Sentenza 10 marzo 2023
Ordinanza cautelare 7 giugno 2023
Ordinanza cautelare 24 novembre 2023
Ordinanza collegiale 24 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/06/2025, n. 5489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5489 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 05489/2025REG.PROV.COLL.
N. 08422/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8422 del 2023, proposto dal signor El IR BA, rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Pezzucchi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di giustizia,
contro
la Prefettura di Bresca, in persona del Prefetto pro tempore e il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia–Brescia, Sezione I, 29 maggio 2023, n. 478, resa tra le parti, non notificata e concernente il provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione del lavoro irregolare.
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione della Prefettura di Bresca e del Ministero dell’Interno;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025, il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la legittimità del provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Brescia ha disposto il rigetto dell’istanza di emersione del lavoro irregolare dell’originario ricorrente sul presupposto della carenza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro e del rigetto di una precedente istanza di regolarizzazione.
2. Con appello notificato il 23 ottobre 2023 e depositato il giorno successivo, il signor El IR BA ha impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la sentenza 29 maggio 2023, n. 478, con cui il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia –Brescia, Sezione I, ha respinto il suo ricorso proposto per l’annullamento “ - del decreto datato 26.08.2021 Prot. N. P-BS/L/N/2020/101893EM-DOM_2020, notificato al ricorrente il 25.10.2021, con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Brescia ha rigettato l'istanza di emersione presentata a favore del ricorrente;
- di tutti i provvedimenti e atti connessi, presupposti e/o conseguenti ”.
3. Deduce l’appellante che in data 11 novembre 2021 ha presentato direttamente al S.U.I. della Prefettura di Brescia istanza di riesame del provvedimento di rigetto, motivato sul duplice profilo dell’insussistenza del requisito reddituale e di una pregressa pratica di emersione presentata dal medesimo datore di lavoro in base alla normativa di regolarizzazione del 2012, conclusasi con un provvedimento di rigetto del 28 gennaio 2015.
In quella occasione, l’interessato ha evidenziando che la precedente richiesta di regolarizzazione del 2012 era stata abbandonata sia dal datore di lavoro che dal lavoratore, signor IT EF RA, che non aveva dimostrato la sua presenza in Italia antecedentemente al 31 dicembre 2011, requisito indispensabile per l’accoglimento della domanda di sanatoria ai sensi del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.
Nell’istanza di riesame l’interessato ha messo in rilievo che la domanda di emersione non era andata a buon fine per cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro e che tale ipotesi esclude
l’automatico diniego della nuova domanda di emersione, a mente dell’articolo 103, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
In esecuzione dell’incombente istruttorio disposto dal Tar, l’Amministrazione intimata ha poi depositato una relazione, in esito alla quale il thema decidendum è stato delimitato alla verifica della sussistenza della circostanza ostativa del rigetto di una precedente pratica di regolarizzazione ai sensi dell’articolo 103, comma 9, del d.l. n. 34/2020, poiché, sebbene il lavoratore da regolarizzare risultasse effettivamente assunto a far data dal 9 maggio 2012 e ancora dipendente alla data di adozione del provvedimento, tuttavia i contributi previdenziali risultavano versati soltanto fino al 30 ottobre 2013, come da estratto contributivo INPS.
L’appellante contesta la decisione di prime cure, pur senza articolare un motivo di censura corredato dalla relativa rubrica, sostenendo, in sostanza, che la decisione impugnata sarebbe da riformare a causa dell’erronea applicazione della normativa di settore.
4. Si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello il Ministero dell’interno e la Prefettura di Brescia con atto di stile depositato il 16 novembre 2023.
5. Con ordinanza 24 novembre 2023, n. 4734, la Sezione ha accolto la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, rilevando la sussistenza del requisito del periculum e riservando il compiuto esame delle doglianze dedotte dall’appellante nella più propria sede di merito.
6. Con ordinanza istruttoria 24 gennaio 2025, n. 581, la Sezione, riservato ogni provvedimento in rito e nel merito, ha disposto di “ acquisire da parte dell’Amministrazione appellata una dettagliata relazione, con a corredo idonea documentazione da ottenere dall’INPS, da cui si ricavi con esattezza il momento in cui sono stati effettuati i pagamenti risultanti dall’estratto conto prodotto dall’appellante ”.
7. Il 29 aprile 2025, l’Amministrazione onerata ha depositato la nota n. prot. 0032176 del 23 aprile 2025, con la quale la Prefettura di Brescia ha ritenuto che il provvedimento impugnato in prime cure fosse legittimo, sulla base della relazione dell’INPS allegata.
8. L’appellante ha depositato memoria ex articolo 73 c.p.a. il 12 giugno 2025 e all’udienza del 19 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. La sentenza impugnata merita conferma sebbene con motivazione parzialmente diversa e l’appello non può trovare accoglimento, dovendosi preliminarmente disporsi lo stralcio della memoria depositata dall’appellante il 12 giugno 2025, oltre il temine previsto dall’articolo 73 del codice di rito.
10. La disciplina relativa all’emersione del lavoro irregolare è affidata al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, che consente la regolarizzazione a certe condizioni di cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale prima del giorno 8 marzo 2020, ovvero che siano in grado di dimostrare di aver soggiornato in Italia prima di tale data.
L’articolo 103, comma 9, del citato provvedimento legislativo stabilisce che è “ causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso
lo sportello unico per l’immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare ”.
Nel caso all’esame del Collegio è risultato che la precedente istanza di regolarizzazione si è conclusa “ negativamente con <flusso eliminato> in data 4.2.2015 ”, come risulta dal provvedimento impugnato in primo grado, rispetto al quale l’interessato non ha mosso contestazioni convincenti né sono emersi in corso di causa elementi che potessero suffragare la sua tesi.
11. Sul punto, il Tribunale territoriale ha stabilito che “ l’amministrazione ha documentato in giudizio (cfr. documenti depositati il 22 novembre 2022, pag. 3) che una pregressa pratica di emersione attivata dallo stesso datore di lavoro in base alla normativa di regolarizzazione del 2012 è stata rigettata con provvedimento del 28 gennaio 2015 perché, alla data del 28 novembre 2014, il lavoratore da regolarizzare risultava ancora assunto ma i contributi previdenziali risultavano versati soltanto fino al 30 ottobre 2013 ”.
Il Tar ha aggiunto che “ tale circostanza è incontestabile perché consacrata in un provvedimento non impugnato dalle parti di quel procedimento né dall’odierno ricorrente, e quindi definitivo ”, a nulla rilevando che “ il ricorrente non fosse parte di quel procedimento né, conseguentemente, il diretto destinatario di quel provvedimento ”, ben potendo egli impugnarlo, “ trattandosi dell’atto direttamente presupposto a quello oggetto del presente giudizio, nel quale è stata consacrata la ragione ostativa all’accoglimento dell’istanza di emersione qui in esame ”.
L’avvenuta conoscenza da parte del ricorrente in primo grado, fin dal dicembre 2021 seppur in via informale, dell’esistenza del diniego del 2015, avrebbe comportato l’onere per l’interessato di impugnare tale ultimo atto come provvedimento presupposto, “ essendo legittimato a farlo e avendone interesse alla stregua di quanto sopra esposto ” ma, “ non avendolo fatto, egli ha determinato il consolidarsi nei propri confronti degli effetti di quel provvedimento e, conseguentemente, della ragione ostativa all’accoglimento della istanza di emersione ai sensi dell’art. 103 comma 9 D.L. 34/2020. ”
12. Osserva al riguardo il Collegio che, a ben vedere, non può ritenersi che l’interessato non abbia mosso censure (anche) contro il precedente provvedimento di diniego, atteso che - ferma restando la possibilità di impugnazione autonoma da parte dei diretti destinatari del rigetto di una precedente istanza di emersione presentata dal medesimo datore di lavoro e odierno appellante nel 2012 - è risultato che oggetto del ricorso fosse anche il provvedimento presupposto, sebbene mai comunicato formalmente, e che le censure mosse danno ampiamente conto del fatto che, ancorché non indicato tra gli atti impugnati, fosse oggetto di impugnativa anche il primo diniego, rispetto al quale l’interessato ha allegato documentazione che, nella sua prospettazione, era tesa a dimostrare il rispetto degli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro ed ha rimarcato la circostanza che la mancata definizione della precedente pratica di emersione era dipesa dal comportamento omissivo assunto dal lavoratore e non dal datore di lavoro.
L’interpretazione indicata si inserisce nel solco della più accorta giurisprudenza, secondo la quale l’identificazione degli atti impugnati con il ricorso giurisdizionale va operata non con formalistico riferimento all’epigrafe del ricorso, ma in relazione all’effettiva volontà del ricorrente desumibile dal gravame nel suo insieme, dai motivi prospettati e da ogni altro elemento utile (cfr. Cons. Stato, sezione IV, 13 gennaio 2015, n. 48; id., sezione V, 29 luglio 2003, n. 4327; id., sezione VI, 27 aprile 2001, n. 2449; id., 17 febbraio 2000, n. 902).
13. Orbene, dall’esame della documentazione versata in atti dall’Amministrazione appellata in esecuzione della citata ordinanza interlocutoria della Sezione n. 581/2025 è emerso in rilievo, senza che l’appellante abbia mosso alcuna obiezione sul punto, che non sussistevano i requisiti per l’invocata regolarizzazione.
Con nota n. prot. 287055-23/04/2025-A-aoorm, la Prefettura di Brescia ha ricostruito l’ iter dell’intera pratica, allegando anche la nota trasmessa dall’INPS, da cui, indipendentemente dall’errore consistente nella comunicata cessazione del rapporto per morte del datore di lavoro, si evince che:
i ) i contributi versati non corrispondono alle ore lavorative dichiarate (venticinque settimanali);
ii ) non sono stati pagati i contributi per il quarto trimestre 2013;
iii ) alcuni contributi del 2014 sono stati pagati nel 2019.
14. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello deve essere respinto.
15. Sussistono sufficienti ragioni, anche in considerazione della materia del contendere e degli interessi in gioco, per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, dovendosi confermare il non luogo a provvedere sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposto dalla competente Commissione con decreto n. 181/2023.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO