Art. 19. Aumento della superficie della zona di espansione.
Se la richiesta di autorizzazione ad espropriare nei moli e per gli scopi di cui all'art. 17 sia formulata all'atto stesso della presentazione del piano di ricostruzione, il Comune deve comprovare che, nel determinare le zone indicate all'art. 3, lettera d), della presente legge, si e' tenuto conto del maggior quantitativo di aree occorrenti per le assegnazioni a favore dei proprietari soggetti ad esproprio.
Qualora la domanda di autorizzazione sia presentata dopo l'approvazione del piano, il Comune deve sottoporre all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, insieme con la documentazione di cui all'art. 17 - secondo comma - anche la variante necessaria per l'aumento della superficie delle zone di cui al suddetto art. 3, lettera, d). A tale variante si applica 1° art. 10 comma secondo, della presente legge. ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ".
Se la richiesta di autorizzazione ad espropriare nei moli e per gli scopi di cui all'art. 17 sia formulata all'atto stesso della presentazione del piano di ricostruzione, il Comune deve comprovare che, nel determinare le zone indicate all'art. 3, lettera d), della presente legge, si e' tenuto conto del maggior quantitativo di aree occorrenti per le assegnazioni a favore dei proprietari soggetti ad esproprio.
Qualora la domanda di autorizzazione sia presentata dopo l'approvazione del piano, il Comune deve sottoporre all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, insieme con la documentazione di cui all'art. 17 - secondo comma - anche la variante necessaria per l'aumento della superficie delle zone di cui al suddetto art. 3, lettera, d). A tale variante si applica 1° art. 10 comma secondo, della presente legge. ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ".