Articolo 1855 del Codice civile
Articolo 1854Articolo 1856
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19 aprile 1942
Art. 1855.

(Operazione a tempo indeterminato).

Se l'operazione regolata in conto corrente e' a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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