Sentenza 8 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2019, n. 19685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19685 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN TT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/12/2017 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' , udita i4,difensoret OLiv- et,L Il difensore della parte civile si associa alle conclusioni del Proc. Gen.. Non deposita conclusioni scritte o nota spese;
Il difensore dell'imputato si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Genova, interamente riformando la sentenza del Tribunale di La Spezia, appellata dalla parte civile, ha riconosciuto ai soli effetti civili la responsabilità di AN TE in ordine al reato di cui all'art.494 c.p. commesso in danno della s.r.l. Creatiweb e lo ha condannato al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio.
1.1. A AN, legale rappresentante della ditta New Omnia Solution, è fatto carico di avere inviato una mail al pubblico utilizzando non l'indirizzo di posta elettronica del nome collegato al dominio "Campeggitaliani.com" bensì il dominio "Campeggi.com", di proprietà della s.r.l. Creatiweb, così traendo in errore i clienti del sito "Campeggi.com" che, leggendo le offerte di prodotti per campeggio provenienti dalla New Omnia Solution, le riconducevano, invece, alla diversa azienda.
1.2. Il Tribunale aveva assolto l'imputato per difetto dell'elemento soggettivo del reato, dando credito alla tesi difensiva secondo cui la mail contenente le offerte di articoli da campeggio era stata inviata dal padre, che momentaneamente gestiva il sito, erroneamente utilizzando il dominio "Campeggi.com ". La buona fede dell'imputato era dimostrata, secondo il primo giudice, dalla circostanza che nel testo della mail vi fosse un link al sito del AN;
infatti se l'intento dell'imputato fosse stato davvero quello di sostituirsi al concorrente in modo fraudolento, non avrebbe utilizzato in modo palese il collegamento con il proprio sito.
1.3. Di diverso avviso la Corte d'Appello, secondo cui la versione dei fatti resa dall'imputato e dal padre è contraddittoria e la tesi della difesa poco credibile alla luce di dati di fatto che vengono approfonditamente analizzati nella sentenza impugnata. Secondo la difesa, il padre dell'imputato avrebbe inviato la mail contenente la pubblicità utilizzando un apposito software, limitandosi ad inserire il nome del mittente;
l'uomo, nell'impostare il nominativo del mittente aveva scritto "campeggi" omettendo di aggiungere "italiani", sicché il sistema aveva automaticamente impostato il mittente come "campeggi.com " e non come "campeggitaliani.com" I giudici di secondo grado hanno ritenuto inattendibile tale versione dei fatti alla luce delle spiegazioni fornite dalla parte civile, secondo cui l'eventuale erronea indicazione del mittente non avrebbe avuto alcun effetto, in quanto la mail, una volta ricevuta dal destinatario, sarebbe comunque apparsa come proveniente dal dominio dell'effettivo mittente, cioè "campeggitaliani.com ". Il dolo specifico, a giudizio della Corte territoriale, non sarebbe escluso dalla presenza, nel corpo della mail, del link con il sito del AN, visto che la finalità della sostituzione era proprio quella di rafforzare la credibilità del suo sito sfruttando il nome e la credibilità del concorrente, che - in modo illegittimo- appariva come mittente.
2. Propone ricorso il difensore dell'imputato denunziando vizi motivazionali laddove la sentenza impugnata ha omesso di considerare che la parte civile, nell'esporre ai giudici di merito la propria teoria secondo cui l'eventuale erroneo inserimento del mittente non avrebbe potuto modificare l'indicazione del mittente nella mail ricevuta dal pubblico, non aveva fatto riferimento al software utilizzato dal padre dell'imputato (eNewslettermanager) .
2.1. Sotto altro profilo, si censura la sentenza impugnata laddove individua la finalità perseguita dall'imputato nello sfruttamento del nome e della credibilità del concorrente "campeggi.com" in totale assenza di elementi che dimostrino la maggiore notorietà di quel sito rispetto a "campeggitaliani.com ".
2.2. Si contesta, poi, che le incongruenze rilevate dalla Corte d'Appello fra le deposizioni dell'imputato e del padre siano tali e possano avvallare l'ipotesi accusatoria e non dipendano piuttosto da un cattivo ricordo dovuto al tempo trascorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Costituisce un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui "In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato" ( Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 Rv. 231679 - 01) 1.1. Ciò posto, la motivazione della sentenza di appello è carente sotto plurimi profili. Il giudizio della Corte di merito, secondo cui deve essere esclusa la buona fede dell'imputato, si fonda su una ricostruzione dei fatti che parte da un presupposto diverso - ed indimostrato- rispetto a quello esaminato dal Tribunale, vale a dire che le maii fossero state inviate dal consueto programma di posta elettronica e non già con l'impiego del programma "eNewslettermanager". Nè si precisa se le valutazioni della parte offesa, sui cui lungamente la Corte si sofferma, sarebbero state identiche in quest'ultima prospettiva. Manca, oltretutto, una valutazione tecnica sul punto, che non può evidentemente esaurirsi nelle dichiarazioni della parte offesa-parte civile.
1.2. L'ulteriore prova della intenzionalità della condotta sarebbe rappresentata, a dire della Corte d'Appello, dalla opportunità, per il ricorrente, di fruire dei vantaggi connessi alla maggiore notorietà dell'azienda dal cui sito apparentemente veniva inviato il messaggio pubblicitario. Anche su questo punto, tuttavia, la motivazione della sentenza impugnata è gravemente carente, in quanto non indica quali siano gli elementi da cui trarre la convinzione che il sito "campeggi.com " fosse riconducibile ad una azienda più rinomata di "campeggitaliani.com ".
1.3. Infine, in adesione ai principi enunciati da Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 - dep. 06/07/2016, Dasgupta, ove la Corte d'Appello avesse inteso riformare la pronuncia assolutoria valutando come contraddittorie ed inattendibili le dichiarazioni del padre dell'imputato, avrebbe dovuto procedere ad una riassunzione della prova dichiarativa.
2. Per tali motivi, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art.622 c.p.p.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 27 febbraio 2019 Il Presidente M ssichelli Il Consig stensore France elli CORTE SUPRE