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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/06/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 358/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 396/2025, estensore Dott.ssa
Claudia Lojacono promossa da
), in persona del Presidente del C.d.A. Dott. Goran Parte_1 P.IVA_1
Mihajlovic, rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO MARCO BERTAZZOLI Parte_2
, elettivamente domiciliata in MILANO, VIA DURINI 26, presso il difensore
[...]
APPELLANTE
CONTRO
), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
CATERINA CASULA, elettivamente domiciliato in MONZA, VIA MONSIGNOR TALAMONI 3 presso il difensore
APPELLATO
), Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
), ), C.F._3 Controparte_4 C.F._4 CP_5
( , ( ),
[...] C.F._5 CP_6 C.F._6 CP_7
), , C.F._7 Parte_3 C.F._8 [...]
), ), Pt_4 C.F._9 Parte_5 C.F._10
), Parte_6 C.F._11 Parte_7
pagina 1 di 9 , ), C.F._12 Controparte_8 C.F._13
), ), Controparte_9 C.F._14 CP_10 C.F._15
), Controparte_11 C.F._16 Controparte_12
), ), C.F._17 CP_13 C.F._18 Parte_8
, , rappresentati e difesi C.F._19 Parte_9 C.F._20 dall'avv. ROBERTO SCISCA elettivamente domiciliati in MONZA, VIA ITALIA 28, presso il difensore
APPELLATI
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, in integrale riforma della sentenza n. 396/2025, pronunciata dal Tribunale di Monza, G.U. dott.ssa Claudia Lojacono, in data 24 marzo 2025, pubblicata in pari data e notificata ad istanza del solo sig. Controparte_1
in data 25 marzo 2025, così giudicare:
In via principale: accertare e dichiarare la legittimità del ricorso alle ferie nel periodo dal 3 luglio 2021 al 17 settembre
2021 e, per l'effetto, respingersi nel modo migliore le domande tutte avanzate dai ricorrenti nel presente giudizio nei confronti di Parte_1 condannare i ricorrenti a restituire a utte le somme da quest'ultima Parte_1
versate allo stesso in esecuzione della sentenza n. 396/2025 del 24 marzo 2025 qui impugnata oltre all'importo a titolo di spese legali corrisposto direttamente ai difensori antistatari, ovvero il diverso importo che risulterà dovuto.
In via istruttoria:
Si ritiene che la presente causa possa essere decisa allo stato degli atti, in base ai documenti prodotti, e per l'effetto si chiede volersi fissare udienza di discussione.
In via subordinata, nel caso in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse opportuno svolgere attività istruttoria, si chiede che siano sentiti quali testimoni: dott. sui seguenti capitoli di prova: Testimone_1
1) Vero che con comunicato aziendale del 30 aprile 2021 venivano stabilite le ferie collettive di chiusura dello stabilimento per il periodo 29 luglio 2021 – 17 agosto 2021.
2) Vero che in data 18 settembre 2021 l'esponente Società comunicava alle Associazioni Sindacali
FIOM CGIL, Monza Brianza, UILM UIL, Milano Monza Brianza e FIM CISL Monza Brianza Lecco
pagina 2 di 9 la volontà di procedere al trasferimento collettivo di 11 dipendenti, già impegnati presso lo stabilimento di Ceriano Laghetto
3) Vero che in data 12 ottobre 2021 la Società decideva di trasferire presso la sede di Carpenedolo 11 lavoratori: Sig. , sig. , sig. sig. sig. Controparte_14 CP_15 CP_16 CP_17
sig. sig. sig. , sig. CP_18 CP_19 Controparte_20 Controparte_21 [...]
sig. e sig. Controparte_8 CP_22 Controparte_23
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova articolati da controparte con i medesimi testimoni sopra indicati.
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali e spese del doppio grado di giudizio.
PER L'APPELLATO FRAGETTA
1. Rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata;
2. Condanna della società appellante al pagamento delle spese di giudizio da distrarre a favore dell'avv.
Caterina Casula, quale difensore antistatario
PER I RIMANENTI APPELLATI
Rigettare l'appello e condannare la società resistente al pagamento del compenso professionale di difesa del secondo grado di giudizio ex art. 93 c.p.c. da liquidarsi in favore dell'Avv. Roberto Scisca.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 396/2025 pubblicata il 24/03/2025 il Tribunale di Monza ha condannato la corrispondere ai ricorrenti, a titolo risarcitorio, le seguenti somme : Parte_1
Euro 4.063,00 a;
Euro 3.955,92 a Euro 3.786,70 a Controparte_1 Controparte_2
Euro 3.782,05 a Euro 4.257,59 a Euro Controparte_3 Controparte_4 CP_5
2.057,27 a euro 3935,07 a;
Euro 2,726, 81 a CP_6 Parte_7 Controparte_8
Euro 1.062,81 a;
Euro 3.629,75 a Euro 2.580,00 a
[...] Controparte_9 CP_10 [...]
Euro 3.254,04 a;
Euro 2.661,06 a Euro CP_11 Controparte_12 CP_13
4.309,47 a Euro 4.066,65 a;
Euro 3.988,50 a Euro Parte_8 Parte_9 CP_7
4.067,23 a;
Euro 3.213,75 a Euro 3.755,08 a Parte_3 Parte_4 Parte_5
Euro 4.049, 49 a il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, con Parte_6
spese di lite a carico della resistente.
I fatti di causa sono pacifici e comunque documentali.
A seguito di crisi aziendale la società ha deciso di chiudere lo stabilimento di Ceriano Laghetto con licenziamento collettivo di tutti i dipendenti. Ha pertanto avviato le procedure di consultazione sindacale che avrebbero portato, in data 18.9.2021, al licenziamento di tutti gli attuali appellati.
pagina 3 di 9 In precedenza (30.4.2021) era stato concordato con le OOSS un periodo di ferie collettive dal 29 luglio
2021al 19 agosto 2021.
L'azienda ha chiuso definitivamente lo stabilimento il 3.7.2021 con decorrenza 5.7.2021; ha imputato a ferie e permessi (PAR) il periodo fra il 5.7.2021 e il 18.9.2021, così defalcando le ore corrispondenti dal monte ore ferie e PAR non goduti da liquidarsi ai lavoratori alla cessazione del rapporto.
I lavoratori hanno chiesto al tribunale dichiararsi l'illegittimità della imputazione a ferie e permessi dei giorni di chiusura, chiedendo il conseguente risarcimento, pari alle retribuzioni non corrisposte nel periodo in oggetto. Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per 19 lavoratori che avevano transatto la controversia in corso di giudizio.
Per i rimanenti, oggi appellati, ha accolto la domanda così motivando:
L'azienda si è resa inadempiente rispetto al piano ferie concordato con le RSU già da mesi e non risulta che la decisione di porre in ferie i lavoratori in via anticipata il 3.7 e sino all'esito del rapporto, sia stata concordata anch'essa con le RSU.
È evidente che le “ferie forzate” hanno riguardato tutto il periodo in cui doveva svolgersi la consultazione sindacale, periodo in cui i lavoratori avevano diritto a lavorare, a parte il periodo di chiusura già concordato.
Tale comportamento, oltre ad essere inadempiente, appare contrario a buona fede, considerato che di fatto i lavoratori, già dal 3.7 venivano estromessi dal luogo di lavoro, come se la procedura di licenziamento fosse già conclusa, con anticipazione degli effetti del licenziamento datato 18.9.21.
La fruizione di ferie e permessi costituisce un diritto costituzionalmente garantito dei lavoratori e le ferie hanno la funzione di consentire il recupero delle energie psicofisiche, funzione che è del tutto assente nel caso di specie, ove le ferie sono state imposte per un lungo periodo non concordato con le
RSU, né richiesto dai singoli lavoratori.
Secondo la Cassazione “Il potere attribuito all'imprenditore, a norma dell'art. 2109 c.c., di fissare il periodo di godimento delle ferie da parte dei dipendenti implica anche quello di modificarlo, pur in difetto di fatti sopravvenuti, in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali;
tuttavia, sia la fissazione che le eventuali modifiche del periodo stabilito, devono essere comunicate ai lavoratori con preavviso, e, a tal fine, la comunicazione inviata alla sola RSU non è equiparabile a quella dovuta singolarmente, completa dell'individuazione del lasso temporale nel quale ciascun lavoratore è collocato in ferie (Cass. 24977 del 2022).
Orbene, nel caso di specie, come si è detto, la decisione non solo è stata presa unilateralmente dall'azienda, ma le modifiche al periodo stabilito sono state attuate senza alcun preavviso.
pagina 4 di 9 Il mancato coinvolgimento dei sindacati nell'attuare tale modifica, poi, ha impedito che venissero conciliate le esigenze dell'azienda con quelle dei lavoratori.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 8.4.2025 ha proposto appello, Parte_1
affidato a due motivi.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto illegittimo per violazione dei criteri di correttezza e buona fede il comportamento aziendale consistente nell'imporre il periodo di ferie ai lavoratori in occasione della chiusura dello stabilimento e fino alla conclusione della procedura di licenziamento collettivo. La società appellante in prima battuta sostiene che il tema di lite non coinvolga la violazione del diritto dei lavoratori di godere delle ferie quale periodo inderogabilmente destinato al recupero delle energie psicofisiche, poiché non si è trattato di ferie a singhiozzo oppure di un numero di giorni limitato, sì da violare sostanzialmente il precetto costituzionale;
così come non rileva il tema del preavviso necessario, poiché non sussiste nel nostro ordinamento alcuna norma (di legge o collettiva) che imponga al datore di lavoro di comunicare con largo anticipo il godimento del periodo delle ferie, soprattutto nel caso in cui l'utilizzo delle ferie dipenda dall'integrale chiusura dello stabilimento e dell'attività produttiva.
Secondo l'appellante, invece, il punto centrale della lite è l'esistenza, o meno, del potere del datore di lavoro di decidere il periodo di fruizione delle ferie da parte dei propri dipendenti a fronte di eventi particolarmente gravi e rilevanti quali la chiusura integrale dello stabilimento e la cessazione dell'attività produttiva. La liceità di tale condotta deriva dalla legislazione in tema di interventi pubblici volti a contrastare le situazioni di crisi aziendale;
è lo stesso legislatore a richiedere ai datori di lavoro di far consumare tutte le ferie ai propri lavoratori prima di ricorrere agli strumenti di sostegno al reddito.
