Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/03/2025, n. 2923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2923 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20261/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Dario Barca, Parte_1 presso il cui studio in Bacoli (NA) alla Via Nerva n. 7 elettivamente domicilia;
Opponente
CONTRO
- Controparte_1 Controparte_2
- - Controparte_3 Controparte_4 CP_5
- -
[...] Controparte_6 [...]
in persona dei rispettivi legali Controparte_7 rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_3 domiciliata in alla Via Diaz n. 11; CP_3
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_8 dall'avv. Raffaele Squeglia, domiciliato in presso la Casa Comunale sita in Piazza CP_3
Municipio, Palazzo San Giacomo;
Opposti
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.10.2023, ha proposto Parte_1 opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento n. 071/2023/9030055691/000, per l'importo complessivo di €
398.290,75, notificata a mezzo PEC dall' in data 18.9.2023, Controparte_1 limitatamente alle seguenti cartelle esattoriali, emesse a fronte del mancato pagamento di sanzioni amministrative:
1
07120180001237522000; - Cartella 07120180023735434000; - Cartella
07120180058772473000; - Cartella 07120180067186953000; - Cartella
07120190070858618000; - Cartella 07120190084861380000; - Cartella
07120200038813528000; - Cartella 07120200099405351000; - Cartella
07120200108759535000; - Cartella 07120210010557073000; - Cartella
07120210031832948000; - Cartella 07120210111991163000; - Cartella
07120220070519820000, per l'importo complessivo di euro 9.651,09.
A fondamento della domanda, ha sollevato cinque motivi di opposizione.
Come primo motivo di doglianza, l'opponente ha eccepito la nullità nonché l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di notifica all'indirizzo PEC professionale, in violazione della circolare prot. n. 300/STRAD/1/10060.U/2021 del Ministero dell'Interno che rende nota la posizione del Garante della privacy in tema di notifiche a mezzo PEC dei verbali agli indirizzi certificati degli studi professionali, come esposto nella nota n. DRP/PS/147434 del 27 ottobre 2021, nella quale il Garante della Privacy esclude la possibilità di utilizzare gli indirizzi
PEC riferiti a studi professionali per notificare violazioni commesse con un veicolo intestato al professionista.
L'opponente ha, poi, eccepito la nullità e l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di notifica, in quanto priva della sottoscrizione con firma elettronica qualificata o con firma digitale del Concessionario, necessaria a garantire l'identificabilità dell'autore, l'integrità ed immodificabilità del documento.
Con il terzo motivo di opposizione, l'opponente ha dedotto che la notifica dell'intimazione ricevuta a mezzo PEC, proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata dell' Controparte_9
non risultante in nessuno dei pubblici elenchi previsti per legge, in violazione dell'art.
[...]
3bis, L. n. 53 del 1994 e dall' 16-ter del DL n. 179/2012, è affetta da inesistenza, non suscettibile di sanatoria.
Il ha, poi, eccepito la nullità derivata e conseguenziale dell'intimazione di pagamento Pt_1 impugnata per difetto di notifica delle presupposte cartelle di pagamento impugnate e dei portanti verbali di accertamento, con conseguente richiesta di annullamento della pretesa creditoria per violazione dell'intero procedimento esattoriale ed intervenuta prescrizione/decadenza, anche successiva, dei titoli esecutivi.
Con il quinto ed ultimo motivo di contestazione, l'opponente ha, infine eccepito, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa indicazione del calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione, richiamando l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4516 del 21 marzo 2012. Al riguardo ha evidenziato l'obbligatorietà, da parte del
Concessionario, dell'indicazione in dettaglio degli interessi richiesti al contribuente, con l'indicazione dei relativi saggi percentuali, ovvero l'indicazione della base di calcolo degli interessi e le aliquote applicate per ciascuna annualità di mora.
2 Ha, dunque, concluso chiedendo l'accoglimento della domanda, con vittoria delle spese di lite, con distrazione.
Si è costituita l' rappresentata e difesa dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di che, in contrapposizione all'eccepito difetto di notifica CP_3 dell'intimazione di pagamento, ha sostenuto di aver validamente notificato a mezzo PEC
l'intimazione in parola, rispettando tutte le regolarità formali inerenti la notificazione telematica dell'atto impositivo.
Nello specifico, il ha dedotto che la notificazione dell'avviso di pagamento a mezzo CP_10
PEC è da considerarsi sanata per raggiungimento dello scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass.,
26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089), ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella propria sfera di conoscenza. Ha, poi, sostenuto che la propria tesi sarebbe avvalorata dalla tempestiva impugnazione dell'atto notificando da parte dell'attuale opponente che è stato, quindi, posto in condizione di svolgere compiutamente le proprie difese.
Il ha, altresì, eccepito di aver validamente notificato tutte le sottostanti cartelle di CP_10 pagamento impugnate, mediante consegna avvenuta a mezzo posta elettronica certificata del destinatario, producendo relativa documentazione probatoria.
Ha, quindi, dedotto che a seguito della mancata tempestiva impugnazione delle citate cartelle esattoriali, l'intera pretesa creditoria si è definitivamente cristallizzata e non è più censurabile.
L ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1 perché inammissibile ed infondata.
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si sono costituite la , la la , la Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e la tutte rappresentate e difese dall'Avvocatura Controparte_5 Controparte_6
Distrettuale dello Stato di eccependo la propria totale carenza di legittimazione passiva in CP_3 relazione alla fase della riscossione dei crediti erariali di esclusiva competenza e responsabilità dell' . Controparte_1
Hanno, quindi, concluso chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito il CP_7 Controparte_7 Controparte_7 CP_3 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, deducendo di aver validamente e regolarmente notificato al destinatario l'ordinanza-ingiunzione n. 435/2019 di propria competenza (sottesa alla cartella di pagamento n. 071/2020/0099405351), in data 27.5.2019, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento n. 78777296487-3, consegnata a mani al portiere dello stabile, seguita dall'avviso di avvenuta notifica trasmesso mediante raccomandata n.
62869759381-5.
Ha, poi, concluso per il rigetto dell'opposizione, vinte le spese di giudizio.
3 Si è costituito il eccependo di aver regolarmente notificato tutti i verbali di Controparte_8 contravvenzione, di propria competenza, prodromici alle relative cartelle di pagamento contestate dall'istante, allegando rispettiva documentazione istruttoria.
Il ha concluso chiedendo di rigettare l'opposizione, e di essere esonerato Controparte_8 dall'eventuale condanna alle spese in caso di accoglimento della domanda.
Lette le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
Va preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in relazione alla cartella di pagamento n. 071/2018/0016298262/000, dell'importo di € 122,25, avente ad oggetto crediti di natura tributaria (crediti IRPEF), a fronte dei quali la giurisdizione appartiene alla Corte di Giustizia
Tributaria competente per territorio (sul punto, vedi Ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023, le
Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione).
Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Deve, invero prima di tutto, essere rigettata l'opposizione, ex art. 617 c.p.c., fondata sull'eccezione di nullità formale dell'intimazione di pagamento per difetto di notifica.
Con la sentenza n. 28852/2023, la Corte di Cassazione di è nuovamente pronunciata sulla validità o meno della notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC con allegato in formato .pdf, privo della firma digitale. Nello specifico, gli hanno ribadito l'orientamento giurisprudenziale Parte_2 secondo il quale la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente allegando al messaggio PEC sia un documento informatico, duplicato informatico dell'atto originario (il c.d.
"atto nativo digitale"), sia una copia per immagini su supporto informatico di un documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica").
In realtà, non vi è nell'ordinamento giuridico alcuna norma di legge che impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall' CP_11
tramite PEC, debba essere poi sottoscritta con firma digitale.
[...]
La mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana. L'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione.
Pertanto, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento, inviata tramite PEC, non rende inesistente la notificazione. Infatti, l'esistenza dell'atto non dipende dall'apposizione di una sottoscrizione, ma dal fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, nonché dalla conformità dello stesso al modello approvato con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 25 del D.p.r. n. 602 del 1973.
Privi di pregio sono anche il primo ed il terzo motivo di opposizione, formulati anch'essi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e fondati sull'eccezione di inesistenza della notifica dell'intimazione ricevuta a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista, oltre che proveniente da
4 un indirizzo di posta elettronica certificata dell' non risultante in Controparte_1 nessuno dei pubblici elenchi previsti per legge.
Sul punto, giova osservare che la Suprema Corte con l'ordinanza n. 982 del 2023, nel richiamare le conclusioni rese della Sezioni Unite con la Sentenza n. 15979 del 18 maggio 2022, ha affermato che
“la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto” ed ha chiarito che l'art. 26 del Decreto n. 602/1973 (relativo alle disposizioni sulla possibilità nonché modalità di notificazione telematica della cartella di pagamento) non prevede alcun obbligo relativamente all'indirizzo PEC del mittente. Secondo tale disposizione, infatti, a dover rientrare nei registri pubblici deve essere solo l'indirizzo PEC del destinatario.
Pertanto, deve ritenersi altrettanto valida ed efficace la notifica telematica dell'intimazione di pagamento all'indirizzo PEC professionale dell'istante
, dal momento che tale indirizzo PEC è registrato Email_1 nei pubblici elenchi.
L'art. 26, secondo comma, del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, consente, infatti, all'Agente per la riscossione di notificare telematicamente gli atti esattoriali anche agli indirizzi PEC professionali dei destinatari, purché risultanti ed iscritti nei pubblici registri.
Inoltre, secondo il richiamato granitico orientamento giurisprudenziale, confermato dalla recentissima Ordinanza n. 564/2024 della Corte di Cassazione, la notificazione dell'intimazione impugnata non è affetta da nullità ove la stessa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Per i Giudici di legittimità è da considerarsi valida la notifica della cartella anche se proveniente da un indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi, se il contribuente non dimostra il pregiudizio sofferto.
Nel caso di specie, anche a voler avvalorare la tesi prospettata dal contribuente, deve in ogni caso, rilevarsi che quest'ultimo non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero derivati dalla ricezione della notifica dell'intimazione di pagamento da un indirizzo telematico non corrispondente al domicilio digitale dell' presente nei pubblici registri CP_1
t). E ciò anche tenuto conto che il diverso indirizzo, con il Email_2 quale è stato notificato l'atto impugnato t), è Email_3 ictu oculi riconducibile alla stessa . Controparte_12
Del resto, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il
5 raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620), come avvenuto nel caso di specie.
È, infatti, evidente che l'istante ha tempestivamente impugnato l'avviso di pagamento nelle forme e nei termini previsti dall'art. 615 e 617 c.p.c. Ciò dimostra, quindi, che lo stesso è stato posto nelle condizioni di poter svolgere compiutamente tutte le proprie difese.
Pertanto, per le suesposte ragioni, la notifica telematica dell'intimazione di pagamento da parte del deve ritenersi del tutto regolare. CP_10
Quanto al quarto motivo di doglianza, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.
Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che l' ha Controparte_1 regolarmente notificato al destinatario tutte le cartelle di pagamento contestate.
Nello specifico:
1) la cartella di pagamento n. 07120170082758612000, notificata a mezzo PEC in data
9.10.2017, per la quale risulta prodotta la prova dell'avvenuta consegna certificata mediante ricevuta telematica in formato .eml;
2) la cartella di pagamento n. 07120180001237522000, notificata a mezzo PEC in data
22.1.2018, per la quale risulta prodotta la prova dell'avvenuta consegna certificata mediante ricevuta telematica in formato .eml;
3) la cartella di pagamento n. 07120180023735434000, notificata a mezzo PEC in data
6.4.2018, per la quale risulta prodotta la prova dell'avvenuta consegna certificata mediante ricevuta telematica in formato .eml;
4) la cartella di pagamento n. 07120180058772473000, notificata a mezzo PEC in data
28.9.2018, per la quale risulta prodotta la prova dell'avvenuta consegna certificata mediante ricevuta telematica in formato .eml;
5) la cartella di pagamento n. 07120180067186953000, notificata a mezzo PEC in data
15.10.2018, per la quale risulta prodotta la prova dell'avvenuta consegna certificata mediante ricevuta telematica in formato .eml;
6) la cartella di pagamento n. 07120190070858618000, notificata a mezzo PEC in data
10.5.2019, per la quale risulta prodotta la prova dell'avvenuta consegna certificata mediante ricevuta telematica in formato .eml;
7) la cartella di pagamento n. 07120190084861380000, notificata a mezzo PEC in data
18.7.2019, per la quale risulta prodotta la prova dell'avvenuta consegna certificata mediante ricevuta telematica in formato .eml;
8) la cartella di pagamento n. 07120200038813528000, notificata a mezzo PEC in data
1.10.2021, per la quale risulta prodotta la prova dell'avvenuta consegna certificata mediante ricevuta telematica in formato .eml;
9) la cartella di pagamento n. 07120200099405351000, notificata a mezzo PEC in data
4.2.2022, per la quale risulta prodotta la prova dell'avvenuta consegna certificata mediante ricevuta telematica in formato .eml;
6 10) la cartella di pagamento n. 07120200108759535000, notificata a mezzo PEC in data
4.2.2022, per la quale risulta prodotta la prova dell'avvenuta consegna certificata mediante ricevuta telematica in formato .eml;
11) la cartella di pagamento n. 07120210010557073000, notificata a mezzo PEC in data
24.5.2022, per la quale risulta prodotta la prova dell'avvenuta consegna certificata mediante ricevuta telematica in formato .eml;
12) la cartella di pagamento n. 07120210031832948000, notificata a mezzo PEC in data
22.3.2022, per la quale risulta prodotta la prova dell'avvenuta consegna certificata mediante ricevuta telematica in formato .eml;
13) la cartella di pagamento n. 07120210111991163000, notificata a mezzo PEC in data
8.7.2022, per la quale risulta prodotta la prova dell'avvenuta consegna certificata mediante ricevuta telematica in formato .eml;
14) la cartella di pagamento n. 07120220070519820000, notificata a mezzo PEC in data
3.6.2022, per la quale risulta prodotta la prova dell'avvenuta consegna certificata mediante ricevuta telematica in formato .eml.
Tanto premesso, alla luce della regolare notificazione di tutte le predette cartelle di pagamento, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei motivi di opposizione aventi ad oggetto i titoli esecutivi iscritti al ruolo esattoriale, ovvero la sottesa pretesa creditoria azionata, dal momento che l'omessa impugnazione delle citate cartelle di pagamento validamente notificate, entro i termini di legge, ha comportato la cristallizzazione e l'incontestabilità dei rispettivi crediti iscritti al ruolo.
Il contribuente è, quindi, decaduto dalla possibilità di impugnare, con funzione c.d. “recuperatoria”,
i titoli esecutivi mediante l'impugnazione della successiva intimazione di pagamento.
Lo stesso, a fronte della notificazione delle cartelle di pagamento, può solo impugnare l'intimazione di pagamento per vizi suoi propri.
Ne consegue che, a fronte della valida notificazione delle sottostanti cartelle di pagamento, tutti i vizi e le eccezioni attinenti il merito dell'intera sottesa pretesa erariale sono in tal sede inammissibili per tardività, poiché l'istante avrebbe potuto, e dovuto, proporre ricorso-opposizione in funzione c.d. “recuperatoria” ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, nel termine perentorio di 30 giorni decorrente, rispettivamente, dalla data di notifica di ogni singola cartella di pagamento.
Sul punto, estremamente chiarificatore è stato l'arresto giurisprudenziale della Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite che, con sentenza n. 22080 depositata il 22 settembre 2017, ha stabilito il seguente principio di diritto: «L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di
7 inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento»”
In merito all'eccezione di prescrizione quinquennale successiva della cartella di pagamento n.
07120170082758612000, notificata a mezzo PEC in data 9.10.2017, della cartella n.
