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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 26/01/2024, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1912/2019 avente ad oggetto: “solo danni a cose”
TRA
( con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Eustachio Walter EL ( ) C.F._2
CONTRO
- contumace CP_1
NONCHÉ
(c.f. e p.iva. in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore con l'Avv. Rocco Luigi
Ditaranto ( ) C.F._3
*****
All'udienza del 13.07.2023, trattata in forma cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza depositate che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni anche in senso istruttorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati dalla legge n. 69/09), senza
1 l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio la e per Controparte_3 CP_1
sentire dichiarare quest'ultimo unico ed esclusivo responsabile del sinistro stradale consumatosi in data 15 febbraio 2019, alle ore 13,20, lungo la SS
665, all'altezza dello svincolo per Via La Martella e, per l'effetto, condannare la compagnia assicuratrice al risarcimento del danno differenziale ovvero al pagamento della somma di euro 29.992,00 a titolo di risarcimento per i danni materiali cagionati alla propria autovettura
BMW Serie 6 Gran Turismo targata FL704ET (Pol. n. 153752770), euro
3.037,06, quali interessi versati in ragione del contratto di finanziamento concluso per l'acquisto del veicolo e, infine, euro 1.581,12 quale corrispettivo per il deposito del veicolo presso la carrozzeria EL
(cfr. doc. 8).
A fondamento della pretesa, è stata allegata l'esclusiva responsabilità del conducente e proprietario dell'autotreno il quale, fermo sul lato destro della strada, avrebbe repentinamente intrapreso una vietata manovra di svolta a sinistra, senza azionare l'indicatore di direzione, con l'intento di imboccare contromano lo svincolo che si trovava più avanti sul lato sinistro della carreggiata, così impattando il veicolo dell'attore sulla fiancata laterale destra nel mentre sorpassava.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 21.01.2020, si è costituita la compagnia la quale, contestando la domanda CP_3
attorea sia in ordine all'an che al quantum, ne ha chiesto il rigetto.
Il convenuto è rimasto contumace. CP_1
2 Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Ai fini del decidere, prima di entrare in medias res, appare opportuno premettere una considerazione processuale di carattere istruttorio e ciò anche alla luce delle richieste in tal senso riproposte dalla difesa attorea in sede conclusionale.
Il terzo trasportato è sempre incapace di rendere testimonianza a prescindere dal fatto che sia stato, o meno, risarcito: la Corte regolatrice, con la sentenza n. 19121 del 2019, ha avuto, infatti, modo di precisare che “la vittima di un sinistro stradale ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone.
Infatti, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che come ripetutamente affermato da questa Corte sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del c.d. “diritto quesito”, quando non siano stati prevedibili al momento dell'adempimento o della rinuncia”. Deve, pertanto, opinarsi nel senso dell'incapacità del teste , terzo trasportato, dato che lo Testimone_1
stesso, come si evince dalla contestazione amichevole di incidente prodotta in atti (cfr. p. 2, allegato sub 3, di parte attrice), ha patito lesioni in conseguenza del sinistro per cui è causa. Di conseguenza, non possono essere provate per mezzo del testimone sopra citato le circostanze articolate nei capitoli di prova n. 3 e n. 5 ovvero che l'autotreno fosse in sosta lungo la SS 665 e che il conducente dello stesso non avesse azionato gli indicatori di direzione al fine di indicare se intendeva riprendere la
3 marcia.
Per quanto attiene, invece, alla mancata presentazione del convenuto contumace a rendere l'interrogatorio formale, si osserva quanto segue.
