Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 30 luglio 2016 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 luglio 2016 |
Commentari • 30
- 1. l'esenzione per le operazioni di cartolarizzazioneSarazotta · https://www.dirittobancario.it/ · 4 marzo 2025
- 2. SMD: impatto sul mercato italiano delle cartolarizzazioniDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 30 settembre 2025
- 3. La riforma della giustizia tributaria: una sfida epocaleLanfranco Maria Tenaglia · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
1. Premessa La giustizia tributaria rappresenta un pilastro imprescindibile del nostro sistema economico e sociale. Ogni anno, le Corti di giustizia trattano migliaia di controversie, il cui valore complessivo supera i 40 miliardi di euro, pari a circa due punti percentuali del PIL. La riforma della giustizia tributaria ha rappresentato un punto di svolta storico per il nostro sistema. L'introduzione del magistrato tributario professionale, sancita dalla legge 130 del 2022, ha segnato l'avvento di una nuova era, dando vita quella che possiamo ormai a tutti gli effetti considerare la quinta magistratura nel nostro ordinamento. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, sin dal …
Leggi di più… - 4. La lenta partenza della riforma della giustizia tributaria e la necessità di cambiarne l’inerzia - EditorialeEnrico Manzon · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 5. Una “cassazione speciale” da affiancare alla cassazione ordinaria: brevi appunti sull’idea di una Corte di giustizia tributaria centraleEnrico Manzon Francesco Pistolesi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Giurisprudenza • 308
- 1. Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 15066Provvedimento: N. SENT N. GA N. CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3706 Ruolo Generale dell'anno 2020 e trattenuta in decisione all'udienza del 16 aprile 2025, vertente TRA (c.f. con sede legale a Milano, in Parte_1 P.IVA_1 viale Majno n. 45), in persona del legale rappresentante, e per essa, quale procuratore speciale, (già (c.f. ; con sede legale a CP_1 CP_2 P.IVA_2 Verona, in viale dell'Agricoltura n. 7), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata …Leggi di più...
- art. 58 TUB·
- art. 1414 c.c.·
- simulazione assoluta·
- fideiussione·
- art. 2901 c.c.·
- pregiudizio creditorio·
- onere della prova·
- azione revocatoria·
- cessione in blocco crediti·
- legittimazione ad agire
- 2. Trib. Termini Imerese, sentenza 03/02/2025, n. 143Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE in composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 2078/2021 R.G.N. (cui sono stati i fascicoli N.G.N. 2079/2021, 2080/2021 e 2082/2021) promossa da , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per Parte_1 essa, quale mandataria , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Avellone, giusta procura in atti; -PARTE ATTRICE - contro , C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Battaglia; CP_1 C.F._1 , C.F.: , rappresentato e difeso congiuntamente e …Leggi di più...
- art. 295 c.p.c.·
- iscrizione albo art. 106 T.U.B.·
- art. 58 T.U.B.·
- cartolarizzazione crediti·
- sospensione procedura esecutiva·
- legittimazione attiva·
- cessione crediti in blocco·
- nullità civilistica·
- onere della prova·
- rilevabilità d'ufficio
- 3. Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 3395Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Federica d'Ambrosio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al nr. 4829/2023 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, vertente TRA in persona del leg. rapp.te p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Grimaldi presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla Via Santa Teresa n. 23, giusta procura in atti; ATTRICE E e per essa, quale procuratrice speciale la Controparte_1 [...] in persona del procuratore speciale p.t., Controparte_2 rappresentata …Leggi di più...
- prova della cessione del credito·
- art. 4 legge n. 130/1999·
- art. 58 T.U.B.·
- interessi anatocistici·
- art. 474 c.p.c.·
- mutuo fondiario·
- opposizione a precetto·
- ammortamento alla francese·
- art. 615 c.p.c.·
- mutatio libelli·
- titolo esecutivo·
- cessione in blocco
- 4. Trib. Teramo, sentenza 03/02/2025, n. 122Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza Pedullà, all'udienza del 3 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3325 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, vertente tra (C.F.: , residente a [...]del Parte_1 C.F._1 Tronto (TE) - frazione Villa Passo, elettivamente domiciliato a Teramo, in via dei Mille, n. 25, presso e nello studio dell'Avv. Carla Natali, nonché presso gli indirizzi di p.e.c. “ e …Leggi di più...
- art. 624 c.p.c.·
- art. 58 T.U.B.·
- sospensione esecuzione·
- usura contrattuale·
- mutuo fondiario·
- art. 616 c.p.c.·
- legittimazione attiva·
- tasso soglia usura·
- traditio del denaro·
- TAEG/ISC·
- opposizione all'esecuzione·
- art. 615 c.p.c.·
- titolo esecutivo·
- cessione in blocco
- 5. Trib. Bologna, sentenza 25/08/2025, n. 2169Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di primo grado n. 13793/2023 R.G. promossa da (C.F. (avv. Ioana Cristina Cisman, Parte_1 C.F._1 rinunciante al mandato come da dichiarazione depositata il 26 febbraio 2024); - ATTORE OPPONENTE contro (C.F. e P IVA , con sede legale a EG Veneto (TV), via Controparte_1 P.IVA_1 Vittorio Alfieri 1, e per essa con sede a AN, via Controparte_2 Valtellina n. 15/17 (C.F. e P IVA ), qui rappresentata da P.IVA_2 [...] in forza di procura speciale del …Leggi di più...
- procura alle liti·
- prescrizione del credito·
- estinzione esecuzione forzata·
- opposizione tardiva a decreto ingiuntivo·
- art. 616 c.p.c.·
- cessione del credito in blocco·
- legittimazione attiva·
- nullità clausole abusive·
- art. 96 c.p.c.·
- opposizione all'esecuzione
Versioni del testo
- Art. 1. Rapporti tra lo Stato
e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai 1. I rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 27 giugno 2015.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Art. 2. Autonomia dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai 1. La Repubblica da' atto dell'autonomia dell'IBISG, liberamente organizzato secondo i propri ordinamenti e disciplinato dal proprio statuto.
2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili della persona garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'IBISG, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell'IBISG con la Soka Gakkai internazionale, con sede in Giappone - Tokyo. - Art. 3.
Liberta' religiosa
1. La Repubblica riconosce all'IBISG la piena liberta' di svolgere la sua missione religiosa, spirituale, educativa, culturale e umanitaria.
2. E' garantita all'IBISG, agli organismi da esso rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena liberta' religiosa, di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.