Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/02/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 26.02.2025 col deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1960/2022
promossa da
, C.F.: , rappresentata e difesa dall' avv. VITO Parte_1 C.F._1
CASCIO FERRO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 01.07.2022, la ricorrente in epigrafe, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo, in virtù delle patologie sofferte, di essere riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura almeno pari al 74% e il conseguente diritto alla percezione
Con condanna alle spese di giudizio e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Costituitasi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso, argomentandone CP_1
variamente l'infondatezza.
Si provvedeva alla nomina di CTU, la dott.ssa la quale accettava l'incarico Persona_1
conferito e per l'effetto prestava giuramento.
Essendo stata disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP
abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del
CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al
giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i
motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla
discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla
parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ciò detto, il CTU ha osservato che: “In merito alla valutazione : la mononeuropatia multipla da
Herpes Zooster con impegno dei nervi sovrapettorali, sovrascapolari e dello sciatico con protrusioni
discali lombari e ipostenia arto inferiore dx è invalidante al 70% in considerazione dei codici 7308,
7309 e 7321. La depressione endoreattiva media è invalidante al 25% codice 2205 Non invalidante il
fibroma uterino. Invalidità complessiva : (70+25)-(7,0x 2,5)= 77,5%. La Sig/ra si può Parte_1
considerare invalido al 77,5 % dalla visita peritale del 12.08.24”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto
iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione. Per le suesposte ragioni, l'opposizione va, quindi, accolta.
Le spese di giudizio si compensano stante la decorrenza della prestazione richiesta.
Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto per entrambe le fasi del giudizio, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti, dichiarando che
[...]
è da ritenersi invalida nella misura del 77,5% dal 12.08.2024 (data della visita Pt_1
peritale) e pertanto, possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità con decorrenza dal 12.08.2024;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, separatamente liquidate, di entrambe CP_1
le fasi di giudizio.
Agrigento, 26/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo