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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/09/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 112 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. , con l'avv. BASILE
[...] C.F._1
VINCENZO; ricorrente contro
(c.f. ) contumace;
CP_1 P.IVA_1
resistente avente ad oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - CP_1
Inpdai - Enpals, etc.
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 2 , con ricorso ex art. 442 e 445 bis c.p.c., Parte_1
ha contestato le conclusioni raggiunte dal c.t.u. in seno al procedimento per a.t.p., chiedendo l'accertamento in capo a sé della riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini ai fini dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della l.
222/1984).
L' non si è costituito. CP_1
Il c.t.u. nominato nel presente procedimento ha così concluso: “Dai dati clinici e dai documenti sanitari esaminati ritengo che la sig.ra
[...]
nata in [...] il [...], per le affezioni Parte_1
riscontrate non presenta una riduzione della sua capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti le sue attitudini (art.1 Legge
222/84)”.
Parte ricorrente non ha contestato tali conclusioni, limitandosi a non prestarvi acquiescenza.
Ne deriva la necessità di recepire in questa sede le conclusioni del c.t.u., che appaiono esenti da vizi logici, con conseguente rigetto del ricorso.
Non occorre provvedere sulle spese stante la contumacia dell' . Le CP_1
spese di c.t.u. vanno poste a carico dell' avendo la ricorrente reso CP_2
dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. (C. 16515/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso e pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
23/09/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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