(Obbligo di contrattare nel caso di monopolio).
Chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parita' di trattamento.
(massima n. 1) In favore dell'imprenditore che somministri beni o presti servizi in regime di monopolio legale, trovano applicazione, in assenza di espressa deroga, non solo l'art. 1460 c.c., sull'eccezione di inadempimento, ma anche l'art. 1461 c.c., sulla facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione dovuta quando sussista un evidente pericolo di non ricevere il corrispettivo in ragione delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente, trattandosi di previsioni compatibili con l'obbligo, posto dall'art. 2597 c.c., di contrattare e di osservare parità di trattamento. […]
Leggi di più…[…] Il nostro ordinamento prevede la possibilità di istituire monopoli legali, ma in via limitata e con il rispetto delle prescrizioni imposte dall'art. 2597 c.c., ovverosia l'obbligo per il monopolista di stipulare contratti con chiunque faccia richiesta del bene o del servizio che lo riguardi e la garanzia della parità di trattamento tra i vari contraenti. […]
Leggi di più…[…] Ne consegue che il credito da somministrazione maturato da un soggetto agente in situazione di monopolio, ex art. 2597 c.c., per erogazioni di energia elettrica eseguite in favore di una impresa in periodo anteriore all'ammissione della stessa alla procedura di amministrazione controllata, non ha il carattere della prededucibilità nella consecutiva procedura di amministrazione straordinaria, cui la somministrata sia stata successivamente ammessa.
Leggi di più…[…] Ne consegue che quest'ultimo è obbligato alla accensione del conto corrente all'uopo destinato e che, in virtù di monopolio legale, la Poste Italiane s.p.a. (e, prime della privatizzazione, l'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni) ha l'obbligo di contrattare in tal senso, osservando la parità di trattamento (art. 2597 c.c.). […]
Leggi di più…[…] In primo luogo, il Collegio di Milano ha dichiarato – conformemente a quanto già espresso in passato dall'ABF – “l'inesistenza nel nostro ordinamento di un generale obbligo di contrarre in capo all'intermediario”: in particolare, la stessa sarebbe desumibile, da un lato, dal riconoscimento costituzionale della libertà di iniziativa economica e dall'altro, a contrario, dall'art. 2597 c.c., il quale impone a chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni oggetto della stessa. […]
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