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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/10/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1430/2019
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della GIUDICE del LAVORO dott.ssa LA ES - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
, domiciliato presso lo studio dell'avv. EO R. Filareti, sito in Cariati alla Parte_1
via V. Campanile n° 9, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
Contro
con sede centrale in Roma, in Controparte_1 persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ti Umberto Ferrato, Carmela
LI e LI TT elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso depositato in data 15 aprile 2019, il ricorrente impugnava il Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. 2018008591 del 24/09/2018, notificato alla società “Antica LA
NO S.a.s. di NO EO & C.”, con cui l' aveva disconosciuto il rapporto di lavoro CP_2 subordinato intercorso tra il ricorrente e la predetta società, disponendo l'iscrizione del nominativo di nell'elenco dei collaboratori d'impresa – gestione commercianti. Il ricorrente Parte_1 deduceva di essere stato assunto con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato con qualifica di barista, dapprima dal 21/03/2015 al 08/09/2017 e successivamente dal 14/03/2018 fino alla data del ricorso, svolgendo regolare attività lavorativa alle dipendenze della società, osservando orari di lavoro, ricevendo direttive dal datore di lavoro e percependo regolare retribuzione, come documentato da buste paga e bonifici bancari.
L' , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo preliminarmente la carenza CP_2 di legittimazione attiva del ricorrente, in quanto socio accomandante della società, e sostenendo che il verbale ispettivo non pone alcun obbligo contributivo diretto a carico del sig. , bensì Parte_1 della società. Nel merito, l' ribadiva la fondatezza dell'accertamento ispettivo, evidenziando CP_1 che il rapporto lavorativo del ricorrente e della sig.ra , moglie convivente del Parte_2 socio accomandatario, presentava i caratteri della collaborazione familiare abituale e prevalente, come previsto dalla normativa previdenziale vigente. L' richiamava, inoltre, la giurisprudenza CP_2 di legittimità che riconosce valore probatorio ai verbali ispettivi in assenza di prova contraria specifica, e contestava l'ammissibilità della prova testimoniale richiesta dal ricorrente.
Istruito il giudizio e acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
DIRITTO
1. Il ricorso è volto a contestare la legittimità del verbale ispettivo dell' n. 2018008591 del CP_2
24/09/2018, con cui è stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società
“Antica LA NO S.a.s.”, disponendo l'iscrizione del medesimo nella gestione commercianti quale collaboratore familiare.
In via preliminare, l' ha eccepito la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, in quanto CP_2 socio accomandante della società. Tuttavia, tale eccezione non può essere accolta.
Invero, seppur all'art. 10 della legge n. 613 del 1966 si dispone che “Il titolare dell'impresa commerciale è tenuto al pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori assicurati, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti”, tuttavia il provvedimento impugnato incide direttamente sulla posizione previdenziale del ricorrente, determinando obblighi contributivi e riflessi pensionistici a suo carico.
Inoltre, l'impugnativa spiegata dal ricorrente avverso il suddetto verbale si limita a richiederne l'illegittimità in specifico riferimento agli aspetti incidenti sulla sua persona, invocando quindi la dichiarazione di illegittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato svolto, la cancellazione del medesimo nel registro dei collaboratori d'impresa gestione commercianti e la sua reiscrizione nell'elenco dei lavoratori dipendenti.
Ne consegue che sussiste un interesse concreto e attuale all'impugnazione, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. 2. Nel merito, la questione giuridica attiene alla qualificazione del rapporto intercorso tra il ricorrente e la società: se esso debba essere considerato un rapporto di lavoro subordinato, come sostenuto dal ricorrente, oppure una collaborazione familiare abituale e prevalente, come ritenuto dall' . CP_2
Ai sensi dell'art. 2094 c.c., è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la subordinazione si desume da una pluralità di indici sintomatici, tra cui: l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione, la corresponsione di una retribuzione fissa (Cass. civ., sez. lav., n. 5464/1998; n.
14664/2001).
Differentemente, coadiutore familiare o coadiuvante, è colui che svolge la propria attività a favore del titolare di un'impresa individuale, di un'impresa familiare o del socio. A tal proposito la Corte di
Cassazione, con la sentenza 27 gennaio 2021, n. 1760, ha confermato che “l'obbligo di iscrizione per il familiare coadiutore sussiste allorché la prestazione lavorativa è abituale, in quanto svolta con continuità e stabilmente e non in via straordinaria od eccezionale, nonché prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore, restando conseguentemente esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto agli altri occupati nell'azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti”.
Orbene, in ambito di rapporto di lavoro tra persone legate da vincoli di parentela o affinità opera una presunzione di gratuità, in ragione del fatto che la prestazione è ritenuta resa in favore del titolare dell'impresa “affectionis benevolentie cause”; presunzione che deve essere superata a mezzo di rigorosa prova contraria, altresì considerando che anche la presenza di versamenti contributivi non è sufficiente a configurare il rapporto come subordinato.
Pertanto, risulta sempre necessaria una rigorosa prova degli elementi costitutivi e di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, basato cioè sul concreto ed effettivo assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del proprio datore di lavoro.
Infatti, come confermato anche dalla Cassazione, l'assunzione di un familiare è possibile solo in presenza del requisito dell'effettiva subordinazione, e quindi dell'effettivo rapporto di lavoro (cfr.
Cassazione sentenza 4535 del 27 febbraio 2018 “tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectionis vel benevolentiae causa;
con la conseguenza che, per superare tale presunzione, è necessario fornire la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto, l'assoggettamento al potere direttivo- organizzativo altrui e l'onerosità (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 8364/2014; 9043/2011; 8070/2011; 17992/2010; per ciò che più specificamente attiene a tutti gli indici di subordinazione, cfr., ex multis,
Cass. n. 7024/2015)”).
Tanto premesso, nel caso che ci occupa, dall'esame degli elementi documentali e testimoniali acquisiti e raccolti nel presente giudizio deve concludersi, che il ricorrente ha raggiunto la prova della sua qualifica di lavoratore subordinato alle dipendenza della ditta “Antica LA NO S.a.s. di
NO EO & C.”; infatti, risulta documentata la corresponsione periodica di uno stipendio predeterminato e non, quindi, di una partecipazione agli utili dell'azienda (propria invece del coadiutore familiare) e del rispetto da parte del lavoratore di un orario di lavoro fisso.
In effetti, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 4.10.2024, emerge sia la regolarità nell'esercizio delle mansioni di bariste svolte dal ricorrente sia il vincolo di subordinazione nei confronti degli effettivi titolari della LA NO.
In particolare, la prima teste escussa, dichiaratasi dipendente della medesima Testimone_1
LA dal 2014, conferma di aver lavorato, nel triennio 2015-2017, con il durante Parte_1 la mattina e solo sporadicamente nel pomeriggio e che entrambi – in tali circostanze- rispettavano lo stesso orario di lavoro;
confermava, altresì, che il svolgeva le sue stesse mansioni Parte_1
(“io mi occupavo delle pulizie del locale, di servire i clienti sia dando loro le bibite che i gelati, il
faceva le mie stesse cose”) e che entrambi rispendevano alle direttive del datore di Parte_1 lavoro, che lei identificava nel fratello del ricorrente (“il titolare del bar era NO EO e di tanto ne sono a conoscenza perché lui mi aveva assunta e mi aveva dato le direttive, nonché mi pagava”). Anche l'altro teste escusso, , cliente abituale della gelateria, conferma la Testimone_2 presenza abituale e costante del nell'attività commerciale, secondo orari ricorrenti Parte_1 nonché lo svolgimento, da parte di quest'ultimo, delle mansioni tipiche del dipendente (“quando io vado c'è sempre e mi serve lui, la signora pure che ci stava, lavorava di mattina. Quando io Pt_1 vado al pomeriggio, di solito, c'è solo ”), mentre riferisce con certezza che titolare Pt_1 dell'attività, a seguito del pensionamento del padre, era il fratello EO (“da una quindicina di anni è subentrato il figlio dell'originario titolare nella gestione della gelateria, che si chiama
EO è che è appunto il titolare”).
Ancora, con particolare riferimento alle modalità di pagamento, è lo stesso presunto datore di lavoro,
NO EO, che in sede di ispezione dichiara che “(…) mio fratello e mio padre, essendo di famiglia, vengono retribuiti con una diversa modalità: gli do degli acconti mensili sulla retribuzione
e poi a fine anno gli faccio un bonifico per corrispondergli la rimanenza…” (cfr. verbale unico di accertamento allegato al fascicolo di parte ricorrente), circostanza confermata dai bonifici allegati dal ricorrente a corredo dell'atto costitutivo. Dal compendio probatorio formatosi in giudizio si giustifica, dunque, la dichiarazione di illegittimità dell'iscrizione d'ufficio di nella Gestione commerciante e la non debenza di un Parte_1 CP_2 conseguente addebito contributivo, poiché emerge chiaramente che la presenza lavorativa del ricorrente nell'attività di cui è titolare il fratello, NO EO, è connotata dai caratteri della subordinazione e non del coadiutore familiare.
Ad abundantiam, si osserva che con le note cartolari del 16 ottobre 2025, il ricorrente produce agli atti di causa sentenza n. 1258/2025 emessa da questo stesso Tribunale, Sez. lavoro e Previdenza - dott.ssa Anna Caputo, resa in data 26.07.2025 nel procedimento n. 1404/2019, con cui il Tribunale, chiamato a decidere – ad istanza del titolare della LA NO, NO EO- in tema di legittimità del medesimo verbale ispettivo dell' n. 2018008591 del 24/09/2018, di cui si CP_2 controverte anche nel presente giudizio, conclude accogliendo parzialmente il ricorso e, con particolare riferimento alla posizione di riconosce l'illegittimità dell'iscrizione Parte_1
d'ufficio di alla Gestione Commercianti , avendo accertato la natura subordinata Parte_1 CP_2 del rapporto di lavoro intercorso tra il dipendente e la datrice di lavoro.
In conclusione, il ricorso, per tutte le ragioni sopra esposte, deve essere accolto.
3. Assorbiti tutti i restanti motivi di opposizione.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica in persona della Giudice dott.ssa LA
ES, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara illegittima l'iscrizione d'ufficio di alla Gestione Parte_1
Commercianti e non dovuto l'addebito contributivo disposto dall' in relazione alla sua CP_2 CP_2 posizione previdenziale;
- condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1.887,09 (applicazione valori minimi di cui allo scaglione compreso tra 5.201,00 e 26.000 e riduzione del 30 % sul totale per assenza di questioni di fatto e di diritto), oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
LA ES
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della GIUDICE del LAVORO dott.ssa LA ES - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
, domiciliato presso lo studio dell'avv. EO R. Filareti, sito in Cariati alla Parte_1
via V. Campanile n° 9, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
Contro
con sede centrale in Roma, in Controparte_1 persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ti Umberto Ferrato, Carmela
LI e LI TT elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso depositato in data 15 aprile 2019, il ricorrente impugnava il Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. 2018008591 del 24/09/2018, notificato alla società “Antica LA
NO S.a.s. di NO EO & C.”, con cui l' aveva disconosciuto il rapporto di lavoro CP_2 subordinato intercorso tra il ricorrente e la predetta società, disponendo l'iscrizione del nominativo di nell'elenco dei collaboratori d'impresa – gestione commercianti. Il ricorrente Parte_1 deduceva di essere stato assunto con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato con qualifica di barista, dapprima dal 21/03/2015 al 08/09/2017 e successivamente dal 14/03/2018 fino alla data del ricorso, svolgendo regolare attività lavorativa alle dipendenze della società, osservando orari di lavoro, ricevendo direttive dal datore di lavoro e percependo regolare retribuzione, come documentato da buste paga e bonifici bancari.
L' , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo preliminarmente la carenza CP_2 di legittimazione attiva del ricorrente, in quanto socio accomandante della società, e sostenendo che il verbale ispettivo non pone alcun obbligo contributivo diretto a carico del sig. , bensì Parte_1 della società. Nel merito, l' ribadiva la fondatezza dell'accertamento ispettivo, evidenziando CP_1 che il rapporto lavorativo del ricorrente e della sig.ra , moglie convivente del Parte_2 socio accomandatario, presentava i caratteri della collaborazione familiare abituale e prevalente, come previsto dalla normativa previdenziale vigente. L' richiamava, inoltre, la giurisprudenza CP_2 di legittimità che riconosce valore probatorio ai verbali ispettivi in assenza di prova contraria specifica, e contestava l'ammissibilità della prova testimoniale richiesta dal ricorrente.
Istruito il giudizio e acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
DIRITTO
1. Il ricorso è volto a contestare la legittimità del verbale ispettivo dell' n. 2018008591 del CP_2
24/09/2018, con cui è stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società
“Antica LA NO S.a.s.”, disponendo l'iscrizione del medesimo nella gestione commercianti quale collaboratore familiare.
In via preliminare, l' ha eccepito la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, in quanto CP_2 socio accomandante della società. Tuttavia, tale eccezione non può essere accolta.
Invero, seppur all'art. 10 della legge n. 613 del 1966 si dispone che “Il titolare dell'impresa commerciale è tenuto al pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori assicurati, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti”, tuttavia il provvedimento impugnato incide direttamente sulla posizione previdenziale del ricorrente, determinando obblighi contributivi e riflessi pensionistici a suo carico.
Inoltre, l'impugnativa spiegata dal ricorrente avverso il suddetto verbale si limita a richiederne l'illegittimità in specifico riferimento agli aspetti incidenti sulla sua persona, invocando quindi la dichiarazione di illegittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato svolto, la cancellazione del medesimo nel registro dei collaboratori d'impresa gestione commercianti e la sua reiscrizione nell'elenco dei lavoratori dipendenti.
Ne consegue che sussiste un interesse concreto e attuale all'impugnazione, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. 2. Nel merito, la questione giuridica attiene alla qualificazione del rapporto intercorso tra il ricorrente e la società: se esso debba essere considerato un rapporto di lavoro subordinato, come sostenuto dal ricorrente, oppure una collaborazione familiare abituale e prevalente, come ritenuto dall' . CP_2
Ai sensi dell'art. 2094 c.c., è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la subordinazione si desume da una pluralità di indici sintomatici, tra cui: l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione, la corresponsione di una retribuzione fissa (Cass. civ., sez. lav., n. 5464/1998; n.
14664/2001).
Differentemente, coadiutore familiare o coadiuvante, è colui che svolge la propria attività a favore del titolare di un'impresa individuale, di un'impresa familiare o del socio. A tal proposito la Corte di
Cassazione, con la sentenza 27 gennaio 2021, n. 1760, ha confermato che “l'obbligo di iscrizione per il familiare coadiutore sussiste allorché la prestazione lavorativa è abituale, in quanto svolta con continuità e stabilmente e non in via straordinaria od eccezionale, nonché prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore, restando conseguentemente esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto agli altri occupati nell'azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti”.
Orbene, in ambito di rapporto di lavoro tra persone legate da vincoli di parentela o affinità opera una presunzione di gratuità, in ragione del fatto che la prestazione è ritenuta resa in favore del titolare dell'impresa “affectionis benevolentie cause”; presunzione che deve essere superata a mezzo di rigorosa prova contraria, altresì considerando che anche la presenza di versamenti contributivi non è sufficiente a configurare il rapporto come subordinato.
Pertanto, risulta sempre necessaria una rigorosa prova degli elementi costitutivi e di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, basato cioè sul concreto ed effettivo assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del proprio datore di lavoro.
Infatti, come confermato anche dalla Cassazione, l'assunzione di un familiare è possibile solo in presenza del requisito dell'effettiva subordinazione, e quindi dell'effettivo rapporto di lavoro (cfr.
Cassazione sentenza 4535 del 27 febbraio 2018 “tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectionis vel benevolentiae causa;
con la conseguenza che, per superare tale presunzione, è necessario fornire la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto, l'assoggettamento al potere direttivo- organizzativo altrui e l'onerosità (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 8364/2014; 9043/2011; 8070/2011; 17992/2010; per ciò che più specificamente attiene a tutti gli indici di subordinazione, cfr., ex multis,
Cass. n. 7024/2015)”).
Tanto premesso, nel caso che ci occupa, dall'esame degli elementi documentali e testimoniali acquisiti e raccolti nel presente giudizio deve concludersi, che il ricorrente ha raggiunto la prova della sua qualifica di lavoratore subordinato alle dipendenza della ditta “Antica LA NO S.a.s. di
NO EO & C.”; infatti, risulta documentata la corresponsione periodica di uno stipendio predeterminato e non, quindi, di una partecipazione agli utili dell'azienda (propria invece del coadiutore familiare) e del rispetto da parte del lavoratore di un orario di lavoro fisso.
In effetti, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 4.10.2024, emerge sia la regolarità nell'esercizio delle mansioni di bariste svolte dal ricorrente sia il vincolo di subordinazione nei confronti degli effettivi titolari della LA NO.
In particolare, la prima teste escussa, dichiaratasi dipendente della medesima Testimone_1
LA dal 2014, conferma di aver lavorato, nel triennio 2015-2017, con il durante Parte_1 la mattina e solo sporadicamente nel pomeriggio e che entrambi – in tali circostanze- rispettavano lo stesso orario di lavoro;
confermava, altresì, che il svolgeva le sue stesse mansioni Parte_1
(“io mi occupavo delle pulizie del locale, di servire i clienti sia dando loro le bibite che i gelati, il
faceva le mie stesse cose”) e che entrambi rispendevano alle direttive del datore di Parte_1 lavoro, che lei identificava nel fratello del ricorrente (“il titolare del bar era NO EO e di tanto ne sono a conoscenza perché lui mi aveva assunta e mi aveva dato le direttive, nonché mi pagava”). Anche l'altro teste escusso, , cliente abituale della gelateria, conferma la Testimone_2 presenza abituale e costante del nell'attività commerciale, secondo orari ricorrenti Parte_1 nonché lo svolgimento, da parte di quest'ultimo, delle mansioni tipiche del dipendente (“quando io vado c'è sempre e mi serve lui, la signora pure che ci stava, lavorava di mattina. Quando io Pt_1 vado al pomeriggio, di solito, c'è solo ”), mentre riferisce con certezza che titolare Pt_1 dell'attività, a seguito del pensionamento del padre, era il fratello EO (“da una quindicina di anni è subentrato il figlio dell'originario titolare nella gestione della gelateria, che si chiama
EO è che è appunto il titolare”).
Ancora, con particolare riferimento alle modalità di pagamento, è lo stesso presunto datore di lavoro,
NO EO, che in sede di ispezione dichiara che “(…) mio fratello e mio padre, essendo di famiglia, vengono retribuiti con una diversa modalità: gli do degli acconti mensili sulla retribuzione
e poi a fine anno gli faccio un bonifico per corrispondergli la rimanenza…” (cfr. verbale unico di accertamento allegato al fascicolo di parte ricorrente), circostanza confermata dai bonifici allegati dal ricorrente a corredo dell'atto costitutivo. Dal compendio probatorio formatosi in giudizio si giustifica, dunque, la dichiarazione di illegittimità dell'iscrizione d'ufficio di nella Gestione commerciante e la non debenza di un Parte_1 CP_2 conseguente addebito contributivo, poiché emerge chiaramente che la presenza lavorativa del ricorrente nell'attività di cui è titolare il fratello, NO EO, è connotata dai caratteri della subordinazione e non del coadiutore familiare.
Ad abundantiam, si osserva che con le note cartolari del 16 ottobre 2025, il ricorrente produce agli atti di causa sentenza n. 1258/2025 emessa da questo stesso Tribunale, Sez. lavoro e Previdenza - dott.ssa Anna Caputo, resa in data 26.07.2025 nel procedimento n. 1404/2019, con cui il Tribunale, chiamato a decidere – ad istanza del titolare della LA NO, NO EO- in tema di legittimità del medesimo verbale ispettivo dell' n. 2018008591 del 24/09/2018, di cui si CP_2 controverte anche nel presente giudizio, conclude accogliendo parzialmente il ricorso e, con particolare riferimento alla posizione di riconosce l'illegittimità dell'iscrizione Parte_1
d'ufficio di alla Gestione Commercianti , avendo accertato la natura subordinata Parte_1 CP_2 del rapporto di lavoro intercorso tra il dipendente e la datrice di lavoro.
In conclusione, il ricorso, per tutte le ragioni sopra esposte, deve essere accolto.
3. Assorbiti tutti i restanti motivi di opposizione.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica in persona della Giudice dott.ssa LA
ES, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara illegittima l'iscrizione d'ufficio di alla Gestione Parte_1
Commercianti e non dovuto l'addebito contributivo disposto dall' in relazione alla sua CP_2 CP_2 posizione previdenziale;
- condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1.887,09 (applicazione valori minimi di cui allo scaglione compreso tra 5.201,00 e 26.000 e riduzione del 30 % sul totale per assenza di questioni di fatto e di diritto), oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
LA ES
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.