Nel caso di cassa integrazione ordinaria sussiste l'obbligo per il datore di lavoro di concedere ai lavoratori le due settimane di ferie maturate nell'anno. Il Ministero del Lavoro, con il proprio decreto
83473/2014 in materia di cassa integrazione in deroga ha precisato come “allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l'impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue”. Anche durante l'epidemia da Covid-
19, l'uso delle ferie maturate e dei permessi è stato imposto come strumento di contrasto alla pandemia tant'è che il lavoratore non poteva opporsi alla decisione del datore di lavoro di collocarne la fruizione nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa causata dal Covid-19. Nel Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020 è stato raccomandato ai datori di lavoro di promuovere la fruizione delle ferie prima di utilizzare la cassa integrazione.
pagina 5 di 9 In linea generale, quindi, il datore di lavoro, nell'esercizio dell'autonomia decisionale di gestione dell'impresa costituzionalmente tutelato, può determinare in via unilaterale il periodo di fruizione delle ferie dei propri dipendenti.
L'appellante ritiene, inoltre, che la gravissima crisi aziendale e l'intervenuta chiusura dello stabilimento di Ceriano Laghetto abbiano reso del tutto legittima la decisione della società di collocare in ferie i propri dipendenti, garantendo, comunque, agli stessi il pagamento della retribuzione maturata.
Sotto altro profilo l'appellante censura la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto illegittima la condotta datoriale per mancato esame congiunto preventivo con la RSU aziendale. Tale esame congiunto, ritiene l'appellante, è stato pacificamente svolto da nel mese di aprile 2021 e ha Pt_1
portato ad individuare la chiusura per ferie collettive nel periodo 29 luglio 2021 – 17 agosto 2021 e nel successivo periodo 24 dicembre 2021 – 31 dicembre 2021. La mancata convocazione di un ulteriore tavolo di trattative è dipesa dal fatto che la società aveva deciso di chiudere definitivamente lo stabilimento e non vi era quindi spazio per alcuna consultazione ulteriore.
Con il secondo motivo di appello la società contesta la quantificazione degli importi in ipotesi spettanti agli appellati, ritenendo che il Tribunale abbia errato nel ritenere infondata la contestazione svolta in primo grado, ritenendo invece di adottare i conteggi di parte ricorrente consistenti nell'individuazione della paga oraria dividendo per 173 anziché per 208 la retribuzione globale mensile. L'appellante, infatti, nella propria memoria difensiva in primo grado aveva contestato la mancata indicazione dei criteri di calcolo della paga oraria di ogni ricorrente. Nelle stesse buste paga prodotte si evinceva come la società avesse indicato la retribuzione giornaliera per ogni lavoratore. Il CCNL di settore prevede espressamente all'articolo 5, Sezione IV, Titolo III, che l'orario di lavoro debba essere pari a 40 ore settimanali e 8 ore giornaliere. In sostanza, l'appellante assume che la retribuzione oraria da prendere a parametro sia la retribuzione giornaliera divisa per 8, e che il mancato rispetto di tale criterio ha portato ad indicare nei conteggi somme superiori a quanto asseritamente dovuto.
In data 28.5.2025 si è costituito in giudizio l'appellato e in data 29.5.2025 si sono costituiti in CP_1
giudizio i rimanenti appellati, tutti chiedendo il rigetto del gravame con il favore delle spese.
All'udienza del 12.6.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
L'appello è infondato, ritenendo il Collegio di condividere il precedente specifico di questa Corte che con la sentenza n 76 del 4.4.2024 si è pronunciata sulla medesima vicenda in relazione ad un altro gruppo di lavoratori.
pagina 6 di 9 Si richiama tale precedente anche ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. cpc: < condivisibili le argomentazioni, in precedenza riportate, con le quali il Tribunale ha ritenuto la fondatezza della domanda dei lavoratori.
Nella fattispecie la società in data 3 luglio 2021, senza che fosse intervenuto alcun avviso Pt_1
precedente, ha comunicato a tutte le maestranze la decisione di chiudere la sede di Ceriano Laghetto, avviando la procedura di licenziamento collettivo e ponendo contestualmente, per tutta la durata della stessa, i dipendenti in ferie forzate.
In proposito parte appellata correttamente osserva in memoria in appello (v. pag. 9) “come, con l'avvio della procedura di cui alla legge 223/1991, non si determina alcuna cessazione o automatica sospensione del rapporto di lavoro o del diritto a rendere la prestazione dei lavoratori, ma, di contro, rimangono in vigore tutte le norme, le regole e le obbligazioni che disciplinano e caratterizzano il rapporto di lavoro”.
Il Collegio osserva allora che l'art. 2109 cod. civ. dispone che il periodo di ferie è stabilito dal datore di lavoro “tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro” e che
“l'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie”.
La disciplina tende ad un equilibrato soddisfacimento delle posizioni soggettive contrapposte: quella del datore di lavoro di organizzare le ferie privilegiando le sue necessità e quella dei lavoratori di essere in grado di conseguire il beneficio cui le ferie sono preordinate (il recupero energie psicofisiche).
Tale disciplina appare totalmente disattesa nella fattispecie laddove la società appellante ha deciso unilateralmente dall'oggi al domani di chiudere lo stabilimento di Ceriano Laghetto, di avviare la procedura di licenziamento collettivo e di porre contestualmente in ferie i lavoratori, violando in tal modo, così come correttamente rilevato dal Tribunale, i canoni di correttezza e buona fede che permeano anche l'esecuzione del rapporto di lavoro.
