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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/06/2024, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito alla discussione orale all'udienza del 6 giugno 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti aventi nn. r.g. 3301/2016 e 6325/2016,
TRA
residente in [...] C.F._1
Umberto, 110/A , anche nella qualità di legale rappresentante della ditta
[...] con sede in IN , via Gasparro 2; ,rappresentata e difesa dall'avv. Org_1
Francesca Piccolo e presso la stessa elettivamente domiciliata in IN, Corso
Cavour, 48 giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Presidente, legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, con sede in Roma, C.F.: partita iva n. P.IVA_1
rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto del P.IVA_2
Notaio dott. di Roma, del 23.12.2011, n. Repertorio 77778, Persona_1
dall'avv. Maria Cammaroto ed elettivamente domiciliato, con il suo procuratore, ai fini del presente giudizio, in IN, via Tommaso Capra, Is. 301 bis, presso l'Avvocatura Distrettuale dell , giusta procura in atti CP_1
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA Con separati ricorsi, depositati rispettivamente il 29/06/2016 ed il 27/12/2016 e successivamente riuniti, la sig.ra proponeva opposizione avverso gli Parte_1
avvisi di addebito n 59520160001860411000 (contributi IVS Gestione
Commercianti dal 05/2009 al 12/2015) e n 59520160004904036000 (contributi
IVS Gestione Commercianti dal 05/2009 al 12/2015) entrambi derivanti dal verbale unico di accertamento e notificazione n.118 – I.N.P.S. / 17 del 27.04.12.
Lamentava la ricorrente che: a) i contributi IVS relativi al 2015 (imputati alla sua posizione) non fossero dovuti in quanto già regolarmente versati;
b) i contributi per gli anni 2009, 2010 e 2011 (imputati alla posizione del sig. fossero stati CP_2
illegittimamente conteggiati.
Precisava la che il benchè suo coniuge, operasse all'interno Parte_1 CP_2 dell'azienda in posizione di lavoratore subordinato e, pertanto, la rettifica del rapporto lavorativo operata dagli ispettori fosse illegittima.
I superiori ricorsi, per motivi di connessione soggettiva ed oggettiva, venivano riuniti.
Si costituiva in giudizio l' contestando le avverse difese e chiedendo il rigetto CP_3
del ricorso.
In particolare, l'ente resistente eccepiva il pagamento solo parziale dei contributi
IVS per il 2015 e l'irregolarità del rapporto di lavoro instaurato con il in CP_2
quanto, essendo quest'ultimo coniuge della ricorrente, se ne doveva presumere la gratuità del rapporto lavorativo e l'inesistenza del vincolo di subordinazione.
Espletata la prova testimoniale articolata dalla ricorrente la causa veniva rinviata alla data odierna per discussione orale.
Le parti esponevano le loro difese riportandosi anche ai precedenti atti e verbali di causa.
ESAME DELLE DOMANDE DI PARTE RICORRENTE
Preliminarmente occorre rilevare che le irregolarità contestate dall' alla CP_3
ricorrente negli avvisi di addebito impugnati hanno natura diversa e vanno separatamente esaminati.
2.1 Contributi IVS gestione commercianti anno 2015 – posizione Parte_1
.
[...] Secondo la prospettazione dell' la ricorrente non avrebbe provveduto al CP_3
regolare pagamento della contribuzione IVS relativa alla sua posizione previdenziale per l'anno 2015.
La contesta la pretesa dell' deducendo di aver regolarmente Parte_1 CP_3
versato quanto dovuto e producendo le relative attestazioni di pagamento.
L' , a sua volta, eccepisce che i versamenti sono stati regolarmente conteggiati CP_3
e detratti dal totale dovuto, permanendo a carico della ricorrente l'esposizione debitoria di cui agli avvisi di addebito impugnati.
La superiore difesa dell'ente resistente è contraddetta dalla documentazione versata in atti dalle parti.
Innanzitutto, l' deposita il documento denominato “estratto emissione CP_3
2015.01” dal quale risulta in modo chiaro e inequivoco che la ricorrente ha provveduto a versare regolarmente tutte le rate relative al contributo IVS gestione commercianti per l'anno 2015 così come risultante pure dalle quietanze versate in atti dalla ricorrente.
La tesi sostenuta dall' , secondo cui i versamenti andrebbero scomputati dalla CP_3
complessiva posizione debitoria della , non può essere accolta in quanto Parte_1
si tratta di diverse posizioni debitorie che vanno tenute separate.
Pertanto, nessun debito contributivo sussiste in capo alla ricorrente per contributo
IVS gestione commercianti per l'anno 2015.
2.2 Posizione contributiva . Parte_2
Col verbale di accertamento n.118 – I.N.P.S. / 17 del 27.04.12, oggetto del presente giudizio, l' ha contestato alla ricorrente quanto segue: “Non può CP_3
esistere rapporto di lavoro subordinato tra coniugi conviventi, così come ribadito nella circolare 179/1989, che sottolinea la gratuità del lavoro nel contesto CP_3 familiare e l'assenza di subordinazione. L'assenza di subordinazione vi è anche per il lavoro prestato nell'ambito di una società di persone dove il coniuge sia amministratore o abbia il controllo della società. È previsto, infatti, in questi casi il rapporto di lavoro in forma autonoma. Viene, pertanto annullato il rapporto di lavoro subordinato tra i coniugi dal 14 maggio 2009 e, con pari data, il socio lavoratore viene iscritto alla gestione speciale Parte_2 obbligatoria lavoratori autonomi in qualità di collaboratore familiare della signora .”. Parte_1
La ricorrente contesta la superiore ricostruzione ritenendola errata e illegittima.
Eccepisce, in primo luogo, che la stessa citata dall' prevederebbe che Parte_3 CP_3
la presunzione di gratuità del lavoro del coniuge non opererebbe nel caso in cui l'azienda, se pur condotta in ambito familiare, risulti essere di notevoli dimensioni e amministrata con criteri rigidamente imprenditoriali.
Inoltre, richiama la citata circolare nella parte in cui, con riferimento alla società in accomandita semplice, ritiene lecita l'attribuzione della veste di dipendente al socio accomandante.
Da quanto sopra dedurrebbe l'illegittimità dell'accertamento.
L'eccezione non è fondata.
Premesso che non è posta in dubbio la possibilità di attribuire la qualifica di lavoratore dipendente al socio accomandante, occorre verificare se tale posizione sia stata costituita fittiziamente al fine di profittare delle agevolazioni connesse al rapporto di lavoro, o sia reale ed effettiva.
Da quanto risulta agli atti del giudizio, la non possiede di certo i CP_4
requisiti per essere considerata una impresa di notevoli dimensioni (si veda l'esiguo numero di personale impiegato, da 4 a 8 dipendenti).
Inoltre, la stessa, non può certo dirsi amministrata con criteri rigidamente imprenditoriali, tanto è vero che il pretesamente dipendente, ma anche CP_2
socio accomandante, si occupava non solo di pratiche amministrative ma anche di procacciare clienti per l'azienda sua e della moglie.
Tale commistione di ruoli è incompatibile con l'applicazione di criteri di gestione
“rigidamente imprenditoriali” che, evidentemente, esigono una netta distinzione di ruoli all'interno di un organigramma aziendale opportunamente strutturato.
Pertanto, non sussistono gli elementi dimensionali ed organizzativi e gestionali riservati esclusivamente alle società di capitali di grandi dimensioni.
Col secondo motivo di opposizione la contesta la presunzione di Parte_1
gratuità della prestazione resa dal familiare sig. CP_2 Assume la ricorrente che, il suddetto nel periodo in contestazione CP_2
percepiva un regolare stipendio, operava come dipendente della ditta in regime di subordinazione e non era con lei convivente.
Deduce a supporto che le eventuali dichiarazioni rese in sede di verbale ispettivo non possono costituire prova dei fatti contestati e successivamente non provati in giudizio dall' CP_3
Anche questo assunto è infondato.
In merito occorre premettere che, come meglio chiarito oltre, nel caso di specie opera una presunzione di gratuità della prestazione resa tra coniugi conviventi che deve essere superata dalla ricorrente sulla quale incombe un rigoroso onere probatorio.
Detto ciò, si osserva quanto segue.
In quanto alla pretesa onerosità della prestazione al ricorrente deposita estratti conto parziali relativi agli anni 2012 (irrilevante), 2010 e 2009; nulla per l'anno
2011; non vengono depositati assegni emessi in favore del CP_2
Dai citati estratti conto risultano solo alcuni movimenti (6) in favore del CP_2
di importo variabile e non riconducibili alle buste paga, con cadenza occasionale e senza nessuna causale.
Viceversa, sussistendo un rapporto di lavoro subordinato, sarebbe stato necessario produrre gli attestati dei pagamenti mensili dello stipendio in favore del in CP_2
misura pari agli importi di cui alle buste paga depositate.
Pertanto, l'onerosità della prestazione non è stata provata.
Sulla pretesa sussistenza del vincolo di subordinazione, fatta eccezione per la deposizione dello stesso nulla ha provato la ricorrente che ben avrebbe CP_2
potuto chiamare a deporre un altro dipendente della ditta per dimostrare che il
[...]
era soggetto al vincolo gerarchico e di subordinazione rispetto alla moglie CP_2
odierna ricorrente.
Anche questo elemento difetta di prova.
Sulla pretesa mancanza del vincolo di convivenza tra i coniugi si osserva quanto segue.
La sostiene che nel periodo in contestazione (dal 2009 al 2011) non Parte_1
convivesse col marito. A riprova di ciò produce certificato storico di residenza e stato di famiglia.
La suddetta documentazione, tuttavia, non è dirimente.
Lo stato di famiglia è del 29/6/2016, dunque nulla ci dice rispetto al periodo in contestazione che riguarda gli anni 2009/2010/2011.
Il certificato di residenza storico attesta che il risultava residente in CP_2
IN dal 2007 al 3/10/2011.
Tale dato, però, non attesta la non convivenza con la che, a sua volta, Parte_1
non produce analogo certificato storico che porti una diversa residenza.
Inoltre, la teste ha dichiarato che i coniugi non convivevano dal 2011 Tes_1 senza specificare il periodo dell'anno nel quale i coniugi si sarebbero separati.
Tuttavia, se si incrociano i dati del distacco presso la sede di RI avvenuto nell'ottobre del 2011, il trasferimento della residenza del a RI (pure CP_2
questo dell'ottobre 2011) e la deposizione della teste, è ragionevole presumere che sino al mese di ottobre del 2011 i coniugi fossero ancora conviventi.
Esaminando i superiori elementi alla luce dei principi giurisprudenziali in materia si deve concludere per la fondatezza della presunzione di gratuità della prestazione resa dal che non è stata smentita dagli elementi in contrario offerti dalla CP_2
ricorrente.
Sul punto la stessa giurisprudenza citata dalla conferma Parte_1
l'infondatezza dei motivi di opposizione (La presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese fra persone legate da vincoli di parentela – per il superamento della quale è necessaria la prova precisa e rigorosa dell'onerosità delle prestazioni stesse – sussiste anche nel caso di attività lavorativa eseguita nell'ambito di un'impresa, qualora questa sia gestita ed organizzata, strutturalmente ed economicamente, con criteri prevalentemente familiari, e non quando l'impresa abbia notevoli dimensioni e per quanto condotta da familiari sia amministrata con criteri rigidamente imprenditoriali. – cfr. Cass. Civ. 2660/84).
