Sentenza breve 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 04/06/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 00624/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00587/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia AG
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 587 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Gori, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Rizzoli 1/2;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo pronunciato dal Questore di Bologna in data 16/1/2025, notificato il 19/2/2025,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS- ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento, meglio descritto in epigrafe, con cui la Questura di Bologna ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo al medesimo rilasciato in data 30.11.2020.
La revoca risulta fondata su un giudizio di pericolosità sociale del ricorrente espresso dall’Amministrazione in considerazione di una pluralità di pregiudizi penali, di varia natura e tipologia, riscontrati al carico del medesimo negli anni 2023 e 2024.
Nelle premesse in fatto, per quanto qui rileva, il ricorrente ha evidenziato che: - con l’impugnato decreto del 16.1.2025 il Questore di Bologna ha revocato il permesso di lungo soggiorno; - con decreto del 19.2.2025 il Prefetto di Bologna ha disposto l’espulsione del ricorrente dall’Italia mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ai sensi dell’art.13, comma 2, lett. c) e 14 T.U. 286/98; - il Questore di Bologna, con decreto 19.2.2025, ha disposto il trattenimento presso il centro di permanenza di Gorizia; - il Giudice di Pace di Gorizia, con provvedimento del 21.2.25, ha convalidato il trattenimento ai fini dell'accompagnamento coatto in Marocco; -a seguito di proposizione di ricorso in opposizione, il Giudice di Pace di Bologna, con provvedimento del 26.2.2025, ha accolto la domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’espulsione del ricorrente, il quale è stato rimesso in libertà dal centro in cui si trovava in attesa del rimpatrio.
Tanto premesso, il ricorrente ha denunciato i seguenti vizi: (i) ” Violazione dell'art 10 bis l. 241/90 per omessa comunicazione del preavviso di revoca del permesso “; con un primo ordine di motivi il ricorrente lamenta la violazione 10 bis della legge n. 241/1990 per mancato preavviso di revoca e mancata comunicazione dei motivi ostativi a mantenere il permesso di soggiorno; il provvedimento sarebbe contradditorio con riferimento alla comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241/1990; (ii) “ sul diritto al mantenimento dell’unità familiare e sul divieto di espulsione; Difetto/carenza di motivazione, travisamento dei fatti, eccesso di potere e violazione dell'art. 19 comma 2 lett. c) T.U. 286/98 - Violazione della direttiva CEE 115/2008 ”; con il secondo motivo il ricorrente evidenzia il diritto a permanere sul territorio nazionale e l’erroneità del provvedimento impugnato nella parte in cui afferma che non sussistono cause di divieto di espulsione ex art. 19 TUI, atteso che la madre e i fratelli del ricorrente sono cittadini italiani, con conseguente sua inespellibilità; sarebbe mancata, inoltre, una valutazione della complessiva sua situazione personale (vincoli famigliari a seguito di ricongiungimento, inserimento sociale, durata della permanenza in Italia), con sussistenza, pertanto, del divieto di espulsione; l’Amministrazione avrebbe dovuto esaminare la possibilità del rilascio di altro titolo di soggiorno; (iii) “ violazione dell’art. 28 T.U. 286/98; violazione dell’art. 9 comma 1, 9, dell’art. 28 T.U. 286/98; violazione dell’art. 19 comma 2 lett. c) T.U. 286/98; violazione dell’art. 28 comma 1 lett. b) DPR 394/99; violazione dell’art. 5 commi 5 e 9 T.U. 286/98; violazione dell’art. 13 comma 2 bis T.U. 286/98 ”; con il terzo ordine di motivi si denuncia la violazione delle norme epigrafate considerato che il ricorrente è figlio di cittadina italiana; l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare i rapporti famigliari e non agire in via automatica sulla sola base di precedenti penali, considerato che il ricorrente aveva esercitato il ricongiungimento familiare e, quindi, godrebbe di una tutela rafforzata; doveva essere valutata la possibilità del rilascio di un permesso per motivi di famiglia; (iv) “ Sulla pericolosità sociale ”; la pericolosità sociale non potrebbe essere dedotta, in via automatica e astratta, dai soli precedenti penali, ma l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare, in concreto, la pericolosità del ricorrente, tenendo conto della sua complessiva situazione personale e, in particolare, della sua situazione famigliare; in realtà il ricorrente non sarebbe persona pericolosa, altrimenti il giudice penale avrebbe adottato idonee misure restrittive; inoltre, fin dal 2017 il ricorrente ha svolto regolare attività lavorativa contribuendo alla crescita economica e sociale del paese, a differenza di quanto sostenuto dalla Questura.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato la quale, previa contestazione delle censure avversarie, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 28 maggio 2025, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il primo motivo è infondato.
Nel caso in esame, invero, non trova applicazione l’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 -invocato in ricorso- atteso che trattasi di disposizione relativa alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda (c.d. preavviso di rigetto); nel caso in esame, diversamente, il ricorrente non ha proposto alcuna domanda, ma è stato destinatario di un provvedimento di revoca del titolo di soggiorno già in suo possesso. Eventualmente, la disposizione invocabile sarebbe stata l’art. 7 della legge n. 241 del 1990, inerente l’avviso di avvio del procedimento (che, nel caso in esame, è il procedimento di revoca), comunicazione che l’Amministrazione ha precisato di non aver effettuato stante la irreperibilità dell’interessato (su tale punto si veda quanto di seguito ulteriormente precisato). In ogni caso, il ricorrente non ha adeguatamente evidenziato quali elementi avrebbe potuto rappresentare all’Amministrazione in sede procedimentale al fine di indurre la medesima a non assumere il provvedimento di revoca del titolo di soggiorno.
Quanto, infine, all’asserita contraddittorietà della condotta dell’Amministrazione con riferimento ad una precedente (del 2021) comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241/90 citata nel provvedimento gravato, appare evidente che tale richiamo è riferibile (probabilmente quale mero refuso) ad altro procedimento avviato a domanda dell’interessato, ma certo non può essere riferito al procedimento di revoca che ha condotto al provvedimento in questa sede gravato.
Il primo motivo va, dunque, respinto.
Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso possono essere trattati unitamente, essendo connessi sotto il profilo logico-giuridico e sono tutti infondati.
In via preliminare, si rileva che tutte le censure e doglianze inerenti il provvedimento di espulsione sono qui irrilevanti in quanto riferite ad un provvedimento (in relazione al quale, peraltro, il giudice amministrativo è privo di giurisdizione) che non è oggetto del presente giudizio, che attiene esclusivamente alla revoca del permesso di lungo soggiornante, unico atto in questa sede gravato.
Tanto precisato in via preliminare, si osserva che la fattispecie di cui si discute – revoca di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo- è regolata dall’art. 9, comma 7, lett. c), del D.Lgs n. 286/1998, il quale dispone che “ il permesso di soggiorno di cui al comma 1 (ovvero il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) è revocato (...) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4 ”; il suddetto comma 4, prevede che “ Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1 ella legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ”.
Dunque, dal combinato disposto delle norme citate si evince che la revoca del permesso di soggiorno UE trova idoneo fondamento nel giudizio di pericolosità sociale formulato dall’Amministrazione nei confronti dello straniero, quale può desumersi dalle situazioni pregiudizievoli menzionate a titolo esemplificativo dalla norma, in un contesto valutativo che tenga adeguatamente conto della complessiva personalità dell’interessato e della sua condotta di vita, anche in termini di “inserimento sociale, familiare e lavorativo”.
Il Consiglio di Stato ha ribadito che “In materia di revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale, costantemente seguito anche da questa Sezione (22 luglio 2022, n. 6423; 23 luglio 2018, n. 4455; id. 20 ottobre 2016, n. 4401; id. 15 novembre 2016, n. 4708) secondo il quale, ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. 286 del 1998, il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna: al contrario, tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, tale da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali (cd. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo) ( Consiglio di Stato, sez. III, 23 agosto 2022, n.7401 ).
Ebbene, premesso che il giudizio di pericolosità sociale è rimesso alla prudente e discrezionale valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza e può trarre giustificazione, tra l’altro, anche dalla tipologia, dal numero e dalla frequenza dei reati compiuti, nonché dalle specifiche caratteristiche fattuali degli stessi, ritiene il Collegio che l’Amministrazione, nel caso qui in esame, abbia correttamente esercitato il potere discrezionale ad essa attribuito dall’art. 9, commi 4 e 7, del D.Lgs n. 286/1998, formulando un giudizio di pericolosità sociale che non appare inficiato da profili di evidente illogicità e/o irragionevolezza, avendo tenuto conto, in particolare, della molteplicità di condotte criminose poste in essere dal ricorrente, in un arco di tempo relativamente ristretto, condotte che oggettivamente denotano una particolare inclinazione del medesimo a violare le norme poste dall’ordinamento giuridico a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre che le più basilari regole di convivenza civile.
L’Amministrazione, invero, ha previamente richiamato i plurimi precedenti e pregiudizi penali a carico del ricorrente, consistenti in quattro condanne per il reato di furto, deferimento per il reato di ricettazione, due rinvii a giudizio per il reato di rapina, citazione diretta a giudizio per resistenza a P.U., citazione diretta a giudizio per il reato di cui agli artt. 2 e 76, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011; ha, inoltre, evidenziato che lo straniero si è reso irreperibile sia nel Comune di residenza che nel territorio dello Stato, come dimostrato nelle varie note di “rintraccio” ancora presenti nelle banche dati SDI e da atti redatti da personale del Commissariato di P.S. di “Due Torri Sanfrancesco” e dai Carabinieri di Marzabotto; proprio in ragioni di tale irreperibilità, l’Amministrazione –come sopra già ricordato - non ha potuto provvedere alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca del titolo di soggiorno; infine, l’Amministrazione ha, altresì, evidenziato che lo straniero non risulta svolgere alcuna attività lavorativa, in quanto, dopo essere stato assunto alla fine del 2017 con contratto a tempo indeterminato, è stato licenziato il 31.1.2023.
Sulla base di tale pluralità di precedenti e pregiudizi penali, che indubbiamente, stante anche la rapida successione temporale, determinano un grave allarme sociale, l’Amministrazione –valutando anche la complessiva situazione personale dell’interessato- ha formulato un giudizio di pericolosità sociale del ricorrente, il quale ” se da un parte (…), pur con l’obiettivo di raggiungere i propri famigliari in Italia e con la speranza di acquisire un migliore stile di vita e nuove opportunità, ha probabilmente subito dei contraccolpi emotivi dovuti al distacco dalla propria terra di origine, dall’altra parte è pur vero che è arrivato in un paese pronto ad accoglierlo. Però nel suo caso, a differenza di altri cittadini stranieri, né la famiglia e né le istituzioni hanno saputo condurlo e trattenerlo sulla via della legalità, insegnandoli il rispetto per le persone e per le regole ”, con la conseguenza che il ricorrente “ scientemente ha scelto e sta scegliendo di vivere ai margini della società, sostenendosi con i proventi di attività illecite, divenendo un pericolo per la salute e l’incolumità pubblica; un soggetto, come sopra evidenziato, che nonostante gli anni di permanenza in Italia ben poco, o addirittura nulla, si è impegnato al fine di affrancarsi e creare un futuro, trovando una collocazione nel tessuto economico-sociale del Paese e aspirando ad una reale integrazione ”.
Come detto, tale giudizio non appare inficiato da profili di irragionevolezza o illogicità e investe gli aspetti connessi all’inserimento sociale del ricorrente nel paese ospitante, così come tiene conto della durata della sua permanenza sul territorio nazionale.
