Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 30 luglio 2016 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 luglio 2016 |
Commentari • 30
- 1. La lenta partenza della riforma della giustizia tributaria e la necessità di cambiarne l’inerzia - EditorialeEnrico Manzon · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
1. Una partenza al rallentatore La legge 130 del 2022, recante Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari, a pochi mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sta muovendo i primi passi. Lentamente, molto lentamente. Prorogati, con il decreto legge milleproroghe 2022, i termini di “pensionamento” dei giudici tributari più anziani di età anagrafica (parecchi dei quali in ruoli direttivi o semidirettivi), entrate in vigore alcune misure processuali, alla data del 14 febbraio 2023 sono alfine scaduti i termini del bando per l'opzione dei giudici tributari “togati”. Risultato: 37 optanti, poco più di un terzo. Un risultato ampiamente insoddisfacente. Ma è una “falsa …
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Giurisprudenza • 309
- 1. Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 3395Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Federica d'Ambrosio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al nr. 4829/2023 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, vertente TRA Parte_1 in persona del leg. rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Grimaldi presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla Via Santa Teresa n. 23, giusta procura in atti; ATTRICE E Controparte_1 [...] e per essa, quale procuratrice speciale la Controparte_2 in persona del procuratore speciale p.t., …Leggi di più...
- prova della cessione del credito·
- art. 4 legge n. 130/1999·
- art. 58 T.U.B.·
- interessi anatocistici·
- art. 474 c.p.c.·
- mutuo fondiario·
- opposizione a precetto·
- ammortamento alla francese·
- art. 615 c.p.c.·
- mutatio libelli·
- titolo esecutivo·
- cessione in blocco
Versioni del testo
- Art. 1. Rapporti tra lo Stato
e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai 1. I rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 27 giugno 2015.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Art. 2. Autonomia dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai 1. La Repubblica da' atto dell'autonomia dell'IBISG, liberamente organizzato secondo i propri ordinamenti e disciplinato dal proprio statuto.
2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili della persona garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'IBISG, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell'IBISG con la Soka Gakkai internazionale, con sede in Giappone - Tokyo. - Art. 3.
Liberta' religiosa
1. La Repubblica riconosce all'IBISG la piena liberta' di svolgere la sua missione religiosa, spirituale, educativa, culturale e umanitaria.
2. E' garantita all'IBISG, agli organismi da esso rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena liberta' religiosa, di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.