Articolo 1679 del Codice civile
Articolo 1651Articolo 1653
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19 aprile 1942
Art. 1679.

(Pubblici servizi di linea).

Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico.

I trasporti devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste; in caso di piu' richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.

Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore e' obbligato ad applicarle a parita' di condizioni a chiunque ne faccia richiesta.

Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime e' nulla, e alla clausola difforme e' sostituita la norma delle condizioni generali.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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