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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 106/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ALBANESE ANNA MARIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
ALBANESE ANNA MARIA
appellanti e
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FRANZO' MICHELA P.IVA_1
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante:
1. accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della , Controparte_2 convenuta, per ritardo di due anni rispetto all'obbligo assunto dalla società venditrice ad ultimare i lavori e la consegna dell'appartamento promesso in vendita alla data del
30/09/2010, “libero da persone e cose e perfettamente ultimato in ogni sua parte come da capitolato”; inadempimento dell'obbligo di ultimare tutte le parti comuni del fabbricato;
inadempimento dell'obbligo di consegnare la polizza assicurativa decennale indennitaria. Per l'effetto condannare la stessa convenuta al risarcimento del danno per il ritardo notevole nella conclusione del contratto definitivo e per l'inadempimento di quanto convenuto anche nel verbale del 23.01.2013;
2. accertare e condannare la società convenuta in via principale al completamento dei lavori rimasti ineseguiti all'interno dell'appartamento dei coniugi CP_3
(ossia sigillare gli infissi, completare ed eseguire in maniera regolare l'impianto elettrico, verificare rifiniture) a regola d'arte e per come previsto nel capitolato sottoscritto in data 18.03.2010, già indicati e riconosciuti nel verbale di consegna chiavi del 23.01.2013, oltre al risarcimento dei danni per il ritardo nella perfetta esecuzione degli stessi da quantificarsi in via equitativa. In via subordinata condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale pari al valore dei lavori da effettuarsi e del danno morale per la mancata esecuzione degli stessi da quantificarsi in via equitativa;
3. accertare e condannare la società convenuta in via principale all'esecuzione dei lavori di riparazione relativi alle infiltrazioni di umidità di cui all'allegata perizia di parte. In via subordinata condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale pari al valore dei lavori da effettuarsi (già quantificato in perizia di parte in € 11.371,68) e del danno morale per la mancata esecuzione degli stessi da quantificarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla ingiustificata sospensione dei lavori sino all'effettivo soddisfo;
4. condannare la società convenuta al pagamento di € 10.000. 00 (o di quella somma maggiore o minore che riterrà in via equitativa l'Ill.mo Giudice adito) per il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti ai coniugi dall'aver l' CP_1
impedito il possesso esclusivo dell'appartamento consegnando le chiavi ben tre
[...]
mesi dopo la data del rogito, ossia il 23.01.2013;
5. condannare la società convenuta al pagamento di € 500,00 (o di quella somma maggiore o minore che riterrà in via equitativa l'Ill.mo Giudice adito) per ciascun mese pag. 2/14 di ritardo nell'esecuzione dei lavori il cui obbligo era stato assunto con la sottoscrizione del verbale di consegna chiavi del 23.01.2013, avendo lo stesso ritardo reso ai coniugi impossibile abitare l'appartamento; CP_4
6. accertare e dichiarare che i coniugi non sono debitori della somma di CP_4
euro 13.600,00 (come risulta da assegno bancario tratto sulla Banca Mediolanum di pari importo traente il Sig. , data di scadenza 30.06.2013 e non pagato, a Parte_1
seguito di sottoscrizione di scrittura privata del 30.10.2012), in quanto i lavori interni eseguiti nell'appartamento di loro proprietà non sono stati eseguiti a regola d'arte e perché nessuna somma a titolo di interessi è dagli stessi dovuta per il ritardo nel rogito del definitivo contratto di compravendita, ritardo imputabile alla sola società venditrice.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario e con nuova liquidazione delle spese di CTU a carico dell' sulla base del principio di soccombenza. Controparte_1
Ai fini istruttori si rinnova la richiesta di CTU e di prova per testi come da memoria ex art. 183 comma II termine (…)
Si chiede, infine, che il G.I. adito voglia autorizzare e disporre prova testimoniale (…);
per parte appellata: Dichiarare inammissibile l'atto di citazione in appello per manifesta infondatezza e comunque nel merito rigettare le domande tutte spiegate nell'atto di citazione in appello in quanto infondate in fatto e diritto;
Dichiarare inammissibili e/o infondate le richieste istruttorie formulate nell'atto di citazione in appello e nella denegata ipotesi di ammissione delle richieste formulate da controparte si chiede essere ammessi alla prova del contrario anche con i propri testi indicati nella memoria ex art.183 comma VI n.2 di primo grado.
Con vittorie di spese processuali ed onorari del presente grado di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il 26.09.2013
e convenivano in giudizio la Parte_2 Parte_1 Controparte_1
pag. 3/14 chiedendo di “a) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della società immobiliare Villese convenuta, per ritardo nell'inadempimento e per inadempimento delle obbligazioni assunte nel contratto preliminare sottoscritto in data 18.03.2010, relativamente a quanto convenuto agli artt. 6 (in combinato disposto con l'art.3) e 7 e precisamente(...); b) accertare e condannare la società convenuta in via principale al completamento dei lavori rimasti ineseguiti all'interno dell'appartamento dei coniugi
; c) accertare e condannare la società convenuta in via principale Parte_3 all'esecuzione dei lavori di riparazione relativi alle infiltrazioni di umidità dia cui all'allegata perizia di parte… d) condannare la società convenuta al pagamento di €
10.000,00 per il risarcimento dei danni non patrimoniali, per aver l'immobiliare CP_1
impedito il possesso esclusivo dell'appartamento consegnando le chiavi ben tre mesi dopo la data del rogito, ossia il 23.01.2013; e) condannare la società convenuta al pagamento di € 500,00 per ciascun mese di ritardo nell'esecuzione dei lavori il cui obbligo era stato assunto con la sottoscrizione del verbale di consegna chiavi del
23.01.2013, avendo lo stesso ritardo reso ai coniugi impossibile Controparte_5
abitare l'appartamento; f) accertare e dichiarare che i coniugi non sono Controparte_5 debitori della somma di € 13.600,00 (come risulta da assegno bancario tratto dalla
Banca Mediolanum di pari importo traente sig. , data scadenza Parte_1
30.06.2013, e non pagato, a seguito di sottoscrizione di scrittura privata del 30.12.2012) in quanto i lavori interni eseguiti nell'appartamento di loro proprietà non sono stati eseguiti a regola d'arte e perché nessuna somma a titolo di interessi è dagli stessi dovuta per il ritardo del rogito del definitivo contratto di compravendita, ritardo imputabile alla sola società venditrice.”
