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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/03/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza dell'11.03.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 2658/2022 R.g. Previdenza
TRA
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Aselli Parte_1
Giuseppe ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
CP_1
Convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.05.2022 la parte ricorrente ha esposto di essere titolare di pensione del clero dal 2017; di aver presentato domanda amministrativa in data 19.07.2017 per il riconoscimento della pensione di vecchiaia avendo maturato 15 anni di contribuzione alla data del
31.12.1992 per aver prestato servizio alle dipendenze del dall'anno 1978 Controparte_2
CP_ all'anno 1992; che in data 24.06.2021, ai fini dell'istruttoria della pratica amministrativa, l' ha chiesto l'attestato di servizio senza più fornire alcun riscontro. CP_ Tanto premesso, ha chiesto la condanna dell' a corrispondere la pensione di vecchiaia computando le annualità dal 1978 al 1992 e al pagamento dei relativi ratei con decorrenza
Pag. 1 di 4 dall'11.02.2017, giorno del compimento del 66 anno, oltre interessi. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. CP_ Nonostante la regolarità della notifica telematica, l non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia (cfr. verbale di udienza del 16.04.2024).
Letti ed esaminati gli atti, la causa, documentalmente istruita, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso non può essere accolto.
Com'è ben noto il D.lgs. n. 503 del 30 dicembre 1992 (cd riforma Amato) ha dato l'avvio ad un processo di armonizzazione e stabilizzazione del sistema previdenziale prevedendo l'allineamento del regime pensionistico dei pubblici dipendenti e di altre categorie speciali a quello del regime generale e disponendo il graduale innalzamento dell'età pensionabile.
Pertanto, l'accesso alla pensione di vecchiaia è garantito solamente a coloro che maturano il requisito anagrafico, unitamente al possesso di almeno 20 anni di contributi (1040 settimane).
Tuttavia, come previsto dall'art 2, comma 3, della summenzionata disposizione normativa «In deroga ai commi 1 e 2: a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 , e successive modificazioni ed integrazioni;
b) per i lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, è fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;
c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa». La normativa prevede, quindi, tre diverse deroghe in virtù delle quali è possibile accedere alla pensione di vecchiaia con soli 15 anni di contributi.
Dunque, il D. Lgs. n. 503/1992 (cd. Legge Amato), a decorrere dal 01.01.1993, ha elevato da 15 anni a 20 anni il requisito contributivo minimo per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia;
tuttavia, l'art. 2, comma 3, del suddetto D.Lgs. n. 503/1992, prevede tre deroghe.
La prima deroga è subordinata al verificarsi di due condizioni. Il lavoratore deve:
- aver maturato 780 settimane (cioè 15 anni di contribuzione) accreditate prima del 31 dicembre
Pag. 2 di 4 1992 e a tal fine si tiene conto di tutte le tipologie di contributi (volontari, obbligatori, figurativi, da riscatto e ricongiunzione, ecc.);
- essere iscritto al Fondo lavoratori dipendenti o alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell' Sono inclusi anche gli iscritti ex Inpdap, ex Enpals, ex Ipost. CP_1
La seconda deroga consiste nell'essere stati autorizzati al versamento dei contributi volontari in data anteriore al 31 dicembre 1992 e possono accedervi: CP_
- i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'Ago dell (Assicurazione Generale Obbligatoria);
Infine, la terza deroga prevede l'obbligo di perfezionamento di un insieme di requisiti ed è valevole solo per i lavoratori dipendenti iscritti all'Ago o ad un fondo sostitutivo o esonerativo della medesima.
In particolare, è necessario aver maturato:
- 25 anni di anzianità assicurativa (cioè il primo contributo deve essere accreditato almeno 25 anni prima della data di maturazione dei requisiti per la pensione);
- 15 anni di contribuzione;
- di questi 15 anni, almeno 10 anni lavorati per periodi non inferiori alle 52 settimane (non sono considerati gli anni lavorati interamente in cui risultano meno di 52 contributi settimanali in quanto il part time non arriva a coprire tutte le 52 settimane per retribuzione inferiore al minimale).
Precisato il quadro normativo di riferimento, va osservato che sussiste il requisito anagrafico atteso che al momento della presentazione della domanda amministrativa del 19.07.2017 il ricorrente aveva 66 anni e 5 mesi.
Non sussiste, invece, il requisito contributivo perché alla data del 31 dicembre 1992 non ha maturato le 780 settimane di contribuzione. Invero, dall'attestato di servizio depositato, su cui parte ricorrente ne fonda la sussistenza, emerge che, contrariamente a quanto dedotto nell'atto di servizio,
l'istante ha iniziato a lavorare alle dipendenze del a decorrere dall'a.s. Controparte_2
1981/1982 e non dal 1978, sicché non sussistono le 780 settimane di contribuzione, pari a 15 anni. A tanto si aggiunga che durante il suddetto periodo parte istante non ha sempre ottenuto incarichi annuali, avendo, ad esempio, prestato nell'anno scolastico 1985/1986 solo 65 giorni di servizio.
Per mera completezza, anche laddove parte ricorrente avesse provato lo svolgimento del servizio a decorrere dall'anno 1978 sino al 1992 comunque il requisito contributivo sarebbe insussistente, trattandosi di servizio prestato per soli 14 anni.
Dunque, il ricorrente, non vantando un'anzianità contributiva alla data del 31.12.1992 pari a 15 anni, non può rientrare tra i soggetti che possono giovarsi della deroga. CP_ Nulla per le spese attesa la contumacia dell'
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P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del giudice dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
SI COMUNICHI.
Nola, 11.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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