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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/12/2024, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
n. 1150 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA in relazione al procedimento civile iscritto al n. 1150/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
(RG) in via Castiglia n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Galazzo, giusta procura in atti,
-ricorrente- nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Pozzallo (RG) nella via Castiglia n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grillo, giusta procura in atti,
- resistente -
RILEVATO E RITENUTO CHE
- Con ricorso depositato il 24/4/2024 - premettendo che dall'unione con Parte_1
erano nati i figli (4/6/2013) e (3/11/2018) e che, a seguito Controparte_1 Per_1 Per_2 dell'interruzione della convivenza more uxorio, il Tribunale di Ragusa, con decreto reso in data 1/7/2022 nel proc. n. 1774/2021 R.G., aveva disposto l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, il loro collocamento presso la madre nella casa familiare di Pozzallo nella via Castiglia n. 4 a quest'ultima assegnata, i tempi e modi di frequentazione dei figli da parte del padre– ha chiesto la modifica della predetta regolamentazione con l'ampliamento dei tempi di frequentazione dei figli da parte del padre e la revoca, con rilascio immediato, dell'assegnazione della casa familiare, stante l'allontanamento dalla stessa da parte della resistente;
- con memoria del 12/7/2024 si è costituita in giudizio contestando le deduzioni Controparte_1
di controparte, ma rendendosi disponibile a rilasciare la casa familiare successivamente al
31/12/2024; ha chiesto, inoltre, il rigetto del ricorso di per l'ampliamento dei Parte_1
tempi di frequentazione dei figli, in considerazione del mancato rispetto da parte del ricorrente di quanto stabilito dal decreto del Tribunale di Ragusa sul punto;
in via subordinata ha aderito all'ampliamento dei tempi del diritto di visita del padre per tutti i giorni infrasettimanali;
- nelle more del giudizio le parti sono addivenute ad un accordo ed hanno depositato in data
9/9/2024 note congiunte nelle quali hanno concordato la modifica della regolamentazione dei rapporti genitori-figli, siccome statuita con decreto di accoglimento del Tribunale di Ragusa pubblicato il 20/07/2022, alle seguenti condizioni:
“1) assume l'obbligo di rilasciare la casa di via Castiglia n. 4, in Pozzallo, Controparte_1
di proprietà esclusiva di , entro e non oltre la data del 30 settembre 2024; alla Parte_1
stessa è tuttavia riconosciuto il diritto di prelevare, nella circostanza, il mobile camera da letto;
2) consente che l'assegno familiare corrisposto dall'INPS sia erogato, nella Parte_1
sua interezza, in favore di ; Controparte_1
3) confermare le modalità di collocazione, di visita e di prelievo dei minori, in favore di Pt_1
, nelle giornate e negli orari già fissati dal Tribunale con decreto 1.7.2022 in seno al
[...] proc. civ. iscritto al nr. 1774/2021 R.G., fermo l'obbligo del predetto di riportarli presso
l'abitazione di , salve eventuali eccezioni o impedimenti da comunicarsi Controparte_1
tempestivamente;
4) consentire ai nonni paterni, per l'ipotesi di impedimento di , segnatamente Parte_1
per motivi di lavoro, e previa intesa con , di vedere e di avere con loro i Controparte_1 minori, nell'ambito degli stessi giorni ed orari già riservati a;
Parte_1
5) Per quant'altro restano ferme le statuizioni contenute nel citato decreto dell'1.7.2022 del
Tribunale”;
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 21/10/2024, entrambe le parti hanno insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui all'accordo sottoscritto.
Il P.M. in sede cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto. Ciò detto, la controversia può senz'altro essere decisa alle condizioni richieste congiuntamente dalle parti e riportate in dispositivo, in quanto non contrarie agli interessi dei figli, né a norme di legge.
Essendo, infine, la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede:
Omologa le condizioni concordate, intendendole qui trascritte e provvedendo in conformità alle stesse.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 26.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA in relazione al procedimento civile iscritto al n. 1150/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
(RG) in via Castiglia n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Galazzo, giusta procura in atti,
-ricorrente- nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Pozzallo (RG) nella via Castiglia n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grillo, giusta procura in atti,
- resistente -
RILEVATO E RITENUTO CHE
- Con ricorso depositato il 24/4/2024 - premettendo che dall'unione con Parte_1
erano nati i figli (4/6/2013) e (3/11/2018) e che, a seguito Controparte_1 Per_1 Per_2 dell'interruzione della convivenza more uxorio, il Tribunale di Ragusa, con decreto reso in data 1/7/2022 nel proc. n. 1774/2021 R.G., aveva disposto l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, il loro collocamento presso la madre nella casa familiare di Pozzallo nella via Castiglia n. 4 a quest'ultima assegnata, i tempi e modi di frequentazione dei figli da parte del padre– ha chiesto la modifica della predetta regolamentazione con l'ampliamento dei tempi di frequentazione dei figli da parte del padre e la revoca, con rilascio immediato, dell'assegnazione della casa familiare, stante l'allontanamento dalla stessa da parte della resistente;
- con memoria del 12/7/2024 si è costituita in giudizio contestando le deduzioni Controparte_1
di controparte, ma rendendosi disponibile a rilasciare la casa familiare successivamente al
31/12/2024; ha chiesto, inoltre, il rigetto del ricorso di per l'ampliamento dei Parte_1
tempi di frequentazione dei figli, in considerazione del mancato rispetto da parte del ricorrente di quanto stabilito dal decreto del Tribunale di Ragusa sul punto;
in via subordinata ha aderito all'ampliamento dei tempi del diritto di visita del padre per tutti i giorni infrasettimanali;
- nelle more del giudizio le parti sono addivenute ad un accordo ed hanno depositato in data
9/9/2024 note congiunte nelle quali hanno concordato la modifica della regolamentazione dei rapporti genitori-figli, siccome statuita con decreto di accoglimento del Tribunale di Ragusa pubblicato il 20/07/2022, alle seguenti condizioni:
“1) assume l'obbligo di rilasciare la casa di via Castiglia n. 4, in Pozzallo, Controparte_1
di proprietà esclusiva di , entro e non oltre la data del 30 settembre 2024; alla Parte_1
stessa è tuttavia riconosciuto il diritto di prelevare, nella circostanza, il mobile camera da letto;
2) consente che l'assegno familiare corrisposto dall'INPS sia erogato, nella Parte_1
sua interezza, in favore di ; Controparte_1
3) confermare le modalità di collocazione, di visita e di prelievo dei minori, in favore di Pt_1
, nelle giornate e negli orari già fissati dal Tribunale con decreto 1.7.2022 in seno al
[...] proc. civ. iscritto al nr. 1774/2021 R.G., fermo l'obbligo del predetto di riportarli presso
l'abitazione di , salve eventuali eccezioni o impedimenti da comunicarsi Controparte_1
tempestivamente;
4) consentire ai nonni paterni, per l'ipotesi di impedimento di , segnatamente Parte_1
per motivi di lavoro, e previa intesa con , di vedere e di avere con loro i Controparte_1 minori, nell'ambito degli stessi giorni ed orari già riservati a;
Parte_1
5) Per quant'altro restano ferme le statuizioni contenute nel citato decreto dell'1.7.2022 del
Tribunale”;
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 21/10/2024, entrambe le parti hanno insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui all'accordo sottoscritto.
Il P.M. in sede cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto. Ciò detto, la controversia può senz'altro essere decisa alle condizioni richieste congiuntamente dalle parti e riportate in dispositivo, in quanto non contrarie agli interessi dei figli, né a norme di legge.
Essendo, infine, la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede:
Omologa le condizioni concordate, intendendole qui trascritte e provvedendo in conformità alle stesse.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 26.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti