Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 3597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3597 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: NE UN de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2312 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2020 decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis, co. 1, c.p.c. all'udienza del giorno 19.5.2025 tra
(cod. fisc. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, e Parte_2 [...]
(cod. fisc. ), in persona del legale Parte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate presso Parte_2
l'avv. Cristiano Pennacchia (p.e.c.: , che le rap- Email_1 presenta e difende per procura in calce all'atto di appello;
-appellanti- e
(cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_3 in persona della procuratrice speciale, dott.ssa elettivamente Controparte_2 domiciliata in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Mannocchi, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- nonché
CP_3
-appellata contumace- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e “Voglia Parte_1 Parte_3
l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata
250.000,00 chiesto per l'acquisto del bene immobile nell'ambito della pro- cedura esecutiva immobiliare del Tribunale di Tivoli e per l'effetto condan- narla al risarcimento di tutti i pregiudizi, patrimoniali e non, subiti e subendi a causa della detta mancata erogazione, sia sotto il profilo del danno emer- gente che del lucro cessante, riferibili anche alla lesione all'immagine com- merciale ed alla cd. perdita di chance;
b) accertare e dichiarare la nullità di entrambi i rapporti impugnati per viola- zione della forma scritta prescritta a pena di nullità dall'art. 117 TUB e man- canza dell'accordo ex artt. 1418 e 1325 c.c., nonché la conseguente nullità di tutte le clausole contrattuali in esse contenute;
c) accertare e dichiarare la nullità delle clausole contenute negli artt. 2 e 4 del documento contrattuale relativo al finanziamento, di fissazione della mi- sura del tasso di interesse corrispettivo e di mora, per contrasto a norme imperative ex art. 1418 c.c. ed anche perché aventi causa illecita ex art. 1343 c.c. ed anche per la non meritevolezza degli interessi perseguiti ex art. 1322 c.c., tenuto conto della violazione della L. 108/96;
d) accertare e dichiarare in ogni caso, la nullità delle dette clausole per inde- terminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. e violazione degli artt. 1284 c.c. e 117 TUB;
e) accertare e dichiarare per l'effetto, previa ammissione di CTU così come richiesta già in primo grado, l'esatto dare/avere tra le parti mediante rico- struzione del piano di ammortamento del finanziamento, tenuto conto delle somme effettivamente erogate, delle rate pagate e dell'eliminazione del tasso degli interessi ex art. 1815 c.c. ovvero dell'applicazione dei parametri sosti- tutivi ex art. 117 TUB;
f) stabilire ex art. 1183 c.c. il tempo dell'adempimento, tenuto conto della nullità delle condizioni e dei termini contenuti nel documento contrattuale e della natura della prestazione restitutoria una volta stabilito l'esatto credito dell'istituto;
g) accertare e dichiarare in relazione al rapporto di aper/credito in c/c, la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi in quanto in 2 contrasto con l'art. 1283 c.c. e con la delibera CICR 09.02.2000, nonché della CMS e dell'illegittimo metodo adottato per il computo delle valute, ac- certando conseguentemente l'esatto dare/avere tra le parti e rettificando il saldo evidenziato dalla banca alla data di notifica del presente atto, appli- cando esclusivamente il tasso di interesse legale secondo i parametri sosti- tutivi dell'art. 117 TUB, ovvero eliminandolo del tutto nei trimestri di supe- ramento del tasso soglia rilevato trimestralmente ex L. 108/96 in applica- zione dell'art. 1815 c.c.;
h) condannare in ogni caso, la banca appellata al risarcimento dei danni ex art. 1338 c.c. tenuto conto che la stessa conosceva o avrebbe dovuto cono- scere i vizi di nullità contenuti nelle schede contrattuali relative ai rapporti impugnati;
i) accertare e dichiarare la nullità delle garanzie fidejussorie rilasciate dalla in ragione della nullità dei rapporti principali Parte_3
e del principio di accessorietà di cui all'art. 1939 c.c.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in via antistataria”; per “CHIEDE Controparte_1
che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Voglia: (…)
B – Nel merito, rigettare l'appello proposto da e Parte_1 perché infondato in fatto ed in diritto, per Parte_3 le ragioni esposte in narrativa, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 23555 resa dal Tribunale di Roma, in persona del Dott.
[...] il 5 dicembre 2019 e depositata in data 6 dicembre 2019. Persona_1
Con vittoria di spese competenze del doppio grado giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 9.8.2016 la Parte_1
e la rispettivamente la prima quale
[...] Parte_3 debitrice principale e la seconda quale garante, hanno convenuto in giudizio innanzi il Tribunale di Roma la chie- Controparte_1 dendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della mancata erogazione di un finanziamento richiesto per € 250.000,00, nonché per la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla convenuta a CP_1
3 titolo di interessi, spese e commissioni, in forza del contratto di finanzia- mento stipulato e del contratto di apertura di credito su conto corrente n. 26469.66 intestato alla Inoltre, la Parte_1 Parte_3
ha chiesto che venisse dichiarata la nullità della garanzia
[...] fideiussoria dalla stessa presta in favore della in Parte_1 ragione della nullità dei rapporti principali che si assumevano garantiti, e ciò alla luce del principio di accessorietà previsto dall'art. 1939 c.c.
A sostegno delle domande proposte le società attrici hanno allegato che:
- la ha intrattenuto con la Pt_1 Parte_1 Controparte_1 un rapporto di finanziamento, stipulato in data 11.8.2015,
[...] per l'importo complessivo di € 300.000,00, della durata di 5 anni, e un contratto di apertura di credito sul conto corrente n. 26469.66, con linea di credito originaria di € 75.000,00, entrambi garantiti da garanzia fideiussoria prestata dalla per l'importo massimo di € Parte_3
596.000,00;
- la ha domandato alla Parte_1 Controparte_1 la concessione di un ulteriore finanziamento per € 250.000,00,
[...] somma necessaria per il pagamento di un immobile venduto all'incanto nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tri- bunale di Tivoli, per partecipare alla quale aveva versato una cauzione per € 15.000,00, e aggiudicato provvisoriamente alla in Parte_1 data 5.11.2015;
- nonostante le numerose rassicurazioni espresse dal funzionario in merito alla fattibilità dell'operazione di finanziamento, la Banca convenuta non ha concesso il credito richiesto e la non ha potuto Parte_1 provvedere nel termine previsto dall'ordinanza di vendita al saldo del prezzo residuo di € 160.000,00, perdendo conseguentemente anche la caparra ver- sata di € 15.000,00; deducendo, quindi, che:
- la condotta della Banca convenuta deve ritenersi illegittima e contraria ai principi di diligenza, correttezza e buona fede, considerato che la conces- sione del finanziamento è stata illegittimamente subordinata all'acquisto di prodotti finanziari della Banca convenuta e tenuto altresì conto del legittimo affidamento ingenerato dalle reiterate rassicurazioni espresse dal funzionario 4 dell'Istituto di credito in merito alla fattibilità dell'operazione di finanzia- mento;
- tale condotta avrebbe determinato un grave pregiudizio a carico della la quale aveva già provveduto a stipulare un con- Parte_1 tratto preliminare di vendita con la cui non aveva fatto seguito CP_3 la stipulazione del contratto definitivo, con conseguente onere in capo alla di restituzione in favore della promissaria acqui- Parte_1 rente del doppio della caparra ricevuta, pari ad € 70.000,00.
Si è costituita nel primo grado di giudizio la Controparte_1
concludendo, nel merito, per il rigetto delle avverse domande e for-
[...] mulando, in subordinata, eccezione di compensazione del credito eventual- mente accertato con altro credito vantato dalla convenuta nei con- CP_1 fronti della società attrice cliente
Con atto di intervento ex art. 105, co. 1, c.p.c., depositato in data 6.4.2018, si è costituita nel giudizio di primo grado la chiedendo che, CP_3
“dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, (…) In via principale, nel merito
- accertare e dichiarare la legittimazione attiva dell'Intervenuta;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta di di Controparte_4
e di per quanto di Controparte_1 Parte_3 spettanza;
- accertare e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal Conve- nuto Istituto di credito;
- accertare e dichiarare che la condotta di Controparte ha leso una legittima aspettativa dell'Intervenuta ed impedito la perfezione dell'operazione com- merciale concordata co Parte_4
- accertare e dichiarare che in ragione dell'illegittima condotta di CP_4
e di ha subito un
[...] Controparte_1 CP_3 danno ingiusto;
- accertare e dichiarare che il danno occorso all'Intervenuta è pari almeno a quanto versato a titolo di caparra, al valore della penale comminata, ed al mancato guadagno derivante dalla stipula dell'atto di trasferimento del di- ritto di proprietà tra l e l Controparte_5 Controparte_6
5 - accertare e dichiarare il diritto di ad essere resa indenne del CP_3 danno occorso e del mancato guadagno previsto;
- accertare e dichiarare la lesione dell'immagine della Intervenuta;
- per l'effetto condannar Controparte_4 Parte_3 [...]
in persona dei rispettivi l.r.p.t., in solido tra loro ovvero Controparte_1 nei diversi termini che saranno ritenuti di giustizia a rendere indenne
[...] dei danni occorsi, pari ad Euro 160.000,00 a titolo di penale, Euro CP_3
80.000,00 a titolo di caparra, e ristorata del mancato guadagno, pari ad Euro 200.000,00, ovvero delle diverse somme che saranno ritenute di giu- stizia in funzione del valore probabilistico della realizzazione dell'operazione commerciale in essere co Parte_4
- per l'effetto condannare Controparte a risarcire il danno all'immagine della Intervenuta quantificabile in via equitativa pari ad Euro 10.000,00 ovvero alla diversa misura che sarà ritenuta di giustizia;
In via subordinata
- accertare e dichiarare la fondatezza delle considerazioni svolte;
- per l'effetto condannare secondo equità e Controparte_4 Parte_3
in persona dei rispettivi l.r.p.t., in Controparte_1 solido tra loro ovvero nei diversi termini che saranno ritenuti di giustizia a rendere indenn dei danni occorsi e del mancato guadagno nella CP_3 misura che sarà ritenuta di giustizia. (…)
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.”.
Con sentenza n. 23555/2019 pubblicata in data 6.12.2019 il Tribunale di
Roma, in composizione monocratica, ha rigettato le domande formulate dalla e dalla nei con- Parte_1 Parte_3 fronti della nonché le domande svolte Controparte_1 dalla nei confronti della della CP_3 Parte_1 [...]
e della Parte_3 Controparte_7
la suddetta sentenza hanno proposto tempestivamente appello la
[...]
e la affidandosi Parte_1 Parte_3 ai motivi indicati in seguito.
6 Si è costituita nel presente giudizio di appello la Controparte_1
concludendo per il rigetto del gravame proposto con conse-
[...] guente integrale conferma della sentenza di primo grado. La CP_3 pure ritualmente evocata nel presente grado di giudizio, non si è invece co- stituita e ne deve conseguentemente essere dichiarata contumace con la pre- sente sentenza, non essendo intervenuta tale dichiarazione nel corso del giudizio.
2. Con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza di primo grado laddove il Tribunale di Roma ha escluso una responsabilità pre- contrattuale in capo alla In particolare, Controparte_1 gli appellanti deducono che il giudice di primo grado non avrebbe corretta- mente valutato “la circostanza di fatto dedotta dall'attrice, la quale giusta- mente non ritenne di accettare l'imposizione fatta dalla banca la quale nel subordinare l'erogazione del finanziamento richiesto all'acquisto dei titoli MPS (il giorno stesso fissato per la firma del finanziamento) aveva tenuto una condotta certamente contraria ai principi di correttezza e buonafede durante le trattative”, operando contrariamente al dettame degli artt. 1375 e 1175 c.c., e in particolare dell'art. 1337 c.c. Il motivo non è fondato.
2.1. La responsabilità precontrattuale per violazione dell'art. 1337 c.c. pre- suppone, anzitutto, che tra le parti siano intercorse trattative giunte a uno stadio tale da giustificare oggettivamente l'affidamento nella conclusione del contratto;
e, inoltre, che una delle parti abbia interrotto le trattative, elu- dendo le ragionevoli aspettative dell'altra, la quale, avendo confidato nella conclusione finale del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o a ri- nunciare ad occasioni più favorevoli, ed infine che il recesso sia stato deter- minato, se non da malafede, almeno da colpa, e non sia quindi assistito da un giusto motivo (cfr., tra molte, Cass. civ., sez. III, ord. 25.9.2023, n. 27262). Detta responsabilità, derivando dalla violazione della regola di condotta po- sta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova
(cfr. Cass. civ., Sez. II, 3.10.2019, n. 24738; Cass. civ., Sez. III, 29.7.2011, n. 16735).
7 Ciò premesso, parte attrice non ha provato – come ha ritenuto il giudice di primo grado – la dedotta responsabilità precontrattuale della Banca conve- nuta, e segnatamente che questa abbia indotto la Parte_1
a confidare nella conclusione di un nuovo contratto di finanziamento per € 250.000,00. Dalla documentazione prodotta dalle parti, infatti, non emerge alcuna documentazione idonea a dimostrare che la Parte_1 abbia domandato, e in che misura, la concessione di un finanziamento e che detta richiesta sia stata formalmente rifiutata dalla Banca appellata.
Parimenti, è rimasta indimostrata la circostanza per cui, sino alla data fissata per la stipula del contratto di finanziamento, siano state espresse rassicura- zioni da parte del personale dell'Istituto di credito, fermo restando che que- ste non potrebbero comunque essere poste in relazione con una pratica di finanziamento in istruttoria, di cui – come si è detto – manca la prova, e quindi costituirebbero soltanto generiche manifestazioni di un'astratta fatti- bilità disancorata dalla valutazione delle condizioni del caso concreto.
A fronte di tale carenza di prova è del tutto irrilevante l'ulteriore censura per cui il giudice di primo grado non avrebbe attribuito alcuna rilevanza alla condizione, posta dalla appellata per la concessione del credito, rap- CP_1 presentata dall'acquisto di strumenti finanziari per € 130.000,00, e che – secondo l'assunto delle odierne appellanti – integrerebbe la condotta illecita della dedotta. Controparte_1
2.2. Parte appellante deduce, poi, che la prova di dette circostanze si sa- rebbe potuta raggiungere con l'espletamento della prova testimoniale richie- sta in primo grado, e per la cui ammissione ha insistito con le conclusioni rassegnate all'udienza dell'11.9.2019. Tuttavia, le circostanze capitolate sono inidonee a provare la formazione di un legittimo affidamento in capo all'odierna appellante.
Il giudice di primo grado ha ritenuto “che dalla prospettazione attorea e dai capitoli di prova orale formulati dalle attrici – e non ammessi in quanto rite- nuti irrilevanti ai fini della decisione - emerge soltanto che "in occasione delle riunioni tenutesi presso la Filiale di Roma - a cui presenziavano Parte_5 anche i Sigg.r e Ing - la Funzionaria Parte_6 Persona_2
Sig.ra gestore della sin da subito, Persona_3 Parte_1 assicurava la fattibilità dell'operazione di finanziamento di Euro 250.000,00,
8 anche in considerazione dei precedenti rapporti intercorsi e tenuto conto che la predetta società aveva chiesto, ottenuto e restituito nel giro di 4 mesi un precedente finanziamento di Euro 150.000,00". Ebbene, tali circostanze, ge- neriche sia nei contenuti che in merito alle circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbero avvenute le riunioni tra le parti e le rassicurazioni circa la stipulazione del finanziamento, quand'anche provate, non sarebbero idonee a supportare la domanda risarcitoria attorea”.
Soprattutto, e come si è osservato sopra, l'odierna parte appellante non ha provato il formale avvio da parte della convenuta dell'istruttoria per CP_1 la concessione di tale ulteriore, e consistente, finanziamento, ma – appunto, come anche nella capitolazione sopra riportata – di avere esclusivamente manifestato il proprio interesse a conseguire un finanziamento ulteriore ri- spetto a quello che aveva già in essere con la stessa.
Infatti, con il primo capitolo articolato con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c., infatti, la Banca ha chiesto di provare "che dopo la stipula del finan- ziamento dell'11.08.2015 di Euro 300.000,00, la società Parte_1 ha chiesto alla banca un ulteriore finanziamento di Euro
[...]
250.000,00 rappresentando che tale ulteriore finanziamento era necessario per acquistare all'asta il bene immobile pignorato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente avanti al Tribunale di Tivoli n. 2415/17 RGE, già aggiudicato in via provvisoria in data 05.11.2015 con il versamento di Euro 15.000,00 a titolo di cauzione". Non specifica come, tuttavia, tale fi- nanziamento sarebbe stato richiesto, e segnatamente se sia mai stata forma- lizzata tale richiesta e avviata l'istruttoria, tanto da non avere documentato tanto la domanda di finanziamento quanto la comunicazione da parte della Banca dell'esito negativo della stessa.
2.3. La rilevata genericità delle allegazioni delle circostanze costitutive dell'il- lecito non può condurre a ritenere che “la mancata contestazione specifica da parte della banca, in ordine alle circostanze dedotte dalle attrici e relative alle diverse riunioni praticate presso gli uffici della banca, alla presenza di testimoni, nonché al fatto che la Funzionari avesse assicu- Persona_3 rato verbalmente la fattibilità del finanziamento e la sua imminente eroga- zione, (…) costituiva circostanza pacifica valutabile dal giudice ex art. 115 c.p.c.”.
9 L'onere di specifica contestazione in capo alla Banca convenuta sarebbe sorto soltanto a fronte dell'allegazione di circostanze altrettanto specifiche allegate da parte attrice, e segnatamente di quelle in ordine al formale avvio di una pratica di finanziamento, alla documentazione richiesta e prodotta, quindi alle rassicurazioni intervenute nell'iter istruttorio, e infine all'avvenuto diniego da parte dell'odierna appellata. Di contro, e come si è detto sopra, tali specifiche circostanze non sono state allegate dalle società odierne ap- pellante, e neanche dalle stesse sono state specificate con la capitolazione che pure assumono avrebbe consentito di pervenire a diversa statuizione con riguardo alla responsabilità dell'Istituto di credito.
2.4. Conclusivamente sul primo motivo di appello, non è allora possibile ri- tenere che in capo alla parte appellante si sia ingenerato un legittimo affida- mento nell'erogazione del credito necessario per l'acquisto del bene immo- bile venduto all'incanto, non avendo parte appellante, pur essendovi onerata, nemmeno dimostrato di avere formalmente inoltrato domanda di conces- sione di finanziamento. Difetta, infatti, la prova del presupposto per l'affer- mazione di una responsabilità precontrattuale, vale a dire che una delle parti, dolosamente o colposamente, abbia indotto l'altra a confidare ragionevol- mente nella conclusione del contratto, raggiungendo un'intesa di massima sui punti essenziali dell'affare e dovendo solo definire i dettagli di minore importanza, o avendo raggiunto completamente l'accordo e rimanendo solo da tradurlo nella forma scritta necessaria per la validità del contratto con conseguente onere della prova a carico del presunto danneggiato del fatto lesivo.
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere il Tribunale di Roma errato nell'interpretare la richiesta, articolata dalle società attrici, di accertamento “della violazione da parte della banca della L. 108/96 c.d. antiusura”. In particolare, parte appellante deduce che il giudice di primo grado avrebbe errato laddove non ha ritenuto “che il metodo utilizzato per la determinazione del tasso effettivo di riferimento agli interessi c.d. corrispettivi (aggiungendo a questi ultimi tutti i costi e gli oneri connessi all'erogazione del credito, c.d. conteggio del TEG), non potesse es- sere applicato con riferimento agli interessi di mora”, in quanto non avrebbe considerando la cogenza del principio di onnicomprensività fondato sul com- binato composto degli artt. 1815, co. 2, c.c. e 644 c.p., che implicherebbe 10 la necessarietà di considerare tutte le voci di costo, come la penale di estin- zione anticipata, nella determinazione del tasso di interesse usurario e non come solo eventuali. Il motivo non merita accoglimento.
3.1. Occorre preliminarmente osservare che la censura in ordine all'usura- rietà del tasso di interesse, anche se dall'appellante non esclusivamente fon- data sul cumulo di interessi corrispettivi e interessi moratori, implica tale deduzione. Affermare che anche nella valutazione di usurarietà del tasso di mora vadano nuovamente computati “tutti i costi e gli oneri connessi all'ero- gazione del credito, c.d. conteggio del TEG” presi in considerazione con ri- guardo agli interessi corrispettivi, infatti, equivale ad affermare che si debba procedere a una sommatoria dei due tassi. Né è possibile affermare – come fa parte appellante – che “qualora ci si limitasse ad una valutazione del tasso di mora ex se, senza poter aggiungere ad esso gli altri oneri e costi sostenuti per l'erogazione del credito e qualora dunque si escludesse l'interesse di mora dal calcolo del TEG, ogni banca, una volta fissato il tasso corrispettivo nei limiti delle legge, sarebbe poi legitti- mata a pattuire ed applicare impunemente oneri e costi esorbitanti, nella convinzione che questi non debbano concorrere alla determinazione del TEG con riferimento al tasso di mora”. Questi ulteriori costi dovrebbero sì essere conteggiati per valutare l'usurarietà, ma del tasso degli interessi corrispettivi, non di quello di mora. Ciò premesso, è oramai pacifico che, in tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura, che si applica sia agli interessi corrispettivi sia agli inte- ressi moratori, non consente di utilizzare il c.d. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi pre- visti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto (cfr. Cass. civ., SS.UU., 18.9.2020, n. 19597 e, quindi, Cass. civ., Sez. I, ord. 5.5.2022, n. 14214).
Non merita censura, pertanto, la sentenza appellata laddove, nel rigettare le domande di parte attrice, ha ritenuto che “la rilevazione dell'usurarietà degli interessi moratori postula l'analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto
11 agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria tra gli stessi”. 3.2. Ciò chiarito, la censura in ordine all'usurarietà del tasso di interesse pattuito con il contratto di finanziamento stipulato in data 11.8.2015 muove dal presupposto, non condivisibile, che debbano essere sommate al tasso di mora contrattualmente pattuito le spese e gli oneri previsti, in analogia con il concetto di Tasso Effettivo Globale (T.E.G.). Secondo parte appellante, in- fatti, al tasso di mora contrattualmente pattuito, ai fini del calcolo dell'usura, devono concorre le spese e gli oneri, in analogia con il concetto di Tasso Effettivo Globale (T.E.G.).
Tale metodo, tuttavia, non tiene conto del fatto che il Tasso Effettivo Globale è riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori previsti per l'eroga- zione del credito, dovendosi, al contrario, escludere tale ricomprensione de- gli oneri con riguardo al tasso di interesse moratorio, il quale dipende dall'inadempimento del debitore e non dall'erogazione del credito. Pertanto, devono condividersi le conclusioni raggiunte dal Tribunale, se- condo cui “Non rilevano, ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura del tasso degli interessi moratori, le spese relative al contratto bancario, posto che l'interesse di mora non attiene alla remunerazione del capitale, bensì alla penalità per il ritardato adempimento del mutuatario, fatto imputabile a quest'ultimo e meramente eventuale, in una fase patologica del rapporto”, con la conseguenza che “i tassi d'interesse corrispettivo e mora- torio, se correttamente analizzati con esclusione della loro sommatoria, sono inferiori alla soglia d'usura ratione temporis vigente”.
Peraltro, la censura svolta da parte appellante è del tutto generica, non avendo la stessa indicato in modo dettagliato le circostanze e il periodo temporale in cui si ritiene avvenuto il superamento del tasso di usura rispetto al tasso rilevato, e tantomeno quali voci contrattuali contribuirebbero a ren- dere i tassi di interesse oltre soglia. Come ha chiarito la Suprema Corte, nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'o- nere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il de- bitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.E.G.M. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto 12 ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (cfr. Cass. civ., Sez. III,
11.10.2024, n. 26525; Cass. civ., SS.UU., 19.9.2020, n. 19597).
4. Con il terzo motivo di appello, articolato in più censure distinte, si cen- sura la sentenza di primo grado per avere rigettato l'eccezione di nullità della clausola determinativa degli interessi di cui al contratto di finanziamento sti- pulato in data 11.8.2015 in quanto indeterminata, e quindi illecita, per es- sere riferita al tasso EU 6 mesi. In particolare, l'appellante deduce che
“la rilevazione dell'EU avviene ex post e mai ex ante dalle banche com- ponenti il comitato di rilevazione (ad un mese, tre mesi, sei mesi) dall'appli- cazione dei tassi interbancari concretamente applicati nelle transazioni finan- ziarie tra loro intercorse, con la conseguenza che il mutuatario interno non è mai posto nella effettiva possibilità di conoscere quale sia la misura del tasso degli interessi ultralegali che secondo la ratio dell'art. 1284 c.c. non solo debbono essere pattuiti per iscritto, ma rientrare sempre nella misura origi- nariamente pattuita”. Inoltre, le società appellanti deducono l'erroneità della decisione assunta dal giudice monocratico del Tribunale di Roma per non avere ritenuto che il pa- rametro EU a 6 mesi fosse prodotto dell'accordo di cartello attuato dalle Banche europee, e quindi nullo per violazione della legge n. 287/1990. In particolare, appellante ha dedotto che “la nullità dedotta in primo grado dalle odierne appellanti atteneva al titolo relativo alla "trasparenza delle condi- zioni contrattuali del TUB (Titolo VI)" (…)”, sicché “l'interpretazione data dal Tribunale di Roma comporta uno svantaggio e quindi un pregiudizio per il cliente in contrasto con il citato art. 127 TUB, atteso che le intese anticon- correnziali accertate dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale con ri- ferimento all'EU, hanno immediate e dirette ricadute sul piano della tra- sparenza delle condizioni economiche dedotte nei contratti bancari stipulati nell'ordinamento interno italiano”. Il motivo, riguardo sotto entrambe le censure sopra riportate, non è merite- vole di trovare accoglimento.
4.1. L'EU è il tasso elaborato sulla media delle quotazioni segnalate per operazioni interbancarie da un gruppo di banche europee appartenente alla EBF. Si tratta, quindi, di un tasso medio ricavato dalle stime ritenute appli- cabili in impieghi a breve termine da un primario istituto europeo nei 13 confronti di soggetto solvibile, privo di riferimento a specifiche rilevazioni di transazioni.
Secondo un precedente della Suprema Corte, “Le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 (cd. "legge antitrust") non sono sol- tanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o condotte "non negoziali" che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato;
ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso EU accertato dalla Commissione Eu- ropea con decisione del 4 dicembre 2013 e, dall'altro, la nullità dei contratti "a valle" che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, al-la quale è irri- levante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente” (così Cass. civ., Sez. III, 13.12.2023, n. 34889).
Detta decisione attiene al solo periodo compreso tra il 29.9.2005 e il 30.5.2008, e quindi a un periodo antecedente alla stipula del contratto di cui è causa, stipulato – come si è detto sopra – in data 11.8.2015.
In relazione al periodo per cui è causa non risulta essere stata provata alcuna intesa restrittiva della concorrenza. Soltanto in relazione al periodo com- preso tra il 29.9.2005 e il 30.5.2008, infatti, è predicabile l'indetermina- tezza del tasso siccome dedotta dalle odierne appellanti.
Come ha ritenuto la Suprema Corte, infatti, le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'EU, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o soprav- venuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'EU sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza ed a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e si- gnificativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse;
in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le
14 eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nul- lità della clausola che richiama l'EU (per il solo periodo in cui sia accer- tata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile rico- struirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento (cfr. Cass. civ., Sez. III, 3.5.2024, n. 12007).
Diversamente, ossia qualora non sussista – o non sia provata, che ai fini del presente giudizio equivale – un'intesa manipolativa della concorrenza, “il concreto assetto di autoregolamentazione degli interessi delle parti è inte- grato, secondo la loro stessa volontà, dal riferimento ad un parametro esterno, non del tutto casuale e non totalmente aleatorio, ma di cui è noto il meccanismo ordinario di determinazione che, in tal modo, assume la natura di un vero e proprio presupposto del regolamento contrattuale, in quanto idoneo a individuare l'oggetto della clausola di determinazione del corrispet- tivo (o quello di una penale), benché non ne sia prevedibile ex ante il risultato finale concreto. Si tratta di una clausola certamente valida, sotto il profilo della regolare formazione della volontà negoziale e della liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto del contratto. Secondo la giurisprudenza d[ella Suprema] Corte, infatti, «la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma 3, c.c., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettiva- mente indicati» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13823 del 23/09/2002, Rv. 557507 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 26173 del 18/10/2018, Rv. 650780 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8028 del 30/03/2018, Rv. 647904 – 01: «in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa – nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 – contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse;
a tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per 15 pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione»; Sez. 1, Ordinanza n. 17110 del 26/06/2019, Rv. 654281 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 96 del 04/01/2022, Rv. 663501 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 28824 del 17/10/2023, Rv. 669019 – 01; con specifico riferimento ad un tasso interbancario determinato su scala europea, con caratteristiche analo- ghe a quelle dell'EU: Sez. 2, Sentenza n. 36026 del 27/12/2023, Rv. 669821 – 01: «in tema d contratto di mutuo, l'indicizzazione al parametro rappresentato dal tasso interbancario Libor, che sia stata approvata per iscritto dal cliente, è collegata a dati oggettivi di agevole e pubblico riscontro calcolati in modo unitario su scala europea, sicché essa è conforme al prin- cipio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.»)”.
Pertanto, anche a voler condividere il suddetto precedente di legittimità, sol- tanto nel caso in cui “si accerti che il parametro richiamato sia stato alterato da una attività illecita posta in essere da terzi, viene meno il risultato, almeno parzialmente prevedibile, del meccanismo costituente il presupposto del ri- ferimento al parametro esterno voluto dalle parti: è inevitabile, allora, con- cludere che esso non potrebbe ritenersi più in grado di esprimere la effettiva volontà negoziale delle parti stesse, almeno con riguardo alla specifica clau- sola che prevede il richiamo al parametro in questione, per tutto il tempo in cui l'alterazione del meccanismo esterno di determinazione del corrispettivo dell'operazione ha prodotto i suoi effetti. Non possono esservi dubbi sul fatto che, qualora sia stipulato un contratto che faccia riferimento, per un parametro quantitativo rilevante del regolamento negoziale quale l'oggetto del corrispettivo o una penale, ad un determinato valore “esterno”, che le parti sanno essere determinato in virtù di specifici e noti meccanismi opera- tivi concreti e che viene ufficializzato da determinati organismi istituzionali sovranazionali e, in particolare, europei (parametro che costituisce, quindi, un «dato oggettivo di agevole e pubblico riscontro calcolato in modo unitario su scala europea»), il dato di riferimento deve intendersi richiamato nel re- golamento negoziale in virtù di tali sue oggettive caratteristiche, onde, lad- dove quel parametro venga meno (nel senso che non sia più disponibile, perché, ad esempio, non più rilevato e reso pubblico), esso, ovviamente, non potrà essere utilizzato per la determinazione del contenuto delle obbliga- zioni oggetto del contratto (la questione si è posta, in concreto, ad esempio, 16 con riguardo al tasso ufficiale di sconto e poi al tasso ufficiale di riferimento, non più determinati dopo una certa data)”.
4.2. Questo giudicante ha già ritenuto in altra decisione come, peraltro, il suddetto precedente non possa essere condiviso.
Come ha ritenuto il Sostituto Procuratore Generale della Suprema Corte, nelle conclusioni rassegnate il 18.3.2025 in vista della decisione delle Sezioni
Unite su tale questione, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, “Un con- tratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva (solo) se costituisce specifica attuazione di tale intesa e ciò presuppone che il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o, meglio, nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompetitiva. Ne consegue che i contratti di mutuo i quali hanno assunto come riferimento l'EU nel periodo oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza non possono essere qualificati contratti “a valle”, in quanto l'intesa illecita, per come accertata dalla Commissione europea, aveva ad oggetto della manipolazione del tasso EU nell'ambito dei contratti derivati”.
Nel caso esaminato dalla Commissione Europea, infatti, la condotta anticon- correnziale accertata aveva ad oggetto il solo mercato dei prodotti derivati: l'oggetto della intesa non era l'EU manipolato in quanto tale, ma i fattori di incertezza nel posizionamento sul mercato degli EIRD, dove tutte le ban- che cartelliste operavano quali market maker, e poi l'ottimizzazione dei pro- fitti a determinate scadenze, tenuto conto della composizione del proprio portafoglio di derivati. L'intesa ha riguardato, dunque, un mercato diverso da quello dei mutui a tasso variabile: l'atto negoziale “a valle” non costitui- sce, perciò, un mezzo per violare la normativa antitrust e, dunque, non pre- senta alcun “collegamento funzionale” con l'intesa “a monte”.
Inoltre, sempre con le suddette conclusioni si è evidenziato che, diversa- mente dal caso esaminato, nel caso di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 41994 del 30.12.2021 – che si è pronunciata sullo specifico fenomeno della riproduzione in contratti di fideiussione di clausole del modello A.B.I. ritenute illecite dal Provvedimento di banca d'Italia n.
55/2005 – vi era una diretta e immediata corrispondenza tra le disposizioni contrattuali e le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza: il contratto “a valle” (una fideiussione) era interamente o parzialmente
17 riproduttivo dell'intesa “a monte”, dichiarata nulla dall'autorità di vigilanza;
quindi, l'atto negoziale “a valle” era di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust. Tale pronuncia deve essere interpretata, pertanto, in senso restrittivo, in quanto un contratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrit- tiva solo se costituisce specifica attuazione di tale intesa, ovvero se il con- tratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompetitiva.
5. Con il quarto motivo di appello si censura la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice ha rigettato le domande di nullità, formulate av- verso il contratto di apertura di credito e il relativo contratto di conto cor- rente di corrispondenza n. 26469.66, per non avere le società attrici
(odierne appellanti) ottemperato all'onere della prova in ordine agli elementi costitutivi delle domande. In particolare, le appellanti deducono che il giudice di prime cure avrebbe errato in quanto, “a fronte della prospettazione di parte attrice circa l'assenza di contratti, l'onere della prova circa la eventuale esistenza degli stessi, doveva ricadere sulla banca convenuta”. Con il quinto motivo di appello è stata censurata la pronuncia di primo grado nella parte in cui non si è riconosciuta la nullità di entrambi i contratti per difetto di sottoscrizione e per violazione della forma scritta prevista a pena di nullità dall'art. 117 T.U.B. Secondo l'appellante, la sentenza sarebbe errata avendo il giudice di prime cure omesso di osservare che parte attrice “ebbe sin dall'atto introduttivo a sostenere che i rapporti impugnati erano sorti in assenza di un contratto scritto”.
I due motivi di appello, da trattarsi congiuntamente in quanto entrambi atti- nenti alla dedotta nullità dei contratti di conto corrente e di apertura di cre- dito, non sono meritevoli di accoglimento.
5.1. La sentenza di primo grado, nel disattendere i motivi di nullità sopra riportati, premesso che “per costante giurisprudenza, anche nelle azioni di accertamento della nullità totale o parziale di un contratto grava sulla parte attrice l'onere di provare l'esistenza ed in particolare la pattuizione delle clausole di cui si chiede accertarsi la nullità parziale, secondo il principio generale in materia di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'articolo 2697 c.c.. In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto,
18 ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desu- mersi il fatto negativo (cfr. Cass. civ. n. 9201 del 7/5/2015)”. E ha quindi ritenuto che, “Venendo al caso di specie, la mancata produzione dei contratti di conto corrente e di apertura di credito per cui è causa costituisce un'insa- nabile carenza probatoria che non può essere colmata mediante la produ- zione degli estratti conto versati in atti dalla parte attrice, pertanto, tutte le censure e le pretese nascenti dai rapporti di conto corrente e di apertura di credito devono essere rigettate”. Nei rapporti di conto corrente bancario il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la di- sponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (cfr. Cass. civ.,
Sez. VI-1, ord. 13.12.2019, n. 33009). Pertanto, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive, assumendo che le stesse siano conseguenza dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi ovvero ancora dell'addebito di spese, commissioni o altre voci non dovute, ha lo specifico onere di produrre il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite e gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
5.2. Nel caso di specie, tenuto conto delle argomentazioni addotte a fonda- mento delle domande formulate in primo grado nonché delle censure poste nel presente giudizio di gravame, si deve osservare come parte appellante, pur affermando di non avere mai stipulato per iscritto sia il contratto di conto corrente sia il contratto di apertura di credito, ha affermato, con l'atto di 19 citazione introduttivo del giudizio di primo grado, “che anche i contratti base di c/corrente e di apertura di credito presentano lo stesso vizio di forma, ragion per cui le schede negoziali relative ad entrambi i rapporti (finanzia- mento e apertura di credito in c/c), recando la sottoscrizione della sola cliente e consistendo per tale ragione in mere proposte contrattuali, vengono in ogni caso revocate con il presente atto di citazione”.
Dunque, alternativamente, o i contratti di conto corrente e di apertura di credito non sono stati mai stipulati per iscritto, in palese violazione del di- sposto dell'art. 117 T.U.B., oppure sono stati stipulati, anche sotto forma di
“schede negoziali” e sottoscritti unicamente dalla società correntista, come dalla stessa dichiarato nel precedente grado di giudizio. È di tutta evidenza, dunque, come parte attrice abbia svolto allegazioni e deduzioni in insanabile contraddizione tra loro.
Ad ogni buon conto, in materia di contratti bancari l'omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, co. 3, T.U.B. Tale requisito di forma, infatti, deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscri- zione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 6.9.2019, n. 22385; Cass. civ., Sez. I, ord. 18.6.2018, n. 16070; Cass. civ., S.U., 16.1.2018, n. 898).
5.3. Il mancato assolvimento da parte dell'attore all'onere di allegazione gra- vante in capo allo stesso non può essere colmato con una c.t.u., per la quale pure ista nuovamente parte appellante con le conclusioni rassegante nell'in- trodurre il presente grado di giudizio, e che diversamente avrebbe funzione meramente esplorativa (cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. I, 11.1.2017, n. 512).
Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di ele- menti acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che detto mezzo di indagine non può essere uti- lizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed
è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa
20 a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circo- stanze non provati (cfr. Cass. civ., Sez. III, 31.3.2025, n. 8498; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 15.12.2017, n. 30218; Cass. civ., Sez. VI-L, 8.2.2011, n. 3130). 6. In conclusione, l'appello proposto dalla e dalla Parte_1 avverso la sentenza n. 23555/2019 Pt_3 Parte_3 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 6.12.2019, deve essere rigettato. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza tra le parti costituite, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, mentre nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite tra gli appellanti, da un lato, e l'appellata che non si è costituita nel CP_3 presente grado di giudizio, non svolgendo dunque alcuna attività difensiva.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia della CP_3
rigetta l'appello proposto dalla e dalla Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 23555/2019 emessa dal Parte_3
Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 6.12.2019; condanna la e la Parte_1 Parte_3
in solido tra loro, a rimborsare alla
[...] Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 per
[...] compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n.
55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
nulla per le spese del presente grado di giudizio tra la Parte_1
e la da un lato, e
[...] Parte_3 CP_3 dall'altro;
21 dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 19.5.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro NE Thellung de Courtelary
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