(Operazione a tempo indeterminato).
Se l'operazione regolata in conto corrente e' a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.
[…] Termine quest'ultimo da individuarsi facendo ricorso al disposto di cui all'art. 1855 c.c., ovviamente in ipotesi di assenza di pattuizione tra le parti che vi deroghi. […]
Leggi di più…L'art. 1855 c.c., in tema di operazioni regolate in conto corrente a tempo indeterminato, stabilisce che ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni. […]
Leggi di più…[…] misura Art. 1538 Codice Civile - Vendita a corpo Art. 1539 Codice Civile Art. 1541 Codice Civile – Prescrizione Art. 1569 Codice Civile - Contratto a tempo indeterminato Art. 1612 Codice Civile - Art. 1613 Codice Civile - degli impiegati pubblici Art. 1614 Codice Civile - Morte dell'inquilino Art. 1616 Codice Civile - Affitto senza determinazione di tempo Art. 1627 Codice Civile - Morte dell'affittuario Art. 1660 Codice Civile - Variazioni necessarie del progetto Art. 1671 Codice Civile - Art. 1674 Codice Civile - Morte dell'appaltatore Art. 1722 Codice Civile - Cause di estinzione Art. 1751 Codice Civile - Indennità in caso di cessazione del rapporto Art. 1830 Codice Civile - Sequestro o pignoramento del saldo Art. 1833 Codice Civile - Recesso dal contratto Art. 1845 Codice Civile Art. 1855 Codice Civile […]
Leggi di più…[…] Il giudice del gravame osservava, poi, che la chiusura del conto aveva avuto luogo il 30 marzo 1996, giacchè la società aveva manifestato la volontà di recedere dal rapporto in data 14 marzo 1996 e il recesso aveva prodotto i propri effetti trascorso il termine di 15 giorni previsto dall'art. 1855 c.c.: rilevava che, in conseguenza, il decorso della prescrizione decennale, operante con riferimento all'azione di ripetizione delle somme corrisposte in eccesso dal correntista, era stata validamente interrotta con l'atto di messa in mora pervenuto alla banca il 24 marzo 2006. […]
Leggi di più…[…] Il giudice del gravame osservava, poi, che la chiusura del conto aveva avuto luogo il 30 marzo 1996, giacchè la società aveva manifestato la volontà di recedere dal rapporto in data 14 marzo 1996 e il recesso aveva prodotto i propri effetti trascorso il termine di 15 giorni previsto dall'art. 1855 c.c.: rilevava che, in conseguenza, il decorso della prescrizione decennale, operante con riferimento all'azione di ripetizione delle somme corrisposte in eccesso dal correntista, era stata validamente interrotta con l'atto di messa in mora pervenuto alla banca il 24 marzo 2006. […]
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