Si costituiva in giudizio la società convenuta, contestando le domande degli attori ed eccepiva il difetto di legittimazione attiva di . Parte_1
Con sentenza n. 1643/2019, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva parzialmente la domanda degli attori, condannando la al completamento dei Controparte_1
lavori ed alla eliminazione dei difetti e dei danni causati dalle infiltrazioni, oltre al pagamento dei due terzi delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 6.2.2020, i signori e impugnavano la CP_5 Pt_1
predetta sentenza, lamentando:
pag. 4/14 1. errore di giudizio in relazione al rigetto della domanda sub a), visto che il ritardo nella conclusione del contratto definitivo era imputabile alla società appellata e che il risarcimento era stato richiesto anche per l'inadempimento rispetto alle clausole del contratto preliminare, relative al completamento dei lavori interni ed esterni;
2. travisamento delle prove, non avendo il primo giudice tenuto conto che nel verbale di consegna di gennaio 2013 si fa riferimento ai lavori di sistemazione e finitura previsti nel capitolato d'appalto, ed oggetto di precedenti diffide, tra cui rientravano i lavori di sistemazione esterna e degli impianti interni;
3. l'errata quantificazione del danno risarcibile, visto che l'immobile non era abitabile e che le riparazioni al parquet era dimostrate dalla consulenza tecnica di parte e dalla documentazione prodotta;
4. errore di diritto rispetto al rigetto del danno non patrimoniale;
5. l'immotivato ed irragionevole rigetto della domanda risarcitoria per il ritardo nel completamento dei lavori indicati nel verbale del 23.1.2013;
6. l'errato rigetto della domanda di accertamento della non debenza della somma di €
13.600 per i lavori interni, non eseguiti;
7. la manifesta contraddizione tra proposta conciliativa e sentenza, l'iniquità della regolamentazione delle spese di ctu.
Per questi motivi
, gli appellanti concludevano per la riforma della sentenza impugnata ed insistevano nell'ammissione dei mezzi istruttori.
L'appellata si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e contestando la richiesta di rinnovazione della ctu, mai contestata in primo grado, nonché le richieste istruttorie, mai reiterate nel corso del giudizio di primo grado.
Con ordinanza del 12 marzo 2021 la Corte rigettava la richiesta di ammissione delle prove testimoniali e disponeva supplemento di perizia per verificare il completamento dei lavori relativi agli spazi comuni, nonché – relativamente all'appartamento della
– per accertare l'ultimazione dell'impianto elettrico, la realizzazione a regola CP_5
d'arte di murature interne, tinteggiature e rifiniture come da capitolato, e per accertare se tutto l'appartamento sia o meno abitabile.
Depositata la relazione di perizia integrativa, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza pag. 5/14 dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Anzitutto, si deve ribadire che le richiese istruttorie formulate in primo grado e riproposte con l'atto di citazione in appello sono inammissibili.
Le prove testimoniali articolate tempestivamente dagli appellanti in primo grado erano state ammesse con ordinanza del 17.09.2014 e successivamente revocate con ordinanza del 21.10.2015. L'ammissione delle prove non è stata reiterata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.06.2019, in cui le parti hanno così precisato le conclusioni: “Gli avvocati precisano le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti gli atti e verbali di causa”. Le richieste istruttorie, non espressamente riproposte all'udienza di precisazione delle conclusioni, devono ritenersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello: “La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste
- istruttorie e di merito - definitivamente proposte”. (Cass. civ. sez. III 03/08/2017 n.
19352).
2.1. Il primo motivo d'appello è infondato. La domanda risarcitoria articolata dagli attori, attuali appellanti, era diretta ad ottenere il doppio della caparra confirmatoria, sul presupposto che gli acquirenti avevano subito un danno a causa del ritardo nella stipula del contratto definitivo, e per mancato completamento dei lavori interni ed esterni.
La decisione di prime cure appare priva del lamentato vizio, visto che la caparra confirmatoria ha la funzione di ristorare il danno subito da uno dei contraenti per il caso di mancata stipula del contratto definitivo, e non per il ritardo nella stipula, come chiaramente indicato dall'art. 1385 c.c.
pag. 6/14 Nel caso in esame, non è stato dimostrato che il ritardo sia imputabile all'
[...]
per cui difetta anche il presupposto della richiesta risarcitoria. CP_6
Inoltre, il risarcimento del danno per inadempimento del preliminare non può essere richiesta dopo che le parti abbiano stipulato il contratto definitivo, visto che la nuova pattuizione intervenuta tra le parti sostituisce quella prevista nel preliminare di vendita, quanto all'oggetto ed alla tempistica della stessa.
Ove alla stipula di un contratto preliminare segua, ad opera delle stesse parti, la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta;
tale presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo. (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 12090 del 06/05/2024, Rv.
671486 - 01).
Nel caso in esame, l'atto di compravendita del 30.12.2012 ha superato tutte le previsioni di cui al preliminare del 18.06.2008, tra cui il termine entro il quale il contrato doveva essere stipulato e l'immobile completato e consegnato. Le parti, inoltre, avevano concluso contemporaneamente una scrittura privata in ci si dava atto che gli attori ed odierni appellanti erano debitori della della somma di € Controparte_1
13.600,00 per lavori extra capitolato e per interessi sul mutuo contratto dalla venditrice con il Banco di Napoli sas.
Successivamente, in data 23.1.2013, le parti attestavano che la società appellata avrebbe dovuto completare alcuni lavori specificatamente indicati (fornitura delle porte interne, pitturazione dei balconi, sigillatura deli infissi e riparazione delle infiltrazioni presenti del salone e nello studio).
pag. 7/14 Alla luce di questa documentazione, è evidente che la domanda di risarcimento del danno formulata dai signori e nei termini nelle conclusioni di primo Pt_1 CP_5 grado sub a) non poteva essere accolta, essendo l'inadempimento fondato su accordo superato dalle successive pattuizioni delle parti. L'infondatezza della richiesta è poi ancor più evidente se si tiene in primo piano la quantificazione effettuata dalle parti, ossia il doppio della caparra versata, intendendosi “il danno equiparabile ad oggi alla mancata conclusone dello stesso contratti definitivo, di cui i coniugi CP_5 non hanno goduto alcun effetto”. Verificato, invece, che il contratto definitivo ha certamente avuto l'effetto proprio, ossia il trasferimento della proprietà ed in seguito la consegna del bene, è chiaro che la domanda non poteva che essere rigettata.