07120180001237522000, notificata in data 22.1.2018, e della cartella n. 07120180023735434000, notificata a mezzo PEC in data 6.4.2018, quale fatto estintivo sopravvenuto alla formazione delle stesse, formulata da parte opponente ai sensi dell'art. 615 c.p.c., deve darsi atto che tra il giorno in cui sono state notificate le predette cartelle di pagamento e quello di ricezione dell'intimazione di pagamento impugnata, ovvero il 18.9.2023, non è maturata la prescrizione quinquennale successiva delle stesse, in quanto con l'articolo 68 del d.l. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) è stata disposta la sospensione di tutta l'attività di riscossione coattiva per le entrate tributarie e non tributarie nel periodo emergenziale dall'8.3.2020 e al 31.8.2021, con annessa sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Invero, nel far fronte alla situazione pandemica da covid19, il legislatore ha, per quel che viene qui in rilievo, previsto, all'art. 68, co. 1, d. l. n. 18/2020 (conv. in l. n. 27/2020), che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Pertanto, nel caso di specie, applicata tale sospensione straordinaria dei termini sia sostanziali che processuali dell'attività esattoriale, tra la data di notificazione delle presupposte cartelle esattoriali e quella di notificazione della impugnata intimazione di pagamento non è spirato il termine di prescrizione quinquennale.
Per tutte le restanti cartelle di pagamento impugnate, il termine prescrizionale quinquennale è stato interrotto con la notificazione dell'impugnata intimazione di pagamento n.
071/2023/9030055691/000.
Va a questo punto rigettato il quinto ed ultimo motivo di impugnazione.
La questione relativa all'indicazione nell'atto esattoriale del calcolo degli interessi ivi applicati ed i relativi criteri adottati, nonchè l'indicazione delle aliquote prese a base delle varie annualità, è stata di recente esaminata dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza resa a Sezioni Unite del 14 luglio 2022, n. 22281, ha chiarito che “Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di
8 motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo.”
In base a tale principio, il caso de quo integra, per sussunzione, la prima fattispecie inquadrata nella massima di diritto, poiché l'intimazione di pagamento – petitum di causa - rappresenta l'adozione dell'atto fiscale che ha già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, nella parte in cui sono state correttamente richiamate tutte le cartelle di pagamento precedenti, e la quantificazione degli ulteriori importi dovuti a titolo di accessori ovvero interessi nel frattempo maturati, soddisfacendo l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3.
Per converso, non è possibile collocare le doglianze sollevate da parte opponente nella seconda fattispecie analizzata dalle citate sezioni unite, poiché l'intimazione di pagamento n.
071/2023/9030055691/000 non è stata il primo atto ricevuto dal con cui reclamare per la Pt_1 prima volta il pagamento degli interessi, perché lo stesso contribuente ha ricevuto, validamente e antecedentemente, la notificazione di tutte le portanti cartelle di pagamento in tale sede contestate.
Ciò implica che al fine di eccepire vizi formali relativi a queste ultime, tra cui l'omissione dei criteri di calcolo degli interessi e delle aliquote applicate o fatti che incidono nel merito sul reale quantum della pretesa creditoria iscritta al ruolo esattoriale, l'istante avrebbe dovuto proporre opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio di 20 giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., decorrente rispettivamente dalla data di notifica di ogni richiamata cartella di pagamento.
In conclusione, alla luce delle suesposte motivazioni e ritenuta assorbita ogni altra doglianza, eccezione e deduzione, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, ai sensi del DM
55/2014, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e della ridotta complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_12
, , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, ,
[...] Controparte_6 Controparte_7
e avverso l'intimazione di pagamento n. 071/2023/9030055691/000,
[...] Controparte_8 limitatamente all'importo di € 9.651,09, così provvede:
9 a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla cartella di pagamento n.
071/2018/0016298262/000, dell'importo di € 122,25, in favore della Corte di Giustizia
Tributaria competente per territorio;
b) dichiara inammissibile la domanda in relazione al quarto motivo di opposizione;
c) rigetta la domanda per i restanti motivi;
d) condanna al pagamento, pro quota, delle spese di lite in favore di tutte le Parte_1 parti opposte rappresentate dall'Avvocatura di Stato, liquidandole complessivamente in euro €
2.040,00, oltre IVA, Cpa e rimborso spese forfetarie nella misura del 15%;
e) condanna al pagamento, in favore del delle spese di lite Parte_1 Controparte_8 che liquida in complessivi euro € 1.700,00, oltre IVA, Cpa e rimborso spese forfetarie nella misura del 15%.
Così deciso in Napoli, lì 18.3.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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