In primis, chi scrive - che non è il giudice che ha curato l'istruttoria né che ha redatto il verbale dell'udienza del 6.10.2021 - non è in grado di verificare se l'ordinanza che ha ammesso l'interrogatorio formale del convenuto contumace sia stata correttamente notificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 292 c.p.c. dato che, del documento mostrato in udienza (cfr. verbale suindicato), non è rinvenibile il deposito telematico che il difensore dell'attore aveva riservato di effettuare. Di conseguenza, non essendo il sottoscritto il Magistrato a cui il documento è stato mostrato e non rinvenendolo negli atti, non si è nelle condizioni di poter verificare il rispetto di quanto prescritto dall'articolo 292 c.p.c. al fine di far discendere ogni conseguenza ex articolo 232 c.p.c. anche perché sul punto, nulla è espressamente enucleato nel verbale d'udienza. Peraltro, pur se si volesse per absurdum dare per acquisita la regolarità della notificazione, non per questo, in casu, si potrà ritenere che i fatti dedotti siano stati ammessi. Secondo la Cassazione, infatti, “in tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (cfr. Cass.
9436/2018).
A ben vedere, l'art. 232 cod. proc. civ. - a differenza dell'effetto automatico di "ficta confessio" previsto dall'abrogato art. 218 del precedente codice di rito - riconnette a tale comportamento soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a
4 favore dell'avversa tesi processuale, prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova".
Orbene, nel caso portato all'attenzione di chi scrive, vi è un documento: id est la contestazione amichevole di incidente redatta proprio da chi l'interrogatorio doveva rendere, nella quale non risultano barrate le caselle n. 1 (in fermata o in sosta) e n. 2 (ripartiva dopo una sosta): ne consegue che non si può far discendere dalla mancata presentazione dell'interrogando la prova circa il fatto che il veicolo fosse in sosta, atteso che chi quell'interrogatorio doveva rendere e chi lo ha invocato, nel procedere alla redazione del documento di contestazione amichevole, non hanno barrato la casella relativa alla circostanza che il veicolo fosse in sosta. Pertanto, valutato ogni altro elemento, non si può riconnettere al mancato interrogatorio formale l'effetto di una fictio confessio.
Deve, pertanto, opinarsi nel senso che l'istruttoria, al contrario di quanto affermato dalla difesa attorea, non ha permesso di ritenere provata la circostanza della sosta del veicolo, né è risultato in alcun modo provato che il conducente dell'autocarro non avesse azionato l'indicatore di direzione. Tali elementi, poi, non possono nemmeno considerarsi provati ex articolo 115 c.p.c. dato che, nella specie, l'unica parte a conoscenza dei fatti, la quale poteva contestare la ricostruzione in fatto enucleata dalla difesa attorea, è rimasta contumace;
sul punto si rileva che la compagnia di assicurazione non può in nessun modo contestare la dinamica del sinistro. L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste, infatti, soltanto per i fatti noti alla parte (cfr. Cass. 2174/2021) e tali non sono le circostanze del sinistro per la compagnia di assicurazione che non era presente in loco.
Deve, poi, essere evidenziato che alcun rilievo assume l'assunzione di
5 colpa del danneggiante - di cui si dubita, peraltro, che possa sic et simpliciter essere opposta alla terza compagnia assicuratrice - dato che la stessa non può avere valore confessorio rispetto all'ammissione che un determinato evento possa essere ascritto a propria colpa, qualora venga in rilievo un giudizio a formare il quale concorrono - come nella specie - valutazioni di ordine giuridico (cfr. Cass. 6059/1990; Cass. 3075/1995;
Cass. 10311/2006).
Ciò premesso a livello istruttorio, si osserva come nel caso portato all'attenzione del Tribunale venga in rilievo la disciplina prevista dall'articolo 2054, c. 2, c.c. secondo cui “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
In merito, deve precisarsi che soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Il concorso di colpa può essere escluso, infatti, quando il conducente abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era, da parte sua, una reale possibilità di evitare l'incidente. Per contro, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista, ma richiede il positivo accertamento, in concreto, dell'assenza di ogni possibile addebito (cfr. Cass. 15152/2023;
Cass. 24860/2010; Cass. 3193/2006; Cass. 477/2003; Cass.
5671/2000).
6 Tracciate le suindicate coordinate esegetiche, si rileva come la presenza dell'enorme mezzo sul lato destro della carreggiata che occupava quasi per intero l'unica corsia di marcia, imponesse, in un tratto di strada gravato - in prossimità di incrocio - dal limite di velocità pari a 60 km/h e dal divieto di sorpasso (cfr. fotografia n. 25 in all. sub 3), una guida da parte dell'attore oltremodo cauta e moderata. Che il sinistro sia avvenuto in prossimità di un incrocio, in un tratto caratterizzato dal limite di velocità sopra indicato, e che vi fosse un divieto di sorpasso sono elementi pacifici e non contestati.
In tali condizioni, il sig. avrebbe dovuto far uso del segnalatore Pt_1
acustico, ovvero dei segnali luminosi, e procedere in maniera tale da poter prevenire ed evitare le conseguenze di qualsivoglia manovra - pur incauta - del mezzo antagonista. Infatti, benché in presenza di un'infrazione grave, quale la mancata precedenza, sia alquanto agevole attribuire la responsabilità ad uno dei conducenti, non per questo il giudice può ritenersi dispensato dal verificare anche il comportamento dell'altro al fine di scrutinare se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista o meno un concorso di colpa nella determinazione dell'evento.
A tal fine è importante osservare come la difesa attorea non abbia allegato, prima che spirassero le preclusioni assertive, di aver, comunque, fatto uso del segnalatore acustico ovvero dei segnali luminosi nel compiere, per necessità, la manovra di sorpasso vietata: ne consegue che deve ritenersi processualmente acquisito il dato circa il fatto che tali accorgimenti non siano stati utilizzati (non si può, infatti, provare ciò che non è stato tempestivamente allegato). Tale circostanza depone a sfavore dell'attore dato che su di lui grava l'onere della prova liberatoria. Che, nella circostanza, non solo fosse possibile ma anche doveroso far uso di
7 tali dispositivi, lo si ricava dall'articolo 156 del Codice della Strada secondo cui, al fine di evitare incidenti, è consentito l'uso di tali strumenti. Ciò detto si evidenzia quanto segue.
È mancata, nella fattispecie, la prova circa il fatto che l'autotreno fosse in sosta e che il suo conducente, nel riprendere la marcia non avesse fatto uso dei segnalatori (cfr. supra). Tale circostanza è assai importante ai fini dello scrutinio circa la prova liberatoria laddove si consideri che CP_1
tali accorgimenti avesse usato, il sorpasso sarebbe stato assai
[...]
imprudente. Deve, poi, osservarsi come, benché si riscontri un grado di significativa e assai biasimevole imprudenza in capo al convenuto contumace che ha mancato di dare la precedenza all'altro veicolo nel compiere una manovra vietata (con imbocco di una strada contro il suo senso di marcia), è pur vero che non è possibile predicare l'irreprensibilità del comportamento dell'attore. Si evidenzia, infatti, che qualora fosse stato necessario - così come appare - eseguire la manovra di sorpasso, pur vietata, con una velocità che garantisse nel contempo la sicurezza del sorpasso e lo sgombero della carreggiata, l'attore avrebbe, comunque, dovuto utilizzare il segnalatore acustico, o quanto meno, i segnali luminosi, al fine di richiamare l'attenzione del conducente antagonista per evitare ogni impatto.
Appare al riguardo opportuno ribadire che, secondo quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza, in caso di scontro tra veicoli, la violazione dell'obbligo di dare la precedenza, non esclude di per sé la responsabilità, ex art. 2054, comma 2, c.c., del conducente del veicolo privilegiato, di cui occorre esaminare la condotta essendo anch'egli tenuto al rispetto della prudenza generica e del dovere specifico di tenere una velocità particolarmente moderata al fine di evitare gli effetti di comportamenti imprudenti ed incauti di altri veicoli, compresi
8 quelli del conducente che non accordi la prescritta precedenza. Nella fattispecie, dinanzi alla necessità di liberare lo svincolo con una certa sollecitudine, sarebbe stato necessario far uso dei segnalatori (acustico e luminosi) per mettere in guardia il conducente dell'autotreno. Invero, ciò deve ritenersi non avvenuto (cfr. supra), così come deve ritenersi presuntivamente acquisito il dato che la velocità di sorpasso non fosse congrua alle circostanze di tempo e di luogo specie se si consideri il mancato uso dei dispositivi previsti dall'articolo 156 del codice della strada. Deve, infine, ritenersi che la velocità del sorpasso fosse tale da non consentire l'immediato arresto del veicolo specie se si considerano i significati danni riportati del tutto incompatibili con una velocità moderata (cfr. fotografie in atti, sub 3, difesa convenuta da cui si evince anche lo scoppio degli airbags).
Ai fini del decidere è, infine, importante predicare come non si riscontri alcuna imprevedibilità nel comportamento del conducente dell'autocarro atteso che, in assenza di segni di avaria, è facile prevedere la ripresa di marcia di un veicolo specie se si considera che il posto in cui staziona non
è compatibile con la sosta o con la semplice fermata. Il comportamento dell'autista del mezzo pesante, poi, non può nemmeno essere considerato oggettivamente repentino allorquando si pensi al fatto che per far muovere, da fermo, un autocarro di quelle dimensioni (cfr. foto in atti), occorrono diversi secondi.
Deve, pertanto, inferirsi che, nella specie, non sia stata acquisita la cd. prova liberatoria in ragione della quale ritenere superata la presunzione di pari responsabilità prevista dall'articolo 2054 c.c. Ne consegue che le domande attoree, la cui causa petendi è stata formulata proprio in ragione dell'asserita esclusività della responsabilità di non CP_1
potranno che essere disattese.
9 Ogni altra questione è assorbita.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento individuabile sulla scorta del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da nei confronti di Parte_1 [...]
e (quest'ultimo contumace), ogni Controparte_2 CP_1
contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta ogni domanda attorea;
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1
dalla convenuta costituita che liquida in € Controparte_2
€ 7.616 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A.
e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Matera il 26 gennaio 2024.
Il Giudice
Angelo Franco
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1912/2019 avente ad oggetto: “solo danni a cose”
TRA
( con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Eustachio Walter EL ( ) C.F._2
CONTRO
- contumace CP_1
NONCHÉ
(c.f. e p.iva. in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore con l'Avv. Rocco Luigi
Ditaranto ( ) C.F._3
*****
All'udienza del 13.07.2023, trattata in forma cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza depositate che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni anche in senso istruttorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati dalla legge n. 69/09), senza
1 l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio la e per Controparte_3 CP_1
sentire dichiarare quest'ultimo unico ed esclusivo responsabile del sinistro stradale consumatosi in data 15 febbraio 2019, alle ore 13,20, lungo la SS
665, all'altezza dello svincolo per Via La Martella e, per l'effetto, condannare la compagnia assicuratrice al risarcimento del danno differenziale ovvero al pagamento della somma di euro 29.992,00 a titolo di risarcimento per i danni materiali cagionati alla propria autovettura
BMW Serie 6 Gran Turismo targata FL704ET (Pol. n. 153752770), euro
3.037,06, quali interessi versati in ragione del contratto di finanziamento concluso per l'acquisto del veicolo e, infine, euro 1.581,12 quale corrispettivo per il deposito del veicolo presso la carrozzeria EL
(cfr. doc. 8).
A fondamento della pretesa, è stata allegata l'esclusiva responsabilità del conducente e proprietario dell'autotreno il quale, fermo sul lato destro della strada, avrebbe repentinamente intrapreso una vietata manovra di svolta a sinistra, senza azionare l'indicatore di direzione, con l'intento di imboccare contromano lo svincolo che si trovava più avanti sul lato sinistro della carreggiata, così impattando il veicolo dell'attore sulla fiancata laterale destra nel mentre sorpassava.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 21.01.2020, si è costituita la compagnia la quale, contestando la domanda CP_3
attorea sia in ordine all'an che al quantum, ne ha chiesto il rigetto.
