Art. 3.
Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 6 febbraio 1963, n. 96 , e' sostituito dal seguente:
"Il soprannumero di cui al comma precedente e riassorbito in cinque anni con inizio dal 1964, in ragione di un quinto per ciascun anno".
Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 6 febbraio 1963, n. 96 , e' sostituito dal seguente:
"Il soprannumero di cui al comma precedente e riassorbito in cinque anni con inizio dal 1964, in ragione di un quinto per ciascun anno".