Articolo 782 del Codice della navigazione
Articolo 781Articolo 783
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21 aprile 1942
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21 ottobre 2005
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29 maggio 2006
Art. 782.
(( (Oneri di servizio pubblico e servizi aerei di interesse regionale o locale).)) ((L'imposizione di oneri di servizio pubblico e' effettuata secondo le vigenti disposizioni comunitarie.

I servizi pubblici di trasporto aereo di interesse esclusivamente regionale o locale sono disciplinati dalle regioni interessate.))
Entrata in vigore il 29 maggio 2006
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