Art. 2.
Il limite stabilito nel terzo comma dell'art. 16, libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e nell'art. 45 del relativo regolamento, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058 , e' elevato a lire cinquemila.
La disposizione del presente articolo, per quanto riguarda i depositi gia' costituiti, ha effetto dal 1 gennaio 1949.
Il limite stabilito nel terzo comma dell'art. 16, libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e nell'art. 45 del relativo regolamento, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058 , e' elevato a lire cinquemila.
La disposizione del presente articolo, per quanto riguarda i depositi gia' costituiti, ha effetto dal 1 gennaio 1949.