Il convenuto è rimasto contumace. CP_1
2 Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Ai fini del decidere, prima di entrare in medias res, appare opportuno premettere una considerazione processuale di carattere istruttorio e ciò anche alla luce delle richieste in tal senso riproposte dalla difesa attorea in sede conclusionale.
Il terzo trasportato è sempre incapace di rendere testimonianza a prescindere dal fatto che sia stato, o meno, risarcito: la Corte regolatrice, con la sentenza n. 19121 del 2019, ha avuto, infatti, modo di precisare che “la vittima di un sinistro stradale ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone.
Infatti, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che come ripetutamente affermato da questa Corte sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del c.d. “diritto quesito”, quando non siano stati prevedibili al momento dell'adempimento o della rinuncia”. Deve, pertanto, opinarsi nel senso dell'incapacità del teste , terzo trasportato, dato che lo Testimone_1
stesso, come si evince dalla contestazione amichevole di incidente prodotta in atti (cfr. p. 2, allegato sub 3, di parte attrice), ha patito lesioni in conseguenza del sinistro per cui è causa. Di conseguenza, non possono essere provate per mezzo del testimone sopra citato le circostanze articolate nei capitoli di prova n. 3 e n. 5 ovvero che l'autotreno fosse in sosta lungo la SS 665 e che il conducente dello stesso non avesse azionato gli indicatori di direzione al fine di indicare se intendeva riprendere la
3 marcia.
Per quanto attiene, invece, alla mancata presentazione del convenuto contumace a rendere l'interrogatorio formale, si osserva quanto segue.
In primis, chi scrive - che non è il giudice che ha curato l'istruttoria né che ha redatto il verbale dell'udienza del 6.10.2021 - non è in grado di verificare se l'ordinanza che ha ammesso l'interrogatorio formale del convenuto contumace sia stata correttamente notificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 292 c.p.c. dato che, del documento mostrato in udienza (cfr. verbale suindicato), non è rinvenibile il deposito telematico che il difensore dell'attore aveva riservato di effettuare. Di conseguenza, non essendo il sottoscritto il Magistrato a cui il documento è stato mostrato e non rinvenendolo negli atti, non si è nelle condizioni di poter verificare il rispetto di quanto prescritto dall'articolo 292 c.p.c. al fine di far discendere ogni conseguenza ex articolo 232 c.p.c. anche perché sul punto, nulla è espressamente enucleato nel verbale d'udienza. Peraltro, pur se si volesse per absurdum dare per acquisita la regolarità della notificazione, non per questo, in casu, si potrà ritenere che i fatti dedotti siano stati ammessi. Secondo la Cassazione, infatti, “in tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (cfr. Cass.
9436/2018).
A ben vedere, l'art. 232 cod. proc. civ. - a differenza dell'effetto automatico di "ficta confessio" previsto dall'abrogato art. 218 del precedente codice di rito - riconnette a tale comportamento soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a
4 favore dell'avversa tesi processuale, prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova".
Orbene, nel caso portato all'attenzione di chi scrive, vi è un documento: id est la contestazione amichevole di incidente redatta proprio da chi l'interrogatorio doveva rendere, nella quale non risultano barrate le caselle n. 1 (in fermata o in sosta) e n. 2 (ripartiva dopo una sosta): ne consegue che non si può far discendere dalla mancata presentazione dell'interrogando la prova circa il fatto che il veicolo fosse in sosta, atteso che chi quell'interrogatorio doveva rendere e chi lo ha invocato, nel procedere alla redazione del documento di contestazione amichevole, non hanno barrato la casella relativa alla circostanza che il veicolo fosse in sosta. Pertanto, valutato ogni altro elemento, non si può riconnettere al mancato interrogatorio formale l'effetto di una fictio confessio.
Deve, pertanto, opinarsi nel senso che l'istruttoria, al contrario di quanto affermato dalla difesa attorea, non ha permesso di ritenere provata la circostanza della sosta del veicolo, né è risultato in alcun modo provato che il conducente dell'autocarro non avesse azionato l'indicatore di direzione. Tali elementi, poi, non possono nemmeno considerarsi provati ex articolo 115 c.p.c. dato che, nella specie, l'unica parte a conoscenza dei fatti, la quale poteva contestare la ricostruzione in fatto enucleata dalla difesa attorea, è rimasta contumace;
sul punto si rileva che la compagnia di assicurazione non può in nessun modo contestare la dinamica del sinistro. L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste, infatti, soltanto per i fatti noti alla parte (cfr. Cass. 2174/2021) e tali non sono le circostanze del sinistro per la compagnia di assicurazione che non era presente in loco.
Deve, poi, essere evidenziato che alcun rilievo assume l'assunzione di
5 colpa del danneggiante - di cui si dubita, peraltro, che possa sic et simpliciter essere opposta alla terza compagnia assicuratrice - dato che la stessa non può avere valore confessorio rispetto all'ammissione che un determinato evento possa essere ascritto a propria colpa, qualora venga in rilievo un giudizio a formare il quale concorrono - come nella specie - valutazioni di ordine giuridico (cfr. Cass. 6059/1990; Cass. 3075/1995;
Cass. 10311/2006).
Ciò premesso a livello istruttorio, si osserva come nel caso portato all'attenzione del Tribunale venga in rilievo la disciplina prevista dall'articolo 2054, c. 2, c.c. secondo cui “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
In merito, deve precisarsi che soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Il concorso di colpa può essere escluso, infatti, quando il conducente abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era, da parte sua, una reale possibilità di evitare l'incidente. Per contro, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista, ma richiede il positivo accertamento, in concreto, dell'assenza di ogni possibile addebito (cfr. Cass. 15152/2023;
Cass. 24860/2010; Cass. 3193/2006; Cass. 477/2003; Cass.
5671/2000).
6 Tracciate le suindicate coordinate esegetiche, si rileva come la presenza dell'enorme mezzo sul lato destro della carreggiata che occupava quasi per intero l'unica corsia di marcia, imponesse, in un tratto di strada gravato - in prossimità di incrocio - dal limite di velocità pari a 60 km/h e dal divieto di sorpasso (cfr. fotografia n. 25 in all. sub 3), una guida da parte dell'attore oltremodo cauta e moderata. Che il sinistro sia avvenuto in prossimità di un incrocio, in un tratto caratterizzato dal limite di velocità sopra indicato, e che vi fosse un divieto di sorpasso sono elementi pacifici e non contestati.
In tali condizioni, il sig. avrebbe dovuto far uso del segnalatore Pt_1
acustico, ovvero dei segnali luminosi, e procedere in maniera tale da poter prevenire ed evitare le conseguenze di qualsivoglia manovra - pur incauta - del mezzo antagonista. Infatti, benché in presenza di un'infrazione grave, quale la mancata precedenza, sia alquanto agevole attribuire la responsabilità ad uno dei conducenti, non per questo il giudice può ritenersi dispensato dal verificare anche il comportamento dell'altro al fine di scrutinare se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista o meno un concorso di colpa nella determinazione dell'evento.
A tal fine è importante osservare come la difesa attorea non abbia allegato, prima che spirassero le preclusioni assertive, di aver, comunque, fatto uso del segnalatore acustico ovvero dei segnali luminosi nel compiere, per necessità, la manovra di sorpasso vietata: ne consegue che deve ritenersi processualmente acquisito il dato circa il fatto che tali accorgimenti non siano stati utilizzati (non si può, infatti, provare ciò che non è stato tempestivamente allegato). Tale circostanza depone a sfavore dell'attore dato che su di lui grava l'onere della prova liberatoria. Che, nella circostanza, non solo fosse possibile ma anche doveroso far uso di
7 tali dispositivi, lo si ricava dall'articolo 156 del Codice della Strada secondo cui, al fine di evitare incidenti, è consentito l'uso di tali strumenti. Ciò detto si evidenzia quanto segue.
