispettivo per disponibilità creditizia” siano o meno conformi nell'an e nel quantum, sia sul piano formale che sotto il profilo tecnico e sostanziale, al regime normativo vigente ratione temporis a partire dal decreto legge n.
185/2008.
Detto accertamento va però eseguito con riferimento solo al periodo che va dal 13 luglio 2010 al 3 gennaio 2011 per il seguente motivo.
Gli oneri remunerativi da ultimo detti risultano invero previsti nel documento di sintesi–condizioni economiche annesso al modulo contrattuale di “concessione/variazione di affidamento–apertura di credito” datato 13 luglio 2010 ed in quello annesso ad analogo modulo contrattuale del 22 novembre
2010, entrambi sottoscritti dalla legale rappresentante della società correntista e da costei non disconosciuti in giudizio.
Diversamente per gli analoghi moduli contrattuali con rispettivi documenti di sintesi datati 3 gennaio
2011 e 18 febbraio 2011, in relazione ai quali risulta depositata in atti formale dichiarazione di disconoscimento della firma (apposta in calce ad essi) da parte della legale rappresentante della società correntista, a fronte della quale la controparte ha solo genericamente formulato istanza di verificazione, senza proporre i mezzi di prova ritenuti utili, né produrre o indicare le scritture di comparazione come prescritto dalla norma di cui all'art. 216 c. p. c., tale che l'istanza di verificazione medesima non può ritenersi ammissibile. Ne discende che, con riferimento alle commissioni remunerative anzidette, ove applicate nel conto corrente a partire da epoca successiva al 3 gennaio 2011 in avanti, le relative appostazioni devono ritenersi nulle in quanto non validamente pattuite tra le parti, stante il disconoscimento di firma anzidetto, nella misura che verrà accertata dalla disponenda CTU.
Parimenti occorre verificare tramite CTU se nel periodo anteriore al 13 luglio 2010, oltre e successivamente all'applicazione della commissione di massimo scoperto, siano stati appostati in conto analoghi oneri – quali l'“indennità di sconfinamento” e/o il “corrispettivo per disponibilità creditizi” – e, in caso affermativo, accertare se essi trovino fondamento o meno in un'apposita valida pattuizione contrattuale, dovendosene quindi quantificare l'ammontare in ipotesi di acclarata loro illegittimità.
Con l'originario settimo motivo d'appello, gli appellanti lamentano l'applicazione di tassi usurari al rapporto di conto corrente intrattenuto dalla con la banca appellata. In sintesi, CP_5 sostengono che la banca avrebbe percepito un indebito attraverso l'applicazione di interessi usurari a danno della società correntista.
Premesso, ancora, quanto già statuito sulla critica di omessa pronuncia in relazione al quarto motivo d'appello, esso è infondato.
La giurisprudenza ha osservato che “le contestazioni sull'indebito debbono essere specifiche e circostanziate, devono fare riferimento alle clausole contrattuali censurate e, nell'ipotesi in cui risultino prodotti gli estratti conto, devono vertere sulle specifiche poste passive del conto corrente individuando quali siano i periodi in cui sono state conteggiate e gli importi addebitati illegittimamente offrendo, nei limiti del possibile, il ricalcolo sulla base delle disposizioni ritenute applicabili, dovendo il giudice decidere sulla base delle allegazioni e delle prove fornite dalle parti nell'ambito delle barriere preclusive assertive e istruttorie” (v. Corte Appello Firenze, 2235/2022).
Occorre altresì rammentare il principio di legittimità per il quale “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi, l'onere della prova, ai sensi dell' art. 2697 c.c. , si atteggia nel senso che il debitore che intenda far valere l'applicazione degli stessi in misura usuraria nel corso del rapporto è tenuto a dedurlo in modo specifico, anche mediante dettagliata relazione peritale, mentre per l'istituto bancario convenuto che voglia contestare il computo dei saggi non è sufficiente una contestazione generica, ma è necessario indicare quelli che sarebbero stati effettivamente applicati” (Cass. Civ. 27545/2023), nonché quello, elaborato da Cass. SS. UU. 19597/2020 e ormai consolidato, per cui, nelle controversie in tema di spettanza e misura degli interessi, “l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi […] e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (Cass.
Civ. SS. UU. 19597/2020).
Nella specie, la domanda degli appellanti è accompagnata da una relazione tecnica di parte che precisa i periodi trimestrali, in cui si è svolto il rapporto di conto corrente, nei quali asseritamente sarebbe stato superato il tasso soglia.
Va premesso al riguardo il valore di mera allegazione difensiva della consulenza di parte, che non consente di assimilarla per attendibilità e imparzialità alla consulenza tecnica d'ufficio (v. inter alia
Cass. Civ. 19187/2020) e che consente al giudice di discostarsene qualora manchi di contenuti precisi e circostanziati e comunque qualora i criteri adottati non appaiano ragionevolmente condivisibili, senza incorrere nel vizio di omissione di pronuncia (v. Cass. Civ. 16552/2015).
Nel caso in esame, secondo quanto sostenuto nella relazione del C. t. di parte, dr. , la banca, Per_2 in violazione della legge 108/96, avrebbe addebitato competenze usurarie in n. 6 chiusure trimestrali
(indicate nella tabella allegata alla relazione del predetto C t. di parte) per l'importo totale di €
136.700,76, e precisamente nelle chiusure trimestrali rispettivamente del 31 marzo 2011, 30 giugno
2011, 30 settembre 2011, 31 dicembre 2011, 31 marzo 2012 e 30 giugno 2012.
Si atta di periodi successivi all'apertura di credito, risalente al 2008.
Ora, è jus receptum, per consolidata interpretazione della Suprema Corte, il principio della irrilevanza della cd. usura sopravvenuta – con tale espressione intendendosi il superamento del tasso soglia che si verifichi in corso di rapporto - a partire dal noto arresto delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n.
24675/2017, valevole non solo con riferimento al contratto di mutuo, bensì a tutti i rapporti bancari che prevedano un'anticipazione di somme, essendo detto principio certamente applicabile - come la stessa Suprema Corte ha sempre ritenuto - anche ai contratti di conto corrente bancario.
Secondo la predetta decisione delle Sezioni Unite, qualora il tasso degli interessi concordato tra le parti superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge citata n. 108/1996 (entrata in vigore il 24 marzo 1996), non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa della banca di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Ciò in quanto – hanno spiegato le Sezioni Unite - la norma d'interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione del tasso convenzionale come usurario, al momento della pattuizione dello stesso e non al momento del pagamento degli interessi, dovendosi pertanto escludere che il meccanismo dei tassi soglia previsto dalla legge n. 108 sia applicabile alle pattuizioni di interessi stipulate in data precedente la sua entrata in vigore, anche se riferite a rapporti ancora in corso a tale data.
I principi enunciati dalle SS.UU hanno trovato, ulteriore conferma in altre sentenze più recenti delle sezioni semplici.
Al riguardo, è sufficiente menzionare Cassazione civile sez. III, 17/08/2023, n.24743, con cui (in motivazione ) si è ribadito che “… il risalente contrasto sulla questione dell'applicabilità o meno della L. n. 108 del 1996 anche ai contratti di mutuo stipulati come quello di cui trattasi antecedentemente alla sua entrata in vigore (c.d. usura sopravvenuta) è stato composto già da diversi anni dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato il principio secondo il quale, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della L. n.
108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto;
ciò, in particolare, alla stregua della norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma
1, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 24 del 2001), della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospettata illegittimità, in riferimento alla Cost., artt. 3, 24, 47 e 77, con la sentenza n. 29 del 2002..
Medesimi principi sono stati affermati da Cassazione civile sez. I, 01/07/2024, (ud. 31/05/2024, dep.
01/07/2024), n.18013, la quale ha precisato che “In ogni caso il controricorrente evidenzia correttamente che la presenza del tasso usurario va individuata con riferimento al tasso soglia esistente al momento della conclusione del rapporto e il superamento del tasso soglia individuato successivamente integra una ipotesi di usura sopravvenuta che questa Corte ha più volte considerato irrilevante (ex multis Cass., n. 24743/2023) anche in tema di contratto di conto corrente.
Da ultimo, Cassazione civile sez. I, 04/02/2025, (ud. 29/01/2025, dep. 04/02/2025), n.2720, dopo aver richiamato le pronunce precedenti e aver trascritto pedissequamente il principio di diritto enunciato dalle SS.UU., anche nella parte in cui si precisa che “… né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto"), conclude puntualizzando che ” In definitiva la clausola contrattuale è illecita e viola
l'art. 644 c.p. se il tasso supera la soglia di legge nel momento della sua "pattuizione", ma non può diventarlo per effetto di una sopravvenienza successiva, salvo non intercorrono tra le parti, appunto, una nuova pattuizione”.
Nel caso in esame parte appellante deduce la nullità della clausola determinativa degli interessi per superamento del tasso soglia dell'usura non già con riferimento al momento della sua pattuizione
(maggio 2008), bensì avendo riguardo alle sei chiusure trimestrali anzidette successive alla stipula del contratto, questione che, così come formulata, attiene evidentemente ad un tipico caso di cd. usura sopravvenuta (nell'accezione di cui sopra), la quale è priva di giuridica rilevanza per le ragioni in diritto sopra esposte.
Non va taciuto peraltro che, come anche giustamente osservato dall'appellata, al momento della sua pattuizione (di cui al citato contratto del maggio 2008), il tasso di interesse debitore previsto (sino alla misura massima del 14,7523%) non superava quello soglia anti-usura fissato in sede ministeriale in relazione al trimestre di riferimento (aprile/giugno 2008), pari al 19,365% per le aperture di credito in conto corrente fino a € 5.000 e al 14,82% per le aperture di credito in conto corrente oltre €
5.000,00.
Va pertanto affermata l'infondatezza dell'eccezione di nullità della clausola determinativa degli interessi per violazione della normativa anti-usura così come formulata dagli appellanti e devoluta alla Corte con il motivo in esame.
Con l'originario ottavo motivo d'appello, gli appellanti si dolgono dell'omessa pronuncia del
Tribunale sulle richieste istruttorie di CTU contabile volta ad accertare l'esatto saldo del conto e di esibizione documentale ex artt. 210 c.p.c. e 119 TUB, ribadite in questa sede.
Sull'omissione di pronuncia si richiama quanto già esposto nella premessa della disamina del quarto motivo di appello.
Nel merito, la CTU va ammessa limitatamente a quanto statuito con riferimento al quarto motivo d'appello, risultando le ulteriori indagini chieste con il motivo in esame, ivi inclusa quella proposta ai sensi dell'art. 210 c.p.c., superflue ai fini della decisione, anche in relazione al compendio probatorio in atti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, I sezione civile, come sopra composta, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Persona_1 Parte_1 Parte_2 con atto notificato il 19 ottobre 2020 nei confronti della Parte_3 [...]
(già , oggi Controparte_10 Controparte_11 [...] in persona del legale rappresentante p. t., e della Controparte_12 [...]
in persona del Curatore dr.ssa , con l'intervento di Controparte_13 CP_14
tramite la mandataria a sua volta Controparte_15 Controparte_16 tramite la in persona del legale rappresentante p. t., avverso Controparte_17 la sentenza del Tribunale di Barcellona P. G. n. 704/2020 del 22 settembre 2020 così provvede:
- in parziale accoglimento del sesto motivo d'appello, dichiara la nullità della commissione di massimo scoperto prevista nel contratto del 14 maggio 2008 e la conseguente illegittimità delle somme appostate a detto titolo nel rapporto di conto corrente oggetto di causa, nonché la nullità della previsione ed applicazione della “indennità di sconfinamento” e del
“corrispettivo di disponibilità creditizia” per il periodo che va dal 3 gennaio 2011 in avanti, con conseguente illegittimità delle somme appostate a detto titolo nel rapporto di conto corrente oggetto di causa;
- rimette di conseguenza la causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per l'ulteriore corso, onde accertare quanto specificato in motivazione;
- rigetta per il resto l'appello;
- spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025_
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)
2
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 685/2020 R. G., vertente tra
(c.f. , nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]; (c.f. , nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 20 gennaio 1948 e ivi residente in [...], in proprio e quali eredi di (c.f. Persona_1
), nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 10 dicembre C.F._3
2023; (c.f. , nata il [...] a [...] e ivi Parte_3 C.F._4 residente in [...], tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pagana, presso il cui studio in Messina, via Cavalieri della Stella, 21, sono elettivamente domiciliati;
- appellanti
E Cont (c.f. e P. IVA , di seguito anche ”), con sede Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in Milano, piazza Meda, 4, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tito Monterosso, presso il cui studio in Catania, via Vittorio Emanuele Orlando, 56
è elettivamente domiciliato;
- appellato
e nei confronti di (c.f. e P. IVA , di seguito anche ), con sede in Conegliano Controparte_2 P.IVA_3 CP_2
(VR), via Alfieri, 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la sua mandataria
(c.f. p. IVA , con sede in Milano, via Valtellina, 15- Controparte_3 P.IVA_4
17, che agisce tramite (c.f. e P. IVA , con sede in Controparte_4 P.IVA_5
Milano, via Valtellina, 15-17, rappresentata e difesa dall'avv. Ferruccio Saletti, presso il cui studio in
Milano, via Fratelli Gabba, 7, è elettivamente domiciliata
- interveniente ex art. 111 c.p.c.
e di
(di seguito anche solo ) Controparte_5 CP_5
- appellata contumace
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. n. 703/2020, pubblicata il 22 settembre 2020 nel procedimento iscritto al n 454/2015 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
APPELLANTI:
L'avv. Giuseppe Pagana insiste in tutte le proprie domande, richieste ed eccezioni formulate in atti
e verbali di causa il cui contenuto deve qui intendersi integralmente riportato e trascritto.
I) Si insiste nell'eccezione di difetto di legittimazione ad agire e/o comunque della legittimazione processuale in capo alla per i motivi esposti nei precedenti atti e verbali di causa il CP_2 cui contenuto deve qui intendersi integralmente riportato e trascritto. L'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dimostrare l'esistenza del contratto di cessione, il contenuto del suddetto o l'avvenuta efficacia traslativa ex art. 1346 c.c.. La Corte d'Appello di
Messina Sez. I sentenza n. 950 del 31.10.2024, pronunciandosi in un caso analogo, ha affermato che “le scarne indicazioni contenute nell'avviso di cessione … non sono assolutamente sufficienti ad individuare con certezza le posizioni cedute. Né costituisce prova della cessione la dichiarazione allegata … a firma di un meglio indicato procuratore, neanche corredata dall'indicazione degli estremi della procura …”).
II) Si insiste nella eccezione di nullità, inefficacia ed invalidità delle fideiussioni rilasciate dagli appellanti sia per violazione dell'art. 1956 c.c. che per violazione della Legge 287/90 per i motivi esposti in atti e verbali di causa il cui contenuto deve qui intendersi integralmente riportato e trascritto.
III) Si insiste in tutte le richieste istruttorie articolate in atti e verbali di causa e nelle richieste di ammissione di c.t.u. tecnica cosi come specificamente articolata in atti;
si ribadisce che la consulenza tesa a ricostruire l'andamento dei rapporti contabili non controversi nella loro esistenza non ha natura esplorativa (sul punto Cassazione Civile ordinanza n. 3717 del 2019, Cassazione Civile sez.
I 05.07.2007 n. 15129, Cassazione Civile sez. I n. 5091 del 15.03.2016, Cassazione Civile sez. VI ordinanza n. 14074 del 01.06.2018; Tribunale di Roma 03.02.2015).
IV) In subordine si precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto, richiesto e eccepito in atti e verbali di causa.
Salvo ogni altro diritto. vedi atti e verbali di causa.
Controparte_1
insiste nelle formulate richieste e conclusioni di cui alla comparsa di risposta in appello del
10/05/2021, alle memorie del 18/04/2023, alle note ex art.183 c.p.c. ed ai precedenti scritti difensivi, ai quali si riporta, ribadendo la sussistenza della prova del credito ingiunto sulla base della documentazione contrattuale e degli estratti conto prodotti, opponendosi pertanto ad ogni domanda ed istanza avversaria. Nell'ipotesi in cui controparte insista nel disconoscimento delle firme apposte dalla sig.ra sulle lettere contratto del 03/01/2011 e 18/02/2011 (doc.8 e doc.9), Parte_3 senza recesso dalla eccezione di non idoneità dell'operato disconoscimento, preliminarmente reiterata, in via istruttoria, la istanza di verificazione delle superiori firme, richiesta da questa difesa sin dalla comparsa di risposta in primo grado, con la comparsa di risposta in appello del 10/05/2021
(pagina 40 - 41), con le memorie difensive depositate in appello del 18/04/2023 (pagina 24 - 25) e le note istruttorie ex art. 183 cpc del 28/11/2023 (pag. 23-24), si precisano le conclusioni riportandosi
a quelle rassegnate con la comparsa di risposta in appello, alle memorie difensive del 18/04/2023, alle note ex art.183 6° comma c.p.c., ai precedenti scritti difensivi, conclusioni che devono intendersi integralmente ritrascritte e riproposte, ribadendo la inammissibilità ed infondatezza della contestazione avversaria per asserita liberazione ex rt.1956 codice civile e/o di inefficacia della obbligazione fideiussoria per l'asserita decadenza ex art.1957 codice civile, rilevando che sulle predette eccezioni / domande degli opponenti la Ecc.ma Corte adita si è pronunciata – confermando la validità ed efficacia della obbligazione di garanzia personale de qua – anche con sentenza nr.727/2023 del 04/09/2023 (depositata in atti), emessa nell'altro giudizio pendente tra le parti nr.671/2020 R.G., e, pertanto, in via principale la concludente insiste nella domanda di conferma del
D.I. opposto, con l'integrale rigetto della opposizione avversaria. Spese e compensi refusi.
Controparte_2 nel merito, dato atto che il credito controverso è stato ceduto in data 1° giugno 2018 dal
[...]
a dichiarare inammissibile o comunque respingere – nei limiti CP_1 Controparte_2 indicati in atti – l'appello proposto dai signori , , e Persona_1 Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 703/2020 del 22 settembre 2020 pronunciata dal Tri-bunale Parte_3 di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti del Controparte_1
- in via istruttoria, dichiarare inammissibili le istanze istruttorie avversarie già respinte, nel caso in cui venissero riproposte;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compenso di causa, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e C.P.A.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 16/2015 del 3-5 gennaio 2015, il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto ingiungeva alla nonché ai suoi garanti, Controparte_5 Pt_1
, , e il pagamento solidale e immediato, in
[...] Persona_1 Parte_2 Parte_3 favore di della complessiva somma di € 601.453,27, a titolo di saldo Controparte_6 debitore del c/c n.2361/000122, intrattenuto presso l'Agenzia di Milazzo della CA, saldo così modificato e ridotto dalla rispetto a quello di chiusura del rapporto, pari a € 624.363,65, per CP_7 effetto dell'eliminazione degli addebiti operati per indennità di sconfinamento, oltre interessi convenzionali al tasso annuo dell'11,850% dal 30 settembre 2013 fino all'effettivo pagamento.
Con atto di citazione notificato il 10 marzo 2015, tutti i debitori ingiunti proponevano opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca, in via preliminare per l'asserita pendenza del giudizio iscritto al n. 15739/2012 R.G. introitato dalla società e Controparte_5 dagli odierni opponenti con identici petitum e causa petendi; nel merito, per la presunta nullità della fideiussione prestata, nonché per i presunti vizi che avrebbero caratterizzato il rapporto intercorso con la CA.
In particolare, gli opponenti chiedevano: la rideterminazione del saldo del conto corrente intrattenuto dalla depurandolo dal tasso ultralegale, dalle commissioni di massimo scoperto, sia CP_5 intrafido, sia extrafido, dalle spese e con corretta applicazione della valuta;
di ritenere e dichiarare non dovute tutte le somme imputate a titolo di interessi passivi e commissioni dal momento in cui, a seguito del ricalcolo contabile, il conto risultasse pari a zero;
per l'effetto, di condannare l'istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme versate indebitamente a titolo di interessi passivi e commissioni sul conto in positivo;
di accertare l'an e il quantum del debito residuo, o dell'eventuale credito, della condannando in quest'ultimo caso la banca, in via riconvenzionale, al CP_5 pagamento della somma di € 229.330,06 e/o quella maggiore e/o minore da quantificare a mezzo
CTU, a titolo di restituzione di indebito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, oltre al risarcimento danni;
di ritenere e dichiarare che la banca convenuta non potesse fare valere la garanzia fideiussoria nei confronti degli opponenti, essendo l'obbligazione nulla, ovvero estinta, o potendo comunque essere fatta valere solo nei limiti dell'esistenza e della validità del debito principale, quindi previa decurtazione delle somme eventualmente frutto dell'applicazione sui conti correnti di clausole illegittime e/o nulle;
di ritenere e dichiarare comunque nulla la fideiussione perché eccessivamente sproporzionata rispetto al debito principale.
Costituitosi in giudizio, contestava tutti i motivi di opposizione, rilevando Controparte_6 di aver comprovato, sin dal ricorso monitorio, la legittimità delle pattuizioni economiche in forza alla documentazione contrattuale offerta, nonché il credito ingiunto con la produzione integrale degli estratti conto, dall'accensione alla chiusura. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto opposto.
A seguito di alcuni rinvii interlocutori, il Giudice di prime cure, con ordinanza del 14 settembre 2018, rigettava l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, formulata in relazione alla contestuale pendenza di un giudizio di accertamento negativo, portante il n. R.G. 15739/2012, avente a oggetto il medesimo rapporto di C/C, e la richiesta di sospensione della clausola di provvisoria esecuzione;
sospendeva il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ritenendo sussistere “un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra i due giudizi”, “posto il rischio di un conflitto c.d. pratico di giudicati”.
Con ricorso depositato il 4 luglio 2019, gli odierni appellanti davano atto che la società garantita era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Mantova con sentenza n. 72 del 27 CP_5 settembre 2018, annotata nel registro delle imprese il 2 novembre 2018, e facevano istanza per la riassunzione del giudizio ex art. 303 c.p.c.
All'udienza del 22 settembre 2020, il primo Giudice, in esito al rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, pronunziava sentenza n. 703/2020, pubblicata in pari data, con la quale dichiarava l'estinzione del processo e condannava Parte_1 Persona_1
e al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_2 Parte_3 Controparte_6
[...]
In particolare, ad avviso del primo giudice, i fideiussori non avevano tempestivamente riassunto il processo, in seguito alla dichiarazione di fallimento di Muovendo dal presupposto CP_5 che il termine per la riassunzione del giudizio sarebbe iniziato a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di fallimento, e atteso che gli opponenti erano soci, oltre che fideiussori, di CP_5
e ne condividevano il procuratore, doveva escludersi che costoro potessero considerarsi terzi rispetto alla società, sicché doveva ritenersi che essi avessero avuto conoscenza dell'evento interruttivo dalla pubblicazione della sentenza di fallimento. Avverso tale decisione interponevano appello i congiunti censurandola in punto di dichiarata Pt_3 nullità e illegittimità, avendo dichiarato l'interruzione del giudizio invece che limitare detto effetto alla parte colpita dall'evento, e parimenti nella parte in cui aveva dichiarato l'estinzione del giudizio senza disporre la separazione da quello riguardante la società fallita (1° motivo); in punto di dichiarata estinzione del giudizio, nella parte in cui essa aveva statuito che il giudizio non era stato riassunto nel termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c. (2°); per l'illegittimità e/o contraddittorietà della sentenza impugnata, nella parte in cui aveva omesso di concedere i termini di cui all'art. 183 c.p.c. (3°); nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi sulla nullità delle fideiussioni (4°); nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi sul mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della società opposta
(5°); nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi sull'eccepita nullità della clausola relativa alla capitalizzazione periodica degli interessi, sull'eccepita nullità e indeterminatezza della commissione di massimo scoperto (6°);, sull'eccepita nullità della clausola determinativa degli interessi (7°); sulla richiesta di c.t.u. e sulla richiesta di esibizione documenti ex art. 119 TUB (8°). Chiedevano, pertanto, che venisse riformata la sentenza di prime cure.
In data 4 maggio 2021 si costituiva in giudizio , nella sua qualità di avente causa di CP_1 [...]
chiedendo che venisse statuita l'inammissibilità dell'appello e che, in subordine, Controparte_6 nell'ipotesi in cui fossero accolti il primo e/o il secondo motivo di appello, le parti venissero rimesse in termini per l'esercizio delle attività deduttive e istruttorie, nonché la produzione di documenti e la formulazione di richieste istruttorie, che non era stato possibile esercitare in primo grado, ai sensi dell'art.183 c.p.c.
Con ordinanza del 10 giugno 2021, la Corte rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28 febbraio 2022.
Nelle more, però, con contratto di cessione in blocco di crediti pecuniari, concluso in data 1° giugno Cont 2018, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 7.1 L. 130/1999 e 58 TUB, aveva ceduto i crediti vantati nei confronti degli odierni appellanti a che si costituiva in giudizio Controparte_2 il 1° giugno 2021, depositando memoria con cui rappresentava la propria qualità di successore a titolo particolare nel credito cedutole e qui contestato e faceva proprie le difese già svolte da . CP_1
All'udienza del 14 novembre 2022 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
Con la sentenza non definitiva n. 141/2023, pubblicata il 20 febbraio 2023, questa Corte, in accoglimento dei primi due motivi d'appello, annullava la pronuncia impugnata nella parte in cui aveva dichiarato l'estinzione del giudizio. Nella sentenza, il Collegio, dopo aver dichiarato la contumacia della curatela fallimentare di
[...]
non costituitasi in giudizio nonostante fosse stata regolarmente notificata, e dopo aver CP_5 rigettato l'eccezione d'inammissibilità dell'appello di cui all'art. 342 c.p.c., osservava come, nel caso di specie, dovesse trovare applicazione il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite in base al quale “la dichiarazione di fallimento di una delle parti, intervenuta nel corso del giudizio, pur determinando l'interruzione automatica del processo, ai sensi della L. Fall., art. 43, comma 3, nonché
l'improcedibilità della domanda, ai sensi della L. Fall., artt. 52 e 93, qualora la stessa abbia ad oggetto l'accertamento di un credito, non comporta anche l'immediata decorrenza del termine per la riassunzione o la prosecuzione del giudizio, a tal fine occorrendo che la dichiarazione d'interruzione sia portata a conoscenza di ciascuna delle parti, con la conseguenza che, ove non possa ritenersi già conosciuta, ai sensi dell'art. 176 c.p.c., comma 2, per effetto della pronuncia in udienza, la stessa dev'essere notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata anche dall'ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla anche d'ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento” (Cass. SS. UU. 12154/2021). Per l'effetto, non essendo nella specie mai intervenuta la dichiarazione di interruzione del giudizio, la riassunzione doveva ritenersi tempestiva.
Poiché, tuttavia, il Tribunale aveva dichiarato estinto il giudizio dopo aver fatto precisare le conclusioni e trattenuto la causa ai sensi dell'art. 189 c.p.c., quest'ultima non poteva essere rimessa al primo giudice, ma doveva essere trattenuta dalla Corte e decisa nel merito. Per tale motivo, era da rigettare il terzo motivo d'appello, con cui gli appellanti avevano chiesto la rimessione del procedimento al primo grado al fine di consentire l'espletamento delle attività difensive di cui all'art. 183 c.p.c.
Conseguentemente, con separata ordinanza, pubblicata in pari data rispetto alla sentenza non definitiva, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo, rinviandone la trattazione (in forma scritta) al 18 settembre 2023, successivamente differita al 6 novembre 2023 con le stesse modalità.
In esito a tale udienza, la Corte rinviava ulteriormente la causa all'udienza del 4 marzo 2024, sostituita dal deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., per consentire alle parti il rituale deposito di note istruttorie nel rispetto dell'art. 183 c.p.c.
Il 14 novembre 2024 , anche nella qualità di erede di e e Parte_2 Persona_1 Pt_1 depositavano comparsa di cui all'art. 302 c.p.c. con la quale dichiaravano la morte Parte_3 dell'altro appellante, avvenuta il 10 dicembre 2023, e insistevano nelle proprie Persona_1 difese già spiegate con i precedenti atti di causa.
La causa, istruita compiutamente, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., e in quella sede nuovamente trattenuta in decisione con concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c., decorsi i quali, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, essa passava in decisione.
La camera di consiglio si teneva il 12 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base di quanto già esposto in punto di fatto, va prima di tutto rilevato che la sentenza non definitiva n. 141/2023 di questa Corte ha accolto i primi due motivi di doglianza avanzati dagli odierni appellanti, annullando la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'estinzione del giudizio.
Con la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. allo scopo di delimitare il thema decidendum ac probandum della causa, può viceversa ritenersi assorbito il terzo motivo d'appello.
Entrando nel merito, va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dagli appellanti nei confronti della intervenuta in giudizio quale cessionaria del CP_2 credito per cui è causa.
Nella specie, gli appellanti lamentano che la documentazione allegata dalla stessa società interveniente in atti non sarebbe sufficiente a provare che “il credito derivante dal rapporto con la società fallita e con gli odierni appellanti abbia costituito oggetto di cessione in blocco” (v. comparsa conclusionale delle parti appellanti, pp. 2-3).
L'eccezione è infondata.
Come statuito dalla Suprema Corte e condiviso anche da questa Corte, “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già
l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. Civ. 17944/2023, 5857/2022; v. anche Corte Appello Messina,
58/2024, secondo cui “In caso di cessione in blocco di crediti 'a sofferenza' da parte di istituti bancari, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella gazzetta ufficiale produce gli stessi effetti della notifica della cessione ex art. 1264 c.c., per cui non costituisce di per sé prova della cessione. Pertanto se il debitore ceduto contesta l'esistenza della cessione, il creditore cessionario dovrà dimostrare adeguatamente l'operazione di cartolarizzazione ed a tal fine la predetta pubblicazione vale, al più, quale indizio da valutare unitamente ad altri elementi”).
Il richiamato principio di diritto impone, quindi, di distinguere sempre tra la questione della prova dell'esistenza della cessione e la questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB.
In quest'ultimo caso, ove dunque non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può sì costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, qualora sufficientemente precisa e tale da ricondurre con certezza il credito tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. Pertanto, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato: il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, dell'esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco). Le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (sicché, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo).
Va rilevato altresì che, in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca di cui all'art. 58 TUB, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze, restando comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso (v. Cass. Civ. 4277/2023, 31188/2017).
Nel caso di specie, gli appellanti hanno contestato proprio la riconducibilità del credito per cui è causa tra quelli ceduti in blocco, lamentando l'assenza sia del contratto di cessione, sia della documentazione necessaria ad accertare l'effettiva classificazione “a sofferenza” della società correntista e la sua segnalazione alla Centrale dei Rischi. Viceversa, l'interveniente ha dedotto espressamente di costituirsi nel presente giudizio in CP_2 qualità di asserita cessionaria del credito oggetto di causa in forza di contratto di cessione in blocco di crediti pecuniari concluso il 1° giugno 2018 ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 7, comma Cont 1, L. 130/1999, e dell'art. 58 TUB, con cui ha acquistato dalla , tra gli altri, i crediti derivanti dal saldo passivo del conto corrente di corrispondenza oggetto di causa. Ha prodotto altresì l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2018, parte seconda, n. 65, contenente l'avviso di detta cessione.
In particolare, in detto estratto si legge: “La società con sede legale in Via V. Controparte_2
Alfieri 1, Conegliano (TV), comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da e CA Popolare di Milano S.p.A., Controparte_1 in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 1 giugno 2018 ha acquistato pro-soluto da: (i) con sede legale in Piazza Controparte_1
F. Meda 4, 20121, Milano, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. , taluni i crediti (per capitale, interessi, P.IVA_1 anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_1 derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura
e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra 1962 e 2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della CA d'IA n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della CA d'IA n. 139/1991 […]”.
Il credito per cui è causa deriva da un saldo di conto corrente di corrispondenza con relativa apertura di credito acceso nel maggio 2008, e quindi sicuramente ricompreso nel richiamato intervallo tra il
1962 e il 2017, e presentava, alla data del 30 giugno 2013, un saldo passivo pari a € 604.545,21, oltre interessi: per tale ragione, la banca aveva comunicato il proprio recesso dal rapporto a mezzo raccomandata A/R del 10 settembre 2013.
Considerato inoltre che la è stata dichiarata fallita nel settembre 2018, è evidente che CP_5 si trattasse di un debitore da classificare, alla data della suddetta cessione in blocco (giugno 2018), “a sofferenza”, intesa quale persistente (e non transitoria) instabilità patrimoniale e finanziaria idonea a intralciare il recupero del credito da parte dell'intermediario, che genera in quest'ultimo il convincimento chiaro dell'irrecuperabilità del credito.
Peraltro, gli stessi appellanti, nelle proprie difese di primo grado, hanno ammesso l'avvenuta segnalazione del nominativo della società correntista alla Centrale Rischi della CA d'IA (v. atto di citazione in opposizione, p. 33). Reputa pertanto la Corte che sia rimasto adeguatamente dimostrato, sulla base dei predetti dati documentali e presuntivi, che il credito in contesa nel presente giudizio rientri tra quelli oggetto della suddetta cessione in blocco.
Per l'effetto, l'eccezione va respinta.
Si prosegue ora nell'esame dell'atto di appello a partire dal quarto motivo, nel quale i congiunti hanno domandato l'accertamento della nullità del contratto di fideiussione, da loro sottoscritto Pt_3 in data 19 maggio 2008, con cui , e e hanno, Pt_1 Per_1 Parte_3 Parte_2 ciascuno di essi, prestato a favore della CA appellata garanzia per i debiti della società CP_5 entro l'importo di € 750.000,00.
[...]
Essi lamentano la nullità del contratto sia per violazione della normativa anticoncorrenziale, di cui all'art. 2 L. 287/1990, dal momento che il contratto riprodurrebbe in sé lo schema contrattuale predisposto dall'AB nel 2003 e dichiarato nullo dalla CA d'IA con il provvedimento n. Cont 55/2005; sia per violazione dell'art. 1956 c.c., avendo , in violazione dei principi di correttezza e di buona fede, continuato a concedere credito alla nonostante il progressivo CP_5 peggioramento della sua situazione debitoria, risultante dagli estratti conto.
Per quanto concerne il primo aspetto della doglianza, relativo alla asserita violazione della normativa anticoncorrenziale, esso risulta inammissibile sotto un duplice profilo.
Parte appellata evidenzia un primo motivo di asserita inammissibilità, per essere stata sollevata la questione soltanto con l'atto di appello e non in primo grado.
L'obiezione non sarebbe dirimente, anzitutto, perché questa Corte, in seguito all'annullamento della sentenza di primo grado disposto con la sentenza non definitiva n. 141/2023, ha con separate ordinanze assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183 c.p.c. per la delimitazione del thema decidendum e del thema probandum, consentendo alle parti di definire gli esatti contorni dell'oggetto del presente giudizio.
Nel caso in esame, si tratta di una domanda comunque riconnessa alla vicenda sostanziale già dedotta in primo grado: “la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (Cass. Civ. SS. UU. 12310/2015; v. anche
Cass. Civ. 4410/2025, 28421/2024, 21746/2024).
Inoltre e in ogni caso, la mera tardività della formulazione della eccezione non sarebbe ostativa al suo esame, trattandosi, per giurisprudenza assolutamente consolidata, di una questione rilevabile d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del procedimento. Tuttavia, la stessa parte appellata aggiunge – correttamente- che il rilievo d'ufficio della questione presuppone comunque che gli atti su cui essa si fonda siano stati ritualmente e tempestivamente acquisiti al fascicolo, ciò che nel caso in esame non è avvenuto.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte, l'applicazione del principio della rilevabilità ex officio deve tenere conto delle regole generali del processo civile,” onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista -per così dire- quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. . Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (Cass.n.20713/2023)
Occorre dunque verificare se, pur in assenza di tempestiva domanda formulata nell'atto introduttivo, gli allora attori avessero comunque tempestivamente allegato i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della nullità e se, pertanto, la questione della nullità della fideiussione, sollevata solo in corso di causa, fosse o meno fondata su circostanze di fatto (la conformità al “modello AB” e la produzione del relativo modello) tempestivamente introdotte nel giudizio di primo grado.
In altri termini, a fronte della presunta nullità di una clausola contrattuale, derivante dalla conformità del contratto di fideiussione rispetto al modello redatto dall'AB , contenente le clausole oggetto del provvedimento sanzionatorio della CA d'IA, gli attori avrebbero dovuto produrre tanto il contratto in contestazione, quanto la modulistica applicata , così da mettere il decidente in condizione di rilevare l'eventuale esistenza del vizio contrattuale.
Non essedo stato mai prodotto il modello AB (che risulta sottratto al principio “iura novit curia”), allo scopo di consentire il dovuto confronto con il contratto di fideiussione stipulato dai garanti, l a quaestio nullitatis posta dagli odierni appellanti non può essere esaminata in questa sede.
Sebbene, dunque, ricorrendo le condizioni sopra meglio esplicitate , la questione fosse esaminabile d'ufficio, nella specie, la mancata allegazione di un fatto decisivo ne precludeva il rilievo.
In ogni caso, la domanda di accertamento di nullità sarebbe inammissibile sotto altro profilo.
Secondo ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, suggellato con la pronuncia delle SS.UU n. 41994 del 30/12/2021, I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Ne consegue che, anche fosse provata la nullità parziale della fideiussione, da essa non potrebbe derivare la liberazione degli appellanti dal vincolo assunto.
Ciò in quanto l'accertamento da parte della CA d'IA della illiceità di alcune specifiche clausole delle Norme CArie Uniformi, trasfuse nei contratti di fideiussione, stipulati in attuazione di dette intese, non esclude che il giudice debba valutare la nullità contrattuale alla luce degli artt. 1418 e ss.
c.c., con la conseguenza che deve trovare applicazione l'art. 1419 c.c. ogniqualvolta l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite.
Nella specie, parte appellante si è limitata a dedurre genericamente che la presenza nella fideiussione delle suddette clausole avrebbe determinato la nullità dell'intero contratto, ma non ha allegato circostanze idonee a dimostrare che la fideiussione, senza la parte colpita da nullità, non avrebbe potuto avere una esistenza autonoma e neppure avrebbe potuto perseguire un risultato utile (nel senso che, secondo la previsione dell'art. 1419 c.c., la parte non avrebbe stipulato il contratto senza la parte colpita da nullità).
Quanto alla lamentata nullità del contratto per la violazione dell'art. 1956 c.c., anche tale motivo sconta eguale sorte di infondatezza di quello che precede, incensurabile risultando il ragionamento espresso in parte qua dal primo decidente.
Vale rammentare, in punto di diritto, che , secondo il granitico orientamento della Corte di
Cassazione, cui il Collegio intende assicurare continuità, nella fideiussione per obbligazione futura,
l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa.
Il fideiussore il quale intenda far valere l'esclusione della propria responsabilità ai sensi dell'art. 1956 cit. deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate e dunque dimostrare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. n. 20713/2023; Cass. n. 23065/2022;
Invero, secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, il fondato timore dell' insolvenza non può essere tratto dalla mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito. Segnatamente, “… affinché si possa ritenere che le condizioni patrimoniali del debitore garantito conosciute dal creditore fossero divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, è necessario dimostrare che il creditore fosse a conoscenza di una condizione del debitore che ingenerasse il fondato timore che questi potesse divenire insolvente
(Cass. 11772/2002), condizione di diversa e ben più complessa consistenza dalla mera circostanza che i conti correnti del garantito presentassero un saldo negativo. (Cass. n. 34685/2022)
Nella specie, tali circostanze non sono state neppure specificamente allegate, così come esattamente obiettato nella comparsa di risposta dell'appellata.
Difatti, non soltanto nell'atto di appello non viene indicato quali siano stati gli atti di concessione del credito successivi alla stipula della fideiussione del 2008, ma non viene neppure spiegato come e in che termini cronologici si sarebbe verificato il peggioramento delle condizioni finanziarie della società, limitandosi l'atto di impugnazione ad affermare che “…è sufficiente analizzare gli estratti conto per rendersi subito conto come, dalla data di apertura del rapporto, la situazione finanziaria della società attrice sia andata sempre più deteriorandosi. “
Il successivo motivo d'appello (4°), concernente la “Nullità e illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sul mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della società opposta. Violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c.”, si deve intendere rinunciato perché non è stato espressamente riproposto dagli appellanti nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c., né nelle difese successive, ivi inclusa la comparsa conclusionale depositata il 23 aprile 2025. E infatti, “La rinuncia a una domanda si può configurare soltanto quando la parte, dopo aver formulato determinate conclusioni nel proprio scritto introduttivo, utilizzi la facoltà di precisazione e modificazione delle stesse prevista dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ovvero precisi le conclusioni all'udienza ex art. 189 c.p.c., senza riproporre integralmente le conclusioni originarie, in tal modo evidenziando la propria volontà di abbandonare le domande non espressamente riproposte” (v. Cass. Civ. 18027/2018).
Con l'originario quinto motivo d'appello, gli appellanti si dolgono della nullità e dell'inefficacia della clausola relativa alla capitalizzazione periodica degli interessi, contenuta nell'art. 9 del contratto di conto corrente sottoscritto il 14 maggio 2008. Contestano, in particolare, la mancata specifica approvazione della stessa, in violazione dell'art. 1341 c.c., e, in subordine, l'operatività del divieto di anatocismo per effetto della modifica dell'art. 120 TUB apportata dalla L. 147/2013.
Premesso quanto già statuito sulla critica di omessa pronuncia in relazione al quarto motivo d'appello, la doglianza in esame è infondata.
Va premesso che il contratto in questione è stato concluso il 14 maggio 2008, e, in base agli atti di causa, deve intendersi cessato il 10 settembre 2013 in conseguenza del recesso con effetto immediato compiuto dall'istituto di credito (allora ) con raccomandata a/r di pari data Controparte_8
Cont trasmessa alla società correntista (v. doc. 4 fascicolo appello ).
Ne deriva allora che il contratto ha prodotto i suoi effetti successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, con cui si è dato attuazione all'art. 120 TUB per come modificato dall'art. 25, commi 1 e 2 D. Lgs. 342/1999, e prima dell'entrata in vigore della L. 147/2013, che ha fissato il principio generale del divieto di anatocismo. Di conseguenza, tale ultima norma è inapplicabile al caso di specie.
Esclusa l'operatività del divieto di anatocismo, va verificato se la clausola che disciplina la capitalizzazione degli interessi sia stata specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341
c.c.
Nello specifico, la giurisprudenza ha chiarito che “nel caso di condizioni generali di contratto,
l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (v. in particolare Cass. Civ. 4126/2024, 17939/2018, 22984/2015). In altri termini, “la sottoscrizione in blocco delle clausole vessatorie può essere validamente fatta mediante un elenco preciso e dettagliato, riportante le singole clausole delle condizioni generali del contratto attraverso un richiamo numerico, accompagnato da una breve indicazione del contenuto, così da rendere edotto e consapevole il contraente debole di quanto sta per approvare con la sua sottoscrizione” (C. Appello Firenze, 2698/2022).
Nel caso di specie, il contratto di conto corrente prodotto in giudizio soddisfa i requisiti sopra evidenziati.
In primo luogo, a p. 10 dello stesso risulta l'approvazione specifica con doppia sottoscrizione – a firma (di amministratore unico della – anche dell'”art. 9, commi Controparte_9 CP_5
1 e 2 (capitalizzazione degli interessi)”.
In secondo luogo, le pp. 1 e 2 del documento riportano un richiamo numerico delle clausole contrattuali sulle quali l'istituto di credito ha inteso sollecitare l'attenzione del contraente, con l'indicazione riassuntiva del contenuto di ciascuna di esse: in particolare, con riferimento all'art. 9:
“in tema di chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese, dove si sancisce, tra l'altro, il principio dell'identica periodicità a favore della banca e del cliente (con indicazione che il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità) e che il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita, escludendosi però in quest'ultimo caso la capitalizzazione periodica”. Ritiene il Collegio che tale richiamo, per come formulato e raffrontato al testo integrale della clausola stessa (a p. 7 del documento), sia sufficientemente chiaro ed esauriente e consenta al contraente di cogliere gli elementi essenziali del contenuto della clausola, nonché – soprattutto – di maturare piena consapevolezza delle conseguenze della sua adesione.
Con l'originario sesto motivo d'appello, gli appellanti lamentano la nullità e l'indeterminatezza della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto applicata al contratto di conto corrente, poiché essa specificherebbe soltanto il tasso percentuale e non anche gli ulteriori requisiti dei criteri e della periodicità del calcolo.
Premesso, ancora, quanto già statuito sulla critica di omessa pronuncia in relazione al quarto motivo d'appello, esso è fondato nei limiti che seguono.
Nelle condizioni economiche riportate nel documento di sintesi facente parte integrante del contratto del 14 maggio 2008 tra le parti, e allegate in atti, risulta prevista la “commissione di massimo scoperto per utilizzi su scoperto di conto” nella misura dello 0,9900%, senza alcuna ulteriore indicazione al riguardo.
Orbene, è consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte l'insegnamento per cui la pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto è valida soltanto se determinata o determinabile, in ossequio al principio generale di cui all'art. 1346 c. c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o quanto meno determinabile, nonché dell'art. 117, comma 4, TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.
Trattandosi di un onere aggiuntivo che si impone al cliente, la necessaria determinatezza/determinabilità della clausola contrattuale relativa alla commissione di massimo scoperto ha la funzione di rendere edotto il correntista dell'effettivo contenuto giuridico della clausola contrattuale e del suo onere economico. A tal fine, non basta l'indicazione della misura percentuale e della base di calcolo, ma occorre altresì l'indicazione dei criteri di calcolo e della periodicità dell'addebito (v. inter alia Cass. Civ. 19828/2022).
Ora, considerato che nel caso di specie la commissione di massimo scoperto è stata indicata solo con riferimento alla sua misura percentuale, mentre non risultano espressamente pattuiti i suoi ulteriori elementi, essa deve ritenersi invalida, dovendosi di conseguenza escludere dal conto corrente tutte le somme appostate a detto titolo, per come accertate dalla disponenda CTU.
Quanto all'ulteriore articolazione del motivo in esame, concernente l'applicazione, risultante dagli estratti conto a partire dal 30 settembre 2009, dell'“indennità di sconfinamento” e del “corrispettivo di disponibilità creditizia”, dedotta con le memorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., si evidenzia che l'art. 2 bis D.L. 185/2009 prevede espressamente due sole forme di commissione bancaria: una sulle somme utilizzate e una per messa a disposizione di fondi. L'ultimo comma del citato articolo ha inoltre stabilito che: “I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni”.
L'art. 117 bis del TUB, per come successivamente emendato dalla L. 27/2012, stabilisce altresì che,
a partire dall'1° luglio 2012, è consentito solo l'addebito di due differenti tipi di commissioni: la commissione di affidamento, ammessa solo in relazione ai “fidi” e comprensiva di tutti gli oneri a carico del cliente, da calcolare in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento (non potendo superare lo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione del cliente), e la commissione di istruttoria veloce, addebitata in misura fissa ed espressa in valore assoluto al registrarsi di uno sconfinamento su rapporti non affidati, ovvero su rapporti affidati in cui si verifichi il superamento del fido concesso.
Tanto posto, appare necessario un approfondimento istruttorio attraverso apposito accertamento tecnico contabile (come da separata ordinanza), onde verificare se la previsione e l'applicazione al rapporto di cui è causa dell'“indennità di sconfinamento” e del “corrispettivo per disponibilità creditizia” siano o meno conformi nell'an e nel quantum, sia sul piano formale che sotto il profilo tecnico e sostanziale, al regime normativo vigente ratione temporis a partire dal decreto legge n.
185/2008.
Detto accertamento va però eseguito con riferimento solo al periodo che va dal 13 luglio 2010 al 3 gennaio 2011 per il seguente motivo.
Gli oneri remunerativi da ultimo detti risultano invero previsti nel documento di sintesi–condizioni economiche annesso al modulo contrattuale di “concessione/variazione di affidamento–apertura di credito” datato 13 luglio 2010 ed in quello annesso ad analogo modulo contrattuale del 22 novembre
2010, entrambi sottoscritti dalla legale rappresentante della società correntista e da costei non disconosciuti in giudizio.
Diversamente per gli analoghi moduli contrattuali con rispettivi documenti di sintesi datati 3 gennaio
2011 e 18 febbraio 2011, in relazione ai quali risulta depositata in atti formale dichiarazione di disconoscimento della firma (apposta in calce ad essi) da parte della legale rappresentante della società correntista, a fronte della quale la controparte ha solo genericamente formulato istanza di verificazione, senza proporre i mezzi di prova ritenuti utili, né produrre o indicare le scritture di comparazione come prescritto dalla norma di cui all'art. 216 c. p. c., tale che l'istanza di verificazione medesima non può ritenersi ammissibile. Ne discende che, con riferimento alle commissioni remunerative anzidette, ove applicate nel conto corrente a partire da epoca successiva al 3 gennaio 2011 in avanti, le relative appostazioni devono ritenersi nulle in quanto non validamente pattuite tra le parti, stante il disconoscimento di firma anzidetto, nella misura che verrà accertata dalla disponenda CTU.
Parimenti occorre verificare tramite CTU se nel periodo anteriore al 13 luglio 2010, oltre e successivamente all'applicazione della commissione di massimo scoperto, siano stati appostati in conto analoghi oneri – quali l'“indennità di sconfinamento” e/o il “corrispettivo per disponibilità creditizi” – e, in caso affermativo, accertare se essi trovino fondamento o meno in un'apposita valida pattuizione contrattuale, dovendosene quindi quantificare l'ammontare in ipotesi di acclarata loro illegittimità.
Con l'originario settimo motivo d'appello, gli appellanti lamentano l'applicazione di tassi usurari al rapporto di conto corrente intrattenuto dalla con la banca appellata. In sintesi, CP_5 sostengono che la banca avrebbe percepito un indebito attraverso l'applicazione di interessi usurari a danno della società correntista.
Premesso, ancora, quanto già statuito sulla critica di omessa pronuncia in relazione al quarto motivo d'appello, esso è infondato.
La giurisprudenza ha osservato che “le contestazioni sull'indebito debbono essere specifiche e circostanziate, devono fare riferimento alle clausole contrattuali censurate e, nell'ipotesi in cui risultino prodotti gli estratti conto, devono vertere sulle specifiche poste passive del conto corrente individuando quali siano i periodi in cui sono state conteggiate e gli importi addebitati illegittimamente offrendo, nei limiti del possibile, il ricalcolo sulla base delle disposizioni ritenute applicabili, dovendo il giudice decidere sulla base delle allegazioni e delle prove fornite dalle parti nell'ambito delle barriere preclusive assertive e istruttorie” (v. Corte Appello Firenze, 2235/2022).
Occorre altresì rammentare il principio di legittimità per il quale “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi, l'onere della prova, ai sensi dell' art. 2697 c.c. , si atteggia nel senso che il debitore che intenda far valere l'applicazione degli stessi in misura usuraria nel corso del rapporto è tenuto a dedurlo in modo specifico, anche mediante dettagliata relazione peritale, mentre per l'istituto bancario convenuto che voglia contestare il computo dei saggi non è sufficiente una contestazione generica, ma è necessario indicare quelli che sarebbero stati effettivamente applicati” (Cass. Civ. 27545/2023), nonché quello, elaborato da Cass. SS. UU. 19597/2020 e ormai consolidato, per cui, nelle controversie in tema di spettanza e misura degli interessi, “l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi […] e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (Cass.
Civ. SS. UU. 19597/2020).
Nella specie, la domanda degli appellanti è accompagnata da una relazione tecnica di parte che precisa i periodi trimestrali, in cui si è svolto il rapporto di conto corrente, nei quali asseritamente sarebbe stato superato il tasso soglia.
Va premesso al riguardo il valore di mera allegazione difensiva della consulenza di parte, che non consente di assimilarla per attendibilità e imparzialità alla consulenza tecnica d'ufficio (v. inter alia
Cass. Civ. 19187/2020) e che consente al giudice di discostarsene qualora manchi di contenuti precisi e circostanziati e comunque qualora i criteri adottati non appaiano ragionevolmente condivisibili, senza incorrere nel vizio di omissione di pronuncia (v. Cass. Civ. 16552/2015).
Nel caso in esame, secondo quanto sostenuto nella relazione del C. t. di parte, dr. , la banca, Per_2 in violazione della legge 108/96, avrebbe addebitato competenze usurarie in n. 6 chiusure trimestrali
(indicate nella tabella allegata alla relazione del predetto C t. di parte) per l'importo totale di €
136.700,76, e precisamente nelle chiusure trimestrali rispettivamente del 31 marzo 2011, 30 giugno
2011, 30 settembre 2011, 31 dicembre 2011, 31 marzo 2012 e 30 giugno 2012.
Si atta di periodi successivi all'apertura di credito, risalente al 2008.
Ora, è jus receptum, per consolidata interpretazione della Suprema Corte, il principio della irrilevanza della cd. usura sopravvenuta – con tale espressione intendendosi il superamento del tasso soglia che si verifichi in corso di rapporto - a partire dal noto arresto delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n.
24675/2017, valevole non solo con riferimento al contratto di mutuo, bensì a tutti i rapporti bancari che prevedano un'anticipazione di somme, essendo detto principio certamente applicabile - come la stessa Suprema Corte ha sempre ritenuto - anche ai contratti di conto corrente bancario.
Secondo la predetta decisione delle Sezioni Unite, qualora il tasso degli interessi concordato tra le parti superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge citata n. 108/1996 (entrata in vigore il 24 marzo 1996), non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa della banca di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Ciò in quanto – hanno spiegato le Sezioni Unite - la norma d'interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione del tasso convenzionale come usurario, al momento della pattuizione dello stesso e non al momento del pagamento degli interessi, dovendosi pertanto escludere che il meccanismo dei tassi soglia previsto dalla legge n. 108 sia applicabile alle pattuizioni di interessi stipulate in data precedente la sua entrata in vigore, anche se riferite a rapporti ancora in corso a tale data.
I principi enunciati dalle SS.UU hanno trovato, ulteriore conferma in altre sentenze più recenti delle sezioni semplici.
Al riguardo, è sufficiente menzionare Cassazione civile sez. III, 17/08/2023, n.24743, con cui (in motivazione ) si è ribadito che “… il risalente contrasto sulla questione dell'applicabilità o meno della L. n. 108 del 1996 anche ai contratti di mutuo stipulati come quello di cui trattasi antecedentemente alla sua entrata in vigore (c.d. usura sopravvenuta) è stato composto già da diversi anni dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato il principio secondo il quale, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della L. n.
108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto;
ciò, in particolare, alla stregua della norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma
1, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 24 del 2001), della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospettata illegittimità, in riferimento alla Cost., artt. 3, 24, 47 e 77, con la sentenza n. 29 del 2002..
Medesimi principi sono stati affermati da Cassazione civile sez. I, 01/07/2024, (ud. 31/05/2024, dep.
01/07/2024), n.18013, la quale ha precisato che “In ogni caso il controricorrente evidenzia correttamente che la presenza del tasso usurario va individuata con riferimento al tasso soglia esistente al momento della conclusione del rapporto e il superamento del tasso soglia individuato successivamente integra una ipotesi di usura sopravvenuta che questa Corte ha più volte considerato irrilevante (ex multis Cass., n. 24743/2023) anche in tema di contratto di conto corrente.
Da ultimo, Cassazione civile sez. I, 04/02/2025, (ud. 29/01/2025, dep. 04/02/2025), n.2720, dopo aver richiamato le pronunce precedenti e aver trascritto pedissequamente il principio di diritto enunciato dalle SS.UU., anche nella parte in cui si precisa che “… né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto"), conclude puntualizzando che ” In definitiva la clausola contrattuale è illecita e viola
l'art. 644 c.p. se il tasso supera la soglia di legge nel momento della sua "pattuizione", ma non può diventarlo per effetto di una sopravvenienza successiva, salvo non intercorrono tra le parti, appunto, una nuova pattuizione”.
Nel caso in esame parte appellante deduce la nullità della clausola determinativa degli interessi per superamento del tasso soglia dell'usura non già con riferimento al momento della sua pattuizione
(maggio 2008), bensì avendo riguardo alle sei chiusure trimestrali anzidette successive alla stipula del contratto, questione che, così come formulata, attiene evidentemente ad un tipico caso di cd. usura sopravvenuta (nell'accezione di cui sopra), la quale è priva di giuridica rilevanza per le ragioni in diritto sopra esposte.
Non va taciuto peraltro che, come anche giustamente osservato dall'appellata, al momento della sua pattuizione (di cui al citato contratto del maggio 2008), il tasso di interesse debitore previsto (sino alla misura massima del 14,7523%) non superava quello soglia anti-usura fissato in sede ministeriale in relazione al trimestre di riferimento (aprile/giugno 2008), pari al 19,365% per le aperture di credito in conto corrente fino a € 5.000 e al 14,82% per le aperture di credito in conto corrente oltre €
5.000,00.
Va pertanto affermata l'infondatezza dell'eccezione di nullità della clausola determinativa degli interessi per violazione della normativa anti-usura così come formulata dagli appellanti e devoluta alla Corte con il motivo in esame.
Con l'originario ottavo motivo d'appello, gli appellanti si dolgono dell'omessa pronuncia del
Tribunale sulle richieste istruttorie di CTU contabile volta ad accertare l'esatto saldo del conto e di esibizione documentale ex artt. 210 c.p.c. e 119 TUB, ribadite in questa sede.
Sull'omissione di pronuncia si richiama quanto già esposto nella premessa della disamina del quarto motivo di appello.
Nel merito, la CTU va ammessa limitatamente a quanto statuito con riferimento al quarto motivo d'appello, risultando le ulteriori indagini chieste con il motivo in esame, ivi inclusa quella proposta ai sensi dell'art. 210 c.p.c., superflue ai fini della decisione, anche in relazione al compendio probatorio in atti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, I sezione civile, come sopra composta, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Persona_1 Parte_1 Parte_2 con atto notificato il 19 ottobre 2020 nei confronti della Parte_3 [...]
(già , oggi Controparte_10 Controparte_11 [...] in persona del legale rappresentante p. t., e della Controparte_12 [...]
in persona del Curatore dr.ssa , con l'intervento di Controparte_13 CP_14
tramite la mandataria a sua volta Controparte_15 Controparte_16 tramite la in persona del legale rappresentante p. t., avverso Controparte_17 la sentenza del Tribunale di Barcellona P. G. n. 704/2020 del 22 settembre 2020 così provvede:
- in parziale accoglimento del sesto motivo d'appello, dichiara la nullità della commissione di massimo scoperto prevista nel contratto del 14 maggio 2008 e la conseguente illegittimità delle somme appostate a detto titolo nel rapporto di conto corrente oggetto di causa, nonché la nullità della previsione ed applicazione della “indennità di sconfinamento” e del
“corrispettivo di disponibilità creditizia” per il periodo che va dal 3 gennaio 2011 in avanti, con conseguente illegittimità delle somme appostate a detto titolo nel rapporto di conto corrente oggetto di causa;
- rimette di conseguenza la causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per l'ulteriore corso, onde accertare quanto specificato in motivazione;
- rigetta per il resto l'appello;
- spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025_
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)
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