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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/03/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 2/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: bancario - conto corrente. nella causa iscritta al n. 2/2023 promosso da: quale società incorporante (C.F. e P.Iva Controparte_1 Controparte_2
), in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli P.IVA_1
Avvocati Roppo Vincenzo (C.F. – PEC . C.F._1 Email_1 Email_2
e Canepa Paolo (C.F. – PEC
[...] C.F._2 Ema_3 [...]
, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Genova Email_4
(GE), Via Peschiera n. 33/A, per procura in appello appellante contro
(C.F. e P.Iva ), in persona del suo amministratore delegato CP_3 P.IVA_2
(Sig. , corrente in Genova (GE), in Via di Controparte_4
Francia n. 3, rappresentato e difeso dagli Avvocati Ielpo Mario (C.F.
– PEC e Fareri Tommaso C.F._3 Ema_5 Email_6
(C.F. – PEC , con domicilio eletto CodiceFiscale_4 Email_7 presso lo studio di quest'ultimo in Genova (GE) Via XX Settembre n. 23/2, sc. b, per procura in calce alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado appellata
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 29/05/2024, trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante a rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis e previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso: in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Genova n. 1297/2022, depositata e resa pubblica il 23 maggio 2022 (Est. Dott.ssa Barbara Romano), resa nel giudizio
R.G. 10398/2019 di quel Tribunale
- accertare e dichiarare la legittimità e efficacia del recesso esercitato in data 12 febbraio 2019 dall'appellante (già dal rapporto di conto corrente Controparte_2
intrattenuto con autorizzandola ad interrompere il rapporto contrattuale in CP_3
essere;
- accertare e dichiarare che legittimamente la ha rifiutato di dare corso alle CP_1
operazioni bancarie indicate in narrativa per le ragioni ivi esposte;
- rigettare ogni altra domanda di CP_3
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, ivi inclusi quelli del primo grado di giudizio”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_3
come sopra rappresentata e difesa, richiamati tutti i propri atti e ribadite CP_3
tutte le domande, istanze ed eccezioni formulate, contrariis reiectis, chiede accogliersi le seguenti conclusioni.
In via principale:
Rigettare l'avverso appello in quanto inammissibile e perché infondato in fatto e diritto
e per l'effetto confermare la sentenza impugnata per tutte le motivazioni e le causali di cui in atti ed in particolare per tutte le causali di cui alla comparsa di costituzione in appello da intendersi come espressamente richiamate e riproposte.
In subordine:
- Rigettare le avverse pretese stante l'illiceità dell'altrui recesso per tutte le motivazioni
e le causali di cui in atti ed in particolare per tutte le causali di cui alla comparsa di costituzione in appello da intendersi qui espressamente richiamate e riproposte ed in ogni caso
- Accertare l'illegittimità e/o inefficacia, nullità del recesso del 12.02.2019 perché contrario a buona fede e correttezza e in violazione del Regolamento CE n.2271/96 c.d.
"Regolamento di Blocco" e del D. Lgs. n.346/98, ovvero perché costituente negozio in
pag. 2/19 frode al disposto dell'ordinanza del 01.02.2019 ed in violazione degli art. 2597 e 1679 cod. civ e dell'art. 388 cod.pen., nonché del diritto costituzionalmente garantito (ex art.41 Cost.) allo svolgimento dell'attività economica, e quindi ordinare, anche ex art.2058 c.c., a di mantenere in essere e/o riaprire il rapporto di Controparte_1
conto corrente stipulato con ovvero di stipularne uno nuovo;
CP_3
- Ordinare a di mantenere in essere e/o di riaprire il rapporto di Controparte_1
conto corrente di corrispondenza n.326380 aperto presso l'agenzia n.47 di Genova, di dare corso alle disposizioni di bonifico e agli ordini che verranno impartiti dalla correntista e di accettare gli accrediti secondo le ordinarie norme che regolano CP_3
il conto corrente bancario di corrispondenza, il tutto nei limiti del saldo attivo;
- Accertare l'illiceità del rifiuto degli accrediti eseguiti da terzi sul conto corrente di
e dello storno degli ordini di pagamento effettuati dopo la riapertura del conto CP_3
corrente descritti in narrativa ed in particolare quelli descritti al punto B1 della comparsa di costituzione in appello, ordinando alla Banca di darvi esecuzione.
Con vittoria delle spese del giudizio”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
– che svolge attività di progettazione e costruzione di opere industriali CP_3
e di commercializzazione di prodotti e macchinari acquisendo appalti e ordini in AN e subappaltandoli in Italia o in altri Stati membri dell'Unione Europea – a partire dal
31/01/1997 intratteneva con n rapporto di conto corrente (cfr. Controparte_2 prod. 4 – ), pienamente operativo fino al 2018. Gli Stati Uniti d'America nel CP_3
2018 si ritiravano dal Joint Comprehensive Plan of Action, firmato a Vienna il
14/07/2015 (noto come l'accordo sul nucleare iraniano) e riattivavano una serie di sanzioni di natura economico-commerciale nei confronti di persone, sia fisiche che giuridiche, legate all'AN, i cui nominativi venivano inseriti nella “lista SD”
(Specially Designated Nationals), stilata e periodicamente aggiornata dall'OFAC
(Office of Foreign Assets Control), un organismo del Dipartimento del Tesoro degli
Stati Uniti. L'OFAC il 5/11/2018, iscriveva in tale lista (cfr. prod. 11 – CP_3
pag. 3/19 ) vietando a qualsiasi soggetto, anche al di fuori del territorio degli Stati Uniti, CP_1 di intrattenere rapporti commerciali con pena l'irrogazione di sanzioni. CP_3 poco dopo l'entrata in vigore delle sanzioni americane, non Controparte_2
eseguiva ordini di pagamento impartiti da sospendeva il servizio di home CP_3
banking e si rifiutava di dare corso a una serie di giroconti e di pagare gli F24 in scadenza, bloccando di fatto l'operatività del conto.
quindi, si rivolgeva, con un primo ricorso ex art. 700 c.p.c. (R.G. Parte_1
14326/2018), al Tribunale di Genova (cfr. prod. 8 – ), che ordinava a CP_3 [...]
la messa a disposizione delle somme giacenti sul conto corrente CP_2
(Ordinanza 19/12/2018). La società, poi, attesa l'impossibilità di trasferire altrove la giacenza (gli altri istituti di credito italiani si rifiutavano di ricevere il capitale di
– cfr. prod. 15), si rivolgeva nuovamente al Tribunale di Genova, CP_3
chiedendo, con ricorso ex art. 669-decies c.p.c. (R.G. 14326/2018-sub 1), di ordinare a i dare corso agli ordini di pagamento, di accettare gli accrediti Controparte_2 eseguiti sul conto corrente e di ripristinare l'home banking (cfr. prod. 9 – IRASCO). Il
Tribunale, con ordinanza dell'1/02/2019, accoglieva integralmente la domanda cautelare
(cfr. prod. 11 – e prod. 18 – BANCA). CP_3
* * *
pochi giorni dopo la pubblicazione della predetta CP_1 CP_2
ordinanza, comunicava a il 12/2/2019, con un preavviso di due mesi, Parte_1
l'intenzione di recedere dal contratto di conto corrente, senza esplicitare i motivi della decisione (cfr. prod. 14 – IRASCO).
inviava all'istituto di credito una nota con cui impugnava il recesso (cfr. CP_3
prod. 17 – IRASCO), si lamentava della condotta di (cfr. Controparte_2
prodd. 12 e 16 – ) e procedeva giudizialmente presentando il 16/3/2019 ricorso CP_3 ex art. 700 c.p.c. (R.G. 3167/2019), denunciando l'illegittimità del comportamento (cfr. prod. 1 – IRASCO) in quanto: i) contrario a norma imperativa (segnatamente, al Reg.
CE n. 2271/1996, c.d. Regolamento di Blocco, e al d.lgs. 346/1998); ii) al dictum dell'ordinanza dell'1/02/2019; iii) ai principi di buona fede e correttezza contrattuale;
iv) all'obbligo a contrarre in caso di monopolio;
v) al diritto d'iniziativa economica sancito dall'art. 41 Cost..
pag. 4/19 Si costituiva contestando la fondatezza delle domande di Controparte_2
controparte.
Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 9/04/2019, rigettava il ricorso, osservando che la agendo nel proprio interesse commerciale, aveva esercitato – in buona CP_1
fede e con un congruo preavviso – un suo diritto, riconosciuto dagli artt. 1833 e 1855
c.c. e previsto anche dall'art. 6, lett. c) del contratto di conto corrente (cfr. prod. 4 –
IRASCO).
* * * proponeva, ex art. 669-terdecies c.p.c., reclamo al Collegio (R.G. CP_3
4920/2019), che, in data 30/05/2019, lo dichiarava ammissibile e fondato (cfr. prod. 8 –
BANCA).
Il Collegio – premesso che i provvedimenti con i quali l'Amministrazione USA aveva riattivato le sanzioni nei confronti dell'AN rientravano tra gli atti normativi extra
UE che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Blocco, nessun operatore comunitario deve rispettare, salva autorizzazione della – affermava che l'art. 6 del CP_5
predetto Regolamento, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice della prima fase cautelare, offriva la possibilità ai soggetti danneggiati di chiedere, oltre al risarcimento del danno, anche rimedi in forma specifica (cfr. pag.
4-5 dell'ordinanza; prod. 8 –
BANCA).
