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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/04/2024, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
N. 5370/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il LE, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5370/2017 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PASQUALE FATIGATO, elettivamente domiciliato in Foggia alla Via Molfetta n. 42, presso il difensore avv. PASQUALE FATIGATO
- ATTORE - contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONIO Controparte_1 C.F._2
LAPROCINA, elettivamente domiciliato in Vieste alla Via Santa Croce n. 11, presso il difensore avv. ANTONIO LAPROCINA
- CONVENUTO – contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. E_ C.F._3
GIUSEPPE CARUSO e dell'avv. ILARIA MOREA, elettivamente domiciliato in Vieste alla Via Dalmazia n. 1, presso il difensore avv. GIUSEPPE CARUSO
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI All'udienza del 22.09.2023 tenutasi in forma cartolare, le parti hanno concluso come da note telematiche autorizzate, riportandosi integralmente ai propri atti. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con ricorso ex art. 702-bis depositato in data 30.06.2017, Parte_1 esponeva che: a) in data 20.01.2000 unitamente a , stipulava un contratto preliminare di E_ compravendita con , il quale si impegnava a vendere loro la quota indivisa Controparte_1 pari a 2/9 del terreno ubicato in Vieste, località Torre Papagni, con entrostanti fabbricati,
pagina 1 di 6 distinto in mappa al Foglio 9, part. nn. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 63; b) contestualmente alla sottoscrizione del contratto preliminare, Parte_1
e versavano in favore di ed a titolo di corrispettivo del E_ Controparte_1 bene promesso in vendita, la somma complessiva di € 25.822,85; c) non essendo stato rispettato il termine per la stipula del definitivo, in data 18/11/204 le medesime parti sottoscrivevano un nuovo contratto preliminare, sostitutivo del precedente ed avente identico contenuto oggettivo e soggettivo, con il quale dichiarava Controparte_1
e riconosceva di aver già ricevuto dai promissari acquirenti l'intero importo convenuto a titolo di prezzo, pari ad € 25.822,85; d) in data 16.01.2006, con atto per notar di Rodi AR si dava parziale Persona_1 esecuzione al contratto preliminare del 18 Novembre 2004 con la cessione di 1/9 delle particelle facenti parte del Foglio 9 nn. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 55 al Sig.
[...]
per la piena proprietà, e 1/9 delle medesime particelle alla Sig.ra CP_2 CP_3 per la nuda proprietà con usufrutto al Sig. Parte_1
e) dalla stipula del definitivo rimanevano escluse le particelle nn. 50, 51 e 63, ragione per cui, in pari data, veniva sottoscritto un nuovo preliminare registrato il 16.03.2007, con cui veniva riconfermato l'accordo predisposto il 18.11.2004 relativamente alle sole particelle nn. 50, 51 e 63, con l'impegno di sottoscrivere il contratto definitivo di compravendita entro il 20.01.2008; f) si rendeva inadempiente, sicché i germani e Controparte_1 Parte_1
adivano il LE di Foggia affinché ordinasse il trasferimento coattivo del CP_2 bene promesso in vendita con il preliminare del 16.01.2006; e) con sentenza n. 753/2014, passata in giudicato, il LE di Foggia:
- rigettava la domanda di trasferimento coattivo della proprietà dei beni, per la mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica per i terreni e, per i fabbricati, per l'assenza della dichiarazione che la costruzione è intervenuta in conformità a concessione edilizia, o per gli immobili costruiti anteriormente al 1967, della dichiarazione che l'immobile è stato costruito anteriormente a tale data, documenti necessari ai fini del trasferimento della proprietà;
- accertava che “il prezzo convenuto era stato integralmente corrisposto sin dal 20.01.2000 così come è dato rilevare da preliminare. È del pari dato acquisito al processo... che il prezzo per le predette cessioni risulta essere stato corrisposto da parte degli odierni attori”. Su tali premesse conveniva in giudizio ( e quanto di interesse Controparte_1 [...]
) rassegnando le seguenti testuali conclusioni: CP_2
e dichiarare l'inadempimento da parte del Sig. dell'obbligo di Controparte_1 alienazione in favore del Sig. della quota pari ad 1/9 delle particelle nn. Parte_1
50, 51 e 63 assunto con il prel 000, e ribadito con i preliminari di vendita del 18.11.2004 e del 16.01.2006; -Accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento da parte del Sig.
[...] del prezzo relativo alla propria quota pari ad 1/9 delle particelle nn. 50, 51 e 63, Parte_1 erreni del Comune di Vieste in C.da San Lorenzo, loc. Torre Papagni al Foglio 9;
-per l'effetto, condannare il Sig. alla restituzione dell'importo quantificato in Euro Controparte_1
11.666,00 in favore del Sig. -condannare il Sig. al Parte_1 Controparte_1 pagamento delle spese e compe Disposta la comparizione delle parti, con comparsa del 30.01.2017 si costituiva
[...]
il quale, nel fare proprio tutto quanto dedotto dal ricorrente, spiegava domanda CP_2 riconvenzionale nei confronti di , avente ad oggetto l'esecuzione in forma Controparte_1
pagina 2 di 6 specifica ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare sottoscritto in data 16.01.2006, per la quota di sua spettanza. Con memoria del 03.112017, si costituiva , contestando tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare e di merito: ritenere e dichiarare la prescrizione della pretesa e/o il diritto alla restituzione dell'importo di € 11.666,00 dal sig. nei confronti del sig. Parte_1
essendo ampiamente decorso aria decennale di cui Controparte_1
In via subordinata – in subordine ed in virtù dei motivi evidenziati nella narrativa del presente atto, senza rinunciare alla eccezione di prescrizione del diritto azionato ex adverso tempestivamente sollevato, ritenere e dichiarare, la domanda ex adverso formulata inammissibile ed infondata in fatto e in diritto, per non aver parte ricorrente corrisposto alcuna somma in favore del sig. e, pertanto, nulla deve quest'ultimo in favore del ricorrente. – Sempre in via Controparte_1 tare la domanda di accertamento dell'inadempimento da parte del sig.
[...] dell'obbligo di alienazione in favore del sig. della quota CP_1 Parte_1
1/9 delle particelle nn. 50, 51 e 63 assunto con il preliminare di vendita del 18.11.2004 e del 16.01.2006, visto che i predetti atti sono stati dichiarati nulli ed inefficaci con la sentenza n. 753/2014 del LE di Foggia. – Condannare, in ogni caso, il sig. al pagamento Parte_1 delle spese e dei compensi professionali tutti del presente giudizio, oltre IVA e CAP e rimborso forfettario del 15% come per legge”. Alla prima udienza, contestava specificamente anche la domanda Controparte_1 riconvenzionale spiegata dal in suo danno, eccependo il “ne bis in E_ idem”, trattandosi di domanda già delibata nell'ambito del precedente giudizio incardinato presso il LE di Foggia al numero di RG 92000351/2007, e conclusosi con sentenza di rigetto n. 753/2014, passata in giudicato. Disposto il mutamento del rito, la causa veniva istruita con sole prove documentali. All'udienza del 22.09.2023, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note telematiche autorizzate,e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. 2. La domanda proposta da nei confronti di è Parte_1 Controparte_1 fondata e deve trovare accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono. Preliminarmente, giova evidenziare che, in base ai principi consolidati in materia di onere della prova, ove agisca a titolo di responsabilità contrattuale, l'attore deve provare il titolo che costituisce la fonte del diritto vantato, ossia l'esistenza dell'obbligo che si assume inadempiuto. Una volta che sia fornita tale prova, l'art. 1218 c.c. è strutturato in modo da porre a carico del debitore una presunzione semplice di colpa, superabile mediante la prova dello specifico impedimento che determina impossibilità della prestazione o che essa non gli sia comunque imputabile, qualunque ne sia stata la causa. La disposizione pone dunque a suo carico l'onere della prova (liberatoria) piena e completa di mancanza di colpa e di non aver potuto adempiere l'obbligazione o di non aver potuto eseguire nel tempo previsto la prestazione dovuta per causa non imputabile. La prova richiesta al convenuto forma contenuto delle eventuali eccezioni, basate sui fatti impeditivi, modificativi o estintivi dei fatti costitutivi. Una volta che abbia dimostrato l'esistenza del credito in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 del c.c., spetterà all'attore dimostrare la fondatezza delle eccezioni alla pretesa dell'avversario, costituenti oggetto e sostanza dei motivi di opposizione. Insomma, il creditore deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa mentre il debitore, che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o che il diritto si è modificato o pagina 3 di 6 estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda (LE , RE , 22/10/2020 , n. 488). Pertanto, in applicazione dei criteri generali di riparto dell'onere probatorio, il creditore che agisce per l'esecuzione contrattuale è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre graverà sul debitore l'onere di provare il fatto positivo dell'intervenuto adempimento, in applicazione dei principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza dell'onere della prova. Ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c. in tema di riparto dell'onere della prova, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda (LE , IN , 21/09/2020 , n. 382). 3. Tanto premesso, nel caso di specie l'attore ha: Parte_1
- prodotto i titoli posti a fondamento della pretesa azionata, ovvero: a) copia del contratto preliminare di vendita del 18.11.2004; b) copia del contratto definitivo di vendita del 16.01.2006; c) copia dell'ulteriore contratto preliminare di vendita del 16.01.2006; d) copia conforme della sentenza n. 753/2014 emessa dal LE di Foggia in esito al giudizio iscritto al numero R.G. 92000351/2007, passata in giudicato;
- allegato l'inadempimento del convenuto all'obbligo di restituzione di quanto incassato per un trasferimento immobiliare mai effettuato. Tanto premesso, l'accertamento del credito vantato dall'odierno attore, già documentato nei contratti allegati, è contenuto nella sentenza n. 753/2014 emessa dal LE di Foggia e passata in giudicato per mancanza di gravame, nella quale si legge testualmente: “E' del pari dato acquisito al processo, e dunque provato dal contenuto delle predette scritture ed in specie da quanto riportato nel testo del preliminare di vendita del 20.01.2000, che il prezzo per le predette cessioni risulta essere corrisposto da parte degli odierni attori”. Pertanto, ha diritto alla restituzione delle somme riscosse da Parte_1
a titolo di corrispettivo per la cessione di beni che però non sono stati mai Controparte_1 trasferiti. 4. Prive di pregio si rivelano le eccezioni sollevate dal convenuto , a Controparte_1 cominciare da quella relativa al decorso del termine decennale di prescrizione. Assume il che, avendo il LE di Foggia con la sentenza n. 753/20214 – come CP_1 detto passata in giudicato - dichiarato la nullità del preliminare di vendita, il termine di prescrizione debba decorrere non dalla data della pronuncia, bensì dal momento del pagamento, effettuato contestualmente alla stipula del contratto del preliminare del 2000. A sostegno di tale impostazione si richiama l'orientamento del SC a mente del quale
