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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/03/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 409 del ruolo generale per l'anno 2017, assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore nonché Parte_1 [...]
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Simona Pt_2 Parte_3
Ondino;
PARTE ATTRICE
E in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Alfano;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20.01.2017, la società unitamente a Parte_1
e ad convenivano in giudizio, dinanzi Parte_2 Parte_3 all'intestato Tribunale, la affinché fosse Controparte_1 accertata l'illegittimità degli interessi, delle spese e delle commissioni applicate al rapporto di conto corrente n. 10103.40 (chiuso in data 02.04.2013) nonché ai rapporti di conto anticipo n. 11597.58 e 11709.50. A tal fine, deduceva che la banca aveva applicato interessi superiori ai tassi-soglia usura e che, al contempo, aveva applicato l'anatocismo non osservando la medesima periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori ed, infine, aveva applicato in modo illegittimo le valute e le commissioni nonché le ulteriori spese. Da ultimo, deduceva l'illegittimità delle fideiussioni omnibus e l'illegittima iscrizione presso la centrale rischi, con richiesta peraltro del risarcimento del danno patrimoniale determinato dalla mancata rivalutazione monetaria dei maggiori importi addebitati in conto e del danno non patrimoniale all'immagine della società nonché del danno da perdita di chance.
Pertanto, parte attrice che – a seguito dell'accertamento dell'illegittima applicazione degli interessi – la convenuta fosse condannata a restituire la somma di €. 31.646,75 nonché fosse condannata al risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.04.2017, la
[...]
i costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle Controparte_1 avverse richieste, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Tanto premesso in punto di fatto, in via preliminare, non va accolta l'eccezione di giudicato proposta da parte convenuta poiché il Tribunale di Nocera Inferiore si è limitato a revocare il decreto ingiuntivo n. 1544/2013, senza svolgere alcun accertamento sulla domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti (odierni attori) di accertamento dell'illegittimità degli interessi applicati al rapporto di conto corrente n. 10103.40.
Passando al merito, la domanda proposta da parte attrice non va accolta.
Parte attrice ha formulato la propria domanda di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito sulla base di una dedotta illegittimità delle spese e degli interessi applicati dalla banca, in quanto difformi da quelli pattuiti ovvero contrari alla legge.
Tuttavia, tale difesa è stata svolta in modo assai generico, non essendo chiaro sulla base di quale documentazione la parte assuma la difformità degli interessi e delle spese applicate rispetto a quelli pattuiti e sulla base di quale documentazione la parte attrice eccepisca la nullità di alcune clausole contrattuali.
Infatti, va ricordato che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.
Viceversa, la parte si è limitata a richiamare diffusamente orientamenti giurisprudenziali, non emergendo sufficienti elementi per ritenere usurari gli interessi applicati e per ritenere l'illegittimità delle ulteriori spese, valute e commissioni.
Tale genericità va estesa anche alla consulenza tecnica di parte prodotta in allegato all'atto di citazione;
tale documento infatti – oltre ad essere una semplice allegazione difensiva – non chiarisce le ragioni dell'illegittimità degli interessi e delle valute nonché degli interessi ad uso piazza, essendo piuttosto incentrata sulle conclusioni delle somma che la parte dovrebbe recuperare.
Infatti, parte attrice non ha specificato i trimestri nei quali vi sarebbe stato l'anatocismo né tantomeno avendo specificato quali sarebbero stati gli interessi applicati dall'istituto di credito e né tantomeno avendo precisato in che modo sarebbero illegittime le valute e le commissioni applicate.
In aggiunta a ciò, va evidenziato che parte attrice non ha indicato il tasso soglia del periodo di riferimento in relazione alla tipologia di contratto né tantomeno ha indicato le modalità di calcolo (se al suo interno è incluso o meno anche il tasso di mora); tale genericità ha finito per rendere la domanda esplorativa, no avendo la parte assolto agli oneri probatori dettagliatamente indicati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla prova del tasso usurario (Cass. SS.UU. 19597/2020).
Pertanto, tale genericità, unitamente alle omissioni di cui si è già detto, non può essere colmata con l'utilizzo della consulenza tecnica d'ufficio, poiché le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c. e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente.
Da ciò deriva che la consulenza tecnica d'ufficio deve essere disposta non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti
(Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Pertanto, tali omissioni finiscono con il rendere l'azione proposta meramente
"esplorativa", risultando limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità e nullità contrattuali, la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali, che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa.
Pertanto, la relativa domanda va rigettata.
Vanno del pari rigettate anche le ulteriori domande di risarcimento dei danni poiché sono generiche già in punto di allegazioni. Alla medesima conclusione deve giungersi anche per quanto riguarda la domanda di inefficacia della fideiussione e di accertamento dell'illegittima segnalazione alla centrale rischi, poiché del tutto sfornite del necessario corredo in punto di allegazione e di prova.
Ogni ulteriore questione è da intendersi assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €. 26.000,00 ed €. 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice nei confronti di parte convenuta, così provvede: rigetta le domande proposte dall'attore; condanna parte attrice a versare in favore della parte convenuta la somma di €.
7.616,00 oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 13 marzo 2025
Il Giudice (dott.ssa Jone Galasso)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 409 del ruolo generale per l'anno 2017, assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore nonché Parte_1 [...]
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Simona Pt_2 Parte_3
Ondino;
PARTE ATTRICE
E in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Alfano;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20.01.2017, la società unitamente a Parte_1
e ad convenivano in giudizio, dinanzi Parte_2 Parte_3 all'intestato Tribunale, la affinché fosse Controparte_1 accertata l'illegittimità degli interessi, delle spese e delle commissioni applicate al rapporto di conto corrente n. 10103.40 (chiuso in data 02.04.2013) nonché ai rapporti di conto anticipo n. 11597.58 e 11709.50. A tal fine, deduceva che la banca aveva applicato interessi superiori ai tassi-soglia usura e che, al contempo, aveva applicato l'anatocismo non osservando la medesima periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori ed, infine, aveva applicato in modo illegittimo le valute e le commissioni nonché le ulteriori spese. Da ultimo, deduceva l'illegittimità delle fideiussioni omnibus e l'illegittima iscrizione presso la centrale rischi, con richiesta peraltro del risarcimento del danno patrimoniale determinato dalla mancata rivalutazione monetaria dei maggiori importi addebitati in conto e del danno non patrimoniale all'immagine della società nonché del danno da perdita di chance.
Pertanto, parte attrice che – a seguito dell'accertamento dell'illegittima applicazione degli interessi – la convenuta fosse condannata a restituire la somma di €. 31.646,75 nonché fosse condannata al risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.04.2017, la
[...]
i costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle Controparte_1 avverse richieste, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Tanto premesso in punto di fatto, in via preliminare, non va accolta l'eccezione di giudicato proposta da parte convenuta poiché il Tribunale di Nocera Inferiore si è limitato a revocare il decreto ingiuntivo n. 1544/2013, senza svolgere alcun accertamento sulla domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti (odierni attori) di accertamento dell'illegittimità degli interessi applicati al rapporto di conto corrente n. 10103.40.
Passando al merito, la domanda proposta da parte attrice non va accolta.
Parte attrice ha formulato la propria domanda di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito sulla base di una dedotta illegittimità delle spese e degli interessi applicati dalla banca, in quanto difformi da quelli pattuiti ovvero contrari alla legge.
Tuttavia, tale difesa è stata svolta in modo assai generico, non essendo chiaro sulla base di quale documentazione la parte assuma la difformità degli interessi e delle spese applicate rispetto a quelli pattuiti e sulla base di quale documentazione la parte attrice eccepisca la nullità di alcune clausole contrattuali.
Infatti, va ricordato che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.
Viceversa, la parte si è limitata a richiamare diffusamente orientamenti giurisprudenziali, non emergendo sufficienti elementi per ritenere usurari gli interessi applicati e per ritenere l'illegittimità delle ulteriori spese, valute e commissioni.
Tale genericità va estesa anche alla consulenza tecnica di parte prodotta in allegato all'atto di citazione;
tale documento infatti – oltre ad essere una semplice allegazione difensiva – non chiarisce le ragioni dell'illegittimità degli interessi e delle valute nonché degli interessi ad uso piazza, essendo piuttosto incentrata sulle conclusioni delle somma che la parte dovrebbe recuperare.
Infatti, parte attrice non ha specificato i trimestri nei quali vi sarebbe stato l'anatocismo né tantomeno avendo specificato quali sarebbero stati gli interessi applicati dall'istituto di credito e né tantomeno avendo precisato in che modo sarebbero illegittime le valute e le commissioni applicate.
In aggiunta a ciò, va evidenziato che parte attrice non ha indicato il tasso soglia del periodo di riferimento in relazione alla tipologia di contratto né tantomeno ha indicato le modalità di calcolo (se al suo interno è incluso o meno anche il tasso di mora); tale genericità ha finito per rendere la domanda esplorativa, no avendo la parte assolto agli oneri probatori dettagliatamente indicati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla prova del tasso usurario (Cass. SS.UU. 19597/2020).
Pertanto, tale genericità, unitamente alle omissioni di cui si è già detto, non può essere colmata con l'utilizzo della consulenza tecnica d'ufficio, poiché le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c. e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente.
Da ciò deriva che la consulenza tecnica d'ufficio deve essere disposta non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti
(Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Pertanto, tali omissioni finiscono con il rendere l'azione proposta meramente
"esplorativa", risultando limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità e nullità contrattuali, la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali, che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa.
Pertanto, la relativa domanda va rigettata.
Vanno del pari rigettate anche le ulteriori domande di risarcimento dei danni poiché sono generiche già in punto di allegazioni. Alla medesima conclusione deve giungersi anche per quanto riguarda la domanda di inefficacia della fideiussione e di accertamento dell'illegittima segnalazione alla centrale rischi, poiché del tutto sfornite del necessario corredo in punto di allegazione e di prova.
Ogni ulteriore questione è da intendersi assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €. 26.000,00 ed €. 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice nei confronti di parte convenuta, così provvede: rigetta le domande proposte dall'attore; condanna parte attrice a versare in favore della parte convenuta la somma di €.
7.616,00 oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 13 marzo 2025
Il Giudice (dott.ssa Jone Galasso)