TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/07/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3304/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 3304/2025 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marisa Mantello del foro di Bologna, giusta delega in atti
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il
06/03/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
pagina 1 di 5 rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli: in data 20/05/1997 (maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente) e in data 24/05/2008; Per_2 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 19/10/2021 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna n. 3695/2021 del 09/11/2021;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della minore, in quanto garantiscono alla stessa un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
rilevato che non è pervenuto il parere del PM (benché ritualmente richiesto) e che tuttavia – secondo processuale - il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto del potere di intervento a lui attribuito, trattandosi di modalità rimesse alla sua diligenza (ex multis, cfr. Cass. 12254/2020, 6136/2015,
22567/2013, 21065/2006 e 10894/2005);consolidato e qui condiviso principio giurisprudenziale – ai fini dell'osservanza delle norme in ordine alla partecipazione del Pubblico Ministero, è sufficiente che gli atti siano a quest'ultimo comunicati (sì da consentirgli di intervenire in giudizio), mentre non occorre - né può in alcun modo essere oggetto di censura o di nullità visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nata in [...] il Parte_1
04/05/1975, e , nato in [...] il [...], celebrato a SASSO MARCONI il Parte_2
24/11/2007 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SASSO MARCONI al n.
25, parte 1, anno 2007;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) i coniugi, a partire dal 19.10.2021, vivono separati, con obbligo al reciproco rispetto, avendo il signor trasferito la propria dimora abituale, ancorché la variazione di residenza non Parte_2 risulti ancora formalmente registrata presso l'anagrafe comunale competente;
2) la NO continuerà a mantenere il proprio domicilio nell'attuale casa Parte_1
pagina 2 di 5 coniugale, peraltro di sua esclusiva proprietà, con tutti gli arredi e suppellettili ivi allocati, ubicata a
Sasso Marconi, Via del Lavoro, n. 1;
3) entrambi i genitori contribuiranno in maniera equivalente e paritaria all'educazione della figlia minore e parteciperanno alle scelte di maggior importanza ed interesse nella vita della Per_2 medesima;
4) il Signor contribuirà al mantenimento ordinario di tramite il versamento di Parte_2 Per_2 euro 250,00 rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla NO;
Parte_1
5) le spese straordinarie necessarie per la figlia saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura paritaria. In particolare, le spese straordinarie, da non concordare preventivamente, secondo quanto stabilito nel protocollo n. 7367 del 9.08.17, ovvero: spese di vestiario e scarpe, spese mediche da condividere in misura paritaria (in caso di visita specialistica privata, lo specialista dovrà essere previamente concordato dai genitori), comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche (ad eccezione della retta scolastica e gite scolastiche che dovranno essere ripartite in quota paritaria); spese sportive, precedute dalla scelta concordata dell'attività sportiva, (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, (ad eccezione della baby sitter che rimane a carico del genitore che ne usufruisce), pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza, verranno suddivise tra i genitori in ragione del 50 % a carico di ciascun genitore. Tutte le altre spese straordinarie verranno concordate preventivamente, secondo quanto stabilito nel protocollo n. 7367 del 9.08.17, ovvero: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario, secondo quanto stabilito nel protocollo n. 7367 del 9.08.17, avverrà dietro esibizione pagina 3 di 5 di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre 15 giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato
e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative ai minori vanno a beneficio di entrambi i genitori nella quota del 50%;
6) fermo restando che i genitori, in pieno accordo ed in base ai rispettivi impegni e a quelli scolastici della minore, potranno modificare ogni pattuizione che segue – anche con la previsione di periodi più lunghi e continuativi – , trascorrerà con il padre – un week end a settimane alterne, Per_2 dal sabato mattina (al termine dell'orario scolastico, o dalle ore 10.00 quando non c'è scuola), alla domenica sera (ore 22.00), nel rispetto delle esigenze e degli impegni sportivi della figlia;
un giorno infrasettimanale (martedì o mercoledì), con pernottamento presso il padre;
trascorrerà le Per_2 festività natalizie con la madre o con il padre ad anni alterni: dal 24 al 30 dicembre (compreso) con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
ugualmente, trascorrerà le festività pasquali ad anni alterni, dalla mattina del “Venerdì Santo” fino alla sera di Pasqua con un genitore,
e dal “Lunedì dell'Angelo” (Pasquetta) fino alla sera del mercoledì seguente con l'altro genitore;
durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la figlia per due settimane, anche non consecutive, alle date da concordare con la madre entro il mese di maggio;
7) la figlia minore potrà trascorrere con il padre l'intera giornata del 19 marzo di ogni anno (festa del Papà) e con la madre il giorno dedicato alla Festa della mamma di ogni anno;
8) la figlia minore potrà trascorrere con entrambi i genitori i festeggiamenti più importanti: compleanno (da intendersi pranzo con un genitore e cena con l'altro), cerimonie scolastiche, sportive, religiose (queste ultime da intendersi pranzo con un genitore, cena con l'altro), salvo diversi accordi tra le parti;
9) i genitori si danno sin da ora reciprocamente il consenso per il rilascio dei passaporti e/o carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
10) in merito ad ogni ulteriore aspetto patrimoniale, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni altro aspetto economico, non avendo più nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, l'uno dall'altra.
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di SASSO MARCONI di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
d) nulla sulle spese. pagina 4 di 5 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 05/06/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott.ssa Bruno Perla
pagina 5 di 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 3304/2025 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marisa Mantello del foro di Bologna, giusta delega in atti
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il
06/03/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
pagina 1 di 5 rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli: in data 20/05/1997 (maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente) e in data 24/05/2008; Per_2 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 19/10/2021 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna n. 3695/2021 del 09/11/2021;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della minore, in quanto garantiscono alla stessa un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
rilevato che non è pervenuto il parere del PM (benché ritualmente richiesto) e che tuttavia – secondo processuale - il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto del potere di intervento a lui attribuito, trattandosi di modalità rimesse alla sua diligenza (ex multis, cfr. Cass. 12254/2020, 6136/2015,
22567/2013, 21065/2006 e 10894/2005);consolidato e qui condiviso principio giurisprudenziale – ai fini dell'osservanza delle norme in ordine alla partecipazione del Pubblico Ministero, è sufficiente che gli atti siano a quest'ultimo comunicati (sì da consentirgli di intervenire in giudizio), mentre non occorre - né può in alcun modo essere oggetto di censura o di nullità visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nata in [...] il Parte_1
04/05/1975, e , nato in [...] il [...], celebrato a SASSO MARCONI il Parte_2
24/11/2007 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SASSO MARCONI al n.
25, parte 1, anno 2007;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) i coniugi, a partire dal 19.10.2021, vivono separati, con obbligo al reciproco rispetto, avendo il signor trasferito la propria dimora abituale, ancorché la variazione di residenza non Parte_2 risulti ancora formalmente registrata presso l'anagrafe comunale competente;
2) la NO continuerà a mantenere il proprio domicilio nell'attuale casa Parte_1
pagina 2 di 5 coniugale, peraltro di sua esclusiva proprietà, con tutti gli arredi e suppellettili ivi allocati, ubicata a
Sasso Marconi, Via del Lavoro, n. 1;
3) entrambi i genitori contribuiranno in maniera equivalente e paritaria all'educazione della figlia minore e parteciperanno alle scelte di maggior importanza ed interesse nella vita della Per_2 medesima;
4) il Signor contribuirà al mantenimento ordinario di tramite il versamento di Parte_2 Per_2 euro 250,00 rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla NO;
Parte_1
5) le spese straordinarie necessarie per la figlia saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura paritaria. In particolare, le spese straordinarie, da non concordare preventivamente, secondo quanto stabilito nel protocollo n. 7367 del 9.08.17, ovvero: spese di vestiario e scarpe, spese mediche da condividere in misura paritaria (in caso di visita specialistica privata, lo specialista dovrà essere previamente concordato dai genitori), comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche (ad eccezione della retta scolastica e gite scolastiche che dovranno essere ripartite in quota paritaria); spese sportive, precedute dalla scelta concordata dell'attività sportiva, (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, (ad eccezione della baby sitter che rimane a carico del genitore che ne usufruisce), pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza, verranno suddivise tra i genitori in ragione del 50 % a carico di ciascun genitore. Tutte le altre spese straordinarie verranno concordate preventivamente, secondo quanto stabilito nel protocollo n. 7367 del 9.08.17, ovvero: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario, secondo quanto stabilito nel protocollo n. 7367 del 9.08.17, avverrà dietro esibizione pagina 3 di 5 di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre 15 giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato
e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative ai minori vanno a beneficio di entrambi i genitori nella quota del 50%;
6) fermo restando che i genitori, in pieno accordo ed in base ai rispettivi impegni e a quelli scolastici della minore, potranno modificare ogni pattuizione che segue – anche con la previsione di periodi più lunghi e continuativi – , trascorrerà con il padre – un week end a settimane alterne, Per_2 dal sabato mattina (al termine dell'orario scolastico, o dalle ore 10.00 quando non c'è scuola), alla domenica sera (ore 22.00), nel rispetto delle esigenze e degli impegni sportivi della figlia;
un giorno infrasettimanale (martedì o mercoledì), con pernottamento presso il padre;
trascorrerà le Per_2 festività natalizie con la madre o con il padre ad anni alterni: dal 24 al 30 dicembre (compreso) con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
ugualmente, trascorrerà le festività pasquali ad anni alterni, dalla mattina del “Venerdì Santo” fino alla sera di Pasqua con un genitore,
e dal “Lunedì dell'Angelo” (Pasquetta) fino alla sera del mercoledì seguente con l'altro genitore;
durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la figlia per due settimane, anche non consecutive, alle date da concordare con la madre entro il mese di maggio;
7) la figlia minore potrà trascorrere con il padre l'intera giornata del 19 marzo di ogni anno (festa del Papà) e con la madre il giorno dedicato alla Festa della mamma di ogni anno;
8) la figlia minore potrà trascorrere con entrambi i genitori i festeggiamenti più importanti: compleanno (da intendersi pranzo con un genitore e cena con l'altro), cerimonie scolastiche, sportive, religiose (queste ultime da intendersi pranzo con un genitore, cena con l'altro), salvo diversi accordi tra le parti;
9) i genitori si danno sin da ora reciprocamente il consenso per il rilascio dei passaporti e/o carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
10) in merito ad ogni ulteriore aspetto patrimoniale, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni altro aspetto economico, non avendo più nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, l'uno dall'altra.
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di SASSO MARCONI di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
d) nulla sulle spese. pagina 4 di 5 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 05/06/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott.ssa Bruno Perla
pagina 5 di 5