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20 agosto 1949
20 agosto 1949
Art. 2.
Il limite stabilito nel terzo comma dell'art. 16, libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e nell'art. 45 del relativo regolamento, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058 , e' elevato a lire cinquemila.
La disposizione del presente articolo, per quanto riguarda i depositi gia' costituiti, ha effetto dal 1 gennaio 1949.
Il limite stabilito nel terzo comma dell'art. 16, libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e nell'art. 45 del relativo regolamento, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058 , e' elevato a lire cinquemila.
La disposizione del presente articolo, per quanto riguarda i depositi gia' costituiti, ha effetto dal 1 gennaio 1949.