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30 marzo 1985
30 marzo 1985
Art. 1. 1. Le disposizioni del quarto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 , e successive modificazioni, si applicano anche qualora successivamente alla data del 15 marzo 1983 siano divenuti definitivi decisioni, sentenze o accertamenti concernenti imposte sui redditi per periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione in base alle quali gli uffici o i centri di servizio hanno provveduto alla liquidazione delle imposte dovute.
2. Le imposte sui redditi, dovute in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente alla data del 15 marzo 1983, per periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione prive dei requisiti di validita', sono iscritte a ruolo entro il termine del 31 dicembre 1988 previsto dal terzo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 , e successive modificazioni.
3. La riscossione delle imposte sui redditi relative a periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione, iscritte a ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente al 15 marzo 1983, e' sospesa fino alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative o alle istanze di definizione e comunque non oltre il 31 dicembre 1988. I relativi carichi saranno conteggiati, agli effetti degli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954 , e successive modificazioni, nell'anno in cui cessera' la sospensione e per la parte effettivamente posta in riscossione.
NOTE
Note all'art. 1, commi 1 e 2:
- Il testo dei commi terzo e quarto (riportati nell'ordine) dell' art. 20 del decreto-legge n. 429/1982 e' il seguente:
"Alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative provvedono gli uffici delle imposte ed i centri di servizio con le modalita' di cui all' articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , calcolato con decorrenza dall'anno 1983.
Entro lo stesso termine sono riscosse, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , le maggiori somme dovute e quelle non versate, mediante iscrizione in ruolo speciale secondo le modalita' ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze e gli eventuali rimborsi sono eseguiti ai sensi delle disposizioni dello stesso decreto. Non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli e al rimborso di somme il cui ammontare non supera lire cinquemila".
Il termine richiamato dalle disposizioni soprariportate e' quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione, previsto dall' art. 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .
Nota all'art. 1, comma 3:
- Gli effetti di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 954/1977 concernono l'integrazione di aggio spettante all'esattore o, in alternativa a questa, la indennita' annuale che l'esattore stesso puo' chiedere.
2. Le imposte sui redditi, dovute in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente alla data del 15 marzo 1983, per periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione prive dei requisiti di validita', sono iscritte a ruolo entro il termine del 31 dicembre 1988 previsto dal terzo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 , e successive modificazioni.
3. La riscossione delle imposte sui redditi relative a periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione, iscritte a ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente al 15 marzo 1983, e' sospesa fino alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative o alle istanze di definizione e comunque non oltre il 31 dicembre 1988. I relativi carichi saranno conteggiati, agli effetti degli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954 , e successive modificazioni, nell'anno in cui cessera' la sospensione e per la parte effettivamente posta in riscossione.
NOTE
Note all'art. 1, commi 1 e 2:
- Il testo dei commi terzo e quarto (riportati nell'ordine) dell' art. 20 del decreto-legge n. 429/1982 e' il seguente:
"Alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative provvedono gli uffici delle imposte ed i centri di servizio con le modalita' di cui all' articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , calcolato con decorrenza dall'anno 1983.
Entro lo stesso termine sono riscosse, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , le maggiori somme dovute e quelle non versate, mediante iscrizione in ruolo speciale secondo le modalita' ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze e gli eventuali rimborsi sono eseguiti ai sensi delle disposizioni dello stesso decreto. Non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli e al rimborso di somme il cui ammontare non supera lire cinquemila".
Il termine richiamato dalle disposizioni soprariportate e' quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione, previsto dall' art. 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .
Nota all'art. 1, comma 3:
- Gli effetti di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 954/1977 concernono l'integrazione di aggio spettante all'esattore o, in alternativa a questa, la indennita' annuale che l'esattore stesso puo' chiedere.
Commentari • 4
- 1. Risoluzione del 01/08/1988 n. 5392 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 1 agosto 1988 · 7.9207344
[…] visto di esecutorieta\' entro e non oltre il 15 settembre 1988; e cio\' anche al fine di poter effettuare entro l\'anno eventuali correzioni e modifiche. Con l\'occasione si rammenta che il comma 3 dell\'art. 1 della legge n. 101 del 14 marzo 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 29 marzo 1985 prevede la sospensione della riscossione delle imposte sui redditi
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Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2006, n. 9148Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente - Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere - Dott. D'ALESSANDRO Paolo - rel. Consigliere - Dott. DI IASI Camilla - Consigliere - Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, in persona del ministro, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge; - ricorrente - contro FA AN, in proprio e quale rappresentante di FA TE, elettivamente domiciliato in Roma, via Angelo Brofferio 3, presso l'avv. Giovanbattista Cucci, che lo rappresenta e difende, unitamente …Leggi di più...
- proroga di un anno ex art. 1, secondo comma, della legge n. 101 del 1985·
- termine, originariamente fissato al 31 dicembre 1987·
- imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative di cui al d.l. n. 429 del 1982·
- riscossione delle imposte