Sentenza 21 agosto 2024
Massime • 1
La dichiarazione d'immediata disponibilità all'attività lavorativa, prevista dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 181 del 2000, rappresenta un elemento costitutivo dello stato di disoccupazione rilevante ai fini del conseguimento dell'indennità fornita dall'Assicurazione sociale per l'Impiego (ASpI) e non è incompatibile con lo stato di detenzione, sicché l'erogazione della prestazione decorre dalla sua presentazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto dell'appellante di ottenere il trattamento di disoccupazione ASpI a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, anziché dalla data di rilascio della dichiarazione).
Commentario • 1
- 1. Lavoro e DirittiAntonio Maroscia · https://www.lavoroediritti.com/
C'è una scadenza che torna ogni anno e che spesso passa inosservata, ma che può avere conseguenze molto pesanti per… Quando una lavoratrice si dimette durante la gravidanza o nel primo anno di vita del figlio, spesso dà per scontato… Il ticket licenziamento è uno dei costi che il datore di lavoro deve considerare in caso di cessazione di un… Anche nel 2026 torna un passaggio obbligato per molti percettori di NASpI: la comunicazione del reddito presunto. Una scadenza che… La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) è un indennità mensile di disoccupazione (ex ASpI ed ex indennità di disoccupazione).… Un'assenza dal lavoro protratta e senza giustificazione non è più solo una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2024, n. 22993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22993 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2024 |
Testo completo
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa l’impugnata sentenza;
decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda;
compensa le spese dell’intero processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione