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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 139/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
STORTI DAVIDE, Presidente
NI UC RO, Relatore
PETTINARI GIOVANNI, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 742/2020 depositato il 22/11/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Porto Recanati - Corso Matteotti 230 62017 Porto Recanati MC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 40/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 1 e pubblicata il 30/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 28 I.C.I. 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato Ricorrente_2 e Ricorrente_1, proponevano appello avverso la sentenza n. n° 40/2020 depositata in data 30 gennaio 2020 della Commissione Tributaria Provinciale di
Macerata con la quale era stato respinto il ricorso contro gli avvisi di accertamento n° 28 e n. 29 del 12.10.2017 per l'anno d'imposta 2011 in materia di Imposta Comunale sugli Immobili emesso dal Comune di Porto
Recanati – Ufficio Tributi rispettivamente emessi nei confronti di Ricorrente_2 e di Ricorrente_1 , comproprietari dell'immobile assoggettato a tributo il cui valore era stato in sede di decisione rideterminato da € 6.890.571,49 ad € 2.421.543,69 sulla base del valore risultante da una perizia di stima fatta svolgere dallo stesso Comune di Porto Recanati nel marzo 2017.
Gli appellanti non contestavano il merito della decisione di primo grado quanto piuttosto la condanna al 50% delle spese del giudizio “alla luce della reciproca parziale soccombenza sulla quantificazione del valore” tenuto conto che il valore era stato, in realtà, rideterminato dalla commissione tributaria sulla base di una perizia fatta effettuare dallo stesso ente impositore ben sette mesi prima dell'invio degli avvisi di accertamento.
Chiedevano, pertanto, che in riforma della decisione di primo grado fosse l'ente ad essere condannato alle spese del giudizio e in subordine fosse disposta l'integrale compensazione delle stesse.
Il Comune appellato, costituitosi, contestava il fondamento dell'appello di cui chiedeva l'integrale rigetto.
Deduceva che i contribuenti pur avendo aderito in data 13.3.2017 ad una proposta conciliativa formulata dal Comune che riguardava anche l'anno d'imposta 2010 chiedevano “la formalizzazione della stessa solo prima della fissazione dell'udienza di merito da parte della CTP di Macerata, a causa di carenza di liquidità per poter ottemperare al pagamento delle rate di conciliazione” e, nonostante, avessero ottenuto la sospensione del processo non ottemperavano mai al pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo conciliativo predisposto.
I contribuenti, secondo l'appellato, avevano opportunisticamente utilizzato lo strumento processuale e la stessa procedura conciliativa al solo fine di ottenere una riduzione delle somme dovute;
somme che, benché ridotte, non sono state mai corrisposte
Evidenziava il Comune che “in punto alla determinazione del valore dell'area, deve essere evidenziato che al momento della applicazione della tassazione (2011) il valore contrattualmente previsto era quello riportato (per l'appunto) in contratto di € 7.000.000,00, valore liberamente determinato tra le parti, e che non sarebbe stato indicato se anche l'acquirente non l'avesse ritenuto congruo e corrispondente al valore dell'area"
Le successive vicende contrattuali ed urbanistiche e la possibile diminuzione del valore dell'area in ragione del mancato avveramento di una condizione non potevano elidere la circostanza per cui al momento della stipula (e della tassazione) il valore del bene in commercio fosse quello contrattualmente individuato.
Rispetto a tale valore e al dovere impositivo che gravava sull'ente non potevano essere fatte valere le vicende contrattuali successive e la, parimenti successiva, scadenza di validità del progetto di lottizzazione che in sede conciliativa hanno determinato la valutazione differente offerta dal Comune "in ragione di una riconsiderazione ex post, formulata " ai fini della " procedura di conciliazione”.
In esito all'udienza del 10.2.2026 la causa era come di seguito decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non appare fondato.
La condanna al 50% delle spese del giudizio di primo grado non appare altro che la doverosa conseguenza dell'accoglimento parziale della domanda che, in definitiva, ha dichiarato la legittimità dell'accertamento pur rideterminando il valore dell'immobile assoggettato ad imposta sulla base di una perizia che era stata posta alla base di un pregresso accordo conciliativo mai perfezionatosi per l'inadempimento dei contribuenti che non hanno mai assolto al proprio obbligo tributario.
Va, peraltro, chiarito a beneficio della più corretta interpretazione della decisione di primo grado che la condanna dei ricorrenti in solido riguarda il 50% delle spese liquidate per l'intero in euro 7.500,00 e, quindi, alla sola somma di € 3.750,00 in via solidale tra loro, così che le spese gravano su ogni contribuente per l'ammontare di € 1.875,00 oltre oneri e accessori di legge, valori assolutamente diversi da quelli che i contribuenti espongono in maniera errata quanto suggestiva nel loro atto di appello.
Ciò chiarito la conferma della decisione di primo grado appare doverosa non solo nel merito ma anche con riferimento alla condanna alle spese.
Per quanto riguarda il presente grado di giudizio tenuto conto del reale e limitato oggetto dell'impugnazione appare, invece, ragionevole l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche
rigetta l'appello con integrale conferma della decisione di primo grado compensa le spese del presente grado di giudizio.