Il Collegio, nel merito, appurava la natura di norma imperativa dell'art. 5 del
Regolamento di Blocco e affermava che la aveva esercitato il recesso, per sua CP_1 stessa ammissione, a seguito della “decisione commerciale rivolta alla generalità della clientela di interrompere le attività con soggetti iraniani o connesse a operazioni commerciali con l'AN” (cfr. pag. 5 memoria della nel proc. 3167/2019, prod. 4 CP_1
CARIGE). Il Collegio concludeva che “ , per sua stessa ammissione, ha Parte_2
interrotto il rapporto contrattuale per ottemperare a quanto prescritto dagli atti normativi degli Stati Uniti d'America. Così facendo, ha bensì esercitato il recesso secondo le modalità e i termini del contratto, ma non ha chiesto la prescritta autorizzazione alla Commissione Europea, ponendosi in contrasto con la norma imperativa” (cfr. pag. 6 dell'ordinanza; prod. 8 – BANCA). Il Collegio, pertanto, dichiarava la nullità dell'atto di recesso e, per l'effetto, ordinava a CP_2
pag. 5/19 di riaprire il conto corrente intrattenuto con e di ripristinarne senza CP_2 CP_3
ritardo la piena operatività, sotto comminatoria di una penalità di mora ex art. 614-bis
c.p.c.. in ottemperanza alla predetta ordinanza, riapriva il conto Controparte_2
corrente, dando corso alle operazioni disposte da CP_3
* * *
La dal luglio 2019 cominciava a domandare ad una consistente CP_1 CP_3
quantità di documentazione relativa a tutta la filiera sottostante i vari pagamenti (ordini di acquisto, bolle doganali, fatture, contratti, informazioni sulla compagine societaria dei produttori, dei destinatari finali della merce e di tutti gli altri soggetti coinvolti nelle operazioni attive e passive effettuate sul conto corrente), dovendo assolvere agli obblighi anti-riciclaggio imposti dalla normativa italiana ed europea. Le verifiche sulle operazioni svolte da in molti casi, si concludevano con il blocco dei CP_3
bonifici sia in entrata che in uscita (cfr. prodd. 21-32 – IRASCO). La società, quindi, diffidava l'Istituto di credito a rispettare l'ordinanza del 30/05/2019 (cfr. prod. 33 –
IRASCO) e – a fronte della risposta della ad avviso della quale il CP_1 comportamento tenuto non era contrario né al Regolamento di Blocco né all'ordinanza del 30/05/2019 (cfr. prod. 15 – ) – proponeva un nuovo ricorso ex art. 669- CP_1
duodecies c.p.c. (R.G. 4920/2019-sub 1), che il Tribunale di Genova dichiarava inammissibile in quanto introduttivo di un nuovo thema decidendum (cfr. pag. 7 dell'atto di appello di ). CP_3
* * *
2. Sul giudizio e sulla pronuncia di primo grado. con atto di citazione introduceva, quindi, il giudizio di Controparte_2
merito sul procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. (R.G. n. 3167/2019), conclusosi in sede di reclamo a sfavore dell'istituto di credito, e citava in giudizio CP_3
chiedendo al Tribunale di Genova di accertare la legittimità dell'esercitato recesso dal rapporto di conto corrente e, per l'effetto, la caducazione degli effetti del provvedimento cautelare disposto il 30/05/2019 in sede di reclamo.
pag. 6/19 L'istituto di credito deduceva l'irrilevanza dei motivi che l'avevano indotta a recedere dal contratto di conto corrente, in quanto nei contratti a tempo indeterminato, ove non sia invocata una giusta causa, l'interruzione del rapporto è subordinata al solo rispetto di termini e modalità predefinite dalle parti. ichiarava Controparte_2 di aver esercitato il recesso non per dare esecuzione ad un ordine di un'autorità straniera ma per dare esecuzione a una scelta commerciale assunta nei confronti della generalità della clientela, a causa delle crescenti difficoltà riscontrate nello svolgimento delle verifiche per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, imposte da una serie di norme, nazionali ed europee, di rango sia primario che secondario.
L'istituto di credito rappresentava che tale scelta commerciale non aveva riguardato solo ma altre 14 persone giuridiche e 63 fisiche (cfr. prod. 12 – ) CP_3 CP_1
e che la decisione di non dare seguito ad alcune disposizioni in entrata e in uscita derivava dalla necessità di assolvere agli obblighi di verifica rafforzata, raccomandata dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) e, a livello nazionale, dalla
Banca d'Italia, la quale con due comunicazioni aveva richiamato l'attenzione degli operatori italiani sulla necessità di valutare con la massima cura il rischio riciclaggio e terrorismo insito in tutte le relazioni con controparti legate all'AN e alla Corea del Nord
(cfr. prod. 13 – BANCA). affermava che l'approfondita e continuativa attività di Controparte_2
controllo su ogni singola operazione di aveva determinato un notevole CP_3
appesantimento delle relazioni contrattuali, sia in termini gestionali che economici, motivo per cui i vertici della Banca avevano deciso di recedere dal rapporto di conto corrente (i medesimi controlli di adeguata e rafforzata verifica avevano anche individuato tra i beneficiari diretti o indiretti di alcuni bonifici a soggetti designati dagli
Stati Uniti d'America quali “terroristi globali” o “soggetti coinvolti nella proliferazione delle armi di distruzione di massa”, ai sensi delle Global Terrorism Sanctions
Regulations e delle Weapons of Mass Destruction Proliferators Sanctions Regulations).
L'istituto di credito affermava quindi che il suo recesso rappresentava una legittima scelta commerciale, non si poneva in contrasto con il Regolamento di Blocco ma in armonia con la Nota di orientamento emanata dalla Europea “Domande e CP_5 risposte adozione dell'aggiornamento del regolamento di blocco” del 7/08/2018 (cfr.
pag. 7/19 prod. 16 – ), che “riconosce la piena autonomia dell'operatore UE di adottare CP_1
le decisioni commerciali ritenute più adeguate (avviare, continuare, cessare attività) ponendosi il Regolamento proprio l'obiettivo di consentire che la scelta sia adottata liberamente” (cfr. pag. 12 – atto di citazione). aggiungeva che il suo recesso non aveva integrato alcuna Controparte_2 lesione della libertà di iniziativa economica di giacché l'istituto di CP_3
credito non aveva alcun obbligo a contrarre, non operando in regime di monopolio e non potendo, di converso, vedere compressa la propria libertà contrattuale per effetto della decisione delle altre banche concorrenti di non dare la possibilità alla società di aprire un nuovo conto corrente. L'istituto di credito, infine, affermava che la scelta di recedere non confliggeva con l'ordinanza dell'1/02/2019, che ordinava di dare corso alle disposizioni impartite da secondo le ordinarie norme che regolano il CP_3 conto corrente “fino a che una delle due parti non receda dal rapporto in questione”
(cfr. pag. 2; prod. 18 – , vd. anche prod. 11 – IRASCO). CP_1
L'Istituto di credito chiedeva al Tribunale di Genova l'accertamento, nel merito, della legittimità ed efficacia del recesso dal contratto di conto corrente, autorizzandola ad interrompere il rapporto in essere e, per l'effetto, dichiarando l'inefficacia dell'ordinanza cautelare del 30/05/2019. si costituiva in giudizio, denunciando l'illegittimità del recesso perché CP_3
contrario agli artt. 2, 5 e 6 del Regolamento di Blocco, la cui violazione avrebbe reso il recesso nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrarietà a norma imperativa, e, comunque, ai sensi dell'art. 1344 c.c., perché in frode alla legge.
La società evidenziava che la stessa nelle memorie di costituzione nei CP_1
procedimenti cautelari del 2018 e del 2019, aveva palesato che la decisione, dapprima, di limitare l'operatività del conto e, poi, di interrompere il rapporto era stata presa “a seguito della decisione dell'amministrazione statunitense di riavviare il programma sanzionatorio nei confronti delle imprese – tra cui le istituzioni finanziarie straniere – che svolgano attività economiche con l'AN, o con imprese che siano designate come destinatarie di sanzioni in relazione ai collegamenti con entità riconducibili al governo iraniano” (cfr. pag. 5 della memoria di costituzione di nel Controparte_2
proc. cautelare ex art.700 del 15/3/2019 n. 3167/2019 – prod. 18, ; cfr. anche CP_3
pag. 8/19 pagg.
5-8 della memoria di costituzione nel proc. cautelare ex art.700 del 4/12/2018 n.
14326/2018 – prod. 10, IRASCO).
quindi, sosteneva che il comportamento tenuto dalla trovava CP_3 CP_1
giustificazione unicamente nella decisione di rispettare la normativa americana al fine di evitare l'applicazione di sanzioni da parte degli USA, violando così il Regolamento di
Blocco, che, di contro, in assenza di autorizzazione della Commissione Europea, prevede l'obbligo di non dare esecuzione agli atti normativi di Paesi extra-UE.
La società, inoltre, si lamentava del fatto che la tramite il recesso, aveva CP_1 aggirato l'ordinanza dell'1/02/2019, nonché aveva violato l'art. 41 della Costituzione, in quanto nessuna impresa, senza conto corrente, ha la possibilità d'intraprendere effettivamente alcuna iniziativa economica. eccepiva anche: i) che tutte le operazioni bloccate da CP_3 [...]
erano lecite;
che i controlli non dovevano spingersi fino al produttore CP_2 iniziale o all'utilizzatore finale della merce;
ii)che nessuna norma del d.lgs. 231/2007 sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo attribuisce agli intermediari finanziari il diritto di non dare corso a operazioni sospette, prevedendo unicamente obblighi di segnalazione alle autorità competenti in materia;
iii)che, infine, “l'eventuale inclusione di alcuni dei soggetti coinvolti in liste OFAC/SD (o di altro genere) a nulla può rilevare ai fini del rifiuto delle operazioni, posto che tali atti non hanno alcuna efficacia nell'UE anche quando non coperti dal “Regolamento di Blocco” (cfr. pag. 21
– comparsa di costituzione e risposta).
La società, dunque, chiedeva il rigetto della domanda avversaria e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'illiceità dei comportamenti tenuti dalla dopo CP_1 la riapertura del conto, nonché la condanna di quest'ultima al mantenimento del rapporto di conto corrente e al risarcimento del danno per tutti i danni subiti.
* * *
Il Tribunale di Genova, rigettate le istanze istruttorie avanzate da con CP_3
la sentenza n. 1297/2022 (depositata il 23/05/2022), rigettava la domanda di
[...]
e accertava l'illegittimità del suo recesso e del comportamento tenuto CP_2
dopo la riapertura del conto, ordinando alla medesima di mantenere in essere e/o CP_1
riaprire il rapporto di conto corrente stipulato a suo tempo con la società convenuta. Il
pag. 9/19 Giudice di primo grado, anzitutto, riteneva che il motivo del recesso esercitato dalla
Banca fosse proprio quello di dare esecuzione alla normativa americana per evitare di essere lei stessa destinataria di sanzioni, richiamando (quasi integralmente) i passaggi motivazionali dell'ordinanza del 30/05/2019 (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Il
Tribunale, al riguardo, rilevava che solo con la memoria di Controparte_2
costituzione del 29/03/2019 nel procedimento cautelare n. 3167/2019, aveva iniziato a sostenere che la decisione del recesso si fondava su ragioni di natura commerciale dettate dalla difficoltà di assolvere ai gravosi obblighi di vigilanza rafforzata in materia di anti-riciclaggio e anti-terrorismo. Il Tribunale, quindi, aderiva alla decisione del
Collegio in sede di reclamo secondo cui il recesso, “quand'anche astrattamente legittimo in forza delle norme che disciplinano il rapporto di conto corrente, dovesse essere considerato illecito e contrario a buona fede - … omissis … - in quanto in violazione (diretta o indiretta attraverso un negozio in frode alla legge) del
Regolamento CE n. 2271/96 (c.d. Regolamento di Blocco). Ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento è fatto obbligo ai soggetti UE di non rispettare gli atti normativi extraterritoriali e le violazioni a tale obbligo sono punite ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n.
346/98 con una sanzione amministrativa rilevante” (così, pag. 6 della sentenza impugnata). Il Giudice di prime cure, quanto ai fatti successivi all'ordinanza del
Collegio del 30/05/2019, osservava che i comportamenti tenuti dalla Banca (rifiuto di accredito dei bonifici effettuati dalle società e CP_6 CP_7 CP_8
mancata esecuzione degli ordini di pagamento in favore di mancata Parte_3 erogazione del finanziamento richiesto per l'emergenza Coronavirus;
mancata riattivazione dell'home banking e delle carte di credito) “si prestano ad essere intrepretati come segno di scarso adeguamento spontaneo al dictum dell'ordinanza”
(sic, pag. 8 della sentenza impugnata), ma non riconosceva nessun risarcimento del danno per difetto della relativa prova. Il Tribunale di Genova, pertanto, rigettava la domanda proposta da respingeva parzialmente la domanda Controparte_2
riconvenzionale avanzata da rigettava la richiesta ex art. 614-bis c.p.c. e CP_3 compensava per metà le spese di lite, condannando l'attrice al pagamento della restante metà.
* * *
pag. 10/19
3. Sull'oggetto dell'impugnazione. proponeva appello avverso la sentenza n. 1297/2022 Controparte_2
(depositata il 23/05/2022) e formulava due censure relative all'erroneità della pronuncia impugnata: a. per la dichiarazione di illegittimità del recesso dal contratto di conto corrente;
b. per la dichiarazione di illegittimità del rifiuto di eseguire alcune operazioni dopo la riapertura del conto corrente.
Si costituiva eccependo nel merito l'infondatezza delle censure CP_3
avversarie.
La Corte, visto l'art. 127-ter c.p.c. introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, disponeva la sostituzione della prima udienza di trattazione con il deposito di note scritte. Era poi fissata con ordinanza del 31/05/2023 l'udienza per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza del 5/06/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusioni e delle note di repliche.
* * *
4. Sulla prima censura. con la prima censura di appello, impugna la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Genova nella parte in cui ha affermato che il recesso della era CP_1
unicamente ispirato dalla volontà di dare esecuzione a un atto normativo extraterritoriale e perché avrebbe applicato in maniera non corretta l'art. 5 del
Regolamento di Blocco.
L'appellante ritiene che il Giudice di primo grado abbia travisato le circostanze poste a fondamento della decisione, giacché le dichiarazioni contenute nella memoria di costituzione del 4/12/2018 (cfr. prod. 10 – ) e richiamate dalla sentenza CP_3
impugnata (cfr. pag. 6) si riferiscono a una vicenda diversa da quella oggetto del presente giudizio, cioè la mancata esecuzione di una serie di operazioni bancarie e non il recesso dal contratto di conto corrente, non ancora esercitato all'epoca della predetta memoria. La aggiunge che comunque, anche con tale memoria, aveva CP_1
rappresentato che il proprio comportamento era motivato da ragioni di natura commerciale nascenti dal sempre più difficile rispetto degli obblighi anti-riciclaggio e anti-terrorismo: “in relazione alle problematiche connesse alla gestione dei rapporti con entità iraniane ed alle difficoltà nello svolgimento del monitoraggio delle attività
pag. 11/19 finanziarie con tale Paese, nonché di adempimento degli obblighi di vigilanza in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo, ai quali il Gruppo deve CP_2
conformarsi, la ha deciso di adottare in linea generale una politica di chiusura CP_1 delle attività con soggetti iraniani o connessa a operazioni commerciali con l'AN”
(cfr. § 6 della memoria – prod. 10, IRASCO). rappresenta di aver rispettato le norme del codice civile e le Controparte_2
condizioni generali del contratto di conto corrente, esercitando correttamente il diritto riconosciutole dall'art. 1855 c.c. (in forza del quale “se l'operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni”) e dall'art. 6, comma c) del contratto di conto corrente (ai sensi del quale “la ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione CP_1 verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o sospenderla;
per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto”, cfr. prod. 9 – e prod. 4 – IRASCO). CP_1
La sottolinea poi che la decisione di recedere non era esclusivamente rivolta CP_1
nei confronti di ma alla generalità della clientela che aveva rapporti con CP_3
l'AN, riconoscendo al correntista un lungo termine di preavviso (60 giorni), a fronte di quello più breve (5 giorni) legittimamente invocabile.
L'appellante, quindi, richiama l'attenzione su alcuni passaggi della sentenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea depositata il 21 dicembre 2021, NK EL AN
c. Telekom Deutschland GmbH, avente ad oggetto una vicenda analoga a quella in esame. in particolare, afferma che dalla lettura di tale sentenza Controparte_2 si ricava che: “l'operatore comunitario (nella presente causa la è legittimato a CP_1
recedere da un contratto (nella presente controversia il rapporto di conto corrente) intrattenuto con una persona inserita nell'elenco SD (nella fattispecie ) CP_3
conformemente alle norme nazionali (con riferimento al rapporto di conto corrente il dettato dell'art. 1855 c.c. e le condizioni generali di contratto) senza dover fornire una motivazione di tale scelta e senza dover richiedere la preventiva autorizzazione ai sensi
pag. 12/19 dell'art. 5 comma 2 del Regolamento” (cfr. pag. 10, atto di appello). Il divieto a recedere il contratto con un soggetto inserito nell'elenco SD comporterebbe un'indebita compressione alla libertà d'impresa del soggetto comunitario. conclude rammentando che, ad avviso della Corte di Controparte_2
Giustizia, solo qualora tutti gli elementi di prova a disposizione del giudice nazionale tendano a indicare prima facie che l'operatore comunitario ha rispettato atti normativi extra-UE, spetti a quest'ultimo dimostrare che il suo comportamento non era finalizzato al rispetto di detti atti. L'appellante, a tal proposito, afferma che le circostanze dedotte in primo grado non indicavano ictu oculi la volontà di assolvere a ordini di autorità straniere ma, semmai, mostravano che il recesso dipendeva da una scelta commerciale nata dalle gravose attività di verifica rafforzata imposte dal quadro regolatorio nazionale ed europeo per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
L'appellante, quindi, chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato illegittimo il recesso, richiamandosi anche a tutte le difese ed eccezioni svolte nel corso del giudizio di primo grado.
* * * afferma, invece, l'infondatezza della prima censura di controparte CP_3
perché a suo avviso il rapporto contrattuale era stato interrotto da CP_2 solo in conseguenza dell'emissione dell'ordine esecutivo n. 13846 del Presidente
[...]
degli Stati Uniti quale conseguenza del ritiro dal Joint Comprehensive Plan of Action, firmato a Vienna il 14/07/2015 e noto come l'accordo sul nucleare iraniano.
L'appellata richiama, quindi, le difese assunte da nei propri Controparte_2
atti, cioè nella comparsa di costituzione nel procedimento R.G. n.14326/18 (doc.10
), e nella memoria di costituzione dell'ultimo cautelare, il procedimento R.G. CP_3
n.3167/19 (doc.18 ). CP_3 sostiene che il recesso sarebbe “in palese violazione dell'ordinanza CP_3
del 01.02.2019 resa nel primo cautelare che ordinava alla banca di rispettare il contratto e dare corso alle operazioni” (cfr. pag. 8 comparsa di costituzione in appello),
e sarebbe stato assunto in violazione dell'articolo 5, primo comma, del Regolamento n.
2271/96, come modificato dal Regolamento n. 37/2014 e dal Regolamento delegato pag. 13/19 2018/1100, secondo anche quanto indicato nella sentenza della Corte di Giustizia
Europea del 21/12/2021 nella causa Banca EL
contro
Telekom. afferma, quindi, che sarebbe onere di CP_3 Controparte_2
dimostrare le motivazioni del recesso e la loro estraneità alla esecuzione di atti normativi extra-UE, che il conto corrente per cui è causa è necessario alla sopravvivenza aziendale dell'appellata e che l'istituto di credito, a distanza di oltre quattro anni dall'entrata in vigore dell'ordine esecutivo n. 13846 emesso dal Presidente degli Stati Uniti, non aveva provato di aver patito alcun danno in conseguenza del rapporto contrattuale con l'appellata.
L'appellata precisa, poi, che il conto corrente di cui si discute è “l'ultimo di cui la società può disporre, … di fatto impossibilitata ad utilizzare la liquidità di cui dispone
… necessaria non solo per il raggiungimento dello scopo sociale ma per la sopravvivenza stessa della compagine” (cfr. pag. 12 comparsa di costituzione in appello).
* * *
La prima censura è fondata e merita accoglimento.
L'articolo 6 del contratto di conto corrente (cfr. doc. 4 ) intercorrente tra le CP_3
parti dispone quanto segue:
pag. 14/19 L'articolo 6 alla lettera c prevede la facoltà della Banca di recedere ad nutum, cioè la possibilità di recedere unilateralmente dal contratto a propria scelta e a proprio piacimento, senza necessità di indicare alcuna ragione. con comunicazione 12/2/2019, ha esercitato il recesso di Controparte_2 cui all'articolo 6 lettera c del contratto nei seguenti termini (cfr. doc. 14 ): CP_3
L'istituto di credito, nel recedere dal contratto, non ha indicato alcuna ragione, limitandosi ad esercitare il proprio diritto di recesso ad nutum. Le ragioni che hanno spinto a recedere dal contratto sono, quindi, irrilevanti e Controparte_2 dall'insieme delle difese svolte dall'istituto di credito e dai documenti prodotti risulta sia la scelta di recedere da una pluralità di rapporti, anche per motivi di natura commerciale, sia la necessità di esercitare tale diritto per le difficoltà connesse al rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di prevenzione del terrorismo.
Il recesso di non viola, poi, l'art. 5 del Regolamento di Controparte_2
Blocco giacché, come affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 21/12/2021 nella causa c-124/2020, NK EL AN c. Telekom Deutschland, il recesso da parte dell'operatore economico che non ha chiesto o comunque ottenuto l'autorizzazione della e non ha corredato di motivazione la decisione di sciogliersi dal CP_5
vincolo contrattuale (come nel caso di specie), è lecito se – nonostante tutti gli elementi a disposizione del giudice nazionale tendano a indicare prima facie che l'operatore ha comunque rispettato l'atto normativo extra-UE – l'operatore medesimo abbia dimostrato in modo giuridicamente sufficiente che il suo comportamento non era finalizzato al rispetto di tale atto. ha, dunque, provato Controparte_2
l'esistenza di una pluralità di ragioni a fondamento del proprio recesso che non può essere correlato esclusivamente al rispetto di un atto normativo extra-UE.
pag. 15/19 La Corte di Giustizia, nella sentenza richiamata, ha poi precisato che il giudice nazionale non deve annullare lo scioglimento del vincolo contrattuale, anche ove avvenuto per rispettare un atto normativo extra-UE, se tale annullamento comporta per l'operatore effetti sproporzionati rispetto agli obiettivi del Regolamento (che non intende pregiudicare il perseguimento del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo). Nel caso di specie, a dovuto procedere a controlli Controparte_2
sempre più complessi, richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria antiterrorismo con conseguenti effetti sproporzionati legati proprio alla difficoltà dei controlli e alla responsabilità da questi derivante. Ne discende che la ha esercitato CP_1
legittimamente il proprio diritto di recesso.
Quanto alle ulteriori difese di si osserva che la libertà d'iniziativa CP_3 economica sancita dall'art. 41 della Costituzione consiste anche nella libertà di non contrarre o di interrompere un rapporto in essere, considerato che CP_2
non opera in regime di monopolio e che la legittimità del recesso nei termini sopra
[...] indicati supera il dictum dell'ordinanza cautelare 30/05/2019, peraltro, rispettata dall'istituto di credito.
Non sussiste alcuna illiceità nel recesso di per violazione di norma CP_2
imperativa, né può ravvisarsi alcuna nullità ex art. 1418 c.c. o un negozio in frode alla legge (cfr. comparsa di costituzione in appello pag. 29).
La parte appellata deduce la sussistenza di “un motivo illecito” per via del quale il recesso sarebbe privo d'effetti. Tuttavia nel vigente ordinamento (cfr. art. 1345 cod. civ. in riferimento agli artt. 1343 e 1418 c.c. e - per gli atti unilaterali - all'art. 1324 c.c.) i motivi assumono rilevanza invalidando il negozio giuridico solo quanto essi integrino il perseguimento di finalità contrarie all'ordine pubblico o al buon costume o di altri scopi espressamente proibiti dalla legge e non già quando rivelino altri fini che, comunque, di per sé non confliggano direttamente con tali divieti.
Questi non risultano sussistenti come sopra indicato e pertanto tali difese devono essere respinte.
* * *
pag. 16/19
5. Sulla seconda censura. con la seconda censura di appello, si duole Controparte_2 dell'accoglimento della domanda riconvenzionale con la quale chiedeva CP_3
l'accertamento dell'illiceità del rifiuto di convalidare le operazioni effettuate, sia in entrata che in uscita, dopo la riapertura del conto corrente disposta dall'ordinanza del
30/05/2019.
L'appellante deduce che il Tribunale di Genova – nel dichiarare l'illiceità del predetto rifiuto e, per l'effetto, nell'ordinare alla di dare corso a tutte le CP_1
operazioni eseguite sul conto della società – ha del tutto omesso di considerare le ragioni addotte dalla medesima, risolvendo la decisione tramite un mero richiamo CP_1 all'ordinanza del 30/05/2019. in particolare, ritiene che la Controparte_2
sentenza impugnata sia incorsa nel vizio di omessa motivazione, dal momento che non ha valutato, non foss'altro per confutarle, le ragioni che hanno condotto la a CP_1
bloccare alcune operazioni sul conto corrente di CP_3 afferma l'infondatezza della seconda censura perché il Tribunale di
[...]
Genova avrebbe puntualmente motivato le ragioni poste a fondamento dell'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dall'odierna appellata.
* * *
La censura è fondata e risulta superata dall'accoglimento della prima doglianza relativa alla liceità del recesso esercitato prima dell'esecuzione delle operazioni di cui è causa.
L'accoglimento della prima doglianza di appello e la legittimità del recesso esercitato da comportano, quindi, la riforma della sentenza impugnata Controparte_2
anche quanto alla domanda riconvenzionale spiegata in primo grado da CP_3
che va rigettata.
* * *
6. Sulle spese di lite.
L'accoglimento delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la riforma della sentenza di primo grado, anche in punto spese, che seguono la soccombenza di parte appellata. Non si provvede sulla fase cautelare in quanto sono state già definite nella predetta fase e non vi è specifico motivo di appello sul punto.
pag. 17/19 Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del decisum (valore indeterminato alto), nei valori medi (scaglione fino a 260.000,00 euro), come segue
(Cass. 19482/2018 - Cass. 34575/2021 – Cass. 12537/2019):
-primo grado: fase di studio 2.552,00 euro, fase introduttiva 1.628,00 euro, fase trattazione 5.670,00 euro, fase decisoria 4.253,00 euro (totale 14.103,00 euro).
-secondo grado: fase di studio 2.977,00 euro, fase introduttiva 1.911,00 euro, fase trattazione 4.326,00 euro, fase decisoria 5.103,00 euro (totale 14.317,00 euro).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. ACCOGLIE
l'appello proposto da parte appellante e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata
2. ACCERTA E DICHIARA la legittimità del recesso esercitato in data 12 febbraio 2019 dall'appellante dal rapporto di conto corrente intrattenuto con l'appellata e per l'effetto revoca l'ordine ex art. 2058
c.c. a di mantenere in essere o riaprire il rapporto di conto corrente Controparte_2
per corrispondenza stipulato con CP_3
3. RIGETTA la domanda riconvenzionale formulata da parte appellata in primo grado relativa alla dichiarazione di illiceità del rifiuto degli accrediti eseguiti da terzi sul conto corrente di e dello storno degli ordini di pagamento effettuati dopo la riapertura del CP_3 conto corrente e all'ordine alla convenuta di darvi esecuzione
4. CONDANNA la parte appellata a rifondere a favore della parte appellante le spese legali di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo grado in 14.103,00 euro a titolo di compensi e in 545,00 euro a titolo di esposti e per il secondo grado in 14.317,00 euro a titolo di pag. 18/19 compensi e in 804,00 euro a titolo di esposti, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2,
D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022) per entrambi i gradi, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 30/01/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 2/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: bancario - conto corrente. nella causa iscritta al n. 2/2023 promosso da: quale società incorporante (C.F. e P.Iva Controparte_1 Controparte_2
), in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli P.IVA_1
Avvocati Roppo Vincenzo (C.F. – PEC . C.F._1 Email_1 Email_2
e Canepa Paolo (C.F. – PEC
[...] C.F._2 Ema_3 [...]
, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Genova Email_4
(GE), Via Peschiera n. 33/A, per procura in appello appellante contro
(C.F. e P.Iva ), in persona del suo amministratore delegato CP_3 P.IVA_2
(Sig. , corrente in Genova (GE), in Via di Controparte_4
Francia n. 3, rappresentato e difeso dagli Avvocati Ielpo Mario (C.F.
– PEC e Fareri Tommaso C.F._3 Ema_5 Email_6
(C.F. – PEC , con domicilio eletto CodiceFiscale_4 Email_7 presso lo studio di quest'ultimo in Genova (GE) Via XX Settembre n. 23/2, sc. b, per procura in calce alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado appellata
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 29/05/2024, trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante a rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis e previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso: in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Genova n. 1297/2022, depositata e resa pubblica il 23 maggio 2022 (Est. Dott.ssa Barbara Romano), resa nel giudizio
R.G. 10398/2019 di quel Tribunale
- accertare e dichiarare la legittimità e efficacia del recesso esercitato in data 12 febbraio 2019 dall'appellante (già dal rapporto di conto corrente Controparte_2
intrattenuto con autorizzandola ad interrompere il rapporto contrattuale in CP_3
essere;
- accertare e dichiarare che legittimamente la ha rifiutato di dare corso alle CP_1
operazioni bancarie indicate in narrativa per le ragioni ivi esposte;
- rigettare ogni altra domanda di CP_3
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, ivi inclusi quelli del primo grado di giudizio”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_3
come sopra rappresentata e difesa, richiamati tutti i propri atti e ribadite CP_3
tutte le domande, istanze ed eccezioni formulate, contrariis reiectis, chiede accogliersi le seguenti conclusioni.
In via principale:
Rigettare l'avverso appello in quanto inammissibile e perché infondato in fatto e diritto
e per l'effetto confermare la sentenza impugnata per tutte le motivazioni e le causali di cui in atti ed in particolare per tutte le causali di cui alla comparsa di costituzione in appello da intendersi come espressamente richiamate e riproposte.
In subordine:
- Rigettare le avverse pretese stante l'illiceità dell'altrui recesso per tutte le motivazioni
e le causali di cui in atti ed in particolare per tutte le causali di cui alla comparsa di costituzione in appello da intendersi qui espressamente richiamate e riproposte ed in ogni caso
- Accertare l'illegittimità e/o inefficacia, nullità del recesso del 12.02.2019 perché contrario a buona fede e correttezza e in violazione del Regolamento CE n.2271/96 c.d.
"Regolamento di Blocco" e del D. Lgs. n.346/98, ovvero perché costituente negozio in
pag. 2/19 frode al disposto dell'ordinanza del 01.02.2019 ed in violazione degli art. 2597 e 1679 cod. civ e dell'art. 388 cod.pen., nonché del diritto costituzionalmente garantito (ex art.41 Cost.) allo svolgimento dell'attività economica, e quindi ordinare, anche ex art.2058 c.c., a di mantenere in essere e/o riaprire il rapporto di Controparte_1
conto corrente stipulato con ovvero di stipularne uno nuovo;
CP_3
- Ordinare a di mantenere in essere e/o di riaprire il rapporto di Controparte_1
conto corrente di corrispondenza n.326380 aperto presso l'agenzia n.47 di Genova, di dare corso alle disposizioni di bonifico e agli ordini che verranno impartiti dalla correntista e di accettare gli accrediti secondo le ordinarie norme che regolano CP_3
il conto corrente bancario di corrispondenza, il tutto nei limiti del saldo attivo;
- Accertare l'illiceità del rifiuto degli accrediti eseguiti da terzi sul conto corrente di
e dello storno degli ordini di pagamento effettuati dopo la riapertura del conto CP_3
corrente descritti in narrativa ed in particolare quelli descritti al punto B1 della comparsa di costituzione in appello, ordinando alla Banca di darvi esecuzione.
Con vittoria delle spese del giudizio”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
– che svolge attività di progettazione e costruzione di opere industriali CP_3
e di commercializzazione di prodotti e macchinari acquisendo appalti e ordini in AN e subappaltandoli in Italia o in altri Stati membri dell'Unione Europea – a partire dal
31/01/1997 intratteneva con n rapporto di conto corrente (cfr. Controparte_2 prod. 4 – ), pienamente operativo fino al 2018. Gli Stati Uniti d'America nel CP_3
2018 si ritiravano dal Joint Comprehensive Plan of Action, firmato a Vienna il
14/07/2015 (noto come l'accordo sul nucleare iraniano) e riattivavano una serie di sanzioni di natura economico-commerciale nei confronti di persone, sia fisiche che giuridiche, legate all'AN, i cui nominativi venivano inseriti nella “lista SD”
(Specially Designated Nationals), stilata e periodicamente aggiornata dall'OFAC
(Office of Foreign Assets Control), un organismo del Dipartimento del Tesoro degli
Stati Uniti. L'OFAC il 5/11/2018, iscriveva in tale lista (cfr. prod. 11 – CP_3
pag. 3/19 ) vietando a qualsiasi soggetto, anche al di fuori del territorio degli Stati Uniti, CP_1 di intrattenere rapporti commerciali con pena l'irrogazione di sanzioni. CP_3 poco dopo l'entrata in vigore delle sanzioni americane, non Controparte_2
eseguiva ordini di pagamento impartiti da sospendeva il servizio di home CP_3
banking e si rifiutava di dare corso a una serie di giroconti e di pagare gli F24 in scadenza, bloccando di fatto l'operatività del conto.
quindi, si rivolgeva, con un primo ricorso ex art. 700 c.p.c. (R.G. Parte_1
14326/2018), al Tribunale di Genova (cfr. prod. 8 – ), che ordinava a CP_3 [...]
la messa a disposizione delle somme giacenti sul conto corrente CP_2
(Ordinanza 19/12/2018). La società, poi, attesa l'impossibilità di trasferire altrove la giacenza (gli altri istituti di credito italiani si rifiutavano di ricevere il capitale di
– cfr. prod. 15), si rivolgeva nuovamente al Tribunale di Genova, CP_3
chiedendo, con ricorso ex art. 669-decies c.p.c. (R.G. 14326/2018-sub 1), di ordinare a i dare corso agli ordini di pagamento, di accettare gli accrediti Controparte_2 eseguiti sul conto corrente e di ripristinare l'home banking (cfr. prod. 9 – IRASCO). Il
Tribunale, con ordinanza dell'1/02/2019, accoglieva integralmente la domanda cautelare
(cfr. prod. 11 – e prod. 18 – BANCA). CP_3
* * *
pochi giorni dopo la pubblicazione della predetta CP_1 CP_2
ordinanza, comunicava a il 12/2/2019, con un preavviso di due mesi, Parte_1
l'intenzione di recedere dal contratto di conto corrente, senza esplicitare i motivi della decisione (cfr. prod. 14 – IRASCO).
inviava all'istituto di credito una nota con cui impugnava il recesso (cfr. CP_3
prod. 17 – IRASCO), si lamentava della condotta di (cfr. Controparte_2
prodd. 12 e 16 – ) e procedeva giudizialmente presentando il 16/3/2019 ricorso CP_3 ex art. 700 c.p.c. (R.G. 3167/2019), denunciando l'illegittimità del comportamento (cfr. prod. 1 – IRASCO) in quanto: i) contrario a norma imperativa (segnatamente, al Reg.
CE n. 2271/1996, c.d. Regolamento di Blocco, e al d.lgs. 346/1998); ii) al dictum dell'ordinanza dell'1/02/2019; iii) ai principi di buona fede e correttezza contrattuale;
iv) all'obbligo a contrarre in caso di monopolio;
v) al diritto d'iniziativa economica sancito dall'art. 41 Cost..
pag. 4/19 Si costituiva contestando la fondatezza delle domande di Controparte_2
controparte.
Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 9/04/2019, rigettava il ricorso, osservando che la agendo nel proprio interesse commerciale, aveva esercitato – in buona CP_1
fede e con un congruo preavviso – un suo diritto, riconosciuto dagli artt. 1833 e 1855
c.c. e previsto anche dall'art. 6, lett. c) del contratto di conto corrente (cfr. prod. 4 –
IRASCO).
* * * proponeva, ex art. 669-terdecies c.p.c., reclamo al Collegio (R.G. CP_3
4920/2019), che, in data 30/05/2019, lo dichiarava ammissibile e fondato (cfr. prod. 8 –
BANCA).
Il Collegio – premesso che i provvedimenti con i quali l'Amministrazione USA aveva riattivato le sanzioni nei confronti dell'AN rientravano tra gli atti normativi extra
UE che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Blocco, nessun operatore comunitario deve rispettare, salva autorizzazione della – affermava che l'art. 6 del CP_5
predetto Regolamento, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice della prima fase cautelare, offriva la possibilità ai soggetti danneggiati di chiedere, oltre al risarcimento del danno, anche rimedi in forma specifica (cfr. pag.
4-5 dell'ordinanza; prod. 8 –
BANCA).
Il Collegio, nel merito, appurava la natura di norma imperativa dell'art. 5 del
Regolamento di Blocco e affermava che la aveva esercitato il recesso, per sua CP_1 stessa ammissione, a seguito della “decisione commerciale rivolta alla generalità della clientela di interrompere le attività con soggetti iraniani o connesse a operazioni commerciali con l'AN” (cfr. pag. 5 memoria della nel proc. 3167/2019, prod. 4 CP_1
CARIGE). Il Collegio concludeva che “ , per sua stessa ammissione, ha Parte_2
interrotto il rapporto contrattuale per ottemperare a quanto prescritto dagli atti normativi degli Stati Uniti d'America. Così facendo, ha bensì esercitato il recesso secondo le modalità e i termini del contratto, ma non ha chiesto la prescritta autorizzazione alla Commissione Europea, ponendosi in contrasto con la norma imperativa” (cfr. pag. 6 dell'ordinanza; prod. 8 – BANCA). Il Collegio, pertanto, dichiarava la nullità dell'atto di recesso e, per l'effetto, ordinava a CP_2
pag. 5/19 di riaprire il conto corrente intrattenuto con e di ripristinarne senza CP_2 CP_3
ritardo la piena operatività, sotto comminatoria di una penalità di mora ex art. 614-bis
c.p.c.. in ottemperanza alla predetta ordinanza, riapriva il conto Controparte_2
corrente, dando corso alle operazioni disposte da CP_3
* * *
La dal luglio 2019 cominciava a domandare ad una consistente CP_1 CP_3
quantità di documentazione relativa a tutta la filiera sottostante i vari pagamenti (ordini di acquisto, bolle doganali, fatture, contratti, informazioni sulla compagine societaria dei produttori, dei destinatari finali della merce e di tutti gli altri soggetti coinvolti nelle operazioni attive e passive effettuate sul conto corrente), dovendo assolvere agli obblighi anti-riciclaggio imposti dalla normativa italiana ed europea. Le verifiche sulle operazioni svolte da in molti casi, si concludevano con il blocco dei CP_3
bonifici sia in entrata che in uscita (cfr. prodd. 21-32 – IRASCO). La società, quindi, diffidava l'Istituto di credito a rispettare l'ordinanza del 30/05/2019 (cfr. prod. 33 –
IRASCO) e – a fronte della risposta della ad avviso della quale il CP_1 comportamento tenuto non era contrario né al Regolamento di Blocco né all'ordinanza del 30/05/2019 (cfr. prod. 15 – ) – proponeva un nuovo ricorso ex art. 669- CP_1
duodecies c.p.c. (R.G. 4920/2019-sub 1), che il Tribunale di Genova dichiarava inammissibile in quanto introduttivo di un nuovo thema decidendum (cfr. pag. 7 dell'atto di appello di ). CP_3
* * *
2. Sul giudizio e sulla pronuncia di primo grado. con atto di citazione introduceva, quindi, il giudizio di Controparte_2
merito sul procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. (R.G. n. 3167/2019), conclusosi in sede di reclamo a sfavore dell'istituto di credito, e citava in giudizio CP_3
chiedendo al Tribunale di Genova di accertare la legittimità dell'esercitato recesso dal rapporto di conto corrente e, per l'effetto, la caducazione degli effetti del provvedimento cautelare disposto il 30/05/2019 in sede di reclamo.
pag. 6/19 L'istituto di credito deduceva l'irrilevanza dei motivi che l'avevano indotta a recedere dal contratto di conto corrente, in quanto nei contratti a tempo indeterminato, ove non sia invocata una giusta causa, l'interruzione del rapporto è subordinata al solo rispetto di termini e modalità predefinite dalle parti. ichiarava Controparte_2 di aver esercitato il recesso non per dare esecuzione ad un ordine di un'autorità straniera ma per dare esecuzione a una scelta commerciale assunta nei confronti della generalità della clientela, a causa delle crescenti difficoltà riscontrate nello svolgimento delle verifiche per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, imposte da una serie di norme, nazionali ed europee, di rango sia primario che secondario.
L'istituto di credito rappresentava che tale scelta commerciale non aveva riguardato solo ma altre 14 persone giuridiche e 63 fisiche (cfr. prod. 12 – ) CP_3 CP_1
e che la decisione di non dare seguito ad alcune disposizioni in entrata e in uscita derivava dalla necessità di assolvere agli obblighi di verifica rafforzata, raccomandata dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) e, a livello nazionale, dalla
Banca d'Italia, la quale con due comunicazioni aveva richiamato l'attenzione degli operatori italiani sulla necessità di valutare con la massima cura il rischio riciclaggio e terrorismo insito in tutte le relazioni con controparti legate all'AN e alla Corea del Nord
(cfr. prod. 13 – BANCA). affermava che l'approfondita e continuativa attività di Controparte_2
controllo su ogni singola operazione di aveva determinato un notevole CP_3
appesantimento delle relazioni contrattuali, sia in termini gestionali che economici, motivo per cui i vertici della Banca avevano deciso di recedere dal rapporto di conto corrente (i medesimi controlli di adeguata e rafforzata verifica avevano anche individuato tra i beneficiari diretti o indiretti di alcuni bonifici a soggetti designati dagli
Stati Uniti d'America quali “terroristi globali” o “soggetti coinvolti nella proliferazione delle armi di distruzione di massa”, ai sensi delle Global Terrorism Sanctions
Regulations e delle Weapons of Mass Destruction Proliferators Sanctions Regulations).
L'istituto di credito affermava quindi che il suo recesso rappresentava una legittima scelta commerciale, non si poneva in contrasto con il Regolamento di Blocco ma in armonia con la Nota di orientamento emanata dalla Europea “Domande e CP_5 risposte adozione dell'aggiornamento del regolamento di blocco” del 7/08/2018 (cfr.
pag. 7/19 prod. 16 – ), che “riconosce la piena autonomia dell'operatore UE di adottare CP_1
le decisioni commerciali ritenute più adeguate (avviare, continuare, cessare attività) ponendosi il Regolamento proprio l'obiettivo di consentire che la scelta sia adottata liberamente” (cfr. pag. 12 – atto di citazione). aggiungeva che il suo recesso non aveva integrato alcuna Controparte_2 lesione della libertà di iniziativa economica di giacché l'istituto di CP_3
credito non aveva alcun obbligo a contrarre, non operando in regime di monopolio e non potendo, di converso, vedere compressa la propria libertà contrattuale per effetto della decisione delle altre banche concorrenti di non dare la possibilità alla società di aprire un nuovo conto corrente. L'istituto di credito, infine, affermava che la scelta di recedere non confliggeva con l'ordinanza dell'1/02/2019, che ordinava di dare corso alle disposizioni impartite da secondo le ordinarie norme che regolano il CP_3 conto corrente “fino a che una delle due parti non receda dal rapporto in questione”
(cfr. pag. 2; prod. 18 – , vd. anche prod. 11 – IRASCO). CP_1
L'Istituto di credito chiedeva al Tribunale di Genova l'accertamento, nel merito, della legittimità ed efficacia del recesso dal contratto di conto corrente, autorizzandola ad interrompere il rapporto in essere e, per l'effetto, dichiarando l'inefficacia dell'ordinanza cautelare del 30/05/2019. si costituiva in giudizio, denunciando l'illegittimità del recesso perché CP_3
contrario agli artt. 2, 5 e 6 del Regolamento di Blocco, la cui violazione avrebbe reso il recesso nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrarietà a norma imperativa, e, comunque, ai sensi dell'art. 1344 c.c., perché in frode alla legge.
La società evidenziava che la stessa nelle memorie di costituzione nei CP_1
procedimenti cautelari del 2018 e del 2019, aveva palesato che la decisione, dapprima, di limitare l'operatività del conto e, poi, di interrompere il rapporto era stata presa “a seguito della decisione dell'amministrazione statunitense di riavviare il programma sanzionatorio nei confronti delle imprese – tra cui le istituzioni finanziarie straniere – che svolgano attività economiche con l'AN, o con imprese che siano designate come destinatarie di sanzioni in relazione ai collegamenti con entità riconducibili al governo iraniano” (cfr. pag. 5 della memoria di costituzione di nel Controparte_2
proc. cautelare ex art.700 del 15/3/2019 n. 3167/2019 – prod. 18, ; cfr. anche CP_3
pag. 8/19 pagg.
5-8 della memoria di costituzione nel proc. cautelare ex art.700 del 4/12/2018 n.
14326/2018 – prod. 10, IRASCO).
quindi, sosteneva che il comportamento tenuto dalla trovava CP_3 CP_1
giustificazione unicamente nella decisione di rispettare la normativa americana al fine di evitare l'applicazione di sanzioni da parte degli USA, violando così il Regolamento di
Blocco, che, di contro, in assenza di autorizzazione della Commissione Europea, prevede l'obbligo di non dare esecuzione agli atti normativi di Paesi extra-UE.
La società, inoltre, si lamentava del fatto che la tramite il recesso, aveva CP_1 aggirato l'ordinanza dell'1/02/2019, nonché aveva violato l'art. 41 della Costituzione, in quanto nessuna impresa, senza conto corrente, ha la possibilità d'intraprendere effettivamente alcuna iniziativa economica. eccepiva anche: i) che tutte le operazioni bloccate da CP_3 [...]
erano lecite;
che i controlli non dovevano spingersi fino al produttore CP_2 iniziale o all'utilizzatore finale della merce;
ii)che nessuna norma del d.lgs. 231/2007 sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo attribuisce agli intermediari finanziari il diritto di non dare corso a operazioni sospette, prevedendo unicamente obblighi di segnalazione alle autorità competenti in materia;
iii)che, infine, “l'eventuale inclusione di alcuni dei soggetti coinvolti in liste OFAC/SD (o di altro genere) a nulla può rilevare ai fini del rifiuto delle operazioni, posto che tali atti non hanno alcuna efficacia nell'UE anche quando non coperti dal “Regolamento di Blocco” (cfr. pag. 21
– comparsa di costituzione e risposta).
La società, dunque, chiedeva il rigetto della domanda avversaria e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'illiceità dei comportamenti tenuti dalla dopo CP_1 la riapertura del conto, nonché la condanna di quest'ultima al mantenimento del rapporto di conto corrente e al risarcimento del danno per tutti i danni subiti.
* * *
Il Tribunale di Genova, rigettate le istanze istruttorie avanzate da con CP_3
la sentenza n. 1297/2022 (depositata il 23/05/2022), rigettava la domanda di
[...]
e accertava l'illegittimità del suo recesso e del comportamento tenuto CP_2
dopo la riapertura del conto, ordinando alla medesima di mantenere in essere e/o CP_1
riaprire il rapporto di conto corrente stipulato a suo tempo con la società convenuta. Il
pag. 9/19 Giudice di primo grado, anzitutto, riteneva che il motivo del recesso esercitato dalla
Banca fosse proprio quello di dare esecuzione alla normativa americana per evitare di essere lei stessa destinataria di sanzioni, richiamando (quasi integralmente) i passaggi motivazionali dell'ordinanza del 30/05/2019 (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Il
Tribunale, al riguardo, rilevava che solo con la memoria di Controparte_2
costituzione del 29/03/2019 nel procedimento cautelare n. 3167/2019, aveva iniziato a sostenere che la decisione del recesso si fondava su ragioni di natura commerciale dettate dalla difficoltà di assolvere ai gravosi obblighi di vigilanza rafforzata in materia di anti-riciclaggio e anti-terrorismo. Il Tribunale, quindi, aderiva alla decisione del
Collegio in sede di reclamo secondo cui il recesso, “quand'anche astrattamente legittimo in forza delle norme che disciplinano il rapporto di conto corrente, dovesse essere considerato illecito e contrario a buona fede - … omissis … - in quanto in violazione (diretta o indiretta attraverso un negozio in frode alla legge) del
Regolamento CE n. 2271/96 (c.d. Regolamento di Blocco). Ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento è fatto obbligo ai soggetti UE di non rispettare gli atti normativi extraterritoriali e le violazioni a tale obbligo sono punite ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n.
346/98 con una sanzione amministrativa rilevante” (così, pag. 6 della sentenza impugnata). Il Giudice di prime cure, quanto ai fatti successivi all'ordinanza del
Collegio del 30/05/2019, osservava che i comportamenti tenuti dalla Banca (rifiuto di accredito dei bonifici effettuati dalle società e CP_6 CP_7 CP_8
mancata esecuzione degli ordini di pagamento in favore di mancata Parte_3 erogazione del finanziamento richiesto per l'emergenza Coronavirus;
mancata riattivazione dell'home banking e delle carte di credito) “si prestano ad essere intrepretati come segno di scarso adeguamento spontaneo al dictum dell'ordinanza”
(sic, pag. 8 della sentenza impugnata), ma non riconosceva nessun risarcimento del danno per difetto della relativa prova. Il Tribunale di Genova, pertanto, rigettava la domanda proposta da respingeva parzialmente la domanda Controparte_2
riconvenzionale avanzata da rigettava la richiesta ex art. 614-bis c.p.c. e CP_3 compensava per metà le spese di lite, condannando l'attrice al pagamento della restante metà.
* * *
pag. 10/19
3. Sull'oggetto dell'impugnazione. proponeva appello avverso la sentenza n. 1297/2022 Controparte_2
(depositata il 23/05/2022) e formulava due censure relative all'erroneità della pronuncia impugnata: a. per la dichiarazione di illegittimità del recesso dal contratto di conto corrente;
b. per la dichiarazione di illegittimità del rifiuto di eseguire alcune operazioni dopo la riapertura del conto corrente.
Si costituiva eccependo nel merito l'infondatezza delle censure CP_3
avversarie.
La Corte, visto l'art. 127-ter c.p.c. introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, disponeva la sostituzione della prima udienza di trattazione con il deposito di note scritte. Era poi fissata con ordinanza del 31/05/2023 l'udienza per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza del 5/06/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusioni e delle note di repliche.
* * *
4. Sulla prima censura. con la prima censura di appello, impugna la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Genova nella parte in cui ha affermato che il recesso della era CP_1
unicamente ispirato dalla volontà di dare esecuzione a un atto normativo extraterritoriale e perché avrebbe applicato in maniera non corretta l'art. 5 del
Regolamento di Blocco.
L'appellante ritiene che il Giudice di primo grado abbia travisato le circostanze poste a fondamento della decisione, giacché le dichiarazioni contenute nella memoria di costituzione del 4/12/2018 (cfr. prod. 10 – ) e richiamate dalla sentenza CP_3
impugnata (cfr. pag. 6) si riferiscono a una vicenda diversa da quella oggetto del presente giudizio, cioè la mancata esecuzione di una serie di operazioni bancarie e non il recesso dal contratto di conto corrente, non ancora esercitato all'epoca della predetta memoria. La aggiunge che comunque, anche con tale memoria, aveva CP_1
rappresentato che il proprio comportamento era motivato da ragioni di natura commerciale nascenti dal sempre più difficile rispetto degli obblighi anti-riciclaggio e anti-terrorismo: “in relazione alle problematiche connesse alla gestione dei rapporti con entità iraniane ed alle difficoltà nello svolgimento del monitoraggio delle attività
pag. 11/19 finanziarie con tale Paese, nonché di adempimento degli obblighi di vigilanza in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo, ai quali il Gruppo deve CP_2
conformarsi, la ha deciso di adottare in linea generale una politica di chiusura CP_1 delle attività con soggetti iraniani o connessa a operazioni commerciali con l'AN”
(cfr. § 6 della memoria – prod. 10, IRASCO). rappresenta di aver rispettato le norme del codice civile e le Controparte_2
condizioni generali del contratto di conto corrente, esercitando correttamente il diritto riconosciutole dall'art. 1855 c.c. (in forza del quale “se l'operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni”) e dall'art. 6, comma c) del contratto di conto corrente (ai sensi del quale “la ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione CP_1 verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o sospenderla;
per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto”, cfr. prod. 9 – e prod. 4 – IRASCO). CP_1
La sottolinea poi che la decisione di recedere non era esclusivamente rivolta CP_1
nei confronti di ma alla generalità della clientela che aveva rapporti con CP_3
l'AN, riconoscendo al correntista un lungo termine di preavviso (60 giorni), a fronte di quello più breve (5 giorni) legittimamente invocabile.
L'appellante, quindi, richiama l'attenzione su alcuni passaggi della sentenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea depositata il 21 dicembre 2021, NK EL AN
c. Telekom Deutschland GmbH, avente ad oggetto una vicenda analoga a quella in esame. in particolare, afferma che dalla lettura di tale sentenza Controparte_2 si ricava che: “l'operatore comunitario (nella presente causa la è legittimato a CP_1
recedere da un contratto (nella presente controversia il rapporto di conto corrente) intrattenuto con una persona inserita nell'elenco SD (nella fattispecie ) CP_3
conformemente alle norme nazionali (con riferimento al rapporto di conto corrente il dettato dell'art. 1855 c.c. e le condizioni generali di contratto) senza dover fornire una motivazione di tale scelta e senza dover richiedere la preventiva autorizzazione ai sensi
pag. 12/19 dell'art. 5 comma 2 del Regolamento” (cfr. pag. 10, atto di appello). Il divieto a recedere il contratto con un soggetto inserito nell'elenco SD comporterebbe un'indebita compressione alla libertà d'impresa del soggetto comunitario. conclude rammentando che, ad avviso della Corte di Controparte_2
Giustizia, solo qualora tutti gli elementi di prova a disposizione del giudice nazionale tendano a indicare prima facie che l'operatore comunitario ha rispettato atti normativi extra-UE, spetti a quest'ultimo dimostrare che il suo comportamento non era finalizzato al rispetto di detti atti. L'appellante, a tal proposito, afferma che le circostanze dedotte in primo grado non indicavano ictu oculi la volontà di assolvere a ordini di autorità straniere ma, semmai, mostravano che il recesso dipendeva da una scelta commerciale nata dalle gravose attività di verifica rafforzata imposte dal quadro regolatorio nazionale ed europeo per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
L'appellante, quindi, chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato illegittimo il recesso, richiamandosi anche a tutte le difese ed eccezioni svolte nel corso del giudizio di primo grado.
* * * afferma, invece, l'infondatezza della prima censura di controparte CP_3
perché a suo avviso il rapporto contrattuale era stato interrotto da CP_2 solo in conseguenza dell'emissione dell'ordine esecutivo n. 13846 del Presidente
[...]
degli Stati Uniti quale conseguenza del ritiro dal Joint Comprehensive Plan of Action, firmato a Vienna il 14/07/2015 e noto come l'accordo sul nucleare iraniano.