Nel caso di specie è fuor di dubbio che la ditta della ricorrente non rientri tra le imprese di notevoli dimensioni e, di conseguenza, pur trattandosi di una s.a.s., la stessa risulta gestita ed organizzata, strutturalmente ed economicamente con criteri prevalentemente familiari che giustificano la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese fra persone legate da vincoli di parentela. E ancora “nel caso in cui i soggetti del rapporto di lavoro siano conviventi, le relazioni di affetti familiari, di parentela e di interessi tra essi esistenti giustifica la presunzione di gratuità” (cfr. Cass. Civ. 3287/86).
Nella questione che ci occupa il essendo socio accomandante della CP_2
partecipava addirittura agli utili dell'azienda, pertanto, aveva un CP_4
interesse diretto alla costituzione fittizia del rapporto di lavoro subordinato al fine di far percepire alla ditta gli sgravi connessi al rapporto stesso. Tale circostanza, peraltro, inficia irrimediabilmente la deposizione da lui resa in giudizio.
Detto ciò, secondo la giurisprudenza in materia (“… in caso di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato ad opera dell'ente previdenziale, incombe a colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per
l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo, fornire la prova in modo certo dell'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione.” (cfr. Cass.Civ. 1399/00) la ricorrente avrebbe dovuto provare in maniera certa e rigorosa la sussistenza di tutti gli elementi necessari al fine di superare la presunzione di gratuità della prestazione in forza della quale l ha CP_3
proceduto ad annullare la posizione del CP_2
Tali superiori considerazioni, rendono quindi superfluo l'esame delle doglianze della ricorrente in merito al valore probatorio del verbale di accertamento, nel quale mancano le dichiarazioni rese dalla , in quanto tale questione non Parte_1 incide sull'onere probatorio incombente sulla parte ricorrente.
Parte ricorrente, inoltre, nell'atto introduttivo non aveva specificatamente richiesto l'annullamento del verbale ispettivo per vizi formali in merito alla mancata corrispondenza tra esso e quanto riportato dai verbalizzanti nel verbale di primo accesso.
La questione oggetto del giudizio è quindi limitata, come sopra argomentato, al superamento della presunzione di assenza del vincolo di subordinazione tra coniugi nell'ambito dell'impresa.
2.3 ERRONEITÀ DEI CONTEGGI
La ricorrente, in subordine, lamenta il fatto che l' nel determinare le somme CP_3
dovute per la regolarizzazione della posizione del in quanto collaboratore CP_2
familiare, non abbia tenuto conto di quanto comunque già versato nel periodo in contestazione a titolo previdenziale per il rapporto di lavoro subordinato successivamente disconosciuto.
In effetti, dalle attestazioni di versamento depositate, risultano regolarmente versati i contributi previdenziali relativi al CP_2
L' non contesta tale evidenza e non contesta la correttezza degli importi. CP_3
Tuttavia, trattandosi di gestioni previdenziali diverse e nettamente separate, è precluso a questo giudice ogni accertamento o pronunzia sulla richiesta compensazione in quanto andrebbe ad incidere sul potere amministrativo dell'ente che verrà compulsato nelle forme previste dalla legge.
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza e si quantificano, compensate per metà, secondo i parametri di cui al DM 147/22 come da dispositivo.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti nn.r.g. 3301/2016 e 6325/2016, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso annulla gli avvisi di addebito n
59520160001860411000 (contributi IVS Gestione Commercianti 2015) e n
59520160004904036000 (contributi IVS Gestione Commercianti 2015) per la parte relativa ai contributi IVS a carico della ricorrente per l'anno 2015;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_4 dell' che si quantificano, già compensate, in € 2.500,00 oltre spese generali, CP_3
iva e cpa come per legge.
Così deciso in IN il 06.6.2024
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando
Alla redazione del presente procedimento a partecipato il Funzionario addetto all'UPP dr. Salvatore Pugliatti