È mancata, nella fattispecie, la prova circa il fatto che l'autotreno fosse in sosta e che il suo conducente, nel riprendere la marcia non avesse fatto uso dei segnalatori (cfr. supra). Tale circostanza è assai importante ai fini dello scrutinio circa la prova liberatoria laddove si consideri che CP_1
tali accorgimenti avesse usato, il sorpasso sarebbe stato assai
[...]
imprudente. Deve, poi, osservarsi come, benché si riscontri un grado di significativa e assai biasimevole imprudenza in capo al convenuto contumace che ha mancato di dare la precedenza all'altro veicolo nel compiere una manovra vietata (con imbocco di una strada contro il suo senso di marcia), è pur vero che non è possibile predicare l'irreprensibilità del comportamento dell'attore. Si evidenzia, infatti, che qualora fosse stato necessario - così come appare - eseguire la manovra di sorpasso, pur vietata, con una velocità che garantisse nel contempo la sicurezza del sorpasso e lo sgombero della carreggiata, l'attore avrebbe, comunque, dovuto utilizzare il segnalatore acustico, o quanto meno, i segnali luminosi, al fine di richiamare l'attenzione del conducente antagonista per evitare ogni impatto.
Appare al riguardo opportuno ribadire che, secondo quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza, in caso di scontro tra veicoli, la violazione dell'obbligo di dare la precedenza, non esclude di per sé la responsabilità, ex art. 2054, comma 2, c.c., del conducente del veicolo privilegiato, di cui occorre esaminare la condotta essendo anch'egli tenuto al rispetto della prudenza generica e del dovere specifico di tenere una velocità particolarmente moderata al fine di evitare gli effetti di comportamenti imprudenti ed incauti di altri veicoli, compresi
8 quelli del conducente che non accordi la prescritta precedenza. Nella fattispecie, dinanzi alla necessità di liberare lo svincolo con una certa sollecitudine, sarebbe stato necessario far uso dei segnalatori (acustico e luminosi) per mettere in guardia il conducente dell'autotreno. Invero, ciò deve ritenersi non avvenuto (cfr. supra), così come deve ritenersi presuntivamente acquisito il dato che la velocità di sorpasso non fosse congrua alle circostanze di tempo e di luogo specie se si consideri il mancato uso dei dispositivi previsti dall'articolo 156 del codice della strada. Deve, infine, ritenersi che la velocità del sorpasso fosse tale da non consentire l'immediato arresto del veicolo specie se si considerano i significati danni riportati del tutto incompatibili con una velocità moderata (cfr. fotografie in atti, sub 3, difesa convenuta da cui si evince anche lo scoppio degli airbags).
Ai fini del decidere è, infine, importante predicare come non si riscontri alcuna imprevedibilità nel comportamento del conducente dell'autocarro atteso che, in assenza di segni di avaria, è facile prevedere la ripresa di marcia di un veicolo specie se si considera che il posto in cui staziona non
è compatibile con la sosta o con la semplice fermata. Il comportamento dell'autista del mezzo pesante, poi, non può nemmeno essere considerato oggettivamente repentino allorquando si pensi al fatto che per far muovere, da fermo, un autocarro di quelle dimensioni (cfr. foto in atti), occorrono diversi secondi.
Deve, pertanto, inferirsi che, nella specie, non sia stata acquisita la cd. prova liberatoria in ragione della quale ritenere superata la presunzione di pari responsabilità prevista dall'articolo 2054 c.c. Ne consegue che le domande attoree, la cui causa petendi è stata formulata proprio in ragione dell'asserita esclusività della responsabilità di non CP_1
potranno che essere disattese.
9 Ogni altra questione è assorbita.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento individuabile sulla scorta del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da nei confronti di Parte_1 [...]
e (quest'ultimo contumace), ogni Controparte_2 CP_1
contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta ogni domanda attorea;
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1
dalla convenuta costituita che liquida in € Controparte_2
€ 7.616 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A.
e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Matera il 26 gennaio 2024.
Il Giudice
Angelo Franco
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