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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/02/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17464/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea De Magistris, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17464/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanna Suppa
PARTE INTIMANTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE INTIMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice
“Voglia il Tribunale adito:
1) Accertare che a seguito dell'invio della lettera raccomodata del 23 aprile 2024 il sig. ha dichiarato la sua volontà di ottenere la restituzione dell'immobile e per Parte_1
l'effetto dichiarare risolto il contratto di comodato stipulato tra le parti in data 19 novembre 2021 per espressa volontà del comodante.
2) Verificata la regolarità della notifica del provvedimento di mutamento del rito emesso dal Tribunale di Torino in data 10 ottobre u.s., Giudice dott. De Magistris, verificata altresì la regolarità dell'instaurazione e conclusione del procedimento di mediazione civile
(instaurato da parte ricorrente conclusasi con esito negativo a causa della assenza della resistente) ordinare alla signora di rilasciare l'immobile sito in San Controparte_1
Gillio (TO) Via Roma 2 G libero da persone e cose in favore della parte intimante.
3) Visto l'art. 56 L. 392/1978, fissare per l'esecuzione la data ritenuta congrua dall'Ill.mo
Tribunale di Torino adito, chiedendo fin d'ora di procedere con urgenza in ragione del comportamento processuale della signora che, pur avendo ricevuto la notifica di CP_1
vari atti processuali, non ha mai provveduto a costituirsi nel presente procedimento civile né tantomeno nel procedimento di mediazione obbligatoria.
4) Condannare parte intimata al pagamento a favore dell'intimante delle spese del presente procedimento liquidate dall'Ill.mo Tribunale di Torino adito in base alle tariffe vigenti, il tutto oltre al rimborso spese generali 15%, CPA e IVA se dovuti per legge ed esborsi.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, notificato in data 30.07.2024, il sig. intimava alla Parte_1
sig.ra lo sfratto per risoluzione del contratto di comodato e contestuale Controparte_1 citazione per la convalida, relativamente all'immobile sito in San Gillio (TO), Via Roma n.
2G.
A tal fine parte intimante esponeva di essere proprietario del predetto immobile e di averlo concesso in comodato d'uso gratuito alla sig.ra con contratto Controparte_1
sottoscritto in data 19.11.2021. Il contratto de quo veniva stipulato senza termine
(comodato precario), con obbligo per il comodatario di rilascio dell'immobile a semplice richiesta del comodante (art. 3 contratto).
Con lettera raccomandata A.R. del 02.05.2024 l'attore comunicava alla convenuta la risoluzione del contratto di comodato, chiedendo l'immediata restituzione dell'immobile.
Nonostante le richieste in tal senso, tuttavia, la sig.ra non restituiva l'alloggio, CP_1
continuando a detenerlo sine titulo.
Al fine di ottenere quanto di diritto, pertanto, il sig. avviava un procedimento di Pt_1
sfratto per risoluzione del contratto di comodato nei suoi confronti.
All'udienza fissata ex art 663 c.p.c., la convenuta non si costituiva, seppur regolarmente citata e la causa veniva trattenuta a riserva a scioglimento della quale, con ordinanza del
11.10.2024, il Giudice rinviava la causa al 09.01.2025, previo mutamento del rito ed esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione concedendo i termini per le memorie integrative.
Alla predetta udienza, atteso l'esito negativo della mediazione per mancata partecipazione della convenuta, regolarmente convocata, e dichiarata la sua contumacia per la mancata costituzione in giudizio, parte attrice chiedeva fissarsi udienza di discussione ex art 429 cpc e la causa veniva rinviata al 07.02.2025.
All'odierna udienza il difensore del ricorrente discuteva la causa, che veniva decisa mediante lettura del dispositivo ex art 429 c.p.c. con riserva di deposito della motivazione.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Il sig. agisce nei confronti della sig.ra per ottenere la restituzione Pt_1 CP_1 dell'immobile di San Gillio (TO), Via Roma n. 2G, senza chiedere l'accertamento del suo diritto di proprietà, ma semplicemente affermando che parte convenuta dopo essere stata immessa nella disponibilità del bene in forza di contratto di comodato non ha provveduto alla restituzione a seguito di richiesta del comodante.
L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto in forza di negozi giuridici tra i quali la locazione, il comodato e il deposito.
Nella fattispecie in esame, l'onere probatorio di parte attrice risulta assolto con la prova, documentale, dell'esistenza di un originario contratto di comodato gratuito, regolarmente registrato, sottoscritto tra le parti, senza determinazione di durata (art. 3 contratto doc.1 fascicolo della convalida).
Ai sensi dell'art. 1810 c.c. “se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuta a restituirla non appena il comodante la richiede”. Il termine finale può risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata, se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi e oggettivi che consentano "ab origine" di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile "ad nutum" da parte del comodante, a norma del medesimo art. 1810
(Cass. Civ. sez. III, sent. 25 giugno 2013 n. 15877).
Nel caso di specie, la lettura del contratto non consente di individuare elementi certi e oggettivi che permettano di prestabilire una durata determinata del negozio giuridico in relazione all'uso convenuto, avendo le parti previsto, quale destinazione d'utilizzo del bene, un (generico) “uso abitativo” ed avendo stabilito il sorgere dell'obbligo di restituzione a semplice richiesta del comodante concludendo così un contratto di comodato c.d. precario, senza determinazione di durata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di comodato avente ad oggetto un bene immobile, stipulato senza la determinazione di un termine finale, l'individuazione del vincolo di destinazione in favore delle esigenze abitative familiari, che presuppone una durata predeterminata del vincolo contrattuale, non può essere desunta sulla base della mera natura immobiliare del bene, concesso in godimento dal comodante, ma implica un accertamento in fatto, che postula una specifica verifica della comune intenzione delle parti, compiuta attraverso una valutazione globale dell'intero contesto nel quale il contratto si è perfezionato, della natura dei rapporti tra le medesime, degli interessi perseguiti e di ogni altro elemento che possa far luce sulla effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare” (Cass. SS.UU. 13603 del 2004).
Nel caso in esame, la sig.ra non si è costituita nel presente giudizio, né ha CP_1 partecipato all'incontro di mediazione, abdicando al proprio diritto di allegare e provare l'esistenza di vincoli di destinazione d'uso del bene, dai quali desumere la durata del contratto.
Parte attrice, pertanto, ha legittimamente esercitato il proprio diritto di recesso, dandone comunicazione alla convenuta, la quale pur avendo regolarmente ricevuto la diffida ad adempiere (docc.
3-4 fascicolo della convalida), non ha ottemperato al proprio obbligo restitutorio, permanendo nell'alloggio senza un valido titolo.
Il recesso ad nutum del comodante, infatti, determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto per iniziativa unilaterale del comodante il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa, viene ad assumere la posizione di detentore sine titulo e quindi abusivo del bene altrui, salvo che dimostri di poterne disporne in base ad altro rapporto diverso dal precario (Cass. Civ. 5987/2020).
L'onere di provare l'esistenza di un valido titolo che giustifichi l'occupazione grava, pertanto, sulla convenuta, che tuttavia, non si è costituita, confermando di fatto la tesi attorea.
La sig.ra , conclusivamente, occupa illegittimamente l'immobile sito Controparte_1
in San Gillio (TO), Via Roma n. 2G ed è, pertanto, obbligata alla restituzione del bene a favore del ricorrente.
La data del rilascio, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 392/1978, deve essere indicata d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. Civ., sez. III, 10 febbraio 1987 n. 1426), come in dispositivo e come da richiesta di parte ricorrente.
3. Le spese sono poste a carico della parte convenuta soccombente e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti ai sensi del DM n. 147/2022, per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, nella misura minima per la fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e della contumacia della parte convenuta.
PQM
1. Accerta e dichiara la risoluzione del contratto di comodato stipulato tra le parti in data
19 novembre 2021;
2. Condanna la parte resistente al rilascio in favore della parte ricorrente dell'immobile sito in San Gillio (TO), Via Roma n. 2G. libero da persone e cose entro il 28.2.2025;
3. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese processuali che liquida per l'intero (1/1) in € 286,00 per esposti e in € 2952,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA.
Indica in giorni quindici il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Torino mediante lettura del dispositivo all'udienza del 7.2.2025
Il Giudice
Dott. Andrea De Magistris
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea De Magistris, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17464/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanna Suppa
PARTE INTIMANTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE INTIMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice
“Voglia il Tribunale adito:
1) Accertare che a seguito dell'invio della lettera raccomodata del 23 aprile 2024 il sig. ha dichiarato la sua volontà di ottenere la restituzione dell'immobile e per Parte_1
l'effetto dichiarare risolto il contratto di comodato stipulato tra le parti in data 19 novembre 2021 per espressa volontà del comodante.
2) Verificata la regolarità della notifica del provvedimento di mutamento del rito emesso dal Tribunale di Torino in data 10 ottobre u.s., Giudice dott. De Magistris, verificata altresì la regolarità dell'instaurazione e conclusione del procedimento di mediazione civile
(instaurato da parte ricorrente conclusasi con esito negativo a causa della assenza della resistente) ordinare alla signora di rilasciare l'immobile sito in San Controparte_1
Gillio (TO) Via Roma 2 G libero da persone e cose in favore della parte intimante.
3) Visto l'art. 56 L. 392/1978, fissare per l'esecuzione la data ritenuta congrua dall'Ill.mo
Tribunale di Torino adito, chiedendo fin d'ora di procedere con urgenza in ragione del comportamento processuale della signora che, pur avendo ricevuto la notifica di CP_1
vari atti processuali, non ha mai provveduto a costituirsi nel presente procedimento civile né tantomeno nel procedimento di mediazione obbligatoria.
4) Condannare parte intimata al pagamento a favore dell'intimante delle spese del presente procedimento liquidate dall'Ill.mo Tribunale di Torino adito in base alle tariffe vigenti, il tutto oltre al rimborso spese generali 15%, CPA e IVA se dovuti per legge ed esborsi.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, notificato in data 30.07.2024, il sig. intimava alla Parte_1
sig.ra lo sfratto per risoluzione del contratto di comodato e contestuale Controparte_1 citazione per la convalida, relativamente all'immobile sito in San Gillio (TO), Via Roma n.
2G.
A tal fine parte intimante esponeva di essere proprietario del predetto immobile e di averlo concesso in comodato d'uso gratuito alla sig.ra con contratto Controparte_1
sottoscritto in data 19.11.2021. Il contratto de quo veniva stipulato senza termine
(comodato precario), con obbligo per il comodatario di rilascio dell'immobile a semplice richiesta del comodante (art. 3 contratto).
Con lettera raccomandata A.R. del 02.05.2024 l'attore comunicava alla convenuta la risoluzione del contratto di comodato, chiedendo l'immediata restituzione dell'immobile.
Nonostante le richieste in tal senso, tuttavia, la sig.ra non restituiva l'alloggio, CP_1
continuando a detenerlo sine titulo.
Al fine di ottenere quanto di diritto, pertanto, il sig. avviava un procedimento di Pt_1
sfratto per risoluzione del contratto di comodato nei suoi confronti.
All'udienza fissata ex art 663 c.p.c., la convenuta non si costituiva, seppur regolarmente citata e la causa veniva trattenuta a riserva a scioglimento della quale, con ordinanza del
11.10.2024, il Giudice rinviava la causa al 09.01.2025, previo mutamento del rito ed esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione concedendo i termini per le memorie integrative.
Alla predetta udienza, atteso l'esito negativo della mediazione per mancata partecipazione della convenuta, regolarmente convocata, e dichiarata la sua contumacia per la mancata costituzione in giudizio, parte attrice chiedeva fissarsi udienza di discussione ex art 429 cpc e la causa veniva rinviata al 07.02.2025.
All'odierna udienza il difensore del ricorrente discuteva la causa, che veniva decisa mediante lettura del dispositivo ex art 429 c.p.c. con riserva di deposito della motivazione.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Il sig. agisce nei confronti della sig.ra per ottenere la restituzione Pt_1 CP_1 dell'immobile di San Gillio (TO), Via Roma n. 2G, senza chiedere l'accertamento del suo diritto di proprietà, ma semplicemente affermando che parte convenuta dopo essere stata immessa nella disponibilità del bene in forza di contratto di comodato non ha provveduto alla restituzione a seguito di richiesta del comodante.
L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto in forza di negozi giuridici tra i quali la locazione, il comodato e il deposito.
Nella fattispecie in esame, l'onere probatorio di parte attrice risulta assolto con la prova, documentale, dell'esistenza di un originario contratto di comodato gratuito, regolarmente registrato, sottoscritto tra le parti, senza determinazione di durata (art. 3 contratto doc.1 fascicolo della convalida).
Ai sensi dell'art. 1810 c.c. “se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuta a restituirla non appena il comodante la richiede”. Il termine finale può risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata, se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi e oggettivi che consentano "ab origine" di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile "ad nutum" da parte del comodante, a norma del medesimo art. 1810
(Cass. Civ. sez. III, sent. 25 giugno 2013 n. 15877).
Nel caso di specie, la lettura del contratto non consente di individuare elementi certi e oggettivi che permettano di prestabilire una durata determinata del negozio giuridico in relazione all'uso convenuto, avendo le parti previsto, quale destinazione d'utilizzo del bene, un (generico) “uso abitativo” ed avendo stabilito il sorgere dell'obbligo di restituzione a semplice richiesta del comodante concludendo così un contratto di comodato c.d. precario, senza determinazione di durata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di comodato avente ad oggetto un bene immobile, stipulato senza la determinazione di un termine finale, l'individuazione del vincolo di destinazione in favore delle esigenze abitative familiari, che presuppone una durata predeterminata del vincolo contrattuale, non può essere desunta sulla base della mera natura immobiliare del bene, concesso in godimento dal comodante, ma implica un accertamento in fatto, che postula una specifica verifica della comune intenzione delle parti, compiuta attraverso una valutazione globale dell'intero contesto nel quale il contratto si è perfezionato, della natura dei rapporti tra le medesime, degli interessi perseguiti e di ogni altro elemento che possa far luce sulla effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare” (Cass. SS.UU. 13603 del 2004).
Nel caso in esame, la sig.ra non si è costituita nel presente giudizio, né ha CP_1 partecipato all'incontro di mediazione, abdicando al proprio diritto di allegare e provare l'esistenza di vincoli di destinazione d'uso del bene, dai quali desumere la durata del contratto.
Parte attrice, pertanto, ha legittimamente esercitato il proprio diritto di recesso, dandone comunicazione alla convenuta, la quale pur avendo regolarmente ricevuto la diffida ad adempiere (docc.
3-4 fascicolo della convalida), non ha ottemperato al proprio obbligo restitutorio, permanendo nell'alloggio senza un valido titolo.
Il recesso ad nutum del comodante, infatti, determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto per iniziativa unilaterale del comodante il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa, viene ad assumere la posizione di detentore sine titulo e quindi abusivo del bene altrui, salvo che dimostri di poterne disporne in base ad altro rapporto diverso dal precario (Cass. Civ. 5987/2020).
L'onere di provare l'esistenza di un valido titolo che giustifichi l'occupazione grava, pertanto, sulla convenuta, che tuttavia, non si è costituita, confermando di fatto la tesi attorea.
La sig.ra , conclusivamente, occupa illegittimamente l'immobile sito Controparte_1
in San Gillio (TO), Via Roma n. 2G ed è, pertanto, obbligata alla restituzione del bene a favore del ricorrente.
La data del rilascio, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 392/1978, deve essere indicata d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. Civ., sez. III, 10 febbraio 1987 n. 1426), come in dispositivo e come da richiesta di parte ricorrente.
3. Le spese sono poste a carico della parte convenuta soccombente e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti ai sensi del DM n. 147/2022, per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, nella misura minima per la fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e della contumacia della parte convenuta.
PQM
1. Accerta e dichiara la risoluzione del contratto di comodato stipulato tra le parti in data
19 novembre 2021;
2. Condanna la parte resistente al rilascio in favore della parte ricorrente dell'immobile sito in San Gillio (TO), Via Roma n. 2G. libero da persone e cose entro il 28.2.2025;
3. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese processuali che liquida per l'intero (1/1) in € 286,00 per esposti e in € 2952,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA.
Indica in giorni quindici il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Torino mediante lettura del dispositivo all'udienza del 7.2.2025
Il Giudice
Dott. Andrea De Magistris