Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/05/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITALINNA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente
dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1418 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 vertente
TRA
Parte 1 nata ad [...] il [...] e ivi residente, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Calisse, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente.-
E
CP 1 nato ad [...] il [...] ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Trippanera e dall'Avv. Antonio Pizzuti, giusta procura speciale in atti;
resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni
All'udienza cartolare del 07.05.2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi alle note congiunte depositate telematicamente.
Svolgimento del processo
di avere contratto matrimonio con rito concordatario in Allumiere il 07.12.1980
con CP 1 registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune
all'anno 1980 atto n. 32, parte 2, Serie A;
che dall'unione tra le parti era nata la figlia Per_1 (28.05.1981);
-
che in data 16.12.2018 era venuta a conoscenza di una relazione extraconiugale del marito con sig.ra Persona 2
che a seguito di tale scoperta l' CP_1 si allontanava dalla casa coniugale;
che dall'allontanamento dalla casa coniugale il marito non aveva provveduto al
-
mantenimento della moglie e della figlia;
di essere titolare di partita IVA e di avere aderito alla società Coop. "il
Castagneto" su sollecitazione del marito che, quale dipendente pubblico, non poteva commercializzare le castagne che produceva;
di percepire euro 500,00 mensili dalla locazione di alcuni immobili siti in
Allumiere;
di essere stata sostenuta economicamente dal fratello, il quale aveva provveduto al pagamento delle tasse universitarie della nipote, del canone di locazione dell'immobile dove la nipote viveva e aveva acquistato per la predetta una casa in Roma;
che il fratello della ricorrente aveva altresì messo a disposizione dei coniugi l'immobile poi adibito a casa coniugale;
che i coniugi erano proprietari per la quota di ½ ciascuno del rustico sito in
Allumiere in Via delle Cave Vecchie;
che anche in costanza di matrimonio l' CP_1 aveva contribuito soltanto in minima parte alle esigenze della famiglia.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi chiedendo dichiararsi l'addebito a carico del resistente, disporsi un assegno di mantenimento a carico del resistente per la moglie di euro 1.000,00 mensili, disporsi l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, disporsi che la proprietà del rustico di proprietà di entrambi i congiungi resti nella disponibilità di entrambi i coniugi e della figlia, disporsi la corresponsione da parte del resistente della metà della somma trattenuta sui conti correnti a lui intestati e ricadenti nella comunione legale tra i coniugi. Si costituiva in giudizio in data 21.11.2019 CP 1 il quale contestava la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente e deduceva:
di non aver intrattenuto una relazione extraconiugale con la sig.ra Per 2
-
che il rapporto coniugale era in crisi già da anni;
-
di avere un reddito mensile netto di euro 2.000,00 quale retribuzione dell'Università Agraria di Allumiere e di percepire euro 536,10 quale retribuzione dell'Università Agraria di Vejano;
CP 2 si è sempre occupato della sorella, anche in costanza che il sig.
di matrimonio;
che i fratelli sono proprietari per la quota di ½ ciascun di un locale negozio e di tre appartamenti di cui dividono gli affitti, nonché proprietari dei lussuosi appartamenti di abitazione;
che la ricorrente non ha mai versato su alcun conto corrente personale o di famiglia la somma percepita a titolo di locazione degli immobili;
che il giorno successivo all'allontanamento dalla casa coniugale la Pt 1 prelevava dal conto corrente del marito diverse somme di denaro;
di aver contribuito all'acquisto della casa in Roma della figlia bonificandole la somma di euro 65.000,00; di avere provveduto economicamente alle esigenze della moglie anche dopo l'allontanamento dalla casa coniugale.
Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e richiedeva al Tribunale dichiararsi l'autonomia economica dei coniugi e disporsi l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente.
All'udienza presidenziale del 03.12.2019 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa nella medesima data, attribuiva mensilmente alla Pt 1 In assegno di mantenimento di euro 600,00 mensili da corrispondersi da parte dell' CP_1 e rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al Giudice istruttore.
Le parti provvedevano al deposito di memoria integrativa ed insistevano nelle proprie difese.
Con decreto del 09.04.2020 il Giudice rinviava l'udienza prevista al
16.09.2020. All'udienza del 16.09.2020 le parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. nonché pronunciarsi sentenza parziale sullo status e il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio per la pronuncia sullo status.
In data 05.10.2020 veniva emessa sentenza non definitiva con cui veniva dichiarata la separazione dei coniugi e, con separata ordinanza, concedeva i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c. ed articolavano istanze istruttorie.
Con decreto del 22.04.2021 il Giudice confermava l'udienza prevista per il 05.05.2021 e ne disponeva la trattazione in modalità cartolare.
La causa veniva istruita mediante escussione testi e deposito di documenti reddituali e,all'udienza del 15.09.23, i difensori delle parti richiedevano un rinvio per trattative in corso di bonario componimento della lite ed il Giudice rinviava la causa all'udienza del 02.02.2024 ore 13,00 per il deposito di eventuali conclusioni congiunte o per escussione dei testi in caso di mancato accordo.
All'udienza del 02.02.2024 i difensori rappresentavano di volere dare seguito alla prova.
All'udienza del 10.04.2025 comparivano i difensori delle parti che richiedevano un termine per il deposito di conclusioni congiunte, avendo le parti raggiunto nelle more un accordo per la definizione della lite e il Giudice rinviava la causa all'udienza del 07.05.2025 con trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito delle note di udienze con allegato l'accordo sottoscritto dalle parti.
All'udienza cartolare del 07.05.25, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi alle note congiunte depositate telematicamente unitamente all'accordo raggiunto.
Possono essere recepite le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e conformi alle disposizioni di legge inderogabili.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
CP 1 alle condizioni di cui alle condizioni sottoscritteParte 1 e dalle parti depositate telematicamente il 2 maggio 2025. Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1418/2019 R.G.A.C., vista la sentenza parziale di separazione del 05.10.2020, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così dispone:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, sita in Allumiere alla Via Roma n. 22, di proprietà del rimarrà nella disponibilità della Sig.ra Parte 1signor CP 2
CP 1 verserà a titolo di mantenimento all'ex coniuge Pt_1 3) Il Sig.
[...] la somma totale ed omnicomprensiva di euro 500,00 mensili entro il giorno 5 del mese, a decorrere dal prossimo 05/05/2025;
4) Il Sig. CP 1 inoltre, verserà alla Sig.ra Parte 1 che accetta, Parte 1a tacitazione, saldo e stralcio di ogni pretesa vantata dalla Sig.ra nei suoi confronti, anche qualora tale pretesa non sia stata ancora azionata (a titolo esemplificativo e non esaustivo per la divisione della comunione su beni mobili, immobili, conti correnti e TFR, nonché a titolo di risarcimento danni eventualmente vantati e/o vantabili in relazione al giudizio di separazione e/o a fatti ad esso connessi), Euro 20.000,00, attraverso bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 05/05/2025 sullo stesso conto corrente dove risulta accreditato il versamento per l'assegno di mantenimento;
5) Le parti, con la sottoscrizione dell'accordo in sede giudiziale, non hanno più nulla a pretendere e danno atto di avere regolarizzato ogni loro pregresso rapporto economico.
Nulla sulle spese del giudizio.
Civitavecchia, li 15 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso