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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/11/2025, n. 2169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2169 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 2042/2025 R.G.
UDIENZA 6/11/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che l'Avv. Francesca Rossi, per le ricorrenti, ha depositato nota
21/10/2025 in cui si segnala “(…) DICHIARA di rinunciare agli atti del giudizio iscritto al n. 2042/2025 di R.G. del Tribunale di Velletri per intervenuta cessazione della materia del contendere, chiedendo che
l'Ill.mo Giudice adito Voglia dichiarare l'estinzione del processo con compensazione delle spese (…)”;
- che pertanto il procedimento va deciso;
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 8.30;
- che, alle ore 9.50, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso, il Giudice, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 6/11/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281 sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2042, Ruolo Generale
dell'anno 2025, all'udienza del 6/11/2025, a trattazione scritta, con lettura del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
ed rappresentate e difese Parte_1 Parte_2
dall'Avv. Francesca Rossi, in forza di procura in atti;
ricorrente
E
; Controparte_1
resistente contumace
OGGETTO: CANCELLAZIONE DI IPOTECA;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L.
69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali. Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle domande, si rinvia al ricorso e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Le ricorrenti ed convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio , allegando e concludendo: Controparte_1
“(…) - Voglia l'On. Tribunale adito, previo accertamento dell'assenso espresso da parte della resistente, ordinare all'Agenzia delle Entrate -
Ufficio Provinciale di Roma - Territorio - Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Velletri di provvedere alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta al n. reg. gen. 550 - reg. part. 118 del 01.02.2008, contro il Sig. ed a favore di con Controparte_2 Controparte_3 esonero di responsabilità a carico del SE (…)”.
Nessuno si costituiva per Controparte_1
La causa era istruita con produzione documentale, mentre era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
La causa, a fronte della presentazione da parte delle ricorrenti di istanza di cessazione della materia del contendere, va decisa con la
Pagina 3 Dott. Renato Buzi presente sentenza pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies
c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023, Cass. 32358/2023,
Cass. 13176/2024, Cass. 17587/2024).
In particolare, parte ricorrente ha concluso per la cessazione della materia del contendere, deducendo quanto di seguito:
“(…) DICHIARA di rinunciare agli atti del giudizio iscritto al n.
2042/2025 di R.G. del Tribunale di Velletri per intervenuta cessazione della materia del contendere, chiedendo che l'Ill.mo Giudice adito Voglia dichiarare l'estinzione del processo con compensazione delle spese (…)”
(cfr. nota depositata il 21/10/2025 dalle ricorrenti;
v. anche note di trattazione scritta 5/11/2025).
Pagina 4 Dott. Renato Buzi Ne discende che si è verificata la cessazione della materia del contendere riguardo alla domanda azionata dalle per la Parte_1 motivazione sopra espressa.
Stante origine e natura della controversia, qualità dei soggetti in causa, comportamento processuale delle parti, l'esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni determinante d decisioni altalenanti dipendenti dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente, ricorre l'ipotesi contemplata dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda proposta da ed nei confronti di Parte_1 Parte_2
, per le ragioni espresse in motivazione;
Controparte_1
- compensa le spese di lite.
Velletri, 6/11/2025
Il Giudice
Dott. Renato Buzi
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