Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1679.
(Pubblici servizi di linea).
Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico.
I trasporti devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste; in caso di piu' richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.
Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore e' obbligato ad applicarle a parita' di condizioni a chiunque ne faccia richiesta.
Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime e' nulla, e alla clausola difforme e' sostituita la norma delle condizioni generali.
(Pubblici servizi di linea).
Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico.
I trasporti devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste; in caso di piu' richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.
Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore e' obbligato ad applicarle a parita' di condizioni a chiunque ne faccia richiesta.
Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime e' nulla, e alla clausola difforme e' sostituita la norma delle condizioni generali.
Commentari • 22
- 1. Cassazione civile n. 6197/1979https://www.brocardi.it/ · 276.586
[…] n. 689 e dell'art. 2 del d.p.r. 28 giugno 1955, n. 619, non incombe l'obbligo, fissato dall'art. 1679 cod. civ., di rendere note al pubblico le condizioni generali di trasporto: sia perché tale obbligo è riferito ai soli concessionari di servizi di linea, mentre tale non è il servizio suddetto, sia perché le condizioni di questo stesso servizio non sono condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione, […]
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Giurisprudenza • 106
- 1. Trib. Cagliari, sentenza 23/01/2025, n. 122Provvedimento: […] 1 ex art. 1679 c.c. e, per l'effetto, condannare la [...] […] Tutto ciò premesso, giova ricordare che nei pubblici servizi di linea oggetto di concessione amministrativa vige l'obbligo di accettare richieste di trasporto compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico (art. 1679 comma 1 c.c.).Leggi di più...
- risarcimento del danno·
- prova del danno·
- competenza territoriale·
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- parere pro veritate·
- obbligo a contrarre·
- art. 1679 c.c.·
- concessione amministrativa·
- inadempimento contrattuale