Tali modalità non sono tali da consentire ai lavoratori di organizzarsi per fruire in concreto delle ferie nel periodo determinato unilateralmente dal datore di lavoro.
Il Collegio rileva inoltre che non appare pertinente alla fattispecie il richiamo della società appellante a casi previsti dall'ordinamento in cui è legittimo per il datore di lavoro far fruire le ferie ai dipendenti prima dell'accesso a strumenti di sostegno del reddito quali la cassa integrazione atteso che, come i lavoratori hanno correttamente osservato in memoria di appello (pag. 14) non ha messo in ferie Pt_1
i lavoratori per poi consentire loro di accedere allo strumento della CIG o della CIGS ma li ha semplicemente posti in ferie prima di licenziarli”.
In tale contesto ritiene il Collegio che il Tribunale abbia inoltre correttamente ravvisato anche la violazione del già citato art. 10 del CCNL del settore atteso che la decisione delle ferie aggiuntive -
pagina 7 di 9 rispetto a quelle già concordate all'esito del confronto sindacale con il comunicato del 30.4.2021 – è stata presa dall'oggi al domani senza alcun ulteriore confronto sindacale.
Sul punto il Tribunale ha anche correttamente evidenziato come nella comunicazione del 30.4.2021
“l'” ” si era espressamente impegnata a informare ed incontrare nuovamente la RSU al fine di Pt_10
condividere eventuali modifiche al piano di chiusure previsto, per specifiche esigenze di ordine tecnico, organizzativo e produttivo” nel caso in cui ciò si fosse reso necessario “in considerazione della potenziale variabilità della domanda, della attuale situazione aziendale e della non ancora consolidata definizione del piano di produzione.”
In relazione poi alle sollevate questioni inerenti la quantificazione del danno, appaiono condivisibili le argomentazioni con le quali i lavoratori appellati hanno rilevato che “L'art. 5 titolo IV Sez. IV del CCNL applicato specifica che “La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173” e che “ciò
è dirimente: non possono essere utilizzati parametri o coefficienti diversi da quelli individuati dalle parti sociali”. >>
I rilievi appena richiamati sono assolutamente condivisibili e l'appellante non ha apportato nuovi argomenti, tali da condurre ad un ripensamento da parte di questo Collegio.
Si ritiene soltanto di aggiungere, quanto al primo motivo di gravame, che qui non è in discussione il diritto della di chiudere lo stabilimento e cessare l'attività, ma ciò non può comportare, in Pt_1
ogni caso, il venir meno del diritto dei lavoratori di ricevere la retribuzione, qualora non vi sia, come nel caso di specie, un'impossibilità assoluta ed oggettiva, da parte datoriale, di ricevere la prestazione lavorativa. Lo stato di crisi non fa venire meno per le parti gli obblighi inerenti al rapporto di lavoro, salvo il caso di Cassa Integrazione, cui però la società non ha potuto o voluto ricorrere. Le ferie forzate non appaiono comunque, nel caso concreto, una misura equivalente al pagamento della retribuzione, poiché tale provvedimento è andato ad intaccare il consistente monte ore di ferie e permessi non goduti da parte dei dipendenti che, essendo ormai il rapporto in fase conclusiva, avrebbe dovuto essere liquidato in denaro. Quanto al secondo motivo di gravame, è corretto il criterio utilizzato dagli originari ricorrenti al fine di quantificare il danno subito, criterio consistente nel moltiplicare la retribuzione oraria per il numero di ore di ferie e permessi defalcati dalla quantità di ferie e permessi non goduti
(indicati nelle buste paga in quantità orarie e non giornaliere), che avrebbero invece dovuto essere monetizzati integralmente alla fine del rapporto, dovendo la società pagare, nel periodo oggetto di lite, la retribuzione ordinaria. La retribuzione oraria è determinata sulla base del divisore 173, come previsto dal CCNL. L'appellante, invece, da un lato sostiene che si debba prendere in considerazione un divisore mensile 208, non giustificato in alcun modo, dall'altra evidenzia che la retribuzione oraria dovrebbe essere individuata tramite la divisione della retribuzione giornaliera per 8, ma tale sistema è
pagina 8 di 9 palesemente in contrasto con quanto previsto dal CCNL e, peraltro, l'appellante non dimostra neppure che utilizzando tale sistema si arrivi all'asserito divisore mensile 208.
L'appello, quindi, deve esser integralmente respinto.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del gravame, liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori antistatari, in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche, considerando il valore della controversia, il numero delle parti e l'attività processuale effettivamente svolta in questo grado di giudizio;
sussistono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
Si dà atto che nell'intestazione del dispositivo per errore materiale è riportata la denominazione sociale dell'appellante in “Gianetti & Fad Wheels Spa”, dovendosi intendere invece correttamente
[...]
. Parte_1
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 396/2025 del Tribunale di Monza.
Condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del grado di appello liquidate in euro
1.000,00 oltre spese generali e oneri di legge a favore dell'appellato con distrazione Controparte_1
a favore dell'avv. Caterina Casula ed in euro 4.500,00 oltre spese generali e oneri di legge a favore dei rimanenti appellati con distrazione a favore dell'avv. Roberto Scisca.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 12.6.2025
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Andrea Onesti Giovanni Picciau
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 396/2025, estensore Dott.ssa
Claudia Lojacono promossa da
), in persona del Presidente del C.d.A. Dott. Goran Parte_1 P.IVA_1
Mihajlovic, rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO MARCO BERTAZZOLI Parte_2
, elettivamente domiciliata in MILANO, VIA DURINI 26, presso il difensore
[...]
APPELLANTE
CONTRO
), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
CATERINA CASULA, elettivamente domiciliato in MONZA, VIA MONSIGNOR TALAMONI 3 presso il difensore
APPELLATO
), Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
), ), C.F._3 Controparte_4 C.F._4 CP_5
( , ( ),
[...] C.F._5 CP_6 C.F._6 CP_7
), , C.F._7 Parte_3 C.F._8 [...]
), ), Pt_4 C.F._9 Parte_5 C.F._10
), Parte_6 C.F._11 Parte_7
pagina 1 di 9 , ), C.F._12 Controparte_8 C.F._13
), ), Controparte_9 C.F._14 CP_10 C.F._15
), Controparte_11 C.F._16 Controparte_12
), ), C.F._17 CP_13 C.F._18 Parte_8
, , rappresentati e difesi C.F._19 Parte_9 C.F._20 dall'avv. ROBERTO SCISCA elettivamente domiciliati in MONZA, VIA ITALIA 28, presso il difensore
APPELLATI
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, in integrale riforma della sentenza n. 396/2025, pronunciata dal Tribunale di Monza, G.U. dott.ssa Claudia Lojacono, in data 24 marzo 2025, pubblicata in pari data e notificata ad istanza del solo sig. Controparte_1
in data 25 marzo 2025, così giudicare:
In via principale: accertare e dichiarare la legittimità del ricorso alle ferie nel periodo dal 3 luglio 2021 al 17 settembre
2021 e, per l'effetto, respingersi nel modo migliore le domande tutte avanzate dai ricorrenti nel presente giudizio nei confronti di Parte_1 condannare i ricorrenti a restituire a utte le somme da quest'ultima Parte_1
versate allo stesso in esecuzione della sentenza n. 396/2025 del 24 marzo 2025 qui impugnata oltre all'importo a titolo di spese legali corrisposto direttamente ai difensori antistatari, ovvero il diverso importo che risulterà dovuto.
In via istruttoria:
Si ritiene che la presente causa possa essere decisa allo stato degli atti, in base ai documenti prodotti, e per l'effetto si chiede volersi fissare udienza di discussione.
In via subordinata, nel caso in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse opportuno svolgere attività istruttoria, si chiede che siano sentiti quali testimoni: dott. sui seguenti capitoli di prova: Testimone_1
1) Vero che con comunicato aziendale del 30 aprile 2021 venivano stabilite le ferie collettive di chiusura dello stabilimento per il periodo 29 luglio 2021 – 17 agosto 2021.
2) Vero che in data 18 settembre 2021 l'esponente Società comunicava alle Associazioni Sindacali
FIOM CGIL, Monza Brianza, UILM UIL, Milano Monza Brianza e FIM CISL Monza Brianza Lecco
pagina 2 di 9 la volontà di procedere al trasferimento collettivo di 11 dipendenti, già impegnati presso lo stabilimento di Ceriano Laghetto
3) Vero che in data 12 ottobre 2021 la Società decideva di trasferire presso la sede di Carpenedolo 11 lavoratori: Sig. , sig. , sig. sig. sig. Controparte_14 CP_15 CP_16 CP_17
sig. sig. sig. , sig. CP_18 CP_19 Controparte_20 Controparte_21 [...]
sig. e sig. Controparte_8 CP_22 Controparte_23
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova articolati da controparte con i medesimi testimoni sopra indicati.
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali e spese del doppio grado di giudizio.
PER L'APPELLATO FRAGETTA
1. Rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata;
2. Condanna della società appellante al pagamento delle spese di giudizio da distrarre a favore dell'avv.
Caterina Casula, quale difensore antistatario
PER I RIMANENTI APPELLATI
Rigettare l'appello e condannare la società resistente al pagamento del compenso professionale di difesa del secondo grado di giudizio ex art. 93 c.p.c. da liquidarsi in favore dell'Avv. Roberto Scisca.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 396/2025 pubblicata il 24/03/2025 il Tribunale di Monza ha condannato la corrispondere ai ricorrenti, a titolo risarcitorio, le seguenti somme : Parte_1
Euro 4.063,00 a;
Euro 3.955,92 a Euro 3.786,70 a Controparte_1 Controparte_2
Euro 3.782,05 a Euro 4.257,59 a Euro Controparte_3 Controparte_4 CP_5
2.057,27 a euro 3935,07 a;
Euro 2,726, 81 a CP_6 Parte_7 Controparte_8
Euro 1.062,81 a;
Euro 3.629,75 a Euro 2.580,00 a
[...] Controparte_9 CP_10 [...]
Euro 3.254,04 a;
Euro 2.661,06 a Euro CP_11 Controparte_12 CP_13
4.309,47 a Euro 4.066,65 a;
Euro 3.988,50 a Euro Parte_8 Parte_9 CP_7
4.067,23 a;
Euro 3.213,75 a Euro 3.755,08 a Parte_3 Parte_4 Parte_5
Euro 4.049, 49 a il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, con Parte_6
spese di lite a carico della resistente.
I fatti di causa sono pacifici e comunque documentali.
A seguito di crisi aziendale la società ha deciso di chiudere lo stabilimento di Ceriano Laghetto con licenziamento collettivo di tutti i dipendenti. Ha pertanto avviato le procedure di consultazione sindacale che avrebbero portato, in data 18.9.2021, al licenziamento di tutti gli attuali appellati.
pagina 3 di 9 In precedenza (30.4.2021) era stato concordato con le OOSS un periodo di ferie collettive dal 29 luglio
2021al 19 agosto 2021.
L'azienda ha chiuso definitivamente lo stabilimento il 3.7.2021 con decorrenza 5.7.2021; ha imputato a ferie e permessi (PAR) il periodo fra il 5.7.2021 e il 18.9.2021, così defalcando le ore corrispondenti dal monte ore ferie e PAR non goduti da liquidarsi ai lavoratori alla cessazione del rapporto.
I lavoratori hanno chiesto al tribunale dichiararsi l'illegittimità della imputazione a ferie e permessi dei giorni di chiusura, chiedendo il conseguente risarcimento, pari alle retribuzioni non corrisposte nel periodo in oggetto. Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per 19 lavoratori che avevano transatto la controversia in corso di giudizio.
Per i rimanenti, oggi appellati, ha accolto la domanda così motivando:
L'azienda si è resa inadempiente rispetto al piano ferie concordato con le RSU già da mesi e non risulta che la decisione di porre in ferie i lavoratori in via anticipata il 3.7 e sino all'esito del rapporto, sia stata concordata anch'essa con le RSU.
È evidente che le “ferie forzate” hanno riguardato tutto il periodo in cui doveva svolgersi la consultazione sindacale, periodo in cui i lavoratori avevano diritto a lavorare, a parte il periodo di chiusura già concordato.
Tale comportamento, oltre ad essere inadempiente, appare contrario a buona fede, considerato che di fatto i lavoratori, già dal 3.7 venivano estromessi dal luogo di lavoro, come se la procedura di licenziamento fosse già conclusa, con anticipazione degli effetti del licenziamento datato 18.9.21.
La fruizione di ferie e permessi costituisce un diritto costituzionalmente garantito dei lavoratori e le ferie hanno la funzione di consentire il recupero delle energie psicofisiche, funzione che è del tutto assente nel caso di specie, ove le ferie sono state imposte per un lungo periodo non concordato con le
RSU, né richiesto dai singoli lavoratori.
Secondo la Cassazione “Il potere attribuito all'imprenditore, a norma dell'art. 2109 c.c., di fissare il periodo di godimento delle ferie da parte dei dipendenti implica anche quello di modificarlo, pur in difetto di fatti sopravvenuti, in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali;
tuttavia, sia la fissazione che le eventuali modifiche del periodo stabilito, devono essere comunicate ai lavoratori con preavviso, e, a tal fine, la comunicazione inviata alla sola RSU non è equiparabile a quella dovuta singolarmente, completa dell'individuazione del lasso temporale nel quale ciascun lavoratore è collocato in ferie (Cass. 24977 del 2022).
Orbene, nel caso di specie, come si è detto, la decisione non solo è stata presa unilateralmente dall'azienda, ma le modifiche al periodo stabilito sono state attuate senza alcun preavviso.
pagina 4 di 9 Il mancato coinvolgimento dei sindacati nell'attuare tale modifica, poi, ha impedito che venissero conciliate le esigenze dell'azienda con quelle dei lavoratori.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 8.4.2025 ha proposto appello, Parte_1
affidato a due motivi.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto illegittimo per violazione dei criteri di correttezza e buona fede il comportamento aziendale consistente nell'imporre il periodo di ferie ai lavoratori in occasione della chiusura dello stabilimento e fino alla conclusione della procedura di licenziamento collettivo. La società appellante in prima battuta sostiene che il tema di lite non coinvolga la violazione del diritto dei lavoratori di godere delle ferie quale periodo inderogabilmente destinato al recupero delle energie psicofisiche, poiché non si è trattato di ferie a singhiozzo oppure di un numero di giorni limitato, sì da violare sostanzialmente il precetto costituzionale;
così come non rileva il tema del preavviso necessario, poiché non sussiste nel nostro ordinamento alcuna norma (di legge o collettiva) che imponga al datore di lavoro di comunicare con largo anticipo il godimento del periodo delle ferie, soprattutto nel caso in cui l'utilizzo delle ferie dipenda dall'integrale chiusura dello stabilimento e dell'attività produttiva.
Secondo l'appellante, invece, il punto centrale della lite è l'esistenza, o meno, del potere del datore di lavoro di decidere il periodo di fruizione delle ferie da parte dei propri dipendenti a fronte di eventi particolarmente gravi e rilevanti quali la chiusura integrale dello stabilimento e la cessazione dell'attività produttiva. La liceità di tale condotta deriva dalla legislazione in tema di interventi pubblici volti a contrastare le situazioni di crisi aziendale;
è lo stesso legislatore a richiedere ai datori di lavoro di far consumare tutte le ferie ai propri lavoratori prima di ricorrere agli strumenti di sostegno al reddito.
Nel caso di cassa integrazione ordinaria sussiste l'obbligo per il datore di lavoro di concedere ai lavoratori le due settimane di ferie maturate nell'anno. Il Ministero del Lavoro, con il proprio decreto
83473/2014 in materia di cassa integrazione in deroga ha precisato come “allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l'impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue”. Anche durante l'epidemia da Covid-
19, l'uso delle ferie maturate e dei permessi è stato imposto come strumento di contrasto alla pandemia tant'è che il lavoratore non poteva opporsi alla decisione del datore di lavoro di collocarne la fruizione nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa causata dal Covid-19. Nel Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020 è stato raccomandato ai datori di lavoro di promuovere la fruizione delle ferie prima di utilizzare la cassa integrazione.
pagina 5 di 9 In linea generale, quindi, il datore di lavoro, nell'esercizio dell'autonomia decisionale di gestione dell'impresa costituzionalmente tutelato, può determinare in via unilaterale il periodo di fruizione delle ferie dei propri dipendenti.
L'appellante ritiene, inoltre, che la gravissima crisi aziendale e l'intervenuta chiusura dello stabilimento di Ceriano Laghetto abbiano reso del tutto legittima la decisione della società di collocare in ferie i propri dipendenti, garantendo, comunque, agli stessi il pagamento della retribuzione maturata.
Sotto altro profilo l'appellante censura la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto illegittima la condotta datoriale per mancato esame congiunto preventivo con la RSU aziendale. Tale esame congiunto, ritiene l'appellante, è stato pacificamente svolto da nel mese di aprile 2021 e ha Pt_1
portato ad individuare la chiusura per ferie collettive nel periodo 29 luglio 2021 – 17 agosto 2021 e nel successivo periodo 24 dicembre 2021 – 31 dicembre 2021. La mancata convocazione di un ulteriore tavolo di trattative è dipesa dal fatto che la società aveva deciso di chiudere definitivamente lo stabilimento e non vi era quindi spazio per alcuna consultazione ulteriore.
Con il secondo motivo di appello la società contesta la quantificazione degli importi in ipotesi spettanti agli appellati, ritenendo che il Tribunale abbia errato nel ritenere infondata la contestazione svolta in primo grado, ritenendo invece di adottare i conteggi di parte ricorrente consistenti nell'individuazione della paga oraria dividendo per 173 anziché per 208 la retribuzione globale mensile. L'appellante, infatti, nella propria memoria difensiva in primo grado aveva contestato la mancata indicazione dei criteri di calcolo della paga oraria di ogni ricorrente. Nelle stesse buste paga prodotte si evinceva come la società avesse indicato la retribuzione giornaliera per ogni lavoratore. Il CCNL di settore prevede espressamente all'articolo 5, Sezione IV, Titolo III, che l'orario di lavoro debba essere pari a 40 ore settimanali e 8 ore giornaliere. In sostanza, l'appellante assume che la retribuzione oraria da prendere a parametro sia la retribuzione giornaliera divisa per 8, e che il mancato rispetto di tale criterio ha portato ad indicare nei conteggi somme superiori a quanto asseritamente dovuto.
In data 28.5.2025 si è costituito in giudizio l'appellato e in data 29.5.2025 si sono costituiti in CP_1
giudizio i rimanenti appellati, tutti chiedendo il rigetto del gravame con il favore delle spese.
All'udienza del 12.6.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
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L'appello è infondato, ritenendo il Collegio di condividere il precedente specifico di questa Corte che con la sentenza n 76 del 4.4.2024 si è pronunciata sulla medesima vicenda in relazione ad un altro gruppo di lavoratori.
pagina 6 di 9 Si richiama tale precedente anche ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. cpc: < condivisibili le argomentazioni, in precedenza riportate, con le quali il Tribunale ha ritenuto la fondatezza della domanda dei lavoratori.
Nella fattispecie la società in data 3 luglio 2021, senza che fosse intervenuto alcun avviso Pt_1
precedente, ha comunicato a tutte le maestranze la decisione di chiudere la sede di Ceriano Laghetto, avviando la procedura di licenziamento collettivo e ponendo contestualmente, per tutta la durata della stessa, i dipendenti in ferie forzate.
In proposito parte appellata correttamente osserva in memoria in appello (v. pag. 9) “come, con l'avvio della procedura di cui alla legge 223/1991, non si determina alcuna cessazione o automatica sospensione del rapporto di lavoro o del diritto a rendere la prestazione dei lavoratori, ma, di contro, rimangono in vigore tutte le norme, le regole e le obbligazioni che disciplinano e caratterizzano il rapporto di lavoro”.
Il Collegio osserva allora che l'art. 2109 cod. civ. dispone che il periodo di ferie è stabilito dal datore di lavoro “tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro” e che
“l'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie”.
La disciplina tende ad un equilibrato soddisfacimento delle posizioni soggettive contrapposte: quella del datore di lavoro di organizzare le ferie privilegiando le sue necessità e quella dei lavoratori di essere in grado di conseguire il beneficio cui le ferie sono preordinate (il recupero energie psicofisiche).
Tale disciplina appare totalmente disattesa nella fattispecie laddove la società appellante ha deciso unilateralmente dall'oggi al domani di chiudere lo stabilimento di Ceriano Laghetto, di avviare la procedura di licenziamento collettivo e di porre contestualmente in ferie i lavoratori, violando in tal modo, così come correttamente rilevato dal Tribunale, i canoni di correttezza e buona fede che permeano anche l'esecuzione del rapporto di lavoro.
Tali modalità non sono tali da consentire ai lavoratori di organizzarsi per fruire in concreto delle ferie nel periodo determinato unilateralmente dal datore di lavoro.
Il Collegio rileva inoltre che non appare pertinente alla fattispecie il richiamo della società appellante a casi previsti dall'ordinamento in cui è legittimo per il datore di lavoro far fruire le ferie ai dipendenti prima dell'accesso a strumenti di sostegno del reddito quali la cassa integrazione atteso che, come i lavoratori hanno correttamente osservato in memoria di appello (pag. 14) non ha messo in ferie Pt_1
i lavoratori per poi consentire loro di accedere allo strumento della CIG o della CIGS ma li ha semplicemente posti in ferie prima di licenziarli”.
In tale contesto ritiene il Collegio che il Tribunale abbia inoltre correttamente ravvisato anche la violazione del già citato art. 10 del CCNL del settore atteso che la decisione delle ferie aggiuntive -
pagina 7 di 9 rispetto a quelle già concordate all'esito del confronto sindacale con il comunicato del 30.4.2021 – è stata presa dall'oggi al domani senza alcun ulteriore confronto sindacale.
Sul punto il Tribunale ha anche correttamente evidenziato come nella comunicazione del 30.4.2021
“l'” ” si era espressamente impegnata a informare ed incontrare nuovamente la RSU al fine di Pt_10
condividere eventuali modifiche al piano di chiusure previsto, per specifiche esigenze di ordine tecnico, organizzativo e produttivo” nel caso in cui ciò si fosse reso necessario “in considerazione della potenziale variabilità della domanda, della attuale situazione aziendale e della non ancora consolidata definizione del piano di produzione.”
In relazione poi alle sollevate questioni inerenti la quantificazione del danno, appaiono condivisibili le argomentazioni con le quali i lavoratori appellati hanno rilevato che “L'art. 5 titolo IV Sez. IV del CCNL applicato specifica che “La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173” e che “ciò
è dirimente: non possono essere utilizzati parametri o coefficienti diversi da quelli individuati dalle parti sociali”. >>
I rilievi appena richiamati sono assolutamente condivisibili e l'appellante non ha apportato nuovi argomenti, tali da condurre ad un ripensamento da parte di questo Collegio.
Si ritiene soltanto di aggiungere, quanto al primo motivo di gravame, che qui non è in discussione il diritto della di chiudere lo stabilimento e cessare l'attività, ma ciò non può comportare, in Pt_1
ogni caso, il venir meno del diritto dei lavoratori di ricevere la retribuzione, qualora non vi sia, come nel caso di specie, un'impossibilità assoluta ed oggettiva, da parte datoriale, di ricevere la prestazione lavorativa. Lo stato di crisi non fa venire meno per le parti gli obblighi inerenti al rapporto di lavoro, salvo il caso di Cassa Integrazione, cui però la società non ha potuto o voluto ricorrere. Le ferie forzate non appaiono comunque, nel caso concreto, una misura equivalente al pagamento della retribuzione, poiché tale provvedimento è andato ad intaccare il consistente monte ore di ferie e permessi non goduti da parte dei dipendenti che, essendo ormai il rapporto in fase conclusiva, avrebbe dovuto essere liquidato in denaro. Quanto al secondo motivo di gravame, è corretto il criterio utilizzato dagli originari ricorrenti al fine di quantificare il danno subito, criterio consistente nel moltiplicare la retribuzione oraria per il numero di ore di ferie e permessi defalcati dalla quantità di ferie e permessi non goduti
(indicati nelle buste paga in quantità orarie e non giornaliere), che avrebbero invece dovuto essere monetizzati integralmente alla fine del rapporto, dovendo la società pagare, nel periodo oggetto di lite, la retribuzione ordinaria. La retribuzione oraria è determinata sulla base del divisore 173, come previsto dal CCNL. L'appellante, invece, da un lato sostiene che si debba prendere in considerazione un divisore mensile 208, non giustificato in alcun modo, dall'altra evidenzia che la retribuzione oraria dovrebbe essere individuata tramite la divisione della retribuzione giornaliera per 8, ma tale sistema è
pagina 8 di 9 palesemente in contrasto con quanto previsto dal CCNL e, peraltro, l'appellante non dimostra neppure che utilizzando tale sistema si arrivi all'asserito divisore mensile 208.
L'appello, quindi, deve esser integralmente respinto.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del gravame, liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori antistatari, in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche, considerando il valore della controversia, il numero delle parti e l'attività processuale effettivamente svolta in questo grado di giudizio;
sussistono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
Si dà atto che nell'intestazione del dispositivo per errore materiale è riportata la denominazione sociale dell'appellante in “Gianetti & Fad Wheels Spa”, dovendosi intendere invece correttamente
[...]
. Parte_1
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 396/2025 del Tribunale di Monza.
Condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del grado di appello liquidate in euro
1.000,00 oltre spese generali e oneri di legge a favore dell'appellato con distrazione Controparte_1
a favore dell'avv. Caterina Casula ed in euro 4.500,00 oltre spese generali e oneri di legge a favore dei rimanenti appellati con distrazione a favore dell'avv. Roberto Scisca.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 12.6.2025
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Andrea Onesti Giovanni Picciau
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