2.2 Con il secondo motivo di appello, parte appellante lamenta la errata decisione in merito ai lavori che dovevano essere completati al momento della consegna dell'immobile, come da verbale di consegna del 23.01.2013.
Il giudice di prime cure, infatti, ha escluso il diritto dell'acquirente ad ottenere il completamento dell'impianto elettrico e la verifica delle rifiniture dell'immobile, interne ed esterne, poiché nel verbale di consegna dell'immobile del 23 gennaio 2013 si faceva riferimento soltanto alla sistemazione degli infissi, per cui l'acquirente avrebbe di fatto ammesso che tutti gli altri lavori erano stati eseguiti, ovvero avrebbe rinunciato alla loro esecuzione.
L'appellante ritiene che il richiamo al capitolato d'appalto ed alla lettera di contestazione del 17.12.2022 valga a far rientrare detti lavori nell'impegno assunto al momento della riconsegna, ritenendo erronea la interpretazione della volontà delle parti operata dal giudice di prime cure.
In realtà, nel verbale di consegna dell'immobile la GN , dopo aver dato atto CP_5
dell'avvenuta installazione degli impianti di riscaldamento e della rete idrica, consentiva espressamente l'accesso al proprio appartamento per il completamento dei lavori di sistemazione e rifinitura dell'appartamento come da capitolato d'appalto, segnalati nella missiva del 17.12.2022. Nella predetta missiva nulla si dice rispetto all'impianto elettrico, e le uniche doglianze per rifiniture riguardano le superfici interne, che si assume non essere state trattate perfettamente, la pitturazione dei balconi, nonché alcuni lavori relativi alla sistemazione dello stabile condominiale. Nello stesso verbale si pag. 8/14 specificava, poi, che restavano da completare la pitturazione dei balconi, la sigillatura degli infissi, nonché i lavori relativi alle infiltrazioni per il salone e lo studio.
Nessun accenno agli altri lavori di cui l'appellante lamentava l'inadempimento, che pertanto dovevano ritenersi completati ed accettati alla data della consegna dell'immobile.
Peraltro, le parti concludevano una scrittura privata coeva alla stipula del contratto definitivo, concordando il pagamento di lavori extra capitolato, rispetto ai quali all'atto della consegna dell'immobile a gennaio 2013 non si rinviene alcuna lamentela. Anche nella perizia di parte attrice, cui l'atto di citazione si riporta per la descrizione tecnica dei vizi, non è segnalata la necessità di completamento dell'impianto elettrico, né altri vizi diversi da quelli indicati nel verbale di consegna.
Il supplemento di perizia svolto nel corso del presente grado ha consentito di accertare che l'impianto elettrico era stato completato e che l'appartamento presentavasoltanto i vizi già evidenziati nel corso del giudizio di primo grado, emendabili con le opere oggetto della condanna al risarcimento in forma specifica contenuto nella sentenza impugnata.
La censura relativa alle parti comuni dell'edificio è invece inammissibile: In tema di responsabilità dell'appaltatore per difetti di costruzione di un immobile condominiale, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., la relativa azione, di natura contrattuale, spetta soltanto al committente, ossia ai singoli condòmini, nei cui confronti l'appaltatore si è obbligato, con esclusione della solidarietà attiva, sicché, se ad agire in giudizio è il singolo condòmino, egli, in difetto di un idoneo titolo negoziale preesistente legittimante la rappresentanza comune, può ottenere, con riferimento ai danni delle parti comuni, il risarcimento corrispondente alla sua quota parte sull'intero, spettando invece ai singoli proprietari la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni provocati agli immobili di proprietà esclusiva, con esclusione del litisconsorzio necessario. (cfr.
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11606 del 11/04/2022, Rv. 664386 - 01). Nel caso di specie, l'appaltatore non aveva stipulato alcun accordo con i promittenti acquirenti rispetto al completamento delle parti comuni, visto che il contratto di appalto risulta sottoscritto da altri soggetti, ed anzi nell'art. 6 ultima parte del preliminare di vendita del 2008 le parti convengono che l'eventuale mancata ultimazione delle opere di pag. 9/14 rifinitura delle altre unità immobiliari o delle parti comuni è irrilevante rispetto alla consegna dell'immobile oggetto del preliminare.
Anche in questo caso, nessuna osservazione viene effettuata nell'ambito del contratto di compravendita del definitivo, nella scrittura privata coeva e nel verbale di consegna del
23.1.2013, per cui si deve ritenere che non spetti agli appellanti l'azione contrattuale dedotta. Né si può riqualificare l'azione avanzata dalle parti quale azione risarcitoria per danni alle parti comuni, atteso che nell'atto di citazione originario ed anche nel corso dell'appello i coniugi lamentano proprio l'inadempimento del Controparte_5 contratto d'appalto richiamato nel preliminare per mancato completamento dei lavori e non il risarcimento di danni causati alle parti comuni. E siffatta conclusione non tiene conto delle ulteriori circostanze, che condurrebbero comunque al rigetto della domanda, ossia che il contraente del preliminare è , mentre l'acquirente Parte_1 dell'immobile ed unica condomina è la moglie.
Non può pertanto accogliersi la domanda di condanna relativa ai lavori relativi alle parti comuni dell'edificio.
2.3. Anche il terzo motivo di appello appare infondato. Il danno lamentato da parte appellante al parquet non era accertabile, in ragione dell'intervenuta riparazione al momento del sopralluogo da parte del ctu. La riconducibilità del danneggiamento e alle infiltrazioni e la congruità delle riparazioni non possono essere accertate ex post, per cui il risarcimento di tale voce è stato correttamente negato nella decisione di primo grado.
La necessità di procedere con urgenza alla riparazione del pavimento per non aggravare il danno e rendere abitabile l'appartamento poteva essere soddisfatta ricorrendo ad un accertamento tecnico preventivo, per cristallizzare in tempi rapidi la situazione di fatto nel contraddittorio delle parti, senza pregiudicare il diritto di difesa del danneggiante.
In mancanza di prova della riconducibilità del danno alle infiltrazioni, ossia della prova del nesso di causalità tra spesa asseritamente sostenuta a causa della riparazione e le infiltrazioni, il costo non può essere addebitato al danneggiante. Non è sufficiente a tale fine la mera riproduzione fotografica dello stato dei luoghi e le affermazioni del consulente tecnico di parte. Le affermazioni del ctu si limitano proprio a riscontrare che i danni citati dal consulente di parte attrice, odierna appellante, erano stati riparati, senza pag. 10/14 in alcun modo confermare la consistenza degli stessi e la loro attribuibilità alle infiltrazioni.
Inoltre, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che l'immobile fosse abitabile, sebbene sussistessero le riscontrate infiltrazioni. Le conclusioni sono state ribadite dal consulente tecnico anche nel corso del presente grado di giudizio e sono pienamente condivisibili, in ragione dello stato dei luoghi rappresentato nelle relazioni di perizia, nonché del tipo di lavori da effettuare per ripristinare la salubrità degli ambienti.
2.4. La decisione in merito al rigetto del danno non patrimoniale per il ritardo nella consegna delle chiavi dell'immobile deve essere confermata, essendo infondato l'appello anche per questo motivo.
La sentenza impugnata non afferma che era necessario inserire una clausola penale per il ritardo nella consegna, ma si limita ad osservare che, non avendo le parti previsto un meccanismo di liquidazione preventiva del danno da ritardo, l'esistenza dello stesso deve essere provata.
Si tratta della mera enunciazione delle ordinarie regole dell'onere probatorio, che incombe sulla parte che agisce in giudizio per far valere il proprio diritto.
Prescindendo dalla mancata indicazione di un termine per la consegna (il possesso giuridico era stato trasmesso all'atto della stipula del contratto di compravendita), gli attori avrebbero dovuto indicare quale sia stato il pregiudizio non patrimoniale subito.
Il risarcimento del danno non patrimoniale, nei casi in cui non sia stata provocato da reato, è ricollegato alla interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2043 c.c.
Il danno può essere, pertanto, riconosciuto solo quando il comportamento illecito del convenuto abbia provocato la lesione di interessi costituzionalmente protetti. In queste ipotesi, il giudice, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò,
pag. 11/14 autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti. (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30461 del 26/11/2024, Rv.
672920 - 01). Gli attori non hanno dimostrato che la mancata consegna dell'immobile per tre mesi abbia privato la famiglia del diritto all'abitazione, né che abbia compromesso il diritto alla salute, trattandosi al più di un comportamento che può aver provocato un danno patrimoniale, ovvero la necessità di provvedere ad una diversa sistemazione abitativa con esborso di ulteriori rispetto al prezzo di acquisto.
La giurisprudenza citata dall'appellante è riferita al caso di compromissione della vita familiare in atto nell'alloggio che viene danneggiato, requisito, o espropriato e non certo all'ipotesi di ritardo nell'adempimento della consegna.
2.5. Il quinto motivo di appello si riferisce al rigetto della domanda risarcitoria del danno patrimoniale subito dagli appellanti per il ritardo nel completamento dei lavori indicati nel verbale del 23.1.2013. Anche in questo caso il riferimento alla clausola penale è solo una premessa per chiarire quale sia l'onere probatorio che incombe sugli attori e che non risulta essere sato assolto.
L'immobile è stato consegnato ed era abitabile, sebbene presentasse delle criticità e certamente causasse dei disagi agli attori. Il danno patrimoniale risarcibile, tuttavia, è stato ricollegato dagli attori al mancato godimento del bene, quindi al canone medio di locazione di immobile simile, senza dimostrare che il godimento era impossibile, a fronte di una ctu che chiarisce come vi fossero solo disagi, e senza provare di aver dovuto provvedere ad esborsi ulteriori per migliorare la situazione abitativa o procurarsene una alternativa.
2.6. La corte ritiene privo di vizi il capo della sentenza che rigetta la domanda di accertamento della non debenza della somma di € 13.600,00 per i lavori interni per inadempimento e per il ritardo nella consegna.
Il riconoscimento del debito è avvenuto in data 30.10.2012, ossia quando i lavori extra erano già stati eseguiti, ed in adempimento gli acquirenti avevano già consegnato un assegno, successivamente protestato. Non vi sono somme da opporre in compensazione, in quanto gli acquirenti hanno chiesto l'adempimento del contratto e l'eliminazione dei vizi e non la riduzione del prezzo. L'eccezione di inadempimento varrebbe dunque solo a paralizzare l'eventuale esigibilità delle somme sino alla eliminazione dei vizi sino a pag. 12/14 concorrenza del valore stimato degli stessi, ma certo non ad accertare che le somme non sono dovute.
2.7 Privo di pregio è poi l'ultimo motivo di appello. Anzitutto, è irrilevante la contraddizione tra proposta conciliativa e sentenza, non potendosi tradurre in un vizio di quest'ultima.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, non si riscontra alcuna illogicità o iniquità, tenuto conto che la sentenza ha accolto parzialmente solo una delle numerose domande della domanda formulate dagli attori. La compensazione parziale delle spese di lite comporta che le spese di ctu, che fanno parte delle spese di giudizio ma non sono state anticipate totalmente dalla parte attrice, possano essere poste parzialmente a carico di questa. La misura della compensazione e della quota posta a carico degli attori appare del tutto coerente con l'accoglimento parziale della domanda.
3. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del
2022, per le cause di valore indeterminabile di complessità media: contrariamente a quanto indicato dagli appellanti, la domanda sub 1) è di € 70.000,00, quella sub 2) è indeterminabile, quella sub 3) è indeterminabile, quella sub 4) € 10.000,00, quella sub
5) in determinabile, quella sub 6 €13.600,00.
Appare congruo liquidare la somma di € 7.922,00 per compensi, tenendo conto dell'attività istruttoria volta nel presente grado, secondo i parametri di seguito indicati: €
1.259,00 per la fase di studio, € 833,00 per la fase introduttiva, € 3.686,00 per la fase di trattazione, € 2.144,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Locri n.