L’Amministrazione ha anche valutato il diritto all’unità familiare dello straniero -aspetto particolarmente valorizzato in ricorso- e ha ritenuto di non poterlo ritenere prevalente rispetto all’interesse pubblico dalla stessa tutelato “ dovendo necessariamente valutare l’excursus giudiziario e bilanciare gli interessi personali -famigliari con quelli dello Stato ” stante “ gli eventi, la loro reiterazione e la spiccata indole criminale del richiedente ”; la Questura ha, inoltre, evidenziato che verosimilmente il ricorrente “ non ha mai veramente voluto impegnarsi e riscattarsi, approfittando invece della presenza sul territorio della propria famiglia di origine al fine di acquisire <senza troppo impegno> i vantaggi connessi alla titolarità del permesso di soggiorno ”.
La Questura ha, quindi, concluso la sua valutazione ritenendo: “ -che con le premesse esposte ed esplicitata la sua pericolosità sociale, è impensabile mantenere in suo favore la titolarità di un permesso di soggiorno per lungo soggiornanti, in quanto ritenuto un titolo <premiale> per lo straniero che ha concluso positivamente un percorso di integrazione nella legalità, e che vi persevera; -che nonostante la lunga permanenza sul Territorio dello Stato, egli ha chiaramente dimostrato di non essersi ma voluto concretamente integrare in questo Paese: anziché collaborare fattivamente alla crescita economica e sociale di questo Paese, a discapito delle moltissime persone che invece quotidianamente si impegnano per se stessi e l’intera collettività, egli ha sempre e solo sfruttato i benefici derivanti alla sua regolarità sul territorio; (….); -che, come già espresso, dovendo tenere conto dei legami famigliari sul Territorio, che nel caso di specie sono sicuramente recessivi in ordine agli interessi di questo Paese ed alla tutela dell’ordine pubblico, -OMISSIS-non è sicuramente meritevole di mantenere/acquisire alcun titolo contemplato dal dettato normativo del TUI ”.
Dunque, l’Amministrazione, nell’esprimere il giudizio ad essa spettante nei termini sopra chiariti, ha evidenziato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che non solo non fossero più sussistenti i presupposti affinché il ricorrente potesse mantenere il titolo di lungo soggiornante, ma ha altresì chiarito le ragioni per le quali non ha ritenuto di poter rilasciare un diverso titolo di soggiorno previsto dal D.Lgs. n. 286/98, stante l’insussistenza dei relativi requisiti.
Come già anticipato in precedenza tale valutazione, per quanto sintetica, non appare inficiata da gravi ed evidenti errori di fatto ovvero da profili di irragionevolezza e illogicità, stante le ripetute condotte criminose compiute dal ricorrente, la sua complessiva situazione personale e familiare (caratterizzata dalla mancata costituzione di un proprio nucleo familiare) e l’evidente e incontestabile mancato inserimento nel tessuto sociale del paese ospitante.
Il provvedimento impugnato, a differenza di quanto lamentato in ricorso, non è stato assunto “in via automatica” sulla base del mero richiamo ai pregiudizi e ai precedenti penali del ricorrente (che, peraltro, data la pluralità e ripetitività degli stessi, costituiscono chiaro sintomo di una personalità incapace di attenersi alle regole stabilite dall’ordinamento giuridico), ma ha tenuto conto della complessiva situazione personale, familiare, lavorativa e di inserimento sociale del ricorrente medesimo, evidenziando la sua pericolosità sociale e la necessità di tutelare gli interessi pubblici diretti a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, interessi prevalenti rispetto a quelli privatistici del ricorrente, sottesi alla sua permanenza sul territorio nazionale .
Sotto gli esposti profili, pertanto, le censure articolate dal ricorrente nel secondo, terzo e quarto motivo di ricorso vanno disattese.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Le spese di causa sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia AG (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.