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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 8812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8812 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria IA NO ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.3161 r.g. dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Mario
LA (C.F.: ) e dall'avv. Fabrizio Porcaro (C.F.: C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli alla C.F._3 via Epomeo n. 85, in virtù di procura in calce al presente atto.
e in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Controparte_1 CP_2
, domiciliato per la carica presso la sede legale sita in Napoli alla Galleria
[...]
Vanvitelli, 33, P. IVA , elettivamente domiciliata in Napoli, alla Galleria P.IVA_1
Vanvitelli, 33, presso lo studio legale Abbate e rappresentata e difesa, in maniera dall'Avv. Gianluca Abbate ( ) il tutto in virtù di procura rilasciata C.F._4 in calce al presente atto;
Ai sensi dell'art. 136, comma 3°, e ss. c.p.c. il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere eventuali atti anche a mezzo fax al n.
081/0491694 oppure seguente casella P.E.C.:
Email_1
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.2.23 rappresentava: Parte_1
- Di avere svolto dal 06.11.2018 al 10.06.2022 attività lavorativa subordinata ex art. 2094 c.c. senza regolare inquadramento, con le mansioni di addetto alle consegne esterne alle dipendenze della Controparte_1 nell'esercizio commerciale (bar) sito in Napoli alla via Consalvo n. 116.
- In particolare, riferiva che l'assunzione era avvenuta verbalmente all'interno del bar da parte del sig. , Amministratore della Controparte_2 società che gestisce l'esercizio.
- Il ricorrente aggiungeva di avere svolto mansioni di addetto alle consegne esterne (negozi, uffici, case) ed era dunque adibito a portare caffè, bevande, cornetti, ecc. a domicilio, sia negli appartamenti sia nei negozi della zona.
- Il bar veniva aperto alle ore 05,45 dal titolare;
il ricorrente vi giungeva alle 6.30, sistemava nel bancone i cornetti, le brioches, i prodotti di pasticceria ecc., e aiutava il titolare a servire i clienti al banco. Attendeva, dunque, i primi ordini telefonici che iniziavano ad arrivare già alle 06.45 circa (dopo alcuni mesi qualche cliente chiamava direttamente il sig. ); preparava le consegne Pt_1
(solo cornetti e prodotti pasticceria, in quanto il caffè e le altre bevande le preparavano il barista) e quindi usciva per il rituale giro di consegne. Nelle
(rare) pause delle stesse, era adibito a servire i clienti al banco.
- Il ricorrente chiariva di avere sempre lavorato con il seguente orario:
a) dall'assunzione alla fine di dicembre 2019: dal LUNEDI al VENERDI' dalle 6.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 20.00; il SABATO dalle 6.30 alle 20.00 con 15 minuti intervallo per il pranzo;
la dalle 7.00 alle 15.00; Pt_2
b) da inizio gennaio 2020 fino ad agosto 2021: dal LUNEDI al SABATO dalle 6.30 alle 20.00 con 15 minuti intervallo per il pranzo;
la dalle Pt_2
7.00 alle 15.00;
c) da inizio settembre 2021 alle fine del rapporto di lavoro: il alle Pt_3
6.30 alle 15.00; dal MARTEDI' al alle 6.30 alle 14.00 e dalle 16.00 CP_3 alle 20.00; il dalle 6.30 alle 20.00; la dalle 7.00 alle 15.00 Per_1 Pt_2
2 d) ogni anno nei seguenti giorni festivi: 25/04, 01/05 e 02/06, 02/11, 08/12; per tali festività non aveva alcuna maggiorazione di stipendio.
Il ricorrente dichiarava di avere percepito la seguente retribuzione:
- nel periodo a) dall'assunzione alla fine di dicembre 2019, € 125,00 a settimana;
- nel periodo b) da inizio gennaio 2020 fino ad agosto 2021, € 150,00 a settimana;
- nel periodo c) da settembre 2021 alle fine del rapporto di lavoro, €
100,00 a settimana.
Nel periodo di chiusura per il COVID - da marzo 2020 a fine maggio 2020 – confermava che il bar è stato ovviamente chiuso ma non percepiva alcuna retribuzione.
Lamentava inoltre di non aver mai percepito né la tredicesima né la quattordicesima mensilità e di avere diritto a un T.F.R. di € 10.041,04 mai corrisposto.
Chiedeva:
“1. accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto lavoro subordinato ex art.2094 c.c. alle dipendenze della dal 06.11.2018 al Controparte_1
10.06.2022 secondo le modalità e con le mansioni, l'orario di lavoro e la retribuzione indicati in premessa;
2. accertare e dichiarare che il ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrato nel livello 6° del C.C.N.L. di categoria “Pubblici Esercizi - Confcommercio” del
08.02.2018 e successivi rinnovi e/o proroghe, da applicarsi in via diretta ed eventualmente anche in via parametrica ex art. 2099 c.c. ed art. 36 Cost. al rapporto di lavoro di cui è causa, con le mansioni di addetto alle consegne;
3. per l'effetto, condannare la al pagamento in favore del Controparte_1 signor dell'importo complessivo di € 131.952,33, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria ed interessi legali, come analiticamente specificato nei conteggi che formano parte integrante del presente ricorso, o di quel diverso, maggiore o minore
3 importo che il Giudice riterrà dovuto per effetto degli accertamenti di cui ai punti precedenti ed anche, se del caso, a seguito di CTU contabile.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori.”
Si costituiva la società convenuta che eccepiva la nullità della domanda, la sua infondatezza, l'erroneità dei conteggi e chiedeva il rigetto del ricorso.
Ritenuta la nullità della notifica sanata dalla costituzione del convenuto, il GL fissava allo stesso un termine di 90 giorni per integrare le sue difese.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra le parti, ammessa ed espletata la prova testi, in data odierna la causa veniva decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato. È opportuno dunque richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà
e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema
Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello
4 di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav.
29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav.
7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96,
n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711;
Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n.
8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c..
E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
5 Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
I testi escussi dichiaravano quanto segue:
: Testimone_1
Conosco il , perché fratello di una mia compagna di scuola. Pt_1
Ho frequentato il , che è sito in Napoli alla via Consalvo, a partire CP_1 da novembre 2018, tre/quattro volte a settimana, intorno alle 17:30/18:00, e mi trattenevo in loco non più di mezz'ora, per consumare un caffè e fare una scommessa sportiva, quest'ultima solo nell'ultimo periodo.
Preciso che ogni volta che mi recavo al bar incontravo il . Pt_1
Il era addetto al servizio clienti al banco. Pt_1
Non ho mai visto il predetto consumare prodotti in loco.
Talvolta curava le consegne esterne nei negozi della zona, indossando una divisa.
Con il sig. lavorava con la mansione di barista tale . Pt_1 Per_2
Preciso, altresì, che alla cassa era solito presenziare tale che il CP_2 sig. mi riferiva essere il suo titolare, e che lo stesso riceveva anche le Pt_1 scommesse sportive.
6 Ho frequentato il bar sino a febbraio/marzo 2022. CP_1
Talvolta la domenica mattina, rientrando dall'uscita del sabato sera, aspettavo che facesse la doccia per accompagnarlo a lavoro, verso le 06:30 del mattino, ma ciò accadeva molto raramente.
Il mi diceva di percepire alla settimana 120,00/150,00 euro. Pt_1
Mi è capitato di vedere il sig. richiedere al di recarsi CP_2 Pt_1 presso i negozi della zona, per prendere eventuali ordinazioni.
È capitato che talvolta si sia ammalato, e mancava anche per una settimana circa, ma non doveva mandare certificato medico, ma semplicemente avvisare.
Il sig. prestava la propria attività al bar anche durante le Pt_1 CP_1 festività e mi riferiva di poter prendere qualche giorno di ferie nel periodo estivo, per poter organizzare le nostre vacanze assieme.
Preciso, altresì, che tali vacanze non si sono fatte per problemi economici del . Pt_1
Preciso, ancora, che tale circostanza si è verificata nel periodo di giugno
2022, avendo in tale periodo il interrotto il proprio rapporto lavorativo. Pt_1
Fu licenziato perché gli dissero che si assentava troppo, per motivi di salute.
Il mi disse di non aver percepito alcuna somma di denaro alla Pt_1 cessazione del rapporto lavorativo.
Il lavorava dalla mattina alle 06:00, fino alla sera alle 20:00, Pt_1 qualche volta con quindici minuti di spacco.
Conosco l'orario di chiusura, perché qualche volta lo aspettavo per riaccompagnarlo a casa, dopo il lavoro.
AR che faceva quindici minuti di spacco il sabato, mentre gli altri giorni faceva due ore di spacco, dalle 14:00 alle 16:00, trattenendosi comunque all'interno del bar, che restava aperto al pubblico.
La divisa che indossava il consisteva in una giacca scura, marrone Pt_1
o nera, smanicata, che aveva in petto il logo “ ”. CP_1
Gestivano il corner scommesse o Pt_1 CP_2
La cassa per le giocate era posta alle spalle della cassa.
Se non erro, talvolta, il era diretto dal fratello di che, se Pt_1 CP_2 non erro, si chiama RI.
7 Il sabato non c'era mai al bar, e questo era gestito dai suoi fratelli. CP_2
: Testimone_2
Preciso di conoscere il bar , sito in Napoli in via Consalvo, perché CP_1 gestito dai miei amici, , e . Controparte_2 Parte_4 Parte_5
Sono impiegato presso il bar Casa Infante, sito in Napoli in via Caracciolo, con turni alternati, sia la mattina sia il pomeriggio.
Frequento il bar tutti i giorni della settimana, anche prima di recarmi al CP_1 lavoro e anche quando ho il turno di mattina, che inizia alle ore 08:00 circa.
Preciso che all'interno del bar erano soliti svolgere attività lavorative soltanto il titolare, , e i suoi fratelli, RI e , che lo Controparte_2 Parte_5 aiutano nei momenti di maggior affluenza.
Ho sempre visto il sig. occuparsi di tutte le attività di Controparte_2 gestione del bar, quali, ad esempio, preparare il caffè, servire i clienti al banco, incassava i corrispettivi e svolgeva personalmente consegne anche presso le attività commerciali della zona.
Preciso che, in qualche occasione, ho di mia spontanea volontà dato una mano nel riassettare il banco e i due tavoli presenti, a volte, all'interno del bar.
Conosco il sig. perché mi è capitato di incontrarlo Parte_1 all'interno del bar, essendo anch'egli amico di . Controparte_2
Preciso di aver dedotto che il sig. è amico di , Pt_1 Controparte_2 avendoli più volte visti parlare e scherzare all'interno del bar . CP_1
AR che il sig. era saltuariamente presente all'interno del bar, Pt_1 non avendolo incontrato tutte le volte che mi sono lì recato.
Non ho mai visto il sig. aiutare il sig. nella Pt_1 Controparte_2 gestione del suo bar.
Il corner scommesse era situato alle spalle della cassa, nel retro-banco, ove era presente il sig. . Controparte_2
Il corner scommesse è sempre stato situato alle spalle della cassa.
Preciso di conoscere il sig. da circa vent'anni, e che il Controparte_2 corner scommesse non è sempre stato presente all'interno del bar, ma non saprei dire con precisione da che momento in poi è stato ivi collocato.
8 : Testimone_3
Sono amica della famiglia del di anni Pt_1
Abito nella stessa zona del e della sua famiglia Pt_1
Mi risulta che il ha lavorato per il credo dall'inizio del 2019 fino Pt_1 CP_1 a 2022. Non so dire se con regolare inquadramento, stava dietro al bancone o serviva ai tavoli o faceva consegne esterne. Non so dire come sia avvenuta l'assunzione. Mi correggo non c'erano tavoli, vedevo il semplicemente fuori al bar. Pt_1
Mi è capitato di vederlo all'interno del bar ma anche in un negozio a portare il caffè
Non so dire gli orari di apertura. Mi è capitato alle 8 di passare e trovare a aperto con il all'interno Pt_1
Se non sbaglio per fare ordini i clienti chiamavo il bar e talvolta chiamavano il
, così mi disse la mamma del Pt_1 Pt_1
Il lavorava tutti i giorni anche il sabato e la domenica, ma non so riferire Pt_1 con precisione gli orari
Non so dire chi ci fosse all'interno del bar con il ricorrente
La mamma del mi diceva che il figlio lavorava anche nei giorni festivi ma Pt_1 non so indicare quali né se fosse pagato per questo. Non so dire la retribuzione percepita dal . Pt_1
è vero che nel periodo di chiusura per il COVID il bar è stato ovviamente chiuso ed il ricorrente non ha percepito la relativa retribuzione, così mi disse la mamma
non so dire se il ricorrente abbia mai percepito la tredicesima o la quattordicesima mensilità;
non so dire da chi il ricorrente fosse diretto
non so come si comportasse per eventuali assenze né per ferie e permessi
non so dire se il ricorrente andasse in ferie io non l'ho visto più nel bar da giugno 2022, non so dire come mai il rapporto cessò la mamma mi disse che non aveva avuto tutte le competenze che gli spettavano passavo davanti al par praticamente tutti i giorni in orari diversi e lo vedevo o dietro al bancone o in giro per i negozi a portare le consumazioni io lavoro solo nel fine settimana ed esco alle 6 del mattino ma non passo dal bar quando vado a lavoro. Vado a lavorare venerdì sabato e domenica. Lavoro dalla 6 alle 14 e talvolta il pomeriggio del weekend mi è capitato di vedere il al bar. Pt_1
9 esco per servizi negli altri giorni introno alle 8.30-9 e mi capitava di vedere il
al Bar. Pt_1
Ciò avveniva anche il pomeriggio tra le 17 e le 19.
Non ho mai preso alcuna consumazione al bar, non sono mai entrata.
Entrando nel bar il bancone è posto a destra. Non so dire la cassa dove fosse.
: Testimone_4
I gestori del bar Maria erano miei amici e per tale ragione frequentavo il Bar, siamo amici da circa 15- 20 anni, non conosco il ricorrente se non di vista per averlo incontrato all'interno del bar. Lo vedevo lavorare al bancone.
Non mi ricordo se portasse anche le consumazioni all'esterno
All'interno del vi erano i tre fratelli RI, e , CP_1 Pt_5 Controparte_2 quello che più spesso vedevo era CP_2
Passavo dal bar almeno 5 6 volte al mese, la mattina verso le 9 – 9.30 e talvolta vedevo il talaltra no. Lo stesso dicasi quando passavo intorno alle 13 Pt_1
Non mi risulta che. ed il fossero amici Controparte_2 Pt_1 mi risulta che almeno due fratelli stessero fissi al bar e lo gestissero, tra CP_2 questi sempre;
Persona_3 se non erro all'interno del bar vi era un unico tavolino, o al massimo due, ma no mi è capitato di vedere il sgombrare quei tavoli Pt_1 non ho mai sentito uno dei fratelli dare ordini al , poteva capitare CP_2 Pt_1 ma io non ero presente. Dico questo perché faccio lo stesso lavoro. Gestisco un bar a Via Scarlatti e quindi do ordini ai collaboratori del mio settore. lo vedevo Pt_1 qualche volta al bar, non come cliente del bar, come lavoratore presso quel bar.
Al retro della cassa, nel bar, c'era un punto scommesse. Non sono certo che ci sia ancora
Ricorrono alcuni degli indici presuntivi sopra elencati ma non in modo tale da ritenere provata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, caratterizzato dalla non occasionalità della prestazione:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione: certamente i fratelli indicavano al cosa fare, ma nulla è emerso circa CP_2 Pt_1 il loro intervento relativamente alle modalità della prestazione;
- non s'è raggiunta la prova dell'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa che si è delineata accentrata sull'attività dei fratelli
10 - né si è raggiunta la prova che il avesse l'obbligo di osservanza di un Pt_1 orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze, anzi;
uno dei testi ha riferito che era sufficiente che comunicasse l'assenza non essendo tenuto a giustificarla;
- da ciò deriva anche il difetto di prova della continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- poco o nulla il ricorrente ha dedotto e provato circa la retribuzione percepita, che non è risultata predeterminata né a cadenza fissa;
- né è emerso che il abbia svolto lavoro straordinario, abbia goduto di Pt_1 ferie retribuite, abbia svolto in esclusività della prestazione.
Come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte (CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26138 depositata il 7 ottobre 2024) costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro – il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative – la cui esistenza deve essere concretamente apprezzata, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, con accertamento in fatto in esito a valutazione delle risultanze processuali insindacabile, se congruamente argomentato e immune da vizi logici e giuridici, in sede di legittimità.
Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore, il quale, per assurgere a indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale (compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale), ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale (Cass. 16 novembre
2018, n. 29646)
La sussistenza del vincolo di subordinazione non è dimostrata con lo stabile
11 inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, essendo necessaria la prova sul concreto atteggiarsi del potere direttivo che deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa.
Per quanto fin qui osservato, il ricorso va rigettato.
Stimasi equa la compensazione delle spese di lite atteso che il Pt_1 certamente è stato continuamente presente nell'esercizio commerciale in esame, ha collaborato con i suoi gestori, ma non è stata provata la natura subordinata della prestazione.
p.q.m.
Il G.L. definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Napoli, 27/11/2025
Il Giudice
Dott.Maria IA NO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria IA NO ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.3161 r.g. dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Mario
LA (C.F.: ) e dall'avv. Fabrizio Porcaro (C.F.: C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli alla C.F._3 via Epomeo n. 85, in virtù di procura in calce al presente atto.
e in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Controparte_1 CP_2
, domiciliato per la carica presso la sede legale sita in Napoli alla Galleria
[...]
Vanvitelli, 33, P. IVA , elettivamente domiciliata in Napoli, alla Galleria P.IVA_1
Vanvitelli, 33, presso lo studio legale Abbate e rappresentata e difesa, in maniera dall'Avv. Gianluca Abbate ( ) il tutto in virtù di procura rilasciata C.F._4 in calce al presente atto;
Ai sensi dell'art. 136, comma 3°, e ss. c.p.c. il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere eventuali atti anche a mezzo fax al n.
081/0491694 oppure seguente casella P.E.C.:
Email_1
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.2.23 rappresentava: Parte_1
- Di avere svolto dal 06.11.2018 al 10.06.2022 attività lavorativa subordinata ex art. 2094 c.c. senza regolare inquadramento, con le mansioni di addetto alle consegne esterne alle dipendenze della Controparte_1 nell'esercizio commerciale (bar) sito in Napoli alla via Consalvo n. 116.
- In particolare, riferiva che l'assunzione era avvenuta verbalmente all'interno del bar da parte del sig. , Amministratore della Controparte_2 società che gestisce l'esercizio.
- Il ricorrente aggiungeva di avere svolto mansioni di addetto alle consegne esterne (negozi, uffici, case) ed era dunque adibito a portare caffè, bevande, cornetti, ecc. a domicilio, sia negli appartamenti sia nei negozi della zona.
- Il bar veniva aperto alle ore 05,45 dal titolare;
il ricorrente vi giungeva alle 6.30, sistemava nel bancone i cornetti, le brioches, i prodotti di pasticceria ecc., e aiutava il titolare a servire i clienti al banco. Attendeva, dunque, i primi ordini telefonici che iniziavano ad arrivare già alle 06.45 circa (dopo alcuni mesi qualche cliente chiamava direttamente il sig. ); preparava le consegne Pt_1
(solo cornetti e prodotti pasticceria, in quanto il caffè e le altre bevande le preparavano il barista) e quindi usciva per il rituale giro di consegne. Nelle
(rare) pause delle stesse, era adibito a servire i clienti al banco.
- Il ricorrente chiariva di avere sempre lavorato con il seguente orario:
a) dall'assunzione alla fine di dicembre 2019: dal LUNEDI al VENERDI' dalle 6.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 20.00; il SABATO dalle 6.30 alle 20.00 con 15 minuti intervallo per il pranzo;
la dalle 7.00 alle 15.00; Pt_2
b) da inizio gennaio 2020 fino ad agosto 2021: dal LUNEDI al SABATO dalle 6.30 alle 20.00 con 15 minuti intervallo per il pranzo;
la dalle Pt_2
7.00 alle 15.00;
c) da inizio settembre 2021 alle fine del rapporto di lavoro: il alle Pt_3
6.30 alle 15.00; dal MARTEDI' al alle 6.30 alle 14.00 e dalle 16.00 CP_3 alle 20.00; il dalle 6.30 alle 20.00; la dalle 7.00 alle 15.00 Per_1 Pt_2
2 d) ogni anno nei seguenti giorni festivi: 25/04, 01/05 e 02/06, 02/11, 08/12; per tali festività non aveva alcuna maggiorazione di stipendio.
Il ricorrente dichiarava di avere percepito la seguente retribuzione:
- nel periodo a) dall'assunzione alla fine di dicembre 2019, € 125,00 a settimana;
- nel periodo b) da inizio gennaio 2020 fino ad agosto 2021, € 150,00 a settimana;
- nel periodo c) da settembre 2021 alle fine del rapporto di lavoro, €
100,00 a settimana.
Nel periodo di chiusura per il COVID - da marzo 2020 a fine maggio 2020 – confermava che il bar è stato ovviamente chiuso ma non percepiva alcuna retribuzione.
Lamentava inoltre di non aver mai percepito né la tredicesima né la quattordicesima mensilità e di avere diritto a un T.F.R. di € 10.041,04 mai corrisposto.
Chiedeva:
“1. accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto lavoro subordinato ex art.2094 c.c. alle dipendenze della dal 06.11.2018 al Controparte_1
10.06.2022 secondo le modalità e con le mansioni, l'orario di lavoro e la retribuzione indicati in premessa;
2. accertare e dichiarare che il ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrato nel livello 6° del C.C.N.L. di categoria “Pubblici Esercizi - Confcommercio” del
08.02.2018 e successivi rinnovi e/o proroghe, da applicarsi in via diretta ed eventualmente anche in via parametrica ex art. 2099 c.c. ed art. 36 Cost. al rapporto di lavoro di cui è causa, con le mansioni di addetto alle consegne;
3. per l'effetto, condannare la al pagamento in favore del Controparte_1 signor dell'importo complessivo di € 131.952,33, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria ed interessi legali, come analiticamente specificato nei conteggi che formano parte integrante del presente ricorso, o di quel diverso, maggiore o minore
3 importo che il Giudice riterrà dovuto per effetto degli accertamenti di cui ai punti precedenti ed anche, se del caso, a seguito di CTU contabile.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori.”
Si costituiva la società convenuta che eccepiva la nullità della domanda, la sua infondatezza, l'erroneità dei conteggi e chiedeva il rigetto del ricorso.
Ritenuta la nullità della notifica sanata dalla costituzione del convenuto, il GL fissava allo stesso un termine di 90 giorni per integrare le sue difese.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra le parti, ammessa ed espletata la prova testi, in data odierna la causa veniva decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato. È opportuno dunque richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà
e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema
Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello
4 di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav.
29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav.
7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96,
n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711;
Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n.
8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c..
E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
5 Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
I testi escussi dichiaravano quanto segue:
: Testimone_1
Conosco il , perché fratello di una mia compagna di scuola. Pt_1
Ho frequentato il , che è sito in Napoli alla via Consalvo, a partire CP_1 da novembre 2018, tre/quattro volte a settimana, intorno alle 17:30/18:00, e mi trattenevo in loco non più di mezz'ora, per consumare un caffè e fare una scommessa sportiva, quest'ultima solo nell'ultimo periodo.
Preciso che ogni volta che mi recavo al bar incontravo il . Pt_1
Il era addetto al servizio clienti al banco. Pt_1
Non ho mai visto il predetto consumare prodotti in loco.
Talvolta curava le consegne esterne nei negozi della zona, indossando una divisa.
Con il sig. lavorava con la mansione di barista tale . Pt_1 Per_2
Preciso, altresì, che alla cassa era solito presenziare tale che il CP_2 sig. mi riferiva essere il suo titolare, e che lo stesso riceveva anche le Pt_1 scommesse sportive.
6 Ho frequentato il bar sino a febbraio/marzo 2022. CP_1
Talvolta la domenica mattina, rientrando dall'uscita del sabato sera, aspettavo che facesse la doccia per accompagnarlo a lavoro, verso le 06:30 del mattino, ma ciò accadeva molto raramente.
Il mi diceva di percepire alla settimana 120,00/150,00 euro. Pt_1
Mi è capitato di vedere il sig. richiedere al di recarsi CP_2 Pt_1 presso i negozi della zona, per prendere eventuali ordinazioni.
È capitato che talvolta si sia ammalato, e mancava anche per una settimana circa, ma non doveva mandare certificato medico, ma semplicemente avvisare.
Il sig. prestava la propria attività al bar anche durante le Pt_1 CP_1 festività e mi riferiva di poter prendere qualche giorno di ferie nel periodo estivo, per poter organizzare le nostre vacanze assieme.
Preciso, altresì, che tali vacanze non si sono fatte per problemi economici del . Pt_1
Preciso, ancora, che tale circostanza si è verificata nel periodo di giugno
2022, avendo in tale periodo il interrotto il proprio rapporto lavorativo. Pt_1
Fu licenziato perché gli dissero che si assentava troppo, per motivi di salute.
Il mi disse di non aver percepito alcuna somma di denaro alla Pt_1 cessazione del rapporto lavorativo.
Il lavorava dalla mattina alle 06:00, fino alla sera alle 20:00, Pt_1 qualche volta con quindici minuti di spacco.
Conosco l'orario di chiusura, perché qualche volta lo aspettavo per riaccompagnarlo a casa, dopo il lavoro.
AR che faceva quindici minuti di spacco il sabato, mentre gli altri giorni faceva due ore di spacco, dalle 14:00 alle 16:00, trattenendosi comunque all'interno del bar, che restava aperto al pubblico.
La divisa che indossava il consisteva in una giacca scura, marrone Pt_1
o nera, smanicata, che aveva in petto il logo “ ”. CP_1
Gestivano il corner scommesse o Pt_1 CP_2
La cassa per le giocate era posta alle spalle della cassa.
Se non erro, talvolta, il era diretto dal fratello di che, se Pt_1 CP_2 non erro, si chiama RI.
7 Il sabato non c'era mai al bar, e questo era gestito dai suoi fratelli. CP_2
: Testimone_2
Preciso di conoscere il bar , sito in Napoli in via Consalvo, perché CP_1 gestito dai miei amici, , e . Controparte_2 Parte_4 Parte_5
Sono impiegato presso il bar Casa Infante, sito in Napoli in via Caracciolo, con turni alternati, sia la mattina sia il pomeriggio.
Frequento il bar tutti i giorni della settimana, anche prima di recarmi al CP_1 lavoro e anche quando ho il turno di mattina, che inizia alle ore 08:00 circa.
Preciso che all'interno del bar erano soliti svolgere attività lavorative soltanto il titolare, , e i suoi fratelli, RI e , che lo Controparte_2 Parte_5 aiutano nei momenti di maggior affluenza.
Ho sempre visto il sig. occuparsi di tutte le attività di Controparte_2 gestione del bar, quali, ad esempio, preparare il caffè, servire i clienti al banco, incassava i corrispettivi e svolgeva personalmente consegne anche presso le attività commerciali della zona.
Preciso che, in qualche occasione, ho di mia spontanea volontà dato una mano nel riassettare il banco e i due tavoli presenti, a volte, all'interno del bar.
Conosco il sig. perché mi è capitato di incontrarlo Parte_1 all'interno del bar, essendo anch'egli amico di . Controparte_2
Preciso di aver dedotto che il sig. è amico di , Pt_1 Controparte_2 avendoli più volte visti parlare e scherzare all'interno del bar . CP_1
AR che il sig. era saltuariamente presente all'interno del bar, Pt_1 non avendolo incontrato tutte le volte che mi sono lì recato.
Non ho mai visto il sig. aiutare il sig. nella Pt_1 Controparte_2 gestione del suo bar.
Il corner scommesse era situato alle spalle della cassa, nel retro-banco, ove era presente il sig. . Controparte_2
Il corner scommesse è sempre stato situato alle spalle della cassa.
Preciso di conoscere il sig. da circa vent'anni, e che il Controparte_2 corner scommesse non è sempre stato presente all'interno del bar, ma non saprei dire con precisione da che momento in poi è stato ivi collocato.
8 : Testimone_3
Sono amica della famiglia del di anni Pt_1
Abito nella stessa zona del e della sua famiglia Pt_1
Mi risulta che il ha lavorato per il credo dall'inizio del 2019 fino Pt_1 CP_1 a 2022. Non so dire se con regolare inquadramento, stava dietro al bancone o serviva ai tavoli o faceva consegne esterne. Non so dire come sia avvenuta l'assunzione. Mi correggo non c'erano tavoli, vedevo il semplicemente fuori al bar. Pt_1
Mi è capitato di vederlo all'interno del bar ma anche in un negozio a portare il caffè
Non so dire gli orari di apertura. Mi è capitato alle 8 di passare e trovare a aperto con il all'interno Pt_1
Se non sbaglio per fare ordini i clienti chiamavo il bar e talvolta chiamavano il
, così mi disse la mamma del Pt_1 Pt_1
Il lavorava tutti i giorni anche il sabato e la domenica, ma non so riferire Pt_1 con precisione gli orari
Non so dire chi ci fosse all'interno del bar con il ricorrente
La mamma del mi diceva che il figlio lavorava anche nei giorni festivi ma Pt_1 non so indicare quali né se fosse pagato per questo. Non so dire la retribuzione percepita dal . Pt_1
è vero che nel periodo di chiusura per il COVID il bar è stato ovviamente chiuso ed il ricorrente non ha percepito la relativa retribuzione, così mi disse la mamma
non so dire se il ricorrente abbia mai percepito la tredicesima o la quattordicesima mensilità;
non so dire da chi il ricorrente fosse diretto
non so come si comportasse per eventuali assenze né per ferie e permessi
non so dire se il ricorrente andasse in ferie io non l'ho visto più nel bar da giugno 2022, non so dire come mai il rapporto cessò la mamma mi disse che non aveva avuto tutte le competenze che gli spettavano passavo davanti al par praticamente tutti i giorni in orari diversi e lo vedevo o dietro al bancone o in giro per i negozi a portare le consumazioni io lavoro solo nel fine settimana ed esco alle 6 del mattino ma non passo dal bar quando vado a lavoro. Vado a lavorare venerdì sabato e domenica. Lavoro dalla 6 alle 14 e talvolta il pomeriggio del weekend mi è capitato di vedere il al bar. Pt_1
9 esco per servizi negli altri giorni introno alle 8.30-9 e mi capitava di vedere il
al Bar. Pt_1
Ciò avveniva anche il pomeriggio tra le 17 e le 19.
Non ho mai preso alcuna consumazione al bar, non sono mai entrata.
Entrando nel bar il bancone è posto a destra. Non so dire la cassa dove fosse.
: Testimone_4
I gestori del bar Maria erano miei amici e per tale ragione frequentavo il Bar, siamo amici da circa 15- 20 anni, non conosco il ricorrente se non di vista per averlo incontrato all'interno del bar. Lo vedevo lavorare al bancone.
Non mi ricordo se portasse anche le consumazioni all'esterno
All'interno del vi erano i tre fratelli RI, e , CP_1 Pt_5 Controparte_2 quello che più spesso vedevo era CP_2
Passavo dal bar almeno 5 6 volte al mese, la mattina verso le 9 – 9.30 e talvolta vedevo il talaltra no. Lo stesso dicasi quando passavo intorno alle 13 Pt_1
Non mi risulta che. ed il fossero amici Controparte_2 Pt_1 mi risulta che almeno due fratelli stessero fissi al bar e lo gestissero, tra CP_2 questi sempre;
Persona_3 se non erro all'interno del bar vi era un unico tavolino, o al massimo due, ma no mi è capitato di vedere il sgombrare quei tavoli Pt_1 non ho mai sentito uno dei fratelli dare ordini al , poteva capitare CP_2 Pt_1 ma io non ero presente. Dico questo perché faccio lo stesso lavoro. Gestisco un bar a Via Scarlatti e quindi do ordini ai collaboratori del mio settore. lo vedevo Pt_1 qualche volta al bar, non come cliente del bar, come lavoratore presso quel bar.
Al retro della cassa, nel bar, c'era un punto scommesse. Non sono certo che ci sia ancora
Ricorrono alcuni degli indici presuntivi sopra elencati ma non in modo tale da ritenere provata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, caratterizzato dalla non occasionalità della prestazione:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione: certamente i fratelli indicavano al cosa fare, ma nulla è emerso circa CP_2 Pt_1 il loro intervento relativamente alle modalità della prestazione;
- non s'è raggiunta la prova dell'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa che si è delineata accentrata sull'attività dei fratelli
10 - né si è raggiunta la prova che il avesse l'obbligo di osservanza di un Pt_1 orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze, anzi;
uno dei testi ha riferito che era sufficiente che comunicasse l'assenza non essendo tenuto a giustificarla;
- da ciò deriva anche il difetto di prova della continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- poco o nulla il ricorrente ha dedotto e provato circa la retribuzione percepita, che non è risultata predeterminata né a cadenza fissa;
- né è emerso che il abbia svolto lavoro straordinario, abbia goduto di Pt_1 ferie retribuite, abbia svolto in esclusività della prestazione.
Come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte (CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26138 depositata il 7 ottobre 2024) costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro – il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative – la cui esistenza deve essere concretamente apprezzata, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, con accertamento in fatto in esito a valutazione delle risultanze processuali insindacabile, se congruamente argomentato e immune da vizi logici e giuridici, in sede di legittimità.
Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore, il quale, per assurgere a indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale (compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale), ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale (Cass. 16 novembre
2018, n. 29646)
La sussistenza del vincolo di subordinazione non è dimostrata con lo stabile
11 inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, essendo necessaria la prova sul concreto atteggiarsi del potere direttivo che deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa.
Per quanto fin qui osservato, il ricorso va rigettato.
Stimasi equa la compensazione delle spese di lite atteso che il Pt_1 certamente è stato continuamente presente nell'esercizio commerciale in esame, ha collaborato con i suoi gestori, ma non è stata provata la natura subordinata della prestazione.
p.q.m.
Il G.L. definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Napoli, 27/11/2025
Il Giudice
Dott.Maria IA NO
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