“l'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data di passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso”. L'eccezione non coglie nel segno e va, pertanto, disattesa, in quanto il citato arresto giurisprudenziale non può essere utilmente invocato nel caso di specie. Ed invero, con la citata sentenza n. 753/2014 il LE di Foggia, lungi dal dichiarare la nullità del preliminare di vendita intercorso fra le parti, ha invece rigettato la domanda ex art. 2932 c.c. proposta da e , sul testuale rilievo Parte_1 E_ che “non sussistono i presupposti richiesti per dare attuazione alla chiesta attuazione giudiziale del pagina 4 di 6 preliminare rimasto inadempiuto”, in relazione alla conclamata mancanza “ ..della dichiarazione, contenuta nel preliminare o in altri successivi atti prodotti in giudizio, degli estremi della concessione edilizia per gli immobili urbani o della allegazione del certificato di destinazione urbanistica e della dichiarazione che non siano intervenute successivamente mutazioni rispetto alla concessione , ovvero che la costruzione sia stata eseguita anteriormente al 1967”. Orbene, non essendo stata dichiarata la nullità del preliminare, è evidente che il dies a quo del termine di prescrizione del diritto dell'attore (alla restituzione delle somme versate per un trasferimento immobiliare mai avvenuto) non può che coincidere con il rigetto della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c.. E ciò in quanto solo in quel momento il pagamento a suo tempo effettuato dal ha assunto la tipica CP_1 connotazione dell'indebito oggettivo. Detto in altre parole, quel pagamento è diventato non dovuto, al punto da giustificare la pretesa restitutoria, solo nel momento in cui, per effetto del rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., non si è più perfezionato lo spostamento patrimoniale in funzione del quale la relativa somma era stata versata. Stando così le cose, poiché la sentenza n. 753/2014 de qua è stata pubblicata il giorno 01.04.2014, risulta evidente che alla data di introduzione del presente giudizio ( 30/6/2017) il credito vantato dall'attore non era affatto prescritto. Allo stesso modo va disattesa, in applicazione del principio del “ne bis in idem”, l'eccezione relativa alla nullità dei contratti preliminari del 20.01.2000, 18.112004 e il 16.01.2006, perché simulati. Tale specifica questione, invero, è stata già delibata in via definitiva nell'ambito del giudizio n. 92000351/2007 RG, definito con la più volte citata sentenza del LE di Foggia n. 753/2014, ormai passata in giudicato, nella quale si legge testualmente “(…) Non sono invece emersi elementi comprovanti la asserita dissimulazione dei preliminari di cui si chiede l'attuazione, né la carenza dei requisiti formali affermata da parte convenuta in relazione all'atto donativo, che invece risulta essere stato stipulato in presenza di testimoni. Pertanto, la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto non appare fondata e va conseguentemente rigettata. ” Controparte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, il convenuto deve essere Controparte_1 condannato a pagare, in favore di e per le causali di cui alla CP_1 Parte_1 narrativa, la somma di € 11.666,00, oltre agli interessi legali decorrenti dalla domanda fino all'effettivo soddisfo. 4. Sempre in applicazione del principio del “ ne bis in idem”, non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale trasversale proposta da nei confronti di E_
. Controparte_1
Ed invero, nell'ambito del presente giudizio ha riproposto l'identica E_ domanda a suo tempo avanzata nell'ambito del giudizio n. 92000351/2007 RG e rigettata dal LE di Foggia con la nota sentenza n.753/2014, sul rilievo della mancata produzione: a) per i terreni, il certificato di destinazione urbanistica;
b) per i fabbricati, copia della concessione edilizia, o se edificati ante 1967 della dichiarazione che l'immobile è stato costruito in data anteriore. Orbene, è evidente che avrebbe dovuto appellare la sentenza de qua e E_ produrre in sede di impugnazione – ricorrendo i presupposti di cui all'art. 345 comma 3 c.p.c.
- la documentazione mai allegata in primo grado. Ciò non dimeno, avverso la citata sentenza non è stato interposto gravame, sicché tutte le statuizioni ivi contenute non possono più essere rimesse in discussione perché pagina 5 di 6 definitivamente coperte dal giudicato. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 140/12, tenendo conto del valore della controversia e delle attività di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il LE, definitivamente pronunziando, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede: 1) accoglie la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore dell'attore e per CP_1 Controparte_1 le causali di cui in narrativa, della somma di € 11.600,00 oltre agli interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
2) condanna al pagamento, in favore dell'attore Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che si liquidano in € 118,50 per esborsi ed € 5.077,00 per
[...] onorari, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
3) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da;
E_
4) condanna al pagamento, in favore di , delle spese E_ Controparte_1 processuali che si liquidano in € 5.077,00 per onorari, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge. Foggia, 18 aprile 2024 Il Giudice
dott. Francesco Pellecchia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il LE, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5370/2017 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PASQUALE FATIGATO, elettivamente domiciliato in Foggia alla Via Molfetta n. 42, presso il difensore avv. PASQUALE FATIGATO
- ATTORE - contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONIO Controparte_1 C.F._2
LAPROCINA, elettivamente domiciliato in Vieste alla Via Santa Croce n. 11, presso il difensore avv. ANTONIO LAPROCINA
- CONVENUTO – contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. E_ C.F._3
GIUSEPPE CARUSO e dell'avv. ILARIA MOREA, elettivamente domiciliato in Vieste alla Via Dalmazia n. 1, presso il difensore avv. GIUSEPPE CARUSO
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI All'udienza del 22.09.2023 tenutasi in forma cartolare, le parti hanno concluso come da note telematiche autorizzate, riportandosi integralmente ai propri atti. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con ricorso ex art. 702-bis depositato in data 30.06.2017, Parte_1 esponeva che: a) in data 20.01.2000 unitamente a , stipulava un contratto preliminare di E_ compravendita con , il quale si impegnava a vendere loro la quota indivisa Controparte_1 pari a 2/9 del terreno ubicato in Vieste, località Torre Papagni, con entrostanti fabbricati,
pagina 1 di 6 distinto in mappa al Foglio 9, part. nn. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 63; b) contestualmente alla sottoscrizione del contratto preliminare, Parte_1
e versavano in favore di ed a titolo di corrispettivo del E_ Controparte_1 bene promesso in vendita, la somma complessiva di € 25.822,85; c) non essendo stato rispettato il termine per la stipula del definitivo, in data 18/11/204 le medesime parti sottoscrivevano un nuovo contratto preliminare, sostitutivo del precedente ed avente identico contenuto oggettivo e soggettivo, con il quale dichiarava Controparte_1
e riconosceva di aver già ricevuto dai promissari acquirenti l'intero importo convenuto a titolo di prezzo, pari ad € 25.822,85; d) in data 16.01.2006, con atto per notar di Rodi AR si dava parziale Persona_1 esecuzione al contratto preliminare del 18 Novembre 2004 con la cessione di 1/9 delle particelle facenti parte del Foglio 9 nn. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 55 al Sig.
[...]
per la piena proprietà, e 1/9 delle medesime particelle alla Sig.ra CP_2 CP_3 per la nuda proprietà con usufrutto al Sig. Parte_1
e) dalla stipula del definitivo rimanevano escluse le particelle nn. 50, 51 e 63, ragione per cui, in pari data, veniva sottoscritto un nuovo preliminare registrato il 16.03.2007, con cui veniva riconfermato l'accordo predisposto il 18.11.2004 relativamente alle sole particelle nn. 50, 51 e 63, con l'impegno di sottoscrivere il contratto definitivo di compravendita entro il 20.01.2008; f) si rendeva inadempiente, sicché i germani e Controparte_1 Parte_1
adivano il LE di Foggia affinché ordinasse il trasferimento coattivo del CP_2 bene promesso in vendita con il preliminare del 16.01.2006; e) con sentenza n. 753/2014, passata in giudicato, il LE di Foggia:
- rigettava la domanda di trasferimento coattivo della proprietà dei beni, per la mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica per i terreni e, per i fabbricati, per l'assenza della dichiarazione che la costruzione è intervenuta in conformità a concessione edilizia, o per gli immobili costruiti anteriormente al 1967, della dichiarazione che l'immobile è stato costruito anteriormente a tale data, documenti necessari ai fini del trasferimento della proprietà;
- accertava che “il prezzo convenuto era stato integralmente corrisposto sin dal 20.01.2000 così come è dato rilevare da preliminare. È del pari dato acquisito al processo... che il prezzo per le predette cessioni risulta essere stato corrisposto da parte degli odierni attori”. Su tali premesse conveniva in giudizio ( e quanto di interesse Controparte_1 [...]
) rassegnando le seguenti testuali conclusioni: CP_2
e dichiarare l'inadempimento da parte del Sig. dell'obbligo di Controparte_1 alienazione in favore del Sig. della quota pari ad 1/9 delle particelle nn. Parte_1
50, 51 e 63 assunto con il prel 000, e ribadito con i preliminari di vendita del 18.11.2004 e del 16.01.2006; -Accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento da parte del Sig.
[...] del prezzo relativo alla propria quota pari ad 1/9 delle particelle nn. 50, 51 e 63, Parte_1 erreni del Comune di Vieste in C.da San Lorenzo, loc. Torre Papagni al Foglio 9;
-per l'effetto, condannare il Sig. alla restituzione dell'importo quantificato in Euro Controparte_1
11.666,00 in favore del Sig. -condannare il Sig. al Parte_1 Controparte_1 pagamento delle spese e compe Disposta la comparizione delle parti, con comparsa del 30.01.2017 si costituiva
[...]
il quale, nel fare proprio tutto quanto dedotto dal ricorrente, spiegava domanda CP_2 riconvenzionale nei confronti di , avente ad oggetto l'esecuzione in forma Controparte_1
pagina 2 di 6 specifica ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare sottoscritto in data 16.01.2006, per la quota di sua spettanza. Con memoria del 03.112017, si costituiva , contestando tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare e di merito: ritenere e dichiarare la prescrizione della pretesa e/o il diritto alla restituzione dell'importo di € 11.666,00 dal sig. nei confronti del sig. Parte_1
essendo ampiamente decorso aria decennale di cui Controparte_1
In via subordinata – in subordine ed in virtù dei motivi evidenziati nella narrativa del presente atto, senza rinunciare alla eccezione di prescrizione del diritto azionato ex adverso tempestivamente sollevato, ritenere e dichiarare, la domanda ex adverso formulata inammissibile ed infondata in fatto e in diritto, per non aver parte ricorrente corrisposto alcuna somma in favore del sig. e, pertanto, nulla deve quest'ultimo in favore del ricorrente. – Sempre in via Controparte_1 tare la domanda di accertamento dell'inadempimento da parte del sig.
[...] dell'obbligo di alienazione in favore del sig. della quota CP_1 Parte_1
1/9 delle particelle nn. 50, 51 e 63 assunto con il preliminare di vendita del 18.11.2004 e del 16.01.2006, visto che i predetti atti sono stati dichiarati nulli ed inefficaci con la sentenza n. 753/2014 del LE di Foggia. – Condannare, in ogni caso, il sig. al pagamento Parte_1 delle spese e dei compensi professionali tutti del presente giudizio, oltre IVA e CAP e rimborso forfettario del 15% come per legge”. Alla prima udienza, contestava specificamente anche la domanda Controparte_1 riconvenzionale spiegata dal in suo danno, eccependo il “ne bis in E_ idem”, trattandosi di domanda già delibata nell'ambito del precedente giudizio incardinato presso il LE di Foggia al numero di RG 92000351/2007, e conclusosi con sentenza di rigetto n. 753/2014, passata in giudicato. Disposto il mutamento del rito, la causa veniva istruita con sole prove documentali. All'udienza del 22.09.2023, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note telematiche autorizzate,e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. 2. La domanda proposta da nei confronti di è Parte_1 Controparte_1 fondata e deve trovare accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono. Preliminarmente, giova evidenziare che, in base ai principi consolidati in materia di onere della prova, ove agisca a titolo di responsabilità contrattuale, l'attore deve provare il titolo che costituisce la fonte del diritto vantato, ossia l'esistenza dell'obbligo che si assume inadempiuto. Una volta che sia fornita tale prova, l'art. 1218 c.c. è strutturato in modo da porre a carico del debitore una presunzione semplice di colpa, superabile mediante la prova dello specifico impedimento che determina impossibilità della prestazione o che essa non gli sia comunque imputabile, qualunque ne sia stata la causa. La disposizione pone dunque a suo carico l'onere della prova (liberatoria) piena e completa di mancanza di colpa e di non aver potuto adempiere l'obbligazione o di non aver potuto eseguire nel tempo previsto la prestazione dovuta per causa non imputabile. La prova richiesta al convenuto forma contenuto delle eventuali eccezioni, basate sui fatti impeditivi, modificativi o estintivi dei fatti costitutivi. Una volta che abbia dimostrato l'esistenza del credito in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 del c.c., spetterà all'attore dimostrare la fondatezza delle eccezioni alla pretesa dell'avversario, costituenti oggetto e sostanza dei motivi di opposizione. Insomma, il creditore deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa mentre il debitore, che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o che il diritto si è modificato o pagina 3 di 6 estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda (LE , RE , 22/10/2020 , n. 488). Pertanto, in applicazione dei criteri generali di riparto dell'onere probatorio, il creditore che agisce per l'esecuzione contrattuale è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre graverà sul debitore l'onere di provare il fatto positivo dell'intervenuto adempimento, in applicazione dei principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza dell'onere della prova. Ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c. in tema di riparto dell'onere della prova, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda (LE , IN , 21/09/2020 , n. 382). 3. Tanto premesso, nel caso di specie l'attore ha: Parte_1
- prodotto i titoli posti a fondamento della pretesa azionata, ovvero: a) copia del contratto preliminare di vendita del 18.11.2004; b) copia del contratto definitivo di vendita del 16.01.2006; c) copia dell'ulteriore contratto preliminare di vendita del 16.01.2006; d) copia conforme della sentenza n. 753/2014 emessa dal LE di Foggia in esito al giudizio iscritto al numero R.G. 92000351/2007, passata in giudicato;
- allegato l'inadempimento del convenuto all'obbligo di restituzione di quanto incassato per un trasferimento immobiliare mai effettuato. Tanto premesso, l'accertamento del credito vantato dall'odierno attore, già documentato nei contratti allegati, è contenuto nella sentenza n. 753/2014 emessa dal LE di Foggia e passata in giudicato per mancanza di gravame, nella quale si legge testualmente: “E' del pari dato acquisito al processo, e dunque provato dal contenuto delle predette scritture ed in specie da quanto riportato nel testo del preliminare di vendita del 20.01.2000, che il prezzo per le predette cessioni risulta essere corrisposto da parte degli odierni attori”. Pertanto, ha diritto alla restituzione delle somme riscosse da Parte_1
a titolo di corrispettivo per la cessione di beni che però non sono stati mai Controparte_1 trasferiti. 4. Prive di pregio si rivelano le eccezioni sollevate dal convenuto , a Controparte_1 cominciare da quella relativa al decorso del termine decennale di prescrizione. Assume il che, avendo il LE di Foggia con la sentenza n. 753/20214 – come CP_1 detto passata in giudicato - dichiarato la nullità del preliminare di vendita, il termine di prescrizione debba decorrere non dalla data della pronuncia, bensì dal momento del pagamento, effettuato contestualmente alla stipula del contratto del preliminare del 2000. A sostegno di tale impostazione si richiama l'orientamento del SC a mente del quale
“l'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data di passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso”. L'eccezione non coglie nel segno e va, pertanto, disattesa, in quanto il citato arresto giurisprudenziale non può essere utilmente invocato nel caso di specie. Ed invero, con la citata sentenza n. 753/2014 il LE di Foggia, lungi dal dichiarare la nullità del preliminare di vendita intercorso fra le parti, ha invece rigettato la domanda ex art. 2932 c.c. proposta da e , sul testuale rilievo Parte_1 E_ che “non sussistono i presupposti richiesti per dare attuazione alla chiesta attuazione giudiziale del pagina 4 di 6 preliminare rimasto inadempiuto”, in relazione alla conclamata mancanza “ ..della dichiarazione, contenuta nel preliminare o in altri successivi atti prodotti in giudizio, degli estremi della concessione edilizia per gli immobili urbani o della allegazione del certificato di destinazione urbanistica e della dichiarazione che non siano intervenute successivamente mutazioni rispetto alla concessione , ovvero che la costruzione sia stata eseguita anteriormente al 1967”. Orbene, non essendo stata dichiarata la nullità del preliminare, è evidente che il dies a quo del termine di prescrizione del diritto dell'attore (alla restituzione delle somme versate per un trasferimento immobiliare mai avvenuto) non può che coincidere con il rigetto della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c.. E ciò in quanto solo in quel momento il pagamento a suo tempo effettuato dal ha assunto la tipica CP_1 connotazione dell'indebito oggettivo. Detto in altre parole, quel pagamento è diventato non dovuto, al punto da giustificare la pretesa restitutoria, solo nel momento in cui, per effetto del rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., non si è più perfezionato lo spostamento patrimoniale in funzione del quale la relativa somma era stata versata. Stando così le cose, poiché la sentenza n. 753/2014 de qua è stata pubblicata il giorno 01.04.2014, risulta evidente che alla data di introduzione del presente giudizio ( 30/6/2017) il credito vantato dall'attore non era affatto prescritto. Allo stesso modo va disattesa, in applicazione del principio del “ne bis in idem”, l'eccezione relativa alla nullità dei contratti preliminari del 20.01.2000, 18.112004 e il 16.01.2006, perché simulati. Tale specifica questione, invero, è stata già delibata in via definitiva nell'ambito del giudizio n. 92000351/2007 RG, definito con la più volte citata sentenza del LE di Foggia n. 753/2014, ormai passata in giudicato, nella quale si legge testualmente “(…) Non sono invece emersi elementi comprovanti la asserita dissimulazione dei preliminari di cui si chiede l'attuazione, né la carenza dei requisiti formali affermata da parte convenuta in relazione all'atto donativo, che invece risulta essere stato stipulato in presenza di testimoni. Pertanto, la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto non appare fondata e va conseguentemente rigettata. ” Controparte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, il convenuto deve essere Controparte_1 condannato a pagare, in favore di e per le causali di cui alla CP_1 Parte_1 narrativa, la somma di € 11.666,00, oltre agli interessi legali decorrenti dalla domanda fino all'effettivo soddisfo. 4. Sempre in applicazione del principio del “ ne bis in idem”, non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale trasversale proposta da nei confronti di E_
. Controparte_1
Ed invero, nell'ambito del presente giudizio ha riproposto l'identica E_ domanda a suo tempo avanzata nell'ambito del giudizio n. 92000351/2007 RG e rigettata dal LE di Foggia con la nota sentenza n.753/2014, sul rilievo della mancata produzione: a) per i terreni, il certificato di destinazione urbanistica;
b) per i fabbricati, copia della concessione edilizia, o se edificati ante 1967 della dichiarazione che l'immobile è stato costruito in data anteriore. Orbene, è evidente che avrebbe dovuto appellare la sentenza de qua e E_ produrre in sede di impugnazione – ricorrendo i presupposti di cui all'art. 345 comma 3 c.p.c.
- la documentazione mai allegata in primo grado. Ciò non dimeno, avverso la citata sentenza non è stato interposto gravame, sicché tutte le statuizioni ivi contenute non possono più essere rimesse in discussione perché pagina 5 di 6 definitivamente coperte dal giudicato. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 140/12, tenendo conto del valore della controversia e delle attività di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il LE, definitivamente pronunziando, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede: 1) accoglie la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore dell'attore e per CP_1 Controparte_1 le causali di cui in narrativa, della somma di € 11.600,00 oltre agli interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
2) condanna al pagamento, in favore dell'attore Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che si liquidano in € 118,50 per esborsi ed € 5.077,00 per
[...] onorari, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
3) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da;
E_
4) condanna al pagamento, in favore di , delle spese E_ Controparte_1 processuali che si liquidano in € 5.077,00 per onorari, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge. Foggia, 18 aprile 2024 Il Giudice
dott. Francesco Pellecchia
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