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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/03/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4910/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 4910/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Tolio Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Koutar Controparte_1 C.F._2
Badrane
CONVENUTO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: separazione giudiziale
Conclusioni comuni delle parti: “[…] i sig.ri e , ut supra Parte_1 Controparte_1
rappresentati e difesi, chiedono congiuntamente di pronunciarsi la loro separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1 – I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2 – Darsi atto che nella casa coniugale condotta in locazione, sita a Rosà (VI) in Piazza San Marco n. pagina 1 di 3 1/E, è rimasto a vivere il marito, unitamente ai figli e entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
autonomi economicamente.
3 – I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di rinunciare reciprocamente ad assegni di mantenimento per sé.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo di separazione e divorzio ex artt. 473bis.49 e 51 c.p.c. depositato in data
15.11.2023 l'attrice, premesso di aver contratto matrimonio civile premesso di aver contratto matrimonio con il convenuto in Marocco, secondo il rito mussulmano, in data 27.8.1993, che dal matrimonio sono nati i figli (n. 18.4.1997), (n. 26.1.2000) e Persona_3 Persona_4
(n. 3.1.2005) tutti maggiorenni e autosufficienti, che il matrimonio era entrato in Persona_5 irreversibile crisi, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e, decorsi i termini di legge, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, senza previsione di obblighi di mantenimento.
Con comparsa in data 17.2.2025 si costituiva in giudizio il convenuto aderendo alla domanda di separazione.
Le parti chiedevano sostituirsi l'udienza di comparizione, fissata per il 19.2.2025, ex art. 127ter c.p.c.
Sostituita l'udienza, con ordinanza del 19.2.2025 il G.D rinviava la causa al 4.3.2025 sempre ex art. 127ter c.p.c., non avendo le parti depositato note dalle stesse sottoscritte. Le parti procedevano all'incombente insistendo entrambe per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe e con ordinanza del 5.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero, che ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- -quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale
Con separata ordinanza si provvede a fissare la successiva udienza, decorso il termine di legge, per la pagina 2 di 3 prosecuzione del procedimento ai fini della pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti sulla domanda di separazione personale, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
i) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_2 Controparte_3
matrimonio in RO (Pd) il 19.11.1983 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 26, parte II, Serie A, anno 1983;
ii) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
iii) spese al definitivo.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio dell'11.3.2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Biancamaria Biondo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 4910/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Tolio Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Koutar Controparte_1 C.F._2
Badrane
CONVENUTO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: separazione giudiziale
Conclusioni comuni delle parti: “[…] i sig.ri e , ut supra Parte_1 Controparte_1
rappresentati e difesi, chiedono congiuntamente di pronunciarsi la loro separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1 – I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2 – Darsi atto che nella casa coniugale condotta in locazione, sita a Rosà (VI) in Piazza San Marco n. pagina 1 di 3 1/E, è rimasto a vivere il marito, unitamente ai figli e entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
autonomi economicamente.
3 – I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di rinunciare reciprocamente ad assegni di mantenimento per sé.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo di separazione e divorzio ex artt. 473bis.49 e 51 c.p.c. depositato in data
15.11.2023 l'attrice, premesso di aver contratto matrimonio civile premesso di aver contratto matrimonio con il convenuto in Marocco, secondo il rito mussulmano, in data 27.8.1993, che dal matrimonio sono nati i figli (n. 18.4.1997), (n. 26.1.2000) e Persona_3 Persona_4
(n. 3.1.2005) tutti maggiorenni e autosufficienti, che il matrimonio era entrato in Persona_5 irreversibile crisi, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e, decorsi i termini di legge, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, senza previsione di obblighi di mantenimento.
Con comparsa in data 17.2.2025 si costituiva in giudizio il convenuto aderendo alla domanda di separazione.
Le parti chiedevano sostituirsi l'udienza di comparizione, fissata per il 19.2.2025, ex art. 127ter c.p.c.
Sostituita l'udienza, con ordinanza del 19.2.2025 il G.D rinviava la causa al 4.3.2025 sempre ex art. 127ter c.p.c., non avendo le parti depositato note dalle stesse sottoscritte. Le parti procedevano all'incombente insistendo entrambe per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe e con ordinanza del 5.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero, che ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- -quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale
Con separata ordinanza si provvede a fissare la successiva udienza, decorso il termine di legge, per la pagina 2 di 3 prosecuzione del procedimento ai fini della pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti sulla domanda di separazione personale, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
i) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_2 Controparte_3
matrimonio in RO (Pd) il 19.11.1983 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 26, parte II, Serie A, anno 1983;
ii) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
iii) spese al definitivo.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio dell'11.3.2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Biancamaria Biondo
pagina 3 di 3