Il giudice relatore il presidente
RO EN EL ID TI
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
STORTI DAVIDE, Presidente
NI UC RO, Relatore
PETTINARI GIOVANNI, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 742/2020 depositato il 22/11/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Porto Recanati - Corso Matteotti 230 62017 Porto Recanati MC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 40/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 1 e pubblicata il 30/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 28 I.C.I. 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato Ricorrente_2 e Ricorrente_1, proponevano appello avverso la sentenza n. n° 40/2020 depositata in data 30 gennaio 2020 della Commissione Tributaria Provinciale di
Macerata con la quale era stato respinto il ricorso contro gli avvisi di accertamento n° 28 e n. 29 del 12.10.2017 per l'anno d'imposta 2011 in materia di Imposta Comunale sugli Immobili emesso dal Comune di Porto
Recanati – Ufficio Tributi rispettivamente emessi nei confronti di Ricorrente_2 e di Ricorrente_1 , comproprietari dell'immobile assoggettato a tributo il cui valore era stato in sede di decisione rideterminato da € 6.890.571,49 ad € 2.421.543,69 sulla base del valore risultante da una perizia di stima fatta svolgere dallo stesso Comune di Porto Recanati nel marzo 2017.
Gli appellanti non contestavano il merito della decisione di primo grado quanto piuttosto la condanna al 50% delle spese del giudizio “alla luce della reciproca parziale soccombenza sulla quantificazione del valore” tenuto conto che il valore era stato, in realtà, rideterminato dalla commissione tributaria sulla base di una perizia fatta effettuare dallo stesso ente impositore ben sette mesi prima dell'invio degli avvisi di accertamento.
Chiedevano, pertanto, che in riforma della decisione di primo grado fosse l'ente ad essere condannato alle spese del giudizio e in subordine fosse disposta l'integrale compensazione delle stesse.
Il Comune appellato, costituitosi, contestava il fondamento dell'appello di cui chiedeva l'integrale rigetto.
Deduceva che i contribuenti pur avendo aderito in data 13.3.2017 ad una proposta conciliativa formulata dal Comune che riguardava anche l'anno d'imposta 2010 chiedevano “la formalizzazione della stessa solo prima della fissazione dell'udienza di merito da parte della CTP di Macerata, a causa di carenza di liquidità per poter ottemperare al pagamento delle rate di conciliazione” e, nonostante, avessero ottenuto la sospensione del processo non ottemperavano mai al pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo conciliativo predisposto.
I contribuenti, secondo l'appellato, avevano opportunisticamente utilizzato lo strumento processuale e la stessa procedura conciliativa al solo fine di ottenere una riduzione delle somme dovute;
somme che, benché ridotte, non sono state mai corrisposte
Evidenziava il Comune che “in punto alla determinazione del valore dell'area, deve essere evidenziato che al momento della applicazione della tassazione (2011) il valore contrattualmente previsto era quello riportato (per l'appunto) in contratto di € 7.000.000,00, valore liberamente determinato tra le parti, e che non sarebbe stato indicato se anche l'acquirente non l'avesse ritenuto congruo e corrispondente al valore dell'area"
Le successive vicende contrattuali ed urbanistiche e la possibile diminuzione del valore dell'area in ragione del mancato avveramento di una condizione non potevano elidere la circostanza per cui al momento della stipula (e della tassazione) il valore del bene in commercio fosse quello contrattualmente individuato.
Rispetto a tale valore e al dovere impositivo che gravava sull'ente non potevano essere fatte valere le vicende contrattuali successive e la, parimenti successiva, scadenza di validità del progetto di lottizzazione che in sede conciliativa hanno determinato la valutazione differente offerta dal Comune "in ragione di una riconsiderazione ex post, formulata " ai fini della " procedura di conciliazione”.
In esito all'udienza del 10.2.2026 la causa era come di seguito decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non appare fondato.
La condanna al 50% delle spese del giudizio di primo grado non appare altro che la doverosa conseguenza dell'accoglimento parziale della domanda che, in definitiva, ha dichiarato la legittimità dell'accertamento pur rideterminando il valore dell'immobile assoggettato ad imposta sulla base di una perizia che era stata posta alla base di un pregresso accordo conciliativo mai perfezionatosi per l'inadempimento dei contribuenti che non hanno mai assolto al proprio obbligo tributario.
Va, peraltro, chiarito a beneficio della più corretta interpretazione della decisione di primo grado che la condanna dei ricorrenti in solido riguarda il 50% delle spese liquidate per l'intero in euro 7.500,00 e, quindi, alla sola somma di € 3.750,00 in via solidale tra loro, così che le spese gravano su ogni contribuente per l'ammontare di € 1.875,00 oltre oneri e accessori di legge, valori assolutamente diversi da quelli che i contribuenti espongono in maniera errata quanto suggestiva nel loro atto di appello.
Ciò chiarito la conferma della decisione di primo grado appare doverosa non solo nel merito ma anche con riferimento alla condanna alle spese.
Per quanto riguarda il presente grado di giudizio tenuto conto del reale e limitato oggetto dell'impugnazione appare, invece, ragionevole l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche
rigetta l'appello con integrale conferma della decisione di primo grado compensa le spese del presente grado di giudizio.
Il giudice relatore il presidente
RO EN EL ID TI