[...] Parte_2
1643/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello;
pag. 13/14 2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.922,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 22/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 106/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ALBANESE ANNA MARIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
ALBANESE ANNA MARIA
appellanti e
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FRANZO' MICHELA P.IVA_1
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante:
1. accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della , Controparte_2 convenuta, per ritardo di due anni rispetto all'obbligo assunto dalla società venditrice ad ultimare i lavori e la consegna dell'appartamento promesso in vendita alla data del
30/09/2010, “libero da persone e cose e perfettamente ultimato in ogni sua parte come da capitolato”; inadempimento dell'obbligo di ultimare tutte le parti comuni del fabbricato;
inadempimento dell'obbligo di consegnare la polizza assicurativa decennale indennitaria. Per l'effetto condannare la stessa convenuta al risarcimento del danno per il ritardo notevole nella conclusione del contratto definitivo e per l'inadempimento di quanto convenuto anche nel verbale del 23.01.2013;
2. accertare e condannare la società convenuta in via principale al completamento dei lavori rimasti ineseguiti all'interno dell'appartamento dei coniugi CP_3
(ossia sigillare gli infissi, completare ed eseguire in maniera regolare l'impianto elettrico, verificare rifiniture) a regola d'arte e per come previsto nel capitolato sottoscritto in data 18.03.2010, già indicati e riconosciuti nel verbale di consegna chiavi del 23.01.2013, oltre al risarcimento dei danni per il ritardo nella perfetta esecuzione degli stessi da quantificarsi in via equitativa. In via subordinata condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale pari al valore dei lavori da effettuarsi e del danno morale per la mancata esecuzione degli stessi da quantificarsi in via equitativa;
3. accertare e condannare la società convenuta in via principale all'esecuzione dei lavori di riparazione relativi alle infiltrazioni di umidità di cui all'allegata perizia di parte. In via subordinata condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale pari al valore dei lavori da effettuarsi (già quantificato in perizia di parte in € 11.371,68) e del danno morale per la mancata esecuzione degli stessi da quantificarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla ingiustificata sospensione dei lavori sino all'effettivo soddisfo;
4. condannare la società convenuta al pagamento di € 10.000. 00 (o di quella somma maggiore o minore che riterrà in via equitativa l'Ill.mo Giudice adito) per il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti ai coniugi dall'aver l' CP_1
impedito il possesso esclusivo dell'appartamento consegnando le chiavi ben tre
[...]
mesi dopo la data del rogito, ossia il 23.01.2013;
5. condannare la società convenuta al pagamento di € 500,00 (o di quella somma maggiore o minore che riterrà in via equitativa l'Ill.mo Giudice adito) per ciascun mese pag. 2/14 di ritardo nell'esecuzione dei lavori il cui obbligo era stato assunto con la sottoscrizione del verbale di consegna chiavi del 23.01.2013, avendo lo stesso ritardo reso ai coniugi impossibile abitare l'appartamento; CP_4
6. accertare e dichiarare che i coniugi non sono debitori della somma di CP_4
euro 13.600,00 (come risulta da assegno bancario tratto sulla Banca Mediolanum di pari importo traente il Sig. , data di scadenza 30.06.2013 e non pagato, a Parte_1
seguito di sottoscrizione di scrittura privata del 30.10.2012), in quanto i lavori interni eseguiti nell'appartamento di loro proprietà non sono stati eseguiti a regola d'arte e perché nessuna somma a titolo di interessi è dagli stessi dovuta per il ritardo nel rogito del definitivo contratto di compravendita, ritardo imputabile alla sola società venditrice.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario e con nuova liquidazione delle spese di CTU a carico dell' sulla base del principio di soccombenza. Controparte_1
Ai fini istruttori si rinnova la richiesta di CTU e di prova per testi come da memoria ex art. 183 comma II termine (…)
Si chiede, infine, che il G.I. adito voglia autorizzare e disporre prova testimoniale (…);
per parte appellata: Dichiarare inammissibile l'atto di citazione in appello per manifesta infondatezza e comunque nel merito rigettare le domande tutte spiegate nell'atto di citazione in appello in quanto infondate in fatto e diritto;
Dichiarare inammissibili e/o infondate le richieste istruttorie formulate nell'atto di citazione in appello e nella denegata ipotesi di ammissione delle richieste formulate da controparte si chiede essere ammessi alla prova del contrario anche con i propri testi indicati nella memoria ex art.183 comma VI n.2 di primo grado.
Con vittorie di spese processuali ed onorari del presente grado di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il 26.09.2013
e convenivano in giudizio la Parte_2 Parte_1 Controparte_1
pag. 3/14 chiedendo di “a) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della società immobiliare Villese convenuta, per ritardo nell'inadempimento e per inadempimento delle obbligazioni assunte nel contratto preliminare sottoscritto in data 18.03.2010, relativamente a quanto convenuto agli artt. 6 (in combinato disposto con l'art.3) e 7 e precisamente(...); b) accertare e condannare la società convenuta in via principale al completamento dei lavori rimasti ineseguiti all'interno dell'appartamento dei coniugi
; c) accertare e condannare la società convenuta in via principale Parte_3 all'esecuzione dei lavori di riparazione relativi alle infiltrazioni di umidità dia cui all'allegata perizia di parte… d) condannare la società convenuta al pagamento di €
10.000,00 per il risarcimento dei danni non patrimoniali, per aver l'immobiliare CP_1
impedito il possesso esclusivo dell'appartamento consegnando le chiavi ben tre mesi dopo la data del rogito, ossia il 23.01.2013; e) condannare la società convenuta al pagamento di € 500,00 per ciascun mese di ritardo nell'esecuzione dei lavori il cui obbligo era stato assunto con la sottoscrizione del verbale di consegna chiavi del
23.01.2013, avendo lo stesso ritardo reso ai coniugi impossibile Controparte_5
abitare l'appartamento; f) accertare e dichiarare che i coniugi non sono Controparte_5 debitori della somma di € 13.600,00 (come risulta da assegno bancario tratto dalla
Banca Mediolanum di pari importo traente sig. , data scadenza Parte_1
30.06.2013, e non pagato, a seguito di sottoscrizione di scrittura privata del 30.12.2012) in quanto i lavori interni eseguiti nell'appartamento di loro proprietà non sono stati eseguiti a regola d'arte e perché nessuna somma a titolo di interessi è dagli stessi dovuta per il ritardo del rogito del definitivo contratto di compravendita, ritardo imputabile alla sola società venditrice.”
Si costituiva in giudizio la società convenuta, contestando le domande degli attori ed eccepiva il difetto di legittimazione attiva di . Parte_1
Con sentenza n. 1643/2019, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva parzialmente la domanda degli attori, condannando la al completamento dei Controparte_1
lavori ed alla eliminazione dei difetti e dei danni causati dalle infiltrazioni, oltre al pagamento dei due terzi delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 6.2.2020, i signori e impugnavano la CP_5 Pt_1
predetta sentenza, lamentando:
pag. 4/14 1. errore di giudizio in relazione al rigetto della domanda sub a), visto che il ritardo nella conclusione del contratto definitivo era imputabile alla società appellata e che il risarcimento era stato richiesto anche per l'inadempimento rispetto alle clausole del contratto preliminare, relative al completamento dei lavori interni ed esterni;
2. travisamento delle prove, non avendo il primo giudice tenuto conto che nel verbale di consegna di gennaio 2013 si fa riferimento ai lavori di sistemazione e finitura previsti nel capitolato d'appalto, ed oggetto di precedenti diffide, tra cui rientravano i lavori di sistemazione esterna e degli impianti interni;
3. l'errata quantificazione del danno risarcibile, visto che l'immobile non era abitabile e che le riparazioni al parquet era dimostrate dalla consulenza tecnica di parte e dalla documentazione prodotta;
4. errore di diritto rispetto al rigetto del danno non patrimoniale;
5. l'immotivato ed irragionevole rigetto della domanda risarcitoria per il ritardo nel completamento dei lavori indicati nel verbale del 23.1.2013;
6. l'errato rigetto della domanda di accertamento della non debenza della somma di €
13.600 per i lavori interni, non eseguiti;
7. la manifesta contraddizione tra proposta conciliativa e sentenza, l'iniquità della regolamentazione delle spese di ctu.
Per questi motivi
, gli appellanti concludevano per la riforma della sentenza impugnata ed insistevano nell'ammissione dei mezzi istruttori.
L'appellata si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e contestando la richiesta di rinnovazione della ctu, mai contestata in primo grado, nonché le richieste istruttorie, mai reiterate nel corso del giudizio di primo grado.
Con ordinanza del 12 marzo 2021 la Corte rigettava la richiesta di ammissione delle prove testimoniali e disponeva supplemento di perizia per verificare il completamento dei lavori relativi agli spazi comuni, nonché – relativamente all'appartamento della
– per accertare l'ultimazione dell'impianto elettrico, la realizzazione a regola CP_5
d'arte di murature interne, tinteggiature e rifiniture come da capitolato, e per accertare se tutto l'appartamento sia o meno abitabile.
Depositata la relazione di perizia integrativa, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza pag. 5/14 dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Anzitutto, si deve ribadire che le richiese istruttorie formulate in primo grado e riproposte con l'atto di citazione in appello sono inammissibili.
Le prove testimoniali articolate tempestivamente dagli appellanti in primo grado erano state ammesse con ordinanza del 17.09.2014 e successivamente revocate con ordinanza del 21.10.2015. L'ammissione delle prove non è stata reiterata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.06.2019, in cui le parti hanno così precisato le conclusioni: “Gli avvocati precisano le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti gli atti e verbali di causa”. Le richieste istruttorie, non espressamente riproposte all'udienza di precisazione delle conclusioni, devono ritenersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello: “La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste
- istruttorie e di merito - definitivamente proposte”. (Cass. civ. sez. III 03/08/2017 n.
19352).
2.1. Il primo motivo d'appello è infondato. La domanda risarcitoria articolata dagli attori, attuali appellanti, era diretta ad ottenere il doppio della caparra confirmatoria, sul presupposto che gli acquirenti avevano subito un danno a causa del ritardo nella stipula del contratto definitivo, e per mancato completamento dei lavori interni ed esterni.
La decisione di prime cure appare priva del lamentato vizio, visto che la caparra confirmatoria ha la funzione di ristorare il danno subito da uno dei contraenti per il caso di mancata stipula del contratto definitivo, e non per il ritardo nella stipula, come chiaramente indicato dall'art. 1385 c.c.
pag. 6/14 Nel caso in esame, non è stato dimostrato che il ritardo sia imputabile all'
[...]
per cui difetta anche il presupposto della richiesta risarcitoria. CP_6
Inoltre, il risarcimento del danno per inadempimento del preliminare non può essere richiesta dopo che le parti abbiano stipulato il contratto definitivo, visto che la nuova pattuizione intervenuta tra le parti sostituisce quella prevista nel preliminare di vendita, quanto all'oggetto ed alla tempistica della stessa.
Ove alla stipula di un contratto preliminare segua, ad opera delle stesse parti, la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta;
tale presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo. (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 12090 del 06/05/2024, Rv.
671486 - 01).
Nel caso in esame, l'atto di compravendita del 30.12.2012 ha superato tutte le previsioni di cui al preliminare del 18.06.2008, tra cui il termine entro il quale il contrato doveva essere stipulato e l'immobile completato e consegnato. Le parti, inoltre, avevano concluso contemporaneamente una scrittura privata in ci si dava atto che gli attori ed odierni appellanti erano debitori della della somma di € Controparte_1
13.600,00 per lavori extra capitolato e per interessi sul mutuo contratto dalla venditrice con il Banco di Napoli sas.
Successivamente, in data 23.1.2013, le parti attestavano che la società appellata avrebbe dovuto completare alcuni lavori specificatamente indicati (fornitura delle porte interne, pitturazione dei balconi, sigillatura deli infissi e riparazione delle infiltrazioni presenti del salone e nello studio).
pag. 7/14 Alla luce di questa documentazione, è evidente che la domanda di risarcimento del danno formulata dai signori e nei termini nelle conclusioni di primo Pt_1 CP_5 grado sub a) non poteva essere accolta, essendo l'inadempimento fondato su accordo superato dalle successive pattuizioni delle parti. L'infondatezza della richiesta è poi ancor più evidente se si tiene in primo piano la quantificazione effettuata dalle parti, ossia il doppio della caparra versata, intendendosi “il danno equiparabile ad oggi alla mancata conclusone dello stesso contratti definitivo, di cui i coniugi CP_5 non hanno goduto alcun effetto”. Verificato, invece, che il contratto definitivo ha certamente avuto l'effetto proprio, ossia il trasferimento della proprietà ed in seguito la consegna del bene, è chiaro che la domanda non poteva che essere rigettata.