L'appellata richiama, quindi, le difese assunte da nei propri Controparte_2
atti, cioè nella comparsa di costituzione nel procedimento R.G. n.14326/18 (doc.10
), e nella memoria di costituzione dell'ultimo cautelare, il procedimento R.G. CP_3
n.3167/19 (doc.18 ). CP_3 sostiene che il recesso sarebbe “in palese violazione dell'ordinanza CP_3
del 01.02.2019 resa nel primo cautelare che ordinava alla banca di rispettare il contratto e dare corso alle operazioni” (cfr. pag. 8 comparsa di costituzione in appello),
e sarebbe stato assunto in violazione dell'articolo 5, primo comma, del Regolamento n.
2271/96, come modificato dal Regolamento n. 37/2014 e dal Regolamento delegato pag. 13/19 2018/1100, secondo anche quanto indicato nella sentenza della Corte di Giustizia
Europea del 21/12/2021 nella causa Banca EL
contro
Telekom. afferma, quindi, che sarebbe onere di CP_3 Controparte_2
dimostrare le motivazioni del recesso e la loro estraneità alla esecuzione di atti normativi extra-UE, che il conto corrente per cui è causa è necessario alla sopravvivenza aziendale dell'appellata e che l'istituto di credito, a distanza di oltre quattro anni dall'entrata in vigore dell'ordine esecutivo n. 13846 emesso dal Presidente degli Stati Uniti, non aveva provato di aver patito alcun danno in conseguenza del rapporto contrattuale con l'appellata.
L'appellata precisa, poi, che il conto corrente di cui si discute è “l'ultimo di cui la società può disporre, … di fatto impossibilitata ad utilizzare la liquidità di cui dispone
… necessaria non solo per il raggiungimento dello scopo sociale ma per la sopravvivenza stessa della compagine” (cfr. pag. 12 comparsa di costituzione in appello).
* * *
La prima censura è fondata e merita accoglimento.
L'articolo 6 del contratto di conto corrente (cfr. doc. 4 ) intercorrente tra le CP_3
parti dispone quanto segue:
pag. 14/19 L'articolo 6 alla lettera c prevede la facoltà della Banca di recedere ad nutum, cioè la possibilità di recedere unilateralmente dal contratto a propria scelta e a proprio piacimento, senza necessità di indicare alcuna ragione. con comunicazione 12/2/2019, ha esercitato il recesso di Controparte_2 cui all'articolo 6 lettera c del contratto nei seguenti termini (cfr. doc. 14 ): CP_3
L'istituto di credito, nel recedere dal contratto, non ha indicato alcuna ragione, limitandosi ad esercitare il proprio diritto di recesso ad nutum. Le ragioni che hanno spinto a recedere dal contratto sono, quindi, irrilevanti e Controparte_2 dall'insieme delle difese svolte dall'istituto di credito e dai documenti prodotti risulta sia la scelta di recedere da una pluralità di rapporti, anche per motivi di natura commerciale, sia la necessità di esercitare tale diritto per le difficoltà connesse al rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di prevenzione del terrorismo.
Il recesso di non viola, poi, l'art. 5 del Regolamento di Controparte_2
Blocco giacché, come affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 21/12/2021 nella causa c-124/2020, NK EL AN c. Telekom Deutschland, il recesso da parte dell'operatore economico che non ha chiesto o comunque ottenuto l'autorizzazione della e non ha corredato di motivazione la decisione di sciogliersi dal CP_5
vincolo contrattuale (come nel caso di specie), è lecito se – nonostante tutti gli elementi a disposizione del giudice nazionale tendano a indicare prima facie che l'operatore ha comunque rispettato l'atto normativo extra-UE – l'operatore medesimo abbia dimostrato in modo giuridicamente sufficiente che il suo comportamento non era finalizzato al rispetto di tale atto. ha, dunque, provato Controparte_2
l'esistenza di una pluralità di ragioni a fondamento del proprio recesso che non può essere correlato esclusivamente al rispetto di un atto normativo extra-UE.
pag. 15/19 La Corte di Giustizia, nella sentenza richiamata, ha poi precisato che il giudice nazionale non deve annullare lo scioglimento del vincolo contrattuale, anche ove avvenuto per rispettare un atto normativo extra-UE, se tale annullamento comporta per l'operatore effetti sproporzionati rispetto agli obiettivi del Regolamento (che non intende pregiudicare il perseguimento del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo). Nel caso di specie, a dovuto procedere a controlli Controparte_2
sempre più complessi, richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria antiterrorismo con conseguenti effetti sproporzionati legati proprio alla difficoltà dei controlli e alla responsabilità da questi derivante. Ne discende che la ha esercitato CP_1
legittimamente il proprio diritto di recesso.
Quanto alle ulteriori difese di si osserva che la libertà d'iniziativa CP_3 economica sancita dall'art. 41 della Costituzione consiste anche nella libertà di non contrarre o di interrompere un rapporto in essere, considerato che CP_2
non opera in regime di monopolio e che la legittimità del recesso nei termini sopra
[...] indicati supera il dictum dell'ordinanza cautelare 30/05/2019, peraltro, rispettata dall'istituto di credito.
Non sussiste alcuna illiceità nel recesso di per violazione di norma CP_2
imperativa, né può ravvisarsi alcuna nullità ex art. 1418 c.c. o un negozio in frode alla legge (cfr. comparsa di costituzione in appello pag. 29).
La parte appellata deduce la sussistenza di “un motivo illecito” per via del quale il recesso sarebbe privo d'effetti. Tuttavia nel vigente ordinamento (cfr. art. 1345 cod. civ. in riferimento agli artt. 1343 e 1418 c.c. e - per gli atti unilaterali - all'art. 1324 c.c.) i motivi assumono rilevanza invalidando il negozio giuridico solo quanto essi integrino il perseguimento di finalità contrarie all'ordine pubblico o al buon costume o di altri scopi espressamente proibiti dalla legge e non già quando rivelino altri fini che, comunque, di per sé non confliggano direttamente con tali divieti.
Questi non risultano sussistenti come sopra indicato e pertanto tali difese devono essere respinte.
* * *
pag. 16/19
5. Sulla seconda censura. con la seconda censura di appello, si duole Controparte_2 dell'accoglimento della domanda riconvenzionale con la quale chiedeva CP_3
l'accertamento dell'illiceità del rifiuto di convalidare le operazioni effettuate, sia in entrata che in uscita, dopo la riapertura del conto corrente disposta dall'ordinanza del
30/05/2019.
L'appellante deduce che il Tribunale di Genova – nel dichiarare l'illiceità del predetto rifiuto e, per l'effetto, nell'ordinare alla di dare corso a tutte le CP_1
operazioni eseguite sul conto della società – ha del tutto omesso di considerare le ragioni addotte dalla medesima, risolvendo la decisione tramite un mero richiamo CP_1 all'ordinanza del 30/05/2019. in particolare, ritiene che la Controparte_2
sentenza impugnata sia incorsa nel vizio di omessa motivazione, dal momento che non ha valutato, non foss'altro per confutarle, le ragioni che hanno condotto la a CP_1
bloccare alcune operazioni sul conto corrente di CP_3 afferma l'infondatezza della seconda censura perché il Tribunale di
[...]
Genova avrebbe puntualmente motivato le ragioni poste a fondamento dell'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dall'odierna appellata.
* * *
La censura è fondata e risulta superata dall'accoglimento della prima doglianza relativa alla liceità del recesso esercitato prima dell'esecuzione delle operazioni di cui è causa.
L'accoglimento della prima doglianza di appello e la legittimità del recesso esercitato da comportano, quindi, la riforma della sentenza impugnata Controparte_2
anche quanto alla domanda riconvenzionale spiegata in primo grado da CP_3
che va rigettata.
* * *
6. Sulle spese di lite.
L'accoglimento delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la riforma della sentenza di primo grado, anche in punto spese, che seguono la soccombenza di parte appellata. Non si provvede sulla fase cautelare in quanto sono state già definite nella predetta fase e non vi è specifico motivo di appello sul punto.
pag. 17/19 Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del decisum (valore indeterminato alto), nei valori medi (scaglione fino a 260.000,00 euro), come segue
(Cass. 19482/2018 - Cass. 34575/2021 – Cass. 12537/2019):
-primo grado: fase di studio 2.552,00 euro, fase introduttiva 1.628,00 euro, fase trattazione 5.670,00 euro, fase decisoria 4.253,00 euro (totale 14.103,00 euro).
-secondo grado: fase di studio 2.977,00 euro, fase introduttiva 1.911,00 euro, fase trattazione 4.326,00 euro, fase decisoria 5.103,00 euro (totale 14.317,00 euro).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. ACCOGLIE
l'appello proposto da parte appellante e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata
2. ACCERTA E DICHIARA la legittimità del recesso esercitato in data 12 febbraio 2019 dall'appellante dal rapporto di conto corrente intrattenuto con l'appellata e per l'effetto revoca l'ordine ex art. 2058
c.c. a di mantenere in essere o riaprire il rapporto di conto corrente Controparte_2
per corrispondenza stipulato con CP_3
3. RIGETTA la domanda riconvenzionale formulata da parte appellata in primo grado relativa alla dichiarazione di illiceità del rifiuto degli accrediti eseguiti da terzi sul conto corrente di e dello storno degli ordini di pagamento effettuati dopo la riapertura del CP_3 conto corrente e all'ordine alla convenuta di darvi esecuzione
4. CONDANNA la parte appellata a rifondere a favore della parte appellante le spese legali di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo grado in 14.103,00 euro a titolo di compensi e in 545,00 euro a titolo di esposti e per il secondo grado in 14.317,00 euro a titolo di pag. 18/19 compensi e in 804,00 euro a titolo di esposti, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2,
D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022) per entrambi i gradi, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 30/01/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 19/19