Articolo 12 della Legge 12 agosto 1957, n. 752
Articolo 11Articolo 13
Versione
14 settembre 1957
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Versione
21 novembre 1957
Art. 12. Consegna di titoli e pagamento di somme

La consegna dei titoli e il pagamento delle somme provenienti dalle operazioni previste nell'art. 10 sono disposti dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle sedi centrali o delle filiali richiedenti degli istituti incaricati, senza indicazione delle persone investite della legale rappresentanza, restando a cura delle Sezioni di tesoreria di effettuare la consegna e il pagamento ai legali rappresentanti delle sedi centrali o filiali medesime.
L'istituto di emissione o l'azienda di credito richiedente, per effetto del ritiro dei nuovi titoli e della riscossione delle somme da parte dei legali rappresentanti, si rende garante della regolarita' di tutta l'operazione.
Le modalita' stabilite nel primo comma sono applicabili anche se i titoli e le somme provengono da operazioni diverse da quelle considerate nell'art. 10, sempre che la consegna o il pagamento debba farsi all'istituto ((di emissione o ad una delle aziende)) di credito di cui all'art. 11.
Entrata in vigore il 21 novembre 1957