2.2 Con il secondo motivo di appello, parte appellante lamenta la errata decisione in merito ai lavori che dovevano essere completati al momento della consegna dell'immobile, come da verbale di consegna del 23.01.2013.
Il giudice di prime cure, infatti, ha escluso il diritto dell'acquirente ad ottenere il completamento dell'impianto elettrico e la verifica delle rifiniture dell'immobile, interne ed esterne, poiché nel verbale di consegna dell'immobile del 23 gennaio 2013 si faceva riferimento soltanto alla sistemazione degli infissi, per cui l'acquirente avrebbe di fatto ammesso che tutti gli altri lavori erano stati eseguiti, ovvero avrebbe rinunciato alla loro esecuzione.
L'appellante ritiene che il richiamo al capitolato d'appalto ed alla lettera di contestazione del 17.12.2022 valga a far rientrare detti lavori nell'impegno assunto al momento della riconsegna, ritenendo erronea la interpretazione della volontà delle parti operata dal giudice di prime cure.
In realtà, nel verbale di consegna dell'immobile la GN , dopo aver dato atto CP_5
dell'avvenuta installazione degli impianti di riscaldamento e della rete idrica, consentiva espressamente l'accesso al proprio appartamento per il completamento dei lavori di sistemazione e rifinitura dell'appartamento come da capitolato d'appalto, segnalati nella missiva del 17.12.2022. Nella predetta missiva nulla si dice rispetto all'impianto elettrico, e le uniche doglianze per rifiniture riguardano le superfici interne, che si assume non essere state trattate perfettamente, la pitturazione dei balconi, nonché alcuni lavori relativi alla sistemazione dello stabile condominiale. Nello stesso verbale si pag. 8/14 specificava, poi, che restavano da completare la pitturazione dei balconi, la sigillatura degli infissi, nonché i lavori relativi alle infiltrazioni per il salone e lo studio.
Nessun accenno agli altri lavori di cui l'appellante lamentava l'inadempimento, che pertanto dovevano ritenersi completati ed accettati alla data della consegna dell'immobile.
Peraltro, le parti concludevano una scrittura privata coeva alla stipula del contratto definitivo, concordando il pagamento di lavori extra capitolato, rispetto ai quali all'atto della consegna dell'immobile a gennaio 2013 non si rinviene alcuna lamentela. Anche nella perizia di parte attrice, cui l'atto di citazione si riporta per la descrizione tecnica dei vizi, non è segnalata la necessità di completamento dell'impianto elettrico, né altri vizi diversi da quelli indicati nel verbale di consegna.
Il supplemento di perizia svolto nel corso del presente grado ha consentito di accertare che l'impianto elettrico era stato completato e che l'appartamento presentavasoltanto i vizi già evidenziati nel corso del giudizio di primo grado, emendabili con le opere oggetto della condanna al risarcimento in forma specifica contenuto nella sentenza impugnata.
La censura relativa alle parti comuni dell'edificio è invece inammissibile: In tema di responsabilità dell'appaltatore per difetti di costruzione di un immobile condominiale, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., la relativa azione, di natura contrattuale, spetta soltanto al committente, ossia ai singoli condòmini, nei cui confronti l'appaltatore si è obbligato, con esclusione della solidarietà attiva, sicché, se ad agire in giudizio è il singolo condòmino, egli, in difetto di un idoneo titolo negoziale preesistente legittimante la rappresentanza comune, può ottenere, con riferimento ai danni delle parti comuni, il risarcimento corrispondente alla sua quota parte sull'intero, spettando invece ai singoli proprietari la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni provocati agli immobili di proprietà esclusiva, con esclusione del litisconsorzio necessario. (cfr.
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11606 del 11/04/2022, Rv. 664386 - 01). Nel caso di specie, l'appaltatore non aveva stipulato alcun accordo con i promittenti acquirenti rispetto al completamento delle parti comuni, visto che il contratto di appalto risulta sottoscritto da altri soggetti, ed anzi nell'art. 6 ultima parte del preliminare di vendita del 2008 le parti convengono che l'eventuale mancata ultimazione delle opere di pag. 9/14 rifinitura delle altre unità immobiliari o delle parti comuni è irrilevante rispetto alla consegna dell'immobile oggetto del preliminare.
Anche in questo caso, nessuna osservazione viene effettuata nell'ambito del contratto di compravendita del definitivo, nella scrittura privata coeva e nel verbale di consegna del
23.1.2013, per cui si deve ritenere che non spetti agli appellanti l'azione contrattuale dedotta. Né si può riqualificare l'azione avanzata dalle parti quale azione risarcitoria per danni alle parti comuni, atteso che nell'atto di citazione originario ed anche nel corso dell'appello i coniugi lamentano proprio l'inadempimento del Controparte_5 contratto d'appalto richiamato nel preliminare per mancato completamento dei lavori e non il risarcimento di danni causati alle parti comuni. E siffatta conclusione non tiene conto delle ulteriori circostanze, che condurrebbero comunque al rigetto della domanda, ossia che il contraente del preliminare è , mentre l'acquirente Parte_1 dell'immobile ed unica condomina è la moglie.
Non può pertanto accogliersi la domanda di condanna relativa ai lavori relativi alle parti comuni dell'edificio.
2.3. Anche il terzo motivo di appello appare infondato. Il danno lamentato da parte appellante al parquet non era accertabile, in ragione dell'intervenuta riparazione al momento del sopralluogo da parte del ctu. La riconducibilità del danneggiamento e alle infiltrazioni e la congruità delle riparazioni non possono essere accertate ex post, per cui il risarcimento di tale voce è stato correttamente negato nella decisione di primo grado.
La necessità di procedere con urgenza alla riparazione del pavimento per non aggravare il danno e rendere abitabile l'appartamento poteva essere soddisfatta ricorrendo ad un accertamento tecnico preventivo, per cristallizzare in tempi rapidi la situazione di fatto nel contraddittorio delle parti, senza pregiudicare il diritto di difesa del danneggiante.
In mancanza di prova della riconducibilità del danno alle infiltrazioni, ossia della prova del nesso di causalità tra spesa asseritamente sostenuta a causa della riparazione e le infiltrazioni, il costo non può essere addebitato al danneggiante. Non è sufficiente a tale fine la mera riproduzione fotografica dello stato dei luoghi e le affermazioni del consulente tecnico di parte. Le affermazioni del ctu si limitano proprio a riscontrare che i danni citati dal consulente di parte attrice, odierna appellante, erano stati riparati, senza pag. 10/14 in alcun modo confermare la consistenza degli stessi e la loro attribuibilità alle infiltrazioni.
Inoltre, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che l'immobile fosse abitabile, sebbene sussistessero le riscontrate infiltrazioni. Le conclusioni sono state ribadite dal consulente tecnico anche nel corso del presente grado di giudizio e sono pienamente condivisibili, in ragione dello stato dei luoghi rappresentato nelle relazioni di perizia, nonché del tipo di lavori da effettuare per ripristinare la salubrità degli ambienti.
2.4. La decisione in merito al rigetto del danno non patrimoniale per il ritardo nella consegna delle chiavi dell'immobile deve essere confermata, essendo infondato l'appello anche per questo motivo.
La sentenza impugnata non afferma che era necessario inserire una clausola penale per il ritardo nella consegna, ma si limita ad osservare che, non avendo le parti previsto un meccanismo di liquidazione preventiva del danno da ritardo, l'esistenza dello stesso deve essere provata.
Si tratta della mera enunciazione delle ordinarie regole dell'onere probatorio, che incombe sulla parte che agisce in giudizio per far valere il proprio diritto.
Prescindendo dalla mancata indicazione di un termine per la consegna (il possesso giuridico era stato trasmesso all'atto della stipula del contratto di compravendita), gli attori avrebbero dovuto indicare quale sia stato il pregiudizio non patrimoniale subito.
Il risarcimento del danno non patrimoniale, nei casi in cui non sia stata provocato da reato, è ricollegato alla interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2043 c.c.
Il danno può essere, pertanto, riconosciuto solo quando il comportamento illecito del convenuto abbia provocato la lesione di interessi costituzionalmente protetti. In queste ipotesi, il giudice, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò,
pag. 11/14 autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti. (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30461 del 26/11/2024, Rv.
672920 - 01). Gli attori non hanno dimostrato che la mancata consegna dell'immobile per tre mesi abbia privato la famiglia del diritto all'abitazione, né che abbia compromesso il diritto alla salute, trattandosi al più di un comportamento che può aver provocato un danno patrimoniale, ovvero la necessità di provvedere ad una diversa sistemazione abitativa con esborso di ulteriori rispetto al prezzo di acquisto.
La giurisprudenza citata dall'appellante è riferita al caso di compromissione della vita familiare in atto nell'alloggio che viene danneggiato, requisito, o espropriato e non certo all'ipotesi di ritardo nell'adempimento della consegna.
2.5. Il quinto motivo di appello si riferisce al rigetto della domanda risarcitoria del danno patrimoniale subito dagli appellanti per il ritardo nel completamento dei lavori indicati nel verbale del 23.1.2013. Anche in questo caso il riferimento alla clausola penale è solo una premessa per chiarire quale sia l'onere probatorio che incombe sugli attori e che non risulta essere sato assolto.
L'immobile è stato consegnato ed era abitabile, sebbene presentasse delle criticità e certamente causasse dei disagi agli attori. Il danno patrimoniale risarcibile, tuttavia, è stato ricollegato dagli attori al mancato godimento del bene, quindi al canone medio di locazione di immobile simile, senza dimostrare che il godimento era impossibile, a fronte di una ctu che chiarisce come vi fossero solo disagi, e senza provare di aver dovuto provvedere ad esborsi ulteriori per migliorare la situazione abitativa o procurarsene una alternativa.
2.6. La corte ritiene privo di vizi il capo della sentenza che rigetta la domanda di accertamento della non debenza della somma di € 13.600,00 per i lavori interni per inadempimento e per il ritardo nella consegna.
Il riconoscimento del debito è avvenuto in data 30.10.2012, ossia quando i lavori extra erano già stati eseguiti, ed in adempimento gli acquirenti avevano già consegnato un assegno, successivamente protestato. Non vi sono somme da opporre in compensazione, in quanto gli acquirenti hanno chiesto l'adempimento del contratto e l'eliminazione dei vizi e non la riduzione del prezzo. L'eccezione di inadempimento varrebbe dunque solo a paralizzare l'eventuale esigibilità delle somme sino alla eliminazione dei vizi sino a pag. 12/14 concorrenza del valore stimato degli stessi, ma certo non ad accertare che le somme non sono dovute.
2.7 Privo di pregio è poi l'ultimo motivo di appello. Anzitutto, è irrilevante la contraddizione tra proposta conciliativa e sentenza, non potendosi tradurre in un vizio di quest'ultima.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, non si riscontra alcuna illogicità o iniquità, tenuto conto che la sentenza ha accolto parzialmente solo una delle numerose domande della domanda formulate dagli attori. La compensazione parziale delle spese di lite comporta che le spese di ctu, che fanno parte delle spese di giudizio ma non sono state anticipate totalmente dalla parte attrice, possano essere poste parzialmente a carico di questa. La misura della compensazione e della quota posta a carico degli attori appare del tutto coerente con l'accoglimento parziale della domanda.
3. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del
2022, per le cause di valore indeterminabile di complessità media: contrariamente a quanto indicato dagli appellanti, la domanda sub 1) è di € 70.000,00, quella sub 2) è indeterminabile, quella sub 3) è indeterminabile, quella sub 4) € 10.000,00, quella sub
5) in determinabile, quella sub 6 €13.600,00.
Appare congruo liquidare la somma di € 7.922,00 per compensi, tenendo conto dell'attività istruttoria volta nel presente grado, secondo i parametri di seguito indicati: €
1.259,00 per la fase di studio, € 833,00 per la fase introduttiva, € 3.686,00 per la fase di trattazione, € 2.144,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Locri n.
[...] Parte_2
1643/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello;
pag. 13/14 2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.922,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 22/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 14/14