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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1116/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4073/2025 depositato il 15/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioia Tauro - Via Trento 89013 Gioia Tauro RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2577 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti del COMUNE di GIOIA TAURO, avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, relativa a TARI 2016, eccependo l'intervenuto pagamento del tributo, il precedente annullamento con sentenza di questa Corta del preavviso di fermo per il medesimo motivo e la prescrizione del credito.
L'ente locale è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, il ricorso è fondato per intervenuto pagamento del tributo.
Questa Corte, con sentenza n. 4768/2024 ha già annullato precedente preavviso di fermo per il medesimo motivo, sicché sul punto si è formato il giudicato.
In ogni caso, il ricorrente anche in questa sede ha documento l'avvenuto pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, condannando la parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 500,00 per compenso, oltre contributo unificato, rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e
CPA (come per legge), in favore di parte ricorrente.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4073/2025 depositato il 15/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioia Tauro - Via Trento 89013 Gioia Tauro RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2577 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti del COMUNE di GIOIA TAURO, avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, relativa a TARI 2016, eccependo l'intervenuto pagamento del tributo, il precedente annullamento con sentenza di questa Corta del preavviso di fermo per il medesimo motivo e la prescrizione del credito.
L'ente locale è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, il ricorso è fondato per intervenuto pagamento del tributo.
Questa Corte, con sentenza n. 4768/2024 ha già annullato precedente preavviso di fermo per il medesimo motivo, sicché sul punto si è formato il giudicato.
In ogni caso, il ricorrente anche in questa sede ha documento l'avvenuto pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, condannando la parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 500,00 per compenso, oltre contributo unificato, rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e
CPA (come per legge), in